Articolo 190 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 189Articolo 191
Versione
1 gennaio 1993
Art. 190.
(Visibilita' ai passaggi a livello
senza barriere non forniti di segnalazione luminosa)
1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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