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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 972/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972/2020 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in C/da Salinella n°7 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico RUSCIO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Filadelfia (VV) alla C.F._2
Via B. Franklin n. 14, come da procura in atti.
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi agricoli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.9.2020, premetteva di aver percepito la prestazione di Parte_1
disoccupazione agricola DSAGR n. 2017737208458 relativa al periodo dal 01/01/2016 al
31/12/2016; che, con lettera notificata in data 25/02/2020, contenete un avviso di indebito pari ad euro 2.036,12, l' di Vibo Valentia gli comunicava la revoca della suddetta prestazione in quanto CP_1
“sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” In realtà, affermava di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2016 alle dipendenze della azienda agricola con sede in Maida (CZ), prestando la propria attività lavorativa Controparte_2
nei terreni presi in affitto dalla ditta e siti nei comuni di Curinga (CZ) frazione di Acconia, Maida e
Jacurso, con mansioni di raccolta delle olive e pulizia dell'erba e dei rami secchi e di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.30, con retribuzione giornaliera di circa €54,84; di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 R.D. n. 1949 e successive modificazioni, del Comune di Filadelfia (VV) per l'anno 2016; che avverso tale provvedimento di disconoscimento presentava ricorso amministrativo alla in data 12.5.2020, senza esito Pt_2
alcuno.
Chiedeva, quindi, che venissero annullati i provvedimenti di recupero delle somme già percepite a titolo di disoccupazione agricola pari ad euro 2.036,12 di cui al provvedimento del 25/02/2020 .
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare la violazione del principio del ne CP_1
bis in idem posto che il , con ricorso iscritto al N. RG 869/18 aveva già adito il Parte_1
CP_ Tribunale di Lamezia Terme, avverso il provvedimento di cancellazione operato dall' contestando il disconoscimento delle giornate lavorative come bracciante agricolo nell' anno 2016.
Precisava l'ente che il ricorrente era già a conoscenza della intervenuta cancellazione per effetto delle raccomandate inviate dall'ente a partire dal 1°/12/2017 non impugnate nei termini di legge, con consequenziale decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del 1992, convertito in L. n.438/92, nonché, con decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11
L.375/1993, non avendo proposto l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
CP_ L' pertanto, ribadiva l'eccezione di decadenza anche nella presente causa.
In subordine, chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso, in quanto era risultato dagli accertamenti ispettivi che la ditta datrice di lavoro “non aveva la disponibilità dei terreni CP_2
e/o del frutto pendente dichiarato nelle varie DA presentate all' dal 2006 al 2017; non aveva CP_1 mai dichiarato reddito derivante dall'attività d'impresa agricola;
i lavoratori dallo stesso denunciati non erano stati in grado di fornire dichiarazioni concordanti in relazione agli elementi minimi del preteso rapporto di lavoro con la ditta ”; l'attività dalla stessa dichiarata era CP_2
assolutamente antieconomica”
3. Con ordinanza del 14.5.2021, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, stante la mancata impugnazione del provvedimento di cancellazione nel termine di decadenza previsto dalla legge. Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza del 17.4.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi
CP_ degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione di udienza depositate solo dall' il
Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza e per violazione del principio del ne bis in idem.
Ed infatti l' , con le memoria depositata il 22.3.2023 ha prodotto la sentenza n. 164/22 resa CP_1
nella causa N. 869/18 RG tra le medesime parti, nella quale è stato accertato (anche in applicazione dei principi stabiliti con la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021), che non Parte_1
ha mai impugnato tempestivamente la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in relazione alle giornate lavorative svolte negli anni 2014-2015- 2016.
Tale sentenza, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, risulta essere passata in giudicato.
Ne consegue che l'azione di accertamento negativo del debito (relativo alla indennità di disoccupazione percepita nell'anno 2016) instaurata con la presente causa e fondata sui medesimi motivi di cui al fascicolo N. 869/2018 RG, definito con sentenza passata in giudicato n.164/22, deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del bis in idem perché vertente sugli stessi fatti già oggetto di valutazione nella precedente citata pronuncia.
