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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1884/2021 promossa da
(nato nel 1958) e , anche quali eredi di Parte_1 Parte_2
(nato nel 1920) e (nato nel 1965), Persona_1 Parte_3 difesi dall' avv. Sergio Casareale
-ricorrenti in riassunzione-
c/
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
difesi dall'avv. Angela Aliani
[...]
-resistenti-
, non costituito in giudizio Controparte_5
-resistente-
CONCLUSIONI, come da apposito verbale di precisazione delle conclusioni e da scritti difensivi in atti che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Motivazione
, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
venivano tratti a giudizio penale, in concorso, per i reati di falso in atto CP_5 pubblico, realizzazione di un edificio in difformità dalla concessione edilizia ed invasione di terreno pubblico e privato.
Si costituivano parti civili in tale giudizio, . (nato nel 1965) e Parte_3 Pt_1
(il primo anche quale procuratore di ), e
[...] Persona_1 Pt_1 CP_6
, nonché , e Controparte_7 CP_8 CP_6 CP_9 CP_10 Per_2
quali proprietari del fondo confinante oggetto dell'occupazione da parte dei
[...] suddetti CP_1
Pagina 1 Il Tribunale di Bari -Sezione distaccata di Altamura-, dichiarava non doversi procedere per il reato di falso, in quanto prescritto, e dichiarava tutti gli imputati colpevoli degli altri reati loro ascritti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili.
La Corte di Appello di Bari -sezione penale- dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al reato edilizio, assolvendo gli imputati dal reato di invasione di terreni perché il fatto non costituisce reato.
All'esito del ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, la S.C. (con pronuncia della terza sezione penale, n. 4074 del 31/01/2012), annullava la sentenza di secondo grado in ordine alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; il ricorso degli imputati veniva dichiarato inammissibile.
La Corte d'Appello civile di Bari, all'esito del giudizio di rinvio, decidendo -con sentenza n. n. 1736/2017, pubblicata il 6/11/2017- sulle domande proposte da
(nato nel 1910), e , nonché da Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato nel 1965), (nato nel 1958), , Parte_3 Parte_1 Parte_2
(nato nel 1939) e dichiarava il difetto di Parte_1 CP_11 legittimazione attiva di (nato nel 1965), (nato nel Parte_3 Parte_1
1958) e ., mentre accoglieva le domande risarcitorie proposte da Parte_2
(nato nel 1939), , , Parte_1 CP_11 Parte_5 Controparte_12
e , condannando tutti convenuti, in solido, a pagare agli attori Pt_1 CP_4 legittimati, l'importo di Euro 990.000,00 oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto, dai ricorso per cassazione e CP_1 la S.C., con pronuncia n. 29405 del 2021, del 15/9/2021, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, accogliendo, per quanto di ragione, i primi sei motivi del ricorso principale, ed il primo del ricorso incidentale, e dichiarando gli ulteriori motivi assorbiti.
(nato nel 1958) e , anche in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
(nato nel 1920), e di (nato nel 1965), riassumevano Persona_1 Parte_3
-stante quanto ritenuto dalla S.C. sulla richiesta dai medesimi formulata con il ricorso incidentale e sulla costituzione di parte civile- la causa innanzi alla Corte
d'Appello di Bari, chiedendo la restituzione della porzione di fondo occupata dai con rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed abbattimento della CP_1 edificazione realizzata sulla loro proprietà, o comunque il risarcimento danni conseguiti per le condotte poste in essere dai convenuti.
Si costituivano i rimaneva contumace- contestando le avverse Parte_6 richieste e deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare chiedevano di:
1) Dichiarare la nullità della riassunzione e dichiarare estinto il giudizio.
Pagina 2 Deducendo non contenere, l'atto di riassunzione, il riferimento all'atto introduttivo, non essendo state soddisfatte nella specie le indicazioni contenutistiche previste per legge;
si chiedeva la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, anche per essere stato l'atto di riassunzione notificato solo da alcune delle parti.
2) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede di (del 65') e (del 20'), Parte_3 Persona_1 contestandone le asserite qualità di successori, e rilevando che Persona_1 non si era costituito validamente parte civile e che (n. 1965) agiva Parte_3 non in proprio ma solo quale erede di , nel giudizio di Cassazione Persona_1 conseguente al ricorso ex art. 576 c.p.p.
3) Dichiarare l'inammissibilita' delle domande per omessa riproposizione delle questioni poste da controparte e ritenute assorbite.
Per non aver controparte riproposto le domande e le questioni sollevate in grado di appello, e dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione, con conseguente inammissibilità delle domande omnicomprensive formulate nell'atto di riassunzione, ivi inclusa quella di risarcimento in forma specifica non riproposta
4) Dichiarare l'infondatezza e rigettare le domande di controparte,
Deducendo non essere i ricorrenti in riassunzione, titolari del diritto al risarcimento,
e non aver subito i danni domandati.
Si rilevava poi che le parti civili avevano, nel processo penale svoltosi, chiesto solo la condanna generica, avendo solo successivamente alla riassunzione, chiesto specificamente la condanna al risarcimento, deducendo che doveva esser considerato quanto disposto ex art. 384 c.p.c., sulle caratteristiche del giudizio di rinvio (chiuso), e sulla insuscettibilità di modifica della domanda.
Ed ancora si deduceva che mancava la prova sull'an e quantum e nesso causale con riferimento alla richiesta risarcitoria, e che il Giudice del rinvio doveva accertare la fondatezza delle relative pretese, e previamente la responsabilità dei CP_1 potendo solo poi procedere alla determinazione del quantum.
Si negava, inoltre, esservi occupazione abusiva, deducendo che l'estensione di 100 metri indicata nel capo di imputazione, era di titolarità sia pubblica che privata.
Si eccepiva la inutilizzabilità della ctu già svolta, anche perché introdotta inammissibilmente nel corso del giudizio.
Si negava quanto sostenuto circa la provocata inedificabilità del suolo asseritamente invaso.
Nel corso del giudizio si dava corso all' espletamento di ctu, ed all'esito la causa veniva riservata per la decisione.
Pagina 3 ***********************************
La domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti di cui in epigrafe è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei termini di seguito a precisarsi.
Va in primis valutata la eccezione di nullità della riassunzione e di estinzione del giudizio.
La prima eccezione si appalesa infondata, posto che l'atto di riassunzione contiene le indicazioni idonee e sufficienti ai fini della corretta riattivazione del processo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 01/10/2009, n.21071) il processo con ricorso al Giudice per la fissazione di un'udienza di prosecuzione -o anche con citazione ad udienza fissa-, è idoneo ai fini della prosecuzione del giudizio, purché tale atto sia dotato di tutti i requisiti formali necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente;
la nullità dell'atto di riassunzione, infatti, non deriva dalla mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungimento dello scopo derivante dalla mancanza di elementi essenziali, quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
Ciò in quanto la riassunzione non introduce un nuovo procedimento, ma è un atto di mero impulso.
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione contiene gli elementi che consentono chiaramente di identificare la causa riassunta.
Quel che maggiormente rileva al riguardo è che il ricorso in riassunzione ha indubbiamente raggiunto lo scopo ai fini della prosecuzione del giudizio, avendo le parti appellate avuto modo di controdedurre nel merito;
tanto presuppone la conoscenza delle questioni coinvolte nel giudizio;
difatti le parti in giudizio, sono le medesime che hanno partecipato al giudizio di cassazione, che ha portato alla sentenza in conseguenza della quale è stato proposto il ricorso per riassunzione.
Quanto alla ulteriore eccezione va considerato che (Cassazione civile sez. II,
27/02/2019, n.5741) l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione.
Ed ancora che, visto quanto deciso dalla Cassazione con la pronuncia n.
24905/2021, i residui legittimati a proseguire nella controversia, e quindi a formulare la richiesta risarcitoria, sono le parti che hanno riassunto il giudizio.
La S.C. ha difatti statuito che,
Pagina 4 - Le parti e (del 1939) non si erano mai CP_11 Parte_1 costituite parti civili, né lo aveva fatto il de cuius (del 1910), Parte_3 precisando che il suddetto non aveva neppure proposto Parte_1 ricorso in Cassazione per il processo penale;
- non era destinataria di alcuna statuizione;
Controparte_13
- e non avevano affatto proposto Controparte_12 Controparte_7 ricorso in riassunzione;
Essendo quindi definitive le statuizioni che hanno dichiarato quanto testè richiamato, deve ritenersi che i sopra indicati soggetti non debbano essere più coinvolti nella controversia, non dovendo essere destinatari della notifica del ricorso in riassunzione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per gli ulteriori soggetti diversi dai due riassumenti, soggetti che comunque non hanno dato impulso alla controversia dopo la sentenza ultima della S.C., non manifestando, quindi, alcun interesse ad insistere nelle proprie rispettive richieste;
non è, peraltro, dato rinvenire, nella documentazione allegata al fascicolo, gli atti di costituzione di parte civile dei predetti.
Quanto alla contestazione sollevata nel presente giudizio, sul difetto di legittimazione attiva di e , va considerato che la Parte_1 Parte_2 questione risulta esser già stata acclarata e decisa dalla S.C. con la sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio, non essendo quindi più suscettibile di nuova e differente valutazione.
Sempre in via preliminare va anche rilevato che i soggetti -in epigrafe indicati- che hanno riassunto la causa, hanno rivolto le proprie richieste, comunque nei confronti dei CP_1
Quanto alla posizione del -peraltro contumace- va considerato che non CP_5 risulta che il medesimo abbia titolarità di quote dell'immobile che si imputa aver invaso la proprietà confinante;
non si ritiene, pertanto, che il debba esser CP_5 coinvolto nelle valutazioni concernenti le richieste risarcitorie dei . Pt_1
Occorre, quindi, procedere alla verifica dei limiti di cognizione e valutazione del presente giudizio, ed alla stregua di quanto argomentato e disposto con la sentenza di annullamento con rinvio resa della Cassazione sezione civile n. 24905/2021, che ha accolto i primi sei motivi di ricorso -dei Cataldi-, ed uno dei motivi del ricorso incidentale -assorbiti i restanti- nuovamente rimettendo gli atti a questa Corte.
Va peraltro rilevato che la sentenza penale resa dalla Corte di merito, era stata annullata dalla Cassazione sezione penale (nel 2012) ai soli effetti civili, con rinvio al
Giudice civile -la Corte d'Appello di Bari- per l'accertamento della responsabilità ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte.
Pagina 5 Deve esser quindi considerato che la S.C., con la richiamata pronuncia del 2021, resa con riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello in sede civile, ha ritenuto
-oltre a quanto affermato sulla posizione e legittimazione di alcune delle parti in causa, come sopra già riportato- che:
a) L' annullamento della sentenza di assoluzione concernente l'invasione dei terreni, non poteva far rivivere la sentenza di primo grado che aveva disposto la condanna;
b) In conseguenza doveva procedersi dalla Corte d'Appello ad accertare i presupposti per l'eventuale riconoscimento del risarcimento, non essendovi alcuna preclusione in merito e dovendo quindi la Corte procedere ad appositi approfondimenti istruttori circa l'effettiva estensione della proprietà abusivamente occupata, ed i relativi diritti degli attori;
c) Comunque occorreva prendere in considerazione le domande originariamente proposte dagli attori con le costituzioni di parte civile, per capire se tali domande erano riferite al solo an debeatur, e con riserva di liquidazione in altro giudizio, oppure dovevano ritenersi riferite anche alla richiesta di liquidazione.
d) Doveva ritenersi, in accoglimento del motivo del ricorso incidentale, la legittimazione attiva di (nato il 1965), e di , - Parte_3 Parte_2 quali eredi di (classe 1920) già costituito parte civile-. Parte_3
Per quanto deciso dalla S.C. sulla relativa legittimazione dei suddetti Pt_1
(nato nel 1958) e , la riassunzione può considerarsi ritualmente
[...] Pt_2 proposta, dai soggetti legittimati.
Va inoltre considerato che essendo già stata formulata la domanda risarcitoria,
a mezzo della costituzione di parte civile, deve procedersi all'accertamento della quota di spettanza dei soggetti che hanno riassunto la causa, previo accertamento della occupazione e della superficie di terreno occupato.
Tanto sulla scorta di quanto chiarito dalla S.C. n. 24905/2021, che ha censurato la precedente pronuncia della Corte d'Appello secondo la quale la responsabilità degli imputati sarebbe stata ormai incontestabile, e si sarebbe dovuto solo determinare la natura e l'importo del relativo risarcimento spettante agli attori.
Per quanto innanzi è stato conferito apposito incarico a Ctu, anche per la stima dei danni lamentati.
Oggetto della controversia è, quindi, la dedotta occupazione abusiva dei fondi dei da parte dei confinanti che, nel realizzare l'edificazione di un Pt_1 CP_1 immobile, avrebbero invaso ed occupato una porzione di terreno altrui.
Occorre, pertanto, ed in caso di acclarata occupazione, verificare la relativa estensione, dovendosi valutare anche i conseguenti pregiudizi.
Pagina 6 Si deve pertanto prendere le mosse dalla sentenza emessa dalla S.C. che ha rimesso gli atti alla Corte d'Appello, annullando la precedente sentenza di merito resa in sede civile.
Va in primis considerato che, per quanto chiarito dalla suddetta pronuncia della
S.C. (n.24905/2021) nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola pronuncia civile non è possibile modificare la domanda;
è stato difatti affermato che “Nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica.”
A quanto innanzi consegue che suscettibile di valutazione nel caso di specie, è la sola domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in sede di giudizio civile.
Non potrà quindi esser presa in considerazione la domanda di restituzione del suolo occupato e di restitutio in integrum, trattandosi di domande differenti rispetto a quella risarcitoria, che non integrano neppure una mera emendatio della medesima.
Va peraltro rilevato che negli atti si rinvengono le sole costituzioni di parte civile di nato nel 1939, e di , anche quale procuratore di Parte_1 Parte_5
, , non essendo stati prodotti Persona_3 CP_9 CP_14 Persona_2 ulteriori atti di costituzione di parte civile.
Quanto al suddetto del 1939, va considerato che la S.C. ha - Parte_1 con la sentenza del 2021- rilevato che il predetto non aveva neppure proposto ricorso in Cassazione per il processo penale.
Fermo rimane, quindi, quanto affermato dalla S.C. n. 24905/2021 sulla legittimazione attiva di (nato il 1965), e di , -quali Parte_3 Parte_2 eredi di (classe 1920) già costituito parte civile-, che, in quanto Parte_3 tali, hanno formulato la richiesta risarcitoria.
Va dunque verificata l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile degli imputati (i nella specie) e del conseguente CP_1 diritto al risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione.
Posto quindi che la S.C. nella sentenza di cassazione con rinvio ha affermato che “La corte di appello avrebbe dovuto, in particolare, verificare in primo luogo, sulla base degli elementi di prova disponibili e di quelli eventualmente ancora legittimamente introducibili nel giudizio di rinvio, l'effettiva estensione dell'area di proprietà privata abusivamente occupata dagli imputati con la loro costruzione
(distinguendola da quella pubblica, in relazione alla quale non è stata ovviamente proposta alcuna domanda) e verificare se di detta area era stato dimostrato il
Pagina 7 diritto di proprietà in capo agli attori.” occorre prendere in considerazione le risultanze della ctu appositamente espletata e per la verifica sia della lamentata occupazione, sia dei correlati pregiudizi.
Tanto atteso che la S.C. ha ulteriormente precisato che occorre procedere alla
“necessaria rivalutazione della effettiva sussistenza di una responsabilità civile dei convenuti, nei limiti in cui essa dovesse essere ritenuta sussistente e, peraltro, nel solo caso in cui si ritenesse altresì necessario procedere alla liquidazione del danno nella presente sede, la corte di appello, in sede di rinvio, dovrà infatti valutare nuovamente altresì la questione della prova di detto danno nonché del quantum dello stesso, ovviamente anche alla luce degli accertamenti svolti e delle nuove conclusioni raggiunte con riguardo all'an della medesima responsabilità”.
Il Ctu officiato, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
a) Circa l' “Estensione della superficie della superficie occupata dalla edificazione dei CP_1
Si è ritenuto, pur nell' impossibilità di stabilire ex post la posizione e l'estensione del canale d'Alonzo -frapposto tra le due proprietà e confine naturale delle stesse-, che l'unico dato certo riferibile è che l'edificazione ha interessato CP_1
[... una superficie di 292mq, eccedente di 88mq quella ceduta dagli eredi a mq. 204- al , e da tale ultimo ai Persona_4 CP_5 CP_1
Il Ctu ha quindi precisato che resta indeterminata la quota parte eretta sul canale d'Alonzo per assenza di dati metrici certi ad esso riferibili, e quindi della residua porzione sulla proprietà Pt_1
b) Quanto alla “Quota di spettanza dei Pt_1
E' stato indicato che la quota parte di proprietà di e Parte_1 Pt_2
, con riferimento al suolo di Gravina in Puglia identificato in Catasto al
[...] foglio 104 particella 2367 è di 1/72 per ciascuno dei soggetti di cui sopra
Il Ctu è giunto a tali conclusioni sulla scorta di indagini condotte presso la
Conservatoria dei RR.II., e sulle trascrizioni rinvenute, individuando la quota di spettanza di ciascuno dei riassumenti.
c) Sulla “Quantificazione del risarcimento”
Il Ctu ha computato il danno attualizzato alla data di redazione della perizia in
€ 360.000,00
d) Sulla “Edificabilità con riferimento alla porzione di suolo di proprietà dei
Pt_1
E' stato affermato che, dalla data di adozione del Piano Particolareggiato
(23/02/2001), la volumetria espressa dalla particella può essere Pt_1
Pagina 8 impiegata nella realizzazione di un edificio di concerto con i proprietari della limitrofa particella 2469.
Va rilevato che il Ctu ha utilizzato, per gli accertamenti del caso, i documenti disponibili al fascicolo telematico.
Ed ancora che la documentazione tecnica è stata acquisita d'iniziativa presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gravina in Puglia, l'Agenzia del Territorio, e la
Conservatoria dei RR.II.
Deve peraltro essere evidenziato che il Ctu -come dallo stesso rappresentato- ha, in data 07/03/2024, eseguito, presso i luoghi di causa, il rilievo metrico del perimetro esterno del fabbricato e delle distanze dai fabbricati prospicienti.
E' stato inoltre fatto presente dal Ctu che non vi è stata la possibilità di esaminare direttamente i frazionamenti concernenti lo stato dei luoghi, in quanto pur fattane richiesta di copia l'Agenzia del Territorio, la stessa rispondeva che
“non sono stati Reperiti in archivio”.
Riscontrando la “accentuata discrasia fra la situazione particellare riportata in
Catasto e la reale situazione dei luoghi” come evincibile dalla “sovrapposizione operata tra il rilievo aerofotogrammetrico allegato al P.P. e la mappa catastale in atti”, il Ctu si è quindi avvalso per gli accertamenti del caso “del più aggiornato rilievo aerofotogrammetrico”, risalente al maggio 2004, constatando quindi che
“le planimetrie catastali, …..sono affette da un errore metrico per difetto” misurando “le superfici reali approssimativamente il 7,7% in più di quelle catastalmente graficizzate”.
Il Ctu ha in sostanza affermato che, i confini di proprietà riportati sulla mappa catastale non coincidono con quelli presenti sul territorio e riportati sul rilievo aerofotogrammetrico.
E' stato quindi constatato che il lotto oggetto di vendita -p.lla 2319- da parte degli eredi al -e quindi da tale ultimo ai aveva una Per_4 CP_5 CP_1 superficie di mq. 204.
Il Ctu, considerando quindi la indeterminatezza dei confini catastali, ha rilevato che, i frazionamenti che hanno interessato l'originaria particella 2319 intestata agli eredi , e che hanno portato alla definizione del lotto edificatorio Per_4 costituito dalle particelle 2351 e 2352, hanno comportato una indicazione -di parte- in aumento della superficie complessiva del lotto oggetto di vendita;
la vendita originaria indicava infatti una superficie di mq. 204; tale superficie risulta poi esser stata incrementata fino a mq. 330.
Ed ancora è stato considerato che non sono presenti sul territorio indizi significativi da assumere quali confini inequivocabili fra le due proprietà, e tanto a causa della deviazione e chiusura del Canale d'Alonzo, che costituiva confine naturale,
Pagina 9 E' stato in conseguenza ritenuto che “non è possibile determinare ex-post la dividente delle due proprietà”, viste le già evidenziate discrasie tra planimetrie catastali, rilievi in loco, e rappresentazioni aerofotogrammetriche.
Il dato acclarato dal Ctu, risulta comunque essere, alla stregua delle misurazioni eseguite sia con i rilievi aerofotogrammetrici, sia in loco,
l'estensione dell'area occupata con l'edificazione dei che misura CP_1
292mq, e che eccede di mq. 88 quanto oggetto di acquisto dai medesimi
-pari a mq. 204-.
Tale edificazione ha quindi utilizzato una maggiore superficie rispetto al lotto di 204 mq. venduto ai dal , e da tale ultimo CP_1 CP_5 acquistato dagli eredi , intestatari della p.lla 2319, per una Per_4 estensione di mq. 204.
La difficoltà incontrata dal Ctu -pur essendo certa l'estensione dell'edificazione dei ai fini della determinazione dei confini e dello sconfinamento, è stata CP_1 quindi dovuta alla impossibilità di identificare il confine costituito dal Canale
d'Alonzo, non più rilevabile all'epoca degli accertamenti, e non suscettibile di verifica sulla scorta delle risultanze catastali, in quanto inattendibili.
Nonostante tali descritte problematiche, il Ctu ha proceduto alla verifica dei danni e relativa quantificazione
I danni configurabili consistono nel pregiudizio integrale o parziale rispetto alla edificabilità residua del lotto dei ed in conseguenza dello sconfinamento Pt_1 ed occupazione posta in essere con l'edificazione dei CP_1
E' stata dal Ctu identificata l'area che avrebbe potuto essere oggetto di edificazione da parte dei indicata in “quella delimitata fra Via Pt_1
Ligabue ad Est, le particelle 2635 e 1746 a Sud, Via Modigliani ad Ovest ed il
a nord.” Persona_5
Stante la già rilevata problematica dell'indeterminatezza derivante dalla non identificabilità del confine corrispondente al canale già menzionato, il Ctu ha proceduto a valutare le questioni in termini deduttivi, sulla scorta dei dati già acquisiti, ricavando le superfici mancanti -non determinabili sulla scorta delle risultanze documentali, per le ragioni sopra esposte- per differenza.
E' stato considerato che “l'area totale che comprende le due proprietà al lordo del ha una superficie reale di 797mq (cfr. allegato 4) da cui si Persona_5 sottraggono: 204mq proprietà dei così come ceduta dagli eredi , CP_1 Per_4
187,5mq (37,5m x 5m) quale fascia di rispetto per la distanza da osservare dal confine lato d'Alonzo e 125mq (25mx5m) quale fascia di rispetto per la distanza da osservare dal confine lato particella 2635, determinando quindi una probabile area di sedime residua di 280,5mq.”
Pagina 10 Si è poi considerato che, vista la presenza del fabbricato ed il relativo CP_1 rispetto della distanza di 10m dal medesimo, l'area di probabile sedime indicata doveva in conseguenza ridursi.
Il Ctu è giunto quindi ad affermare che “la volumetria espressa dalla particella può essere impiegata nella realizzazione di un edificio di concerto con i Pt_1 proprietari della limitrofa particella 2469.
In definitiva si è ritenuto che “La probabile area di sedime di competenza in funzione dell'assetto determinato dal Piano Particolareggiato Pt_1
è di circa 116mq”
Si è quindi considerato il “mancato realizzo sulla differenza delle aree di sedime come sopra evidenziate nella misura di 280,5mq - 116mq = 164,5mq, avendo a riferimento un edificio-tipo” costituito da “un piano semi interrato di
164,5mq e tre piani in elevazione per un totale di 164,5mq x 3 =
493,5mq residenziali.
Sono quindi stati elaborati analiticamente i computi riferiti ai costi di costruzione ed ai relativi ricavi;
si rimanda alla perizia per la relativa illustrazione.
Il probabile valore di ricavo per le superfici residenziali e non residenziali è stato desunto dai dati dell' OMI riferiti al 2002.
La differenza tra costi e ricavi è stata computata con riferimento allo stesso periodo temporale.
Il Ctu ha anche precisato che “pur restando una potenzialità edificatoria, essa è più difficilmente attuabile, attesa la necessità di intervento congiunto con i proprietari della particella limitrofa”.
A fronte delle valutazioni e conclusioni rese dal Ctu, si pongono le deduzioni formulate dal Ctp dei CP_1
Il Ctp ha sostenuto che dal frazionamento della originaria p.lla oggetto di acquisto -la n. 2345- venivano generate le due p.lle nn. 2351 e 2352, che generavano una superficie reale della proprietà dei di mq. 330; ed ancora CP_1 che nella richiesta di concessione edilizia presentata per i (e dal ), CP_1 CP_5 veniva indicata una superficie fondiaria del lotto pari a mq. 328,00; si precisava inoltre che la superficie fondiaria sulla quale si effettuava il calcolo delle volumetrie, risultava essere pari a mq. 288,20.
Ha rappresentato poi il Ctp che nella relazione tecnica del piano particolareggiato, gli stessi redattori notavano gravi incongruenze tra la situazione catastale (mappe catastali) dell'intera area, e la situazione reale sul posto;
tanto conferma quanto rilevato dal Ctu al riguardo.
Pagina 11 Il Ctp ha, vista l'impossibilità nella verifica dello stato dei luoghi, dedotto di aver sovrapposto il rilievo topografico al frazionamento n. 5922, utilizzando i punti fiduciali in atti indicati, al fine delle verifiche del caso.
E' stato quindi contestato il metodo seguito dal Ctu, ai fini della verifica della superficie del lotto, sostenendo non potersi al riguardo utilizzare il rilievo aerofotogrammetrico del 2004, e procedere al mero confronto con le risultanze catastali.
Il Ctp ha sostenuto doversi far riferimento a punti certi al fine di stabilire il confine tra le proprietà e la relativa estensione.
Ha poi dedotto il Ctp, che, a seguito della copertura del canale prospiciente le proprietà, i proprietari dei fondi con lo stesso confinanti -Capone e Pt_3 stabilivano di comune accordo che i relitti di aree residuali Parte_7 derivanti dalla nuova posizione del canale sarebbero stati inglobati dagli stessi proprietari
E' stata anche contestata la stima concernente la edificabilità della porzione della particella 2367 prospicente il fabbricato dei (indicando che sarebbe CP_1 di circa 211,56 m², sulla quale si possono edificare max 4 m³/m², con un rapporto di copertura di circa il 50% dell'area di sedime ed un'altezza massima di
11,00 m) sostenendo, contrariamente a quanto indicato dal CTU, che l'area di sedime residua consente l'edificazione con intervento indipendente (e non con l'accordo dei confinanti) ed è economicamente sfruttabile.
A fronte di tali deduzioni il Ctu ha ulteriormente chiarito e ribadito che la documentazione a disposizione -catastale ed aerofotogrammetrica- non consente di stabilire a mezzo specifici rilievi, se e in che misura, l'edificazione ha CP_1 occupato quota parte della proprietà Pt_1
Il Ctu ha nuovamente sottolineato che il terreno ceduto dagli eredi al Pt_7
era pari a mq. 204, mentre il nell'atto di vendita ai ha CP_5 CP_5 CP_1 dichiarato che la “superficie reale di mq.330 (metri quadrati trecentotrenta) e della superficie catastale di mq. 204 (metri quadrati)”
Va al riguardo osservato che, da quanto innanzi, emerge la discrasia tra i due atti, ed in particolare che la superficie oggetto del primo atto di trasferimento era pari a mq. 204, mentre con il secondo atto di trasferimento -dal ai CP_5
i mq. di superficie “reale” trasferita, diventano 330, sulla scorta della CP_1 sola dichiarazione del venditore . CP_5
Non è dato al riguardo sapere e comprendere come tale superficie sia potuta divenire di mq. 330.
L'indicazione della superficie “reale” di mq. 330, non trova difatti alcun formale riscontro negli atti esaminati, e risulta esser frutto della sola dichiarazione
Pagina 12 unilaterale del venditore, non confortata da alcun ulteriore e correlato documento.
Il Ctu ha poi correttamente rilevato che la scrittura privata richiamata dai e riferita all'accordo tra e gli eredi , non può CP_1 Parte_3 Pt_7 assumete alcun rilievo nella specie, non essendo stata trasfusa in un atto pubblico, ai fini della disposizione delle relative proprietà.
E' stato in conseguenza chiarito che l'eccedenza computata con riferimento alla edificazione dei è stata ricavata per sottrazione dai 292 mq. concernenti CP_1
l'edificazione, e sottraendo i mq. 204, oggetto della compravendita fra gli eredi e . Pt_7 Persona_6
Tale valutazione deve ritenersi corretta, in considerazione di quanto poc'anzi constatato circa la estensione della superficie originariamente ceduta dagli eredi
. Pt_7
Quanto poi al calcolo delle aree di sedime e del risarcimento di spettanza, è stato ribadito che il Ctu è addivenuto al risultato esposto, tenendo conto della superficie complessiva della zona de qua di 797,00 mq., ed avendo fatto riferimento allo stato dei luoghi prima dell'adozione del Piano Particolareggiato, epoca nella quale i avrebbero potuto avviare una operazione immobiliare Pt_1 in loco.
Trova quindi giustificazione, nella acclarata impossibilità di definire i confini tra le due proprietà -dei e dei la valutazione effettuata con metodo Pt_1 CP_1 deduttivo.
Tale metodo valutativo, ha portato, nella impossibilità di addivenire ad una verifica specifica dello stato dei luoghi per inattendibilità delle risultanze documentali, ad indicare una area di sedime sfruttabile dai pari a circa Pt_1
116 mq.
Il Ctu ha chiarito comunque che essendo l'area residua irregolare, era difficile ipotizzare lo sviluppo dell'intera cubatura, risultando l'eventuale ipotesi del tutto teorica.
E' stato inoltre chiarito che il danno scaturisce dalle diverse e minori possibilità edificatorie dei determinate dallo sconfinamento posto in essere con Pt_1
l'edificazione dei CP_1
Ed ancora è stato precisato che dalla adozione del Piano Particolareggiato (del
2001) la volumetria ricavabile dalla particella può essere impiegata nella Pt_1 realizzazione di un edificio di concerto con i proprietari della limitrofa particella
2469, affermando in definitiva che il valore del danno occorso, è stato ridimensionato in funzione della riacquisita valenza edificatoria della particella.
I richiamati chiarimenti hanno quindi dato riscontro rispetto a quanto dedotto dal Ctp.
Pagina 13 Va al riguardo considerato che condivisibili appaiono essere le valutazioni rese sulla estensione della superficie oggetto di acquisto da parte dei CP_1
Ed infatti se gli eredi hanno venduto al un fondo di estensione Pt_7 CP_5 di mq. 204, deve ritenersi che il , in quanto venditore del medesimo CP_5 fondo acquistato dai , abbia venduto ai un fondo della stessa Pt_7 CP_1 estensione e quindi di mq. 204.
La dichiarazione concernente l'estensione “reale” del fondo per € 330 mq., resa dal nell'atto di vendita, integra una mera precisazione unilaterale, che CP_5 non trova conforto in alcuna risultanza documentale ufficiale.
Né può ritenersi che le richieste delle relative concessioni edilizie possano costituire riscontro in tal senso, trattandosi sempre di indicazioni di parte, e peraltro dello stesso Geom. , che si è occupato delle relative pratiche. CP_5
Avendo quindi i realizzato una edificazione per mq. 292, rispetto alla CP_1 acclarata estensione del proprio fondo di mq. 204, deve ritenersi che abbiano utilizzato una superficie maggiore rispetto a quella di titolarità, per mq. 88 (la differenza tra mq. 292 e mq. 204).
Va quindi considerato che non avendo il Ctu potuto accertare i confini tra le proprietà, per quanto sopra già evidenziato, l'unico metodo suscettibile di utilizzazione, è stato quello deduttivo, che, come già considerato, va condiviso ai fini della determinazione dei pregiudizi subiti dai nelle potenzialità Pt_1 edificatorie del proprio fondo.
Quanto, poi, alle deduzioni della difesa articolate con riferimento all'elaborato peritale, va considerato che il Ctu ha anche proceduto, come sopra descritto, ad effettuare rilievi in loco, giungendo alle conclusioni sopra indicate, in conseguenza della insuscettibilità di constatazione dei confini naturali -il canale più volte menzionato- e valutando la inattendibilità delle risultanze catastali, e la difficoltà di addivenire ad un risultato idoneo anche sulla scorta dei rilievi aerofotogrammetici, pur confrontati con le risultanze catastali
Tanto ha quindi indotto a ricavare in termini induttivo/deduttivi la consistenza delle aree disponibili per l'edificazione per la proprietà Pt_1
Peraltro va considerato e ribadito che il Ctu non ha avuto a disposizione i frazionamenti, che sarebbero stati in ipotesi utili ai fini degli accertamenti, pur avendo formulato apposita richiesta, avendo ricevuto risposta negativa al riguardo.
Quanto alle deduzioni concernenti la necessità di considerare le traslazioni catastali ai fini della verifica delle questioni de quibus e dello sconfinamento, va considerato che le stesse devono ritenersi relegate al rango di mere ed indimostrate asserzioni, insuscettibili di valorizzazione nella specie, pur essendo ricollegate alle valutazioni del Ctp;
tali deduzioni assumono quindi la
Pagina 14 connotazione di mere prospettazioni di parte che si contrappongono a quanto considerato dal Ctu -peraltro anche il Ctp ha concordato su quanto ritenuto sulla insuscettibilità di determinazione dei confini sulla scorta della documentazione disponibile-.
Tanto ha quindi comportato le valutazioni deduttive già in precedenza richiamate.
Essendo stato valutato il pregiudizio arrecato alla edificabilità del fondo dei ed avendo il Ctu specificamente indicato l'entità del pregiudizio -come in Pt_1 precedenza richiamato- e la quantificazione complessiva, determinata all'epoca della stima peritale, occorre procedere alla verifica delle quote di spettanza dei singoli richiedenti.
La somma complessivamente stimata è pari ad € 360.000,00.
I due riassumenti (del 1958) e , sono Parte_1 Parte_2 rispettivamente titolari della quota di 1/72 a testa, della intera proprietà confinante con quella dei CP_1
Tale indicazione, data dal Ctu all'esito degli appositi accertamenti, non è in contestazione.
I due richiedenti hanno pertanto diritto ad essere risarciti per la quota parte di riferimento del pregiudizio complessivamente stimato, e quindi per 1/72 cadauno della somma complessivamente stimata per danni, pari ad € 360.000,00.
La somma di singola spettanza è quindi pari ad € 5.000,00 cadauno (1/72 di €
360.000,00).
Sulle dette somme andranno riconosciuti gli interessi e rivalutazione come per legge, trattandosi di poste di danno.
Essendo tali somme attualizzate, occorrerà, ai fini della maggiorazione con gli interessi, procedere alla previa devalutazione alla data della edificazione dell'immobile del con maggiorazione di interessi sulle somme devalutate, CP_1
e rivalutate anno per anno sino alla data della sentenza;
da tale data le somme dovranno essere maggiorate solo degli interessi legali.
In conclusione la domanda dei due riassumenti deve essere accolta nei Pt_1 limiti e termini innanzi indicati.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna dei al pagamento CP_1 delle spese di lite dei due giudizi di Cassazione, e dei due giudizi di Corte
d'Appello svoltisi;
la condanna per il presente giudizio verrà disposta a carico dell'Erario, posto che i due hanno chiesto l'ammissione al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato prima della celebrazione dell'odierno giudizio di appello.
Pagina 15 La liquidazione verrà ragguagliata all'effettivo valore della controversia, e quindi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio (scaglione di riferimento fino ad €
26.000,00).
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso per riassunzione del giudizio proposto da e , sulla scorta della sentenza della Corte di Parte_1 Parte_2
Cassazione n. 24905/2021, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello n. 1736/2017, resa all'esito della pronuncia n. 4074/2012, di annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p., dalla Corte di Cassazione, così provvede:
1) Condanna , , , , al CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido, per le causali di cui in motivazione, della somma di €
5.000,00 cadauno a favore di e , oltre Parte_1 Parte_2 interessi e rivalutazione come in parte motiva specificato;
2) Condanna , , , al CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido delle spese processuali, che liquida:
o Per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sezione penale - sentenza n. 4074/2012- nela somma di € 3.082,00;
o Per il giudizio in Corte d'Appello -sentenza n. 1736/2017- nella somma di € 4.888,00;
o Per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sezione civile - sentenza n. 24905/2012- nella somma di € 3.082,00;
o Per il presente giudizio nella somma di € 5.809,00, liquidando tale importo direttamente a favore dell'Erario.
Il tutto oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge.
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di , CP_1 CP_2
, , in solido.
[...] CP_3 Controparte_4
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 11/9/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
Pagina 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1884/2021 promossa da
(nato nel 1958) e , anche quali eredi di Parte_1 Parte_2
(nato nel 1920) e (nato nel 1965), Persona_1 Parte_3 difesi dall' avv. Sergio Casareale
-ricorrenti in riassunzione-
c/
, , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
difesi dall'avv. Angela Aliani
[...]
-resistenti-
, non costituito in giudizio Controparte_5
-resistente-
CONCLUSIONI, come da apposito verbale di precisazione delle conclusioni e da scritti difensivi in atti che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Motivazione
, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
venivano tratti a giudizio penale, in concorso, per i reati di falso in atto CP_5 pubblico, realizzazione di un edificio in difformità dalla concessione edilizia ed invasione di terreno pubblico e privato.
Si costituivano parti civili in tale giudizio, . (nato nel 1965) e Parte_3 Pt_1
(il primo anche quale procuratore di ), e
[...] Persona_1 Pt_1 CP_6
, nonché , e Controparte_7 CP_8 CP_6 CP_9 CP_10 Per_2
quali proprietari del fondo confinante oggetto dell'occupazione da parte dei
[...] suddetti CP_1
Pagina 1 Il Tribunale di Bari -Sezione distaccata di Altamura-, dichiarava non doversi procedere per il reato di falso, in quanto prescritto, e dichiarava tutti gli imputati colpevoli degli altri reati loro ascritti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili.
La Corte di Appello di Bari -sezione penale- dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al reato edilizio, assolvendo gli imputati dal reato di invasione di terreni perché il fatto non costituisce reato.
All'esito del ricorso per cassazione proposto dalle parti civili, la S.C. (con pronuncia della terza sezione penale, n. 4074 del 31/01/2012), annullava la sentenza di secondo grado in ordine alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; il ricorso degli imputati veniva dichiarato inammissibile.
La Corte d'Appello civile di Bari, all'esito del giudizio di rinvio, decidendo -con sentenza n. n. 1736/2017, pubblicata il 6/11/2017- sulle domande proposte da
(nato nel 1910), e , nonché da Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato nel 1965), (nato nel 1958), , Parte_3 Parte_1 Parte_2
(nato nel 1939) e dichiarava il difetto di Parte_1 CP_11 legittimazione attiva di (nato nel 1965), (nato nel Parte_3 Parte_1
1958) e ., mentre accoglieva le domande risarcitorie proposte da Parte_2
(nato nel 1939), , , Parte_1 CP_11 Parte_5 Controparte_12
e , condannando tutti convenuti, in solido, a pagare agli attori Pt_1 CP_4 legittimati, l'importo di Euro 990.000,00 oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto, dai ricorso per cassazione e CP_1 la S.C., con pronuncia n. 29405 del 2021, del 15/9/2021, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, accogliendo, per quanto di ragione, i primi sei motivi del ricorso principale, ed il primo del ricorso incidentale, e dichiarando gli ulteriori motivi assorbiti.
(nato nel 1958) e , anche in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
(nato nel 1920), e di (nato nel 1965), riassumevano Persona_1 Parte_3
-stante quanto ritenuto dalla S.C. sulla richiesta dai medesimi formulata con il ricorso incidentale e sulla costituzione di parte civile- la causa innanzi alla Corte
d'Appello di Bari, chiedendo la restituzione della porzione di fondo occupata dai con rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed abbattimento della CP_1 edificazione realizzata sulla loro proprietà, o comunque il risarcimento danni conseguiti per le condotte poste in essere dai convenuti.
Si costituivano i rimaneva contumace- contestando le avverse Parte_6 richieste e deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare chiedevano di:
1) Dichiarare la nullità della riassunzione e dichiarare estinto il giudizio.
Pagina 2 Deducendo non contenere, l'atto di riassunzione, il riferimento all'atto introduttivo, non essendo state soddisfatte nella specie le indicazioni contenutistiche previste per legge;
si chiedeva la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, anche per essere stato l'atto di riassunzione notificato solo da alcune delle parti.
2) Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede di (del 65') e (del 20'), Parte_3 Persona_1 contestandone le asserite qualità di successori, e rilevando che Persona_1 non si era costituito validamente parte civile e che (n. 1965) agiva Parte_3 non in proprio ma solo quale erede di , nel giudizio di Cassazione Persona_1 conseguente al ricorso ex art. 576 c.p.p.
3) Dichiarare l'inammissibilita' delle domande per omessa riproposizione delle questioni poste da controparte e ritenute assorbite.
Per non aver controparte riproposto le domande e le questioni sollevate in grado di appello, e dichiarate assorbite dalla Corte di Cassazione, con conseguente inammissibilità delle domande omnicomprensive formulate nell'atto di riassunzione, ivi inclusa quella di risarcimento in forma specifica non riproposta
4) Dichiarare l'infondatezza e rigettare le domande di controparte,
Deducendo non essere i ricorrenti in riassunzione, titolari del diritto al risarcimento,
e non aver subito i danni domandati.
Si rilevava poi che le parti civili avevano, nel processo penale svoltosi, chiesto solo la condanna generica, avendo solo successivamente alla riassunzione, chiesto specificamente la condanna al risarcimento, deducendo che doveva esser considerato quanto disposto ex art. 384 c.p.c., sulle caratteristiche del giudizio di rinvio (chiuso), e sulla insuscettibilità di modifica della domanda.
Ed ancora si deduceva che mancava la prova sull'an e quantum e nesso causale con riferimento alla richiesta risarcitoria, e che il Giudice del rinvio doveva accertare la fondatezza delle relative pretese, e previamente la responsabilità dei CP_1 potendo solo poi procedere alla determinazione del quantum.
Si negava, inoltre, esservi occupazione abusiva, deducendo che l'estensione di 100 metri indicata nel capo di imputazione, era di titolarità sia pubblica che privata.
Si eccepiva la inutilizzabilità della ctu già svolta, anche perché introdotta inammissibilmente nel corso del giudizio.
Si negava quanto sostenuto circa la provocata inedificabilità del suolo asseritamente invaso.
Nel corso del giudizio si dava corso all' espletamento di ctu, ed all'esito la causa veniva riservata per la decisione.
Pagina 3 ***********************************
La domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti di cui in epigrafe è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei termini di seguito a precisarsi.
Va in primis valutata la eccezione di nullità della riassunzione e di estinzione del giudizio.
La prima eccezione si appalesa infondata, posto che l'atto di riassunzione contiene le indicazioni idonee e sufficienti ai fini della corretta riattivazione del processo.
Va al riguardo considerato che (Cassazione civile sez. III, 01/10/2009, n.21071) il processo con ricorso al Giudice per la fissazione di un'udienza di prosecuzione -o anche con citazione ad udienza fissa-, è idoneo ai fini della prosecuzione del giudizio, purché tale atto sia dotato di tutti i requisiti formali necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente;
la nullità dell'atto di riassunzione, infatti, non deriva dalla mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungimento dello scopo derivante dalla mancanza di elementi essenziali, quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
Ciò in quanto la riassunzione non introduce un nuovo procedimento, ma è un atto di mero impulso.
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione contiene gli elementi che consentono chiaramente di identificare la causa riassunta.
Quel che maggiormente rileva al riguardo è che il ricorso in riassunzione ha indubbiamente raggiunto lo scopo ai fini della prosecuzione del giudizio, avendo le parti appellate avuto modo di controdedurre nel merito;
tanto presuppone la conoscenza delle questioni coinvolte nel giudizio;
difatti le parti in giudizio, sono le medesime che hanno partecipato al giudizio di cassazione, che ha portato alla sentenza in conseguenza della quale è stato proposto il ricorso per riassunzione.
Quanto alla ulteriore eccezione va considerato che (Cassazione civile sez. II,
27/02/2019, n.5741) l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione.
Ed ancora che, visto quanto deciso dalla Cassazione con la pronuncia n.
24905/2021, i residui legittimati a proseguire nella controversia, e quindi a formulare la richiesta risarcitoria, sono le parti che hanno riassunto il giudizio.
La S.C. ha difatti statuito che,
Pagina 4 - Le parti e (del 1939) non si erano mai CP_11 Parte_1 costituite parti civili, né lo aveva fatto il de cuius (del 1910), Parte_3 precisando che il suddetto non aveva neppure proposto Parte_1 ricorso in Cassazione per il processo penale;
- non era destinataria di alcuna statuizione;
Controparte_13
- e non avevano affatto proposto Controparte_12 Controparte_7 ricorso in riassunzione;
Essendo quindi definitive le statuizioni che hanno dichiarato quanto testè richiamato, deve ritenersi che i sopra indicati soggetti non debbano essere più coinvolti nella controversia, non dovendo essere destinatari della notifica del ricorso in riassunzione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per gli ulteriori soggetti diversi dai due riassumenti, soggetti che comunque non hanno dato impulso alla controversia dopo la sentenza ultima della S.C., non manifestando, quindi, alcun interesse ad insistere nelle proprie rispettive richieste;
non è, peraltro, dato rinvenire, nella documentazione allegata al fascicolo, gli atti di costituzione di parte civile dei predetti.
Quanto alla contestazione sollevata nel presente giudizio, sul difetto di legittimazione attiva di e , va considerato che la Parte_1 Parte_2 questione risulta esser già stata acclarata e decisa dalla S.C. con la sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio, non essendo quindi più suscettibile di nuova e differente valutazione.
Sempre in via preliminare va anche rilevato che i soggetti -in epigrafe indicati- che hanno riassunto la causa, hanno rivolto le proprie richieste, comunque nei confronti dei CP_1
Quanto alla posizione del -peraltro contumace- va considerato che non CP_5 risulta che il medesimo abbia titolarità di quote dell'immobile che si imputa aver invaso la proprietà confinante;
non si ritiene, pertanto, che il debba esser CP_5 coinvolto nelle valutazioni concernenti le richieste risarcitorie dei . Pt_1
Occorre, quindi, procedere alla verifica dei limiti di cognizione e valutazione del presente giudizio, ed alla stregua di quanto argomentato e disposto con la sentenza di annullamento con rinvio resa della Cassazione sezione civile n. 24905/2021, che ha accolto i primi sei motivi di ricorso -dei Cataldi-, ed uno dei motivi del ricorso incidentale -assorbiti i restanti- nuovamente rimettendo gli atti a questa Corte.
Va peraltro rilevato che la sentenza penale resa dalla Corte di merito, era stata annullata dalla Cassazione sezione penale (nel 2012) ai soli effetti civili, con rinvio al
Giudice civile -la Corte d'Appello di Bari- per l'accertamento della responsabilità ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte.
Pagina 5 Deve esser quindi considerato che la S.C., con la richiamata pronuncia del 2021, resa con riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello in sede civile, ha ritenuto
-oltre a quanto affermato sulla posizione e legittimazione di alcune delle parti in causa, come sopra già riportato- che:
a) L' annullamento della sentenza di assoluzione concernente l'invasione dei terreni, non poteva far rivivere la sentenza di primo grado che aveva disposto la condanna;
b) In conseguenza doveva procedersi dalla Corte d'Appello ad accertare i presupposti per l'eventuale riconoscimento del risarcimento, non essendovi alcuna preclusione in merito e dovendo quindi la Corte procedere ad appositi approfondimenti istruttori circa l'effettiva estensione della proprietà abusivamente occupata, ed i relativi diritti degli attori;
c) Comunque occorreva prendere in considerazione le domande originariamente proposte dagli attori con le costituzioni di parte civile, per capire se tali domande erano riferite al solo an debeatur, e con riserva di liquidazione in altro giudizio, oppure dovevano ritenersi riferite anche alla richiesta di liquidazione.
d) Doveva ritenersi, in accoglimento del motivo del ricorso incidentale, la legittimazione attiva di (nato il 1965), e di , - Parte_3 Parte_2 quali eredi di (classe 1920) già costituito parte civile-. Parte_3
Per quanto deciso dalla S.C. sulla relativa legittimazione dei suddetti Pt_1
(nato nel 1958) e , la riassunzione può considerarsi ritualmente
[...] Pt_2 proposta, dai soggetti legittimati.
Va inoltre considerato che essendo già stata formulata la domanda risarcitoria,
a mezzo della costituzione di parte civile, deve procedersi all'accertamento della quota di spettanza dei soggetti che hanno riassunto la causa, previo accertamento della occupazione e della superficie di terreno occupato.
Tanto sulla scorta di quanto chiarito dalla S.C. n. 24905/2021, che ha censurato la precedente pronuncia della Corte d'Appello secondo la quale la responsabilità degli imputati sarebbe stata ormai incontestabile, e si sarebbe dovuto solo determinare la natura e l'importo del relativo risarcimento spettante agli attori.
Per quanto innanzi è stato conferito apposito incarico a Ctu, anche per la stima dei danni lamentati.
Oggetto della controversia è, quindi, la dedotta occupazione abusiva dei fondi dei da parte dei confinanti che, nel realizzare l'edificazione di un Pt_1 CP_1 immobile, avrebbero invaso ed occupato una porzione di terreno altrui.
Occorre, pertanto, ed in caso di acclarata occupazione, verificare la relativa estensione, dovendosi valutare anche i conseguenti pregiudizi.
Pagina 6 Si deve pertanto prendere le mosse dalla sentenza emessa dalla S.C. che ha rimesso gli atti alla Corte d'Appello, annullando la precedente sentenza di merito resa in sede civile.
Va in primis considerato che, per quanto chiarito dalla suddetta pronuncia della
S.C. (n.24905/2021) nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sola pronuncia civile non è possibile modificare la domanda;
è stato difatti affermato che “Nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica.”
A quanto innanzi consegue che suscettibile di valutazione nel caso di specie, è la sola domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in sede di giudizio civile.
Non potrà quindi esser presa in considerazione la domanda di restituzione del suolo occupato e di restitutio in integrum, trattandosi di domande differenti rispetto a quella risarcitoria, che non integrano neppure una mera emendatio della medesima.
Va peraltro rilevato che negli atti si rinvengono le sole costituzioni di parte civile di nato nel 1939, e di , anche quale procuratore di Parte_1 Parte_5
, , non essendo stati prodotti Persona_3 CP_9 CP_14 Persona_2 ulteriori atti di costituzione di parte civile.
Quanto al suddetto del 1939, va considerato che la S.C. ha - Parte_1 con la sentenza del 2021- rilevato che il predetto non aveva neppure proposto ricorso in Cassazione per il processo penale.
Fermo rimane, quindi, quanto affermato dalla S.C. n. 24905/2021 sulla legittimazione attiva di (nato il 1965), e di , -quali Parte_3 Parte_2 eredi di (classe 1920) già costituito parte civile-, che, in quanto Parte_3 tali, hanno formulato la richiesta risarcitoria.
Va dunque verificata l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile degli imputati (i nella specie) e del conseguente CP_1 diritto al risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione.
Posto quindi che la S.C. nella sentenza di cassazione con rinvio ha affermato che “La corte di appello avrebbe dovuto, in particolare, verificare in primo luogo, sulla base degli elementi di prova disponibili e di quelli eventualmente ancora legittimamente introducibili nel giudizio di rinvio, l'effettiva estensione dell'area di proprietà privata abusivamente occupata dagli imputati con la loro costruzione
(distinguendola da quella pubblica, in relazione alla quale non è stata ovviamente proposta alcuna domanda) e verificare se di detta area era stato dimostrato il
Pagina 7 diritto di proprietà in capo agli attori.” occorre prendere in considerazione le risultanze della ctu appositamente espletata e per la verifica sia della lamentata occupazione, sia dei correlati pregiudizi.
Tanto atteso che la S.C. ha ulteriormente precisato che occorre procedere alla
“necessaria rivalutazione della effettiva sussistenza di una responsabilità civile dei convenuti, nei limiti in cui essa dovesse essere ritenuta sussistente e, peraltro, nel solo caso in cui si ritenesse altresì necessario procedere alla liquidazione del danno nella presente sede, la corte di appello, in sede di rinvio, dovrà infatti valutare nuovamente altresì la questione della prova di detto danno nonché del quantum dello stesso, ovviamente anche alla luce degli accertamenti svolti e delle nuove conclusioni raggiunte con riguardo all'an della medesima responsabilità”.
Il Ctu officiato, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
a) Circa l' “Estensione della superficie della superficie occupata dalla edificazione dei CP_1
Si è ritenuto, pur nell' impossibilità di stabilire ex post la posizione e l'estensione del canale d'Alonzo -frapposto tra le due proprietà e confine naturale delle stesse-, che l'unico dato certo riferibile è che l'edificazione ha interessato CP_1
[... una superficie di 292mq, eccedente di 88mq quella ceduta dagli eredi a mq. 204- al , e da tale ultimo ai Persona_4 CP_5 CP_1
Il Ctu ha quindi precisato che resta indeterminata la quota parte eretta sul canale d'Alonzo per assenza di dati metrici certi ad esso riferibili, e quindi della residua porzione sulla proprietà Pt_1
b) Quanto alla “Quota di spettanza dei Pt_1
E' stato indicato che la quota parte di proprietà di e Parte_1 Pt_2
, con riferimento al suolo di Gravina in Puglia identificato in Catasto al
[...] foglio 104 particella 2367 è di 1/72 per ciascuno dei soggetti di cui sopra
Il Ctu è giunto a tali conclusioni sulla scorta di indagini condotte presso la
Conservatoria dei RR.II., e sulle trascrizioni rinvenute, individuando la quota di spettanza di ciascuno dei riassumenti.
c) Sulla “Quantificazione del risarcimento”
Il Ctu ha computato il danno attualizzato alla data di redazione della perizia in
€ 360.000,00
d) Sulla “Edificabilità con riferimento alla porzione di suolo di proprietà dei
Pt_1
E' stato affermato che, dalla data di adozione del Piano Particolareggiato
(23/02/2001), la volumetria espressa dalla particella può essere Pt_1
Pagina 8 impiegata nella realizzazione di un edificio di concerto con i proprietari della limitrofa particella 2469.
Va rilevato che il Ctu ha utilizzato, per gli accertamenti del caso, i documenti disponibili al fascicolo telematico.
Ed ancora che la documentazione tecnica è stata acquisita d'iniziativa presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gravina in Puglia, l'Agenzia del Territorio, e la
Conservatoria dei RR.II.
Deve peraltro essere evidenziato che il Ctu -come dallo stesso rappresentato- ha, in data 07/03/2024, eseguito, presso i luoghi di causa, il rilievo metrico del perimetro esterno del fabbricato e delle distanze dai fabbricati prospicienti.
E' stato inoltre fatto presente dal Ctu che non vi è stata la possibilità di esaminare direttamente i frazionamenti concernenti lo stato dei luoghi, in quanto pur fattane richiesta di copia l'Agenzia del Territorio, la stessa rispondeva che
“non sono stati Reperiti in archivio”.
Riscontrando la “accentuata discrasia fra la situazione particellare riportata in
Catasto e la reale situazione dei luoghi” come evincibile dalla “sovrapposizione operata tra il rilievo aerofotogrammetrico allegato al P.P. e la mappa catastale in atti”, il Ctu si è quindi avvalso per gli accertamenti del caso “del più aggiornato rilievo aerofotogrammetrico”, risalente al maggio 2004, constatando quindi che
“le planimetrie catastali, …..sono affette da un errore metrico per difetto” misurando “le superfici reali approssimativamente il 7,7% in più di quelle catastalmente graficizzate”.
Il Ctu ha in sostanza affermato che, i confini di proprietà riportati sulla mappa catastale non coincidono con quelli presenti sul territorio e riportati sul rilievo aerofotogrammetrico.
E' stato quindi constatato che il lotto oggetto di vendita -p.lla 2319- da parte degli eredi al -e quindi da tale ultimo ai aveva una Per_4 CP_5 CP_1 superficie di mq. 204.
Il Ctu, considerando quindi la indeterminatezza dei confini catastali, ha rilevato che, i frazionamenti che hanno interessato l'originaria particella 2319 intestata agli eredi , e che hanno portato alla definizione del lotto edificatorio Per_4 costituito dalle particelle 2351 e 2352, hanno comportato una indicazione -di parte- in aumento della superficie complessiva del lotto oggetto di vendita;
la vendita originaria indicava infatti una superficie di mq. 204; tale superficie risulta poi esser stata incrementata fino a mq. 330.
Ed ancora è stato considerato che non sono presenti sul territorio indizi significativi da assumere quali confini inequivocabili fra le due proprietà, e tanto a causa della deviazione e chiusura del Canale d'Alonzo, che costituiva confine naturale,
Pagina 9 E' stato in conseguenza ritenuto che “non è possibile determinare ex-post la dividente delle due proprietà”, viste le già evidenziate discrasie tra planimetrie catastali, rilievi in loco, e rappresentazioni aerofotogrammetriche.
Il dato acclarato dal Ctu, risulta comunque essere, alla stregua delle misurazioni eseguite sia con i rilievi aerofotogrammetrici, sia in loco,
l'estensione dell'area occupata con l'edificazione dei che misura CP_1
292mq, e che eccede di mq. 88 quanto oggetto di acquisto dai medesimi
-pari a mq. 204-.
Tale edificazione ha quindi utilizzato una maggiore superficie rispetto al lotto di 204 mq. venduto ai dal , e da tale ultimo CP_1 CP_5 acquistato dagli eredi , intestatari della p.lla 2319, per una Per_4 estensione di mq. 204.
La difficoltà incontrata dal Ctu -pur essendo certa l'estensione dell'edificazione dei ai fini della determinazione dei confini e dello sconfinamento, è stata CP_1 quindi dovuta alla impossibilità di identificare il confine costituito dal Canale
d'Alonzo, non più rilevabile all'epoca degli accertamenti, e non suscettibile di verifica sulla scorta delle risultanze catastali, in quanto inattendibili.
Nonostante tali descritte problematiche, il Ctu ha proceduto alla verifica dei danni e relativa quantificazione
I danni configurabili consistono nel pregiudizio integrale o parziale rispetto alla edificabilità residua del lotto dei ed in conseguenza dello sconfinamento Pt_1 ed occupazione posta in essere con l'edificazione dei CP_1
E' stata dal Ctu identificata l'area che avrebbe potuto essere oggetto di edificazione da parte dei indicata in “quella delimitata fra Via Pt_1
Ligabue ad Est, le particelle 2635 e 1746 a Sud, Via Modigliani ad Ovest ed il
a nord.” Persona_5
Stante la già rilevata problematica dell'indeterminatezza derivante dalla non identificabilità del confine corrispondente al canale già menzionato, il Ctu ha proceduto a valutare le questioni in termini deduttivi, sulla scorta dei dati già acquisiti, ricavando le superfici mancanti -non determinabili sulla scorta delle risultanze documentali, per le ragioni sopra esposte- per differenza.
E' stato considerato che “l'area totale che comprende le due proprietà al lordo del ha una superficie reale di 797mq (cfr. allegato 4) da cui si Persona_5 sottraggono: 204mq proprietà dei così come ceduta dagli eredi , CP_1 Per_4
187,5mq (37,5m x 5m) quale fascia di rispetto per la distanza da osservare dal confine lato d'Alonzo e 125mq (25mx5m) quale fascia di rispetto per la distanza da osservare dal confine lato particella 2635, determinando quindi una probabile area di sedime residua di 280,5mq.”
Pagina 10 Si è poi considerato che, vista la presenza del fabbricato ed il relativo CP_1 rispetto della distanza di 10m dal medesimo, l'area di probabile sedime indicata doveva in conseguenza ridursi.
Il Ctu è giunto quindi ad affermare che “la volumetria espressa dalla particella può essere impiegata nella realizzazione di un edificio di concerto con i Pt_1 proprietari della limitrofa particella 2469.
In definitiva si è ritenuto che “La probabile area di sedime di competenza in funzione dell'assetto determinato dal Piano Particolareggiato Pt_1
è di circa 116mq”
Si è quindi considerato il “mancato realizzo sulla differenza delle aree di sedime come sopra evidenziate nella misura di 280,5mq - 116mq = 164,5mq, avendo a riferimento un edificio-tipo” costituito da “un piano semi interrato di
164,5mq e tre piani in elevazione per un totale di 164,5mq x 3 =
493,5mq residenziali.
Sono quindi stati elaborati analiticamente i computi riferiti ai costi di costruzione ed ai relativi ricavi;
si rimanda alla perizia per la relativa illustrazione.
Il probabile valore di ricavo per le superfici residenziali e non residenziali è stato desunto dai dati dell' OMI riferiti al 2002.
La differenza tra costi e ricavi è stata computata con riferimento allo stesso periodo temporale.
Il Ctu ha anche precisato che “pur restando una potenzialità edificatoria, essa è più difficilmente attuabile, attesa la necessità di intervento congiunto con i proprietari della particella limitrofa”.
A fronte delle valutazioni e conclusioni rese dal Ctu, si pongono le deduzioni formulate dal Ctp dei CP_1
Il Ctp ha sostenuto che dal frazionamento della originaria p.lla oggetto di acquisto -la n. 2345- venivano generate le due p.lle nn. 2351 e 2352, che generavano una superficie reale della proprietà dei di mq. 330; ed ancora CP_1 che nella richiesta di concessione edilizia presentata per i (e dal ), CP_1 CP_5 veniva indicata una superficie fondiaria del lotto pari a mq. 328,00; si precisava inoltre che la superficie fondiaria sulla quale si effettuava il calcolo delle volumetrie, risultava essere pari a mq. 288,20.
Ha rappresentato poi il Ctp che nella relazione tecnica del piano particolareggiato, gli stessi redattori notavano gravi incongruenze tra la situazione catastale (mappe catastali) dell'intera area, e la situazione reale sul posto;
tanto conferma quanto rilevato dal Ctu al riguardo.
Pagina 11 Il Ctp ha, vista l'impossibilità nella verifica dello stato dei luoghi, dedotto di aver sovrapposto il rilievo topografico al frazionamento n. 5922, utilizzando i punti fiduciali in atti indicati, al fine delle verifiche del caso.
E' stato quindi contestato il metodo seguito dal Ctu, ai fini della verifica della superficie del lotto, sostenendo non potersi al riguardo utilizzare il rilievo aerofotogrammetrico del 2004, e procedere al mero confronto con le risultanze catastali.
Il Ctp ha sostenuto doversi far riferimento a punti certi al fine di stabilire il confine tra le proprietà e la relativa estensione.
Ha poi dedotto il Ctp, che, a seguito della copertura del canale prospiciente le proprietà, i proprietari dei fondi con lo stesso confinanti -Capone e Pt_3 stabilivano di comune accordo che i relitti di aree residuali Parte_7 derivanti dalla nuova posizione del canale sarebbero stati inglobati dagli stessi proprietari
E' stata anche contestata la stima concernente la edificabilità della porzione della particella 2367 prospicente il fabbricato dei (indicando che sarebbe CP_1 di circa 211,56 m², sulla quale si possono edificare max 4 m³/m², con un rapporto di copertura di circa il 50% dell'area di sedime ed un'altezza massima di
11,00 m) sostenendo, contrariamente a quanto indicato dal CTU, che l'area di sedime residua consente l'edificazione con intervento indipendente (e non con l'accordo dei confinanti) ed è economicamente sfruttabile.
A fronte di tali deduzioni il Ctu ha ulteriormente chiarito e ribadito che la documentazione a disposizione -catastale ed aerofotogrammetrica- non consente di stabilire a mezzo specifici rilievi, se e in che misura, l'edificazione ha CP_1 occupato quota parte della proprietà Pt_1
Il Ctu ha nuovamente sottolineato che il terreno ceduto dagli eredi al Pt_7
era pari a mq. 204, mentre il nell'atto di vendita ai ha CP_5 CP_5 CP_1 dichiarato che la “superficie reale di mq.330 (metri quadrati trecentotrenta) e della superficie catastale di mq. 204 (metri quadrati)”
Va al riguardo osservato che, da quanto innanzi, emerge la discrasia tra i due atti, ed in particolare che la superficie oggetto del primo atto di trasferimento era pari a mq. 204, mentre con il secondo atto di trasferimento -dal ai CP_5
i mq. di superficie “reale” trasferita, diventano 330, sulla scorta della CP_1 sola dichiarazione del venditore . CP_5
Non è dato al riguardo sapere e comprendere come tale superficie sia potuta divenire di mq. 330.
L'indicazione della superficie “reale” di mq. 330, non trova difatti alcun formale riscontro negli atti esaminati, e risulta esser frutto della sola dichiarazione
Pagina 12 unilaterale del venditore, non confortata da alcun ulteriore e correlato documento.
Il Ctu ha poi correttamente rilevato che la scrittura privata richiamata dai e riferita all'accordo tra e gli eredi , non può CP_1 Parte_3 Pt_7 assumete alcun rilievo nella specie, non essendo stata trasfusa in un atto pubblico, ai fini della disposizione delle relative proprietà.
E' stato in conseguenza chiarito che l'eccedenza computata con riferimento alla edificazione dei è stata ricavata per sottrazione dai 292 mq. concernenti CP_1
l'edificazione, e sottraendo i mq. 204, oggetto della compravendita fra gli eredi e . Pt_7 Persona_6
Tale valutazione deve ritenersi corretta, in considerazione di quanto poc'anzi constatato circa la estensione della superficie originariamente ceduta dagli eredi
. Pt_7
Quanto poi al calcolo delle aree di sedime e del risarcimento di spettanza, è stato ribadito che il Ctu è addivenuto al risultato esposto, tenendo conto della superficie complessiva della zona de qua di 797,00 mq., ed avendo fatto riferimento allo stato dei luoghi prima dell'adozione del Piano Particolareggiato, epoca nella quale i avrebbero potuto avviare una operazione immobiliare Pt_1 in loco.
Trova quindi giustificazione, nella acclarata impossibilità di definire i confini tra le due proprietà -dei e dei la valutazione effettuata con metodo Pt_1 CP_1 deduttivo.
Tale metodo valutativo, ha portato, nella impossibilità di addivenire ad una verifica specifica dello stato dei luoghi per inattendibilità delle risultanze documentali, ad indicare una area di sedime sfruttabile dai pari a circa Pt_1
116 mq.
Il Ctu ha chiarito comunque che essendo l'area residua irregolare, era difficile ipotizzare lo sviluppo dell'intera cubatura, risultando l'eventuale ipotesi del tutto teorica.
E' stato inoltre chiarito che il danno scaturisce dalle diverse e minori possibilità edificatorie dei determinate dallo sconfinamento posto in essere con Pt_1
l'edificazione dei CP_1
Ed ancora è stato precisato che dalla adozione del Piano Particolareggiato (del
2001) la volumetria ricavabile dalla particella può essere impiegata nella Pt_1 realizzazione di un edificio di concerto con i proprietari della limitrofa particella
2469, affermando in definitiva che il valore del danno occorso, è stato ridimensionato in funzione della riacquisita valenza edificatoria della particella.
I richiamati chiarimenti hanno quindi dato riscontro rispetto a quanto dedotto dal Ctp.
Pagina 13 Va al riguardo considerato che condivisibili appaiono essere le valutazioni rese sulla estensione della superficie oggetto di acquisto da parte dei CP_1
Ed infatti se gli eredi hanno venduto al un fondo di estensione Pt_7 CP_5 di mq. 204, deve ritenersi che il , in quanto venditore del medesimo CP_5 fondo acquistato dai , abbia venduto ai un fondo della stessa Pt_7 CP_1 estensione e quindi di mq. 204.
La dichiarazione concernente l'estensione “reale” del fondo per € 330 mq., resa dal nell'atto di vendita, integra una mera precisazione unilaterale, che CP_5 non trova conforto in alcuna risultanza documentale ufficiale.
Né può ritenersi che le richieste delle relative concessioni edilizie possano costituire riscontro in tal senso, trattandosi sempre di indicazioni di parte, e peraltro dello stesso Geom. , che si è occupato delle relative pratiche. CP_5
Avendo quindi i realizzato una edificazione per mq. 292, rispetto alla CP_1 acclarata estensione del proprio fondo di mq. 204, deve ritenersi che abbiano utilizzato una superficie maggiore rispetto a quella di titolarità, per mq. 88 (la differenza tra mq. 292 e mq. 204).
Va quindi considerato che non avendo il Ctu potuto accertare i confini tra le proprietà, per quanto sopra già evidenziato, l'unico metodo suscettibile di utilizzazione, è stato quello deduttivo, che, come già considerato, va condiviso ai fini della determinazione dei pregiudizi subiti dai nelle potenzialità Pt_1 edificatorie del proprio fondo.
Quanto, poi, alle deduzioni della difesa articolate con riferimento all'elaborato peritale, va considerato che il Ctu ha anche proceduto, come sopra descritto, ad effettuare rilievi in loco, giungendo alle conclusioni sopra indicate, in conseguenza della insuscettibilità di constatazione dei confini naturali -il canale più volte menzionato- e valutando la inattendibilità delle risultanze catastali, e la difficoltà di addivenire ad un risultato idoneo anche sulla scorta dei rilievi aerofotogrammetici, pur confrontati con le risultanze catastali
Tanto ha quindi indotto a ricavare in termini induttivo/deduttivi la consistenza delle aree disponibili per l'edificazione per la proprietà Pt_1
Peraltro va considerato e ribadito che il Ctu non ha avuto a disposizione i frazionamenti, che sarebbero stati in ipotesi utili ai fini degli accertamenti, pur avendo formulato apposita richiesta, avendo ricevuto risposta negativa al riguardo.
Quanto alle deduzioni concernenti la necessità di considerare le traslazioni catastali ai fini della verifica delle questioni de quibus e dello sconfinamento, va considerato che le stesse devono ritenersi relegate al rango di mere ed indimostrate asserzioni, insuscettibili di valorizzazione nella specie, pur essendo ricollegate alle valutazioni del Ctp;
tali deduzioni assumono quindi la
Pagina 14 connotazione di mere prospettazioni di parte che si contrappongono a quanto considerato dal Ctu -peraltro anche il Ctp ha concordato su quanto ritenuto sulla insuscettibilità di determinazione dei confini sulla scorta della documentazione disponibile-.
Tanto ha quindi comportato le valutazioni deduttive già in precedenza richiamate.
Essendo stato valutato il pregiudizio arrecato alla edificabilità del fondo dei ed avendo il Ctu specificamente indicato l'entità del pregiudizio -come in Pt_1 precedenza richiamato- e la quantificazione complessiva, determinata all'epoca della stima peritale, occorre procedere alla verifica delle quote di spettanza dei singoli richiedenti.
La somma complessivamente stimata è pari ad € 360.000,00.
I due riassumenti (del 1958) e , sono Parte_1 Parte_2 rispettivamente titolari della quota di 1/72 a testa, della intera proprietà confinante con quella dei CP_1
Tale indicazione, data dal Ctu all'esito degli appositi accertamenti, non è in contestazione.
I due richiedenti hanno pertanto diritto ad essere risarciti per la quota parte di riferimento del pregiudizio complessivamente stimato, e quindi per 1/72 cadauno della somma complessivamente stimata per danni, pari ad € 360.000,00.
La somma di singola spettanza è quindi pari ad € 5.000,00 cadauno (1/72 di €
360.000,00).
Sulle dette somme andranno riconosciuti gli interessi e rivalutazione come per legge, trattandosi di poste di danno.
Essendo tali somme attualizzate, occorrerà, ai fini della maggiorazione con gli interessi, procedere alla previa devalutazione alla data della edificazione dell'immobile del con maggiorazione di interessi sulle somme devalutate, CP_1
e rivalutate anno per anno sino alla data della sentenza;
da tale data le somme dovranno essere maggiorate solo degli interessi legali.
In conclusione la domanda dei due riassumenti deve essere accolta nei Pt_1 limiti e termini innanzi indicati.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna dei al pagamento CP_1 delle spese di lite dei due giudizi di Cassazione, e dei due giudizi di Corte
d'Appello svoltisi;
la condanna per il presente giudizio verrà disposta a carico dell'Erario, posto che i due hanno chiesto l'ammissione al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato prima della celebrazione dell'odierno giudizio di appello.
Pagina 15 La liquidazione verrà ragguagliata all'effettivo valore della controversia, e quindi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio (scaglione di riferimento fino ad €
26.000,00).
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso per riassunzione del giudizio proposto da e , sulla scorta della sentenza della Corte di Parte_1 Parte_2
Cassazione n. 24905/2021, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte
d'Appello n. 1736/2017, resa all'esito della pronuncia n. 4074/2012, di annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p., dalla Corte di Cassazione, così provvede:
1) Condanna , , , , al CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido, per le causali di cui in motivazione, della somma di €
5.000,00 cadauno a favore di e , oltre Parte_1 Parte_2 interessi e rivalutazione come in parte motiva specificato;
2) Condanna , , , al CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento in solido delle spese processuali, che liquida:
o Per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sezione penale - sentenza n. 4074/2012- nela somma di € 3.082,00;
o Per il giudizio in Corte d'Appello -sentenza n. 1736/2017- nella somma di € 4.888,00;
o Per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sezione civile - sentenza n. 24905/2012- nella somma di € 3.082,00;
o Per il presente giudizio nella somma di € 5.809,00, liquidando tale importo direttamente a favore dell'Erario.
Il tutto oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge.
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di , CP_1 CP_2
, , in solido.
[...] CP_3 Controparte_4
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 11/9/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
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