5. La giurisprudenza relativa alla eccepita decadenza sopravvenuta alla instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972/2020 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e ivi residente in C/da Salinella n°7 Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico RUSCIO C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Filadelfia (VV) alla C.F._2
Via B. Franklin n. 14, come da procura in atti.
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi agricoli
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.9.2020, premetteva di aver percepito la prestazione di Parte_1
disoccupazione agricola DSAGR n. 2017737208458 relativa al periodo dal 01/01/2016 al
31/12/2016; che, con lettera notificata in data 25/02/2020, contenete un avviso di indebito pari ad euro 2.036,12, l' di Vibo Valentia gli comunicava la revoca della suddetta prestazione in quanto CP_1
“sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi” In realtà, affermava di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2016 alle dipendenze della azienda agricola con sede in Maida (CZ), prestando la propria attività lavorativa Controparte_2
nei terreni presi in affitto dalla ditta e siti nei comuni di Curinga (CZ) frazione di Acconia, Maida e
Jacurso, con mansioni di raccolta delle olive e pulizia dell'erba e dei rami secchi e di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.30, con retribuzione giornaliera di circa €54,84; di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 R.D. n. 1949 e successive modificazioni, del Comune di Filadelfia (VV) per l'anno 2016; che avverso tale provvedimento di disconoscimento presentava ricorso amministrativo alla in data 12.5.2020, senza esito Pt_2
alcuno.
Chiedeva, quindi, che venissero annullati i provvedimenti di recupero delle somme già percepite a titolo di disoccupazione agricola pari ad euro 2.036,12 di cui al provvedimento del 25/02/2020 .
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare la violazione del principio del ne CP_1
bis in idem posto che il , con ricorso iscritto al N. RG 869/18 aveva già adito il Parte_1
CP_ Tribunale di Lamezia Terme, avverso il provvedimento di cancellazione operato dall' contestando il disconoscimento delle giornate lavorative come bracciante agricolo nell' anno 2016.
Precisava l'ente che il ricorrente era già a conoscenza della intervenuta cancellazione per effetto delle raccomandate inviate dall'ente a partire dal 1°/12/2017 non impugnate nei termini di legge, con consequenziale decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del 1992, convertito in L. n.438/92, nonché, con decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11
L.375/1993, non avendo proposto l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
CP_ L' pertanto, ribadiva l'eccezione di decadenza anche nella presente causa.
In subordine, chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso, in quanto era risultato dagli accertamenti ispettivi che la ditta datrice di lavoro “non aveva la disponibilità dei terreni CP_2
e/o del frutto pendente dichiarato nelle varie DA presentate all' dal 2006 al 2017; non aveva CP_1 mai dichiarato reddito derivante dall'attività d'impresa agricola;
i lavoratori dallo stesso denunciati non erano stati in grado di fornire dichiarazioni concordanti in relazione agli elementi minimi del preteso rapporto di lavoro con la ditta ”; l'attività dalla stessa dichiarata era CP_2
assolutamente antieconomica”
3. Con ordinanza del 14.5.2021, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente, stante la mancata impugnazione del provvedimento di cancellazione nel termine di decadenza previsto dalla legge. Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza del 17.4.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi
CP_ degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione di udienza depositate solo dall' il
Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza e per violazione del principio del ne bis in idem.
Ed infatti l' , con le memoria depositata il 22.3.2023 ha prodotto la sentenza n. 164/22 resa CP_1
nella causa N. 869/18 RG tra le medesime parti, nella quale è stato accertato (anche in applicazione dei principi stabiliti con la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021), che non Parte_1
ha mai impugnato tempestivamente la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in relazione alle giornate lavorative svolte negli anni 2014-2015- 2016.
Tale sentenza, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, risulta essere passata in giudicato.
Ne consegue che l'azione di accertamento negativo del debito (relativo alla indennità di disoccupazione percepita nell'anno 2016) instaurata con la presente causa e fondata sui medesimi motivi di cui al fascicolo N. 869/2018 RG, definito con sentenza passata in giudicato n.164/22, deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del bis in idem perché vertente sugli stessi fatti già oggetto di valutazione nella precedente citata pronuncia.
5. La giurisprudenza relativa alla eccepita decadenza sopravvenuta alla instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara