TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G. n.25738/2024 promoSA da
(C.F.: , domiciliata in Casamassima (BA) alla Via Parte_1 C.F._1
Conversano n.114, presso lo studio dell'avv. Rosa Mancini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. e P.IVA: , con sede legale in Pesaro (PU) alla Via Pertini Controparte_1 P.IVA_1
n.88, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi
Federici, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione in questa sede opposto
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
Voglia il Tribunale adito: IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nella fase monitoria, a favore del Tribunale Civile di Bari, per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. e, per l'effetto, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.7155/2024 –RG n.42121/2023 – emesso il 17.05.24 e depositato il 22.05.24, dal Tribunale di Milano;
NEL MERITO qualora il
Tribunale adito ritenga che Codesto foro fosse competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e dunque intenda giudicare nel merito la presente opposizione: in via principale accertare e pagina 1 di 5 dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti stipulati tra la Dott.SA e la Parte_1 Controparte_1 per l'inadempimento della in persone del l. r. p.t., per l'effetto, accogliere la Controparte_1
presente opposizione e, dunque, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1755/2024 –RG n.42121/2023 –depositato il 22.05.24, dal Tribunale di Milano, essendo lo stesso errato, ingiusto ed illegittimo, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata accertare e dichiarare l'avvenuto recesso da parte dell'opponente, dai contratti stipulati tra la
Dott.SA e la a decorrere dal primo rinnovo dei contratti stessi. Per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accogliere la presente opposizione e, dunque, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1755/2024 –RG n.42121/2023 –depositato il 22.05.24, dal
Tribunale di Milano, essendo lo stesso, ingiusto ed illegittimo, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale condannare la in persona del l. r. p.t., al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni patiti dalla Dott.SA , per l'impossibilità a svolgere la propria attività Parte_1
professionale per circa due mesi, e dunque al pagamento di €5.000,00 in via equitativa, o di altro importo che verrà ritenuto di giustizia. Condannare l'opposta ai sensi dell'art.96 co. I c.p.c., al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia, per aver agito in giudizio con mala fede, attesa l'assoluta infondatezza della domanda, di cui controparte è ben consapevole per le ragioni indicate in narrativa;
in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: rigettare la presente opposizione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.7155/2024 (R.G. n.42121/2023) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 22.05.2024 ed oggi opposto condannando a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 pari ad €18.261,30 oltre interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €900,00 per compensi, in €145,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare al pagamento della somma di €18.261,30 in favore di Parte_1 CP_1
per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze e con riserva di
[...]
dedurre/produrre e allegare in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 02.07.2024, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n.7155/2024 del 22.05.2024, notificato a mezzo PEC in data 23.05.2024, emesso dal pagina 2 di 5 Tribunale di Milano su ricorso di eccependo: in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1
per territorio del giudice adito, in ragione dell'asserita nullità ex articoli 1341 e 1342 c.c. della clausola di elezione di foro esclusivo –cioè, il Tribunale di Milano –per i procedimenti d'ingiunzione ex art. 633 ss. c.p.c. e la relativa fase d'opposizione, inerenti al contratto di fornitura di software intercorso tra le parti, con conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Bari, ex art.18 c.p.c. o ex art.20 c.p.c.; nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria per inesatto adempimento dell'opposta, che, nell'esecuzione del contratto di fornitura di software, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, portando l'opponente a risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., con conseguente disabilitazione dei servizi resi dalla società opposta;
nel merito, altresì, l'infondatezza della pretesa creditoria nel quantum, attesa l'incongruenza tra le fatture emesse dall'opposta – e poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo – e l'offerta commerciale accettata dalla steSA opponente;
e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per l'impossibilità di svolgere la propria attività professionale e la condanna dell'opposta ex art.96 c.p.c.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 08.07.2024, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese e insisteva, in via preliminare, perché fosse ritenuta la competenza del giudice adito, in ragione dell'asserita legittimità della clausola di determinazione del foro esclusivo per i procedimenti monitori;
nel merito, per il riconoscimento della piena legittimità e fondatezza della domanda creditoria, contestando la ricostruzione avversaria sul rilievo di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni previste dal contratto e di non aver impedito l'utilizzabilità del software da parte della cliente, ma di aver soltanto sospeso i servizi di aggiornamento e manutenzione, in ragione del mancato pagamento delle fatture emesse, e xart.1460 cc;
e, in ogni caso, richiamando la clausola solve et repete prevista dal contratto per cui è causa.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa è paSAta in decisione.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sia fondata e il decreto ingiuntivo debba, perciò, essere revocato.
Secondo la prospettazione di , odierna opposta, la competenza esclusiva del Tribunale di CP_1
Milano per i procedimenti d'ingiunzione ex art.633 ss. c.p.c. e la relativa fase d'opposizione è prevista nella clausola di elezione di foro esclusivo contenuta nelle condizioni generali di contratto, prodotte in atti e accettate dall'opponente con apposita sottoscrizione (in particolare, al punto 23, Parte_1
rubricato: “legge applicabile e foro esclusivo”).
pagina 3 di 5 Tuttavia, ha prodotto, tanto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, quanto in sede CP_1
d'opposizione, il contratto di fornitura di software sottoscritto dalla in data 07.11.2019, con Parte_1
allegate condizioni generali di contratto datate 23.02.2022 e, quindi, successive alla conclusione del contratto stesso. In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c.,
l'opposta è tenuta, a fronte della relativa eccezione di controparte, a fornire in giudizio la prova del titolo su cui la steSA fonda la competenza territoriale del giudice adito in monitorio, sicché la mancata allegazione delle condizioni generali di contratto cui l'odierna opponente avrebbe prestato adesione al momento della sottoscrizione del contratto –neceSAriamente formate in data anteriore o, al più tardi, contestuale al 07.11.2019 –esclude che la parte onerata abbia fornito la piena prova del contratto e, quindi, dell'esistenza della clausola di elezione del foro esclusivo fatta valere dell'odierna opposta, in mancanza di prova adeguata che l'edizione delle condizioni generali di contratto vigenti alla data di stipula del contratto tra le parti sia identica a quella del 2022, qui prodotta.
Pertanto, il foro di Milano non risulta competente ad emettere il decreto ingiuntivo qui opposto e, ai sensi dell'art.645, co. 1, c.p.c., a decidere della relativa opposizione. Conseguentemente, in ossequio a quanto previsto dall'art.18 c.p.c., dev'essere dichiarato competente per il procedimento di ingiunzione e l'eventuale fase di opposizione il foro di Bari, essendo l'opponente –debitrice –residente in
Casamassima –Città Metropolitana di Bari. A norma dell'art.20 cpc, inoltre, è competente il Tribunale di Pesaro, quale foro della sede legale dell'opposta.
Detti fori sono competenti anche per lo scrutinio della domanda riconvenzionale dell'opponente, svolta in via subordinata rispetto all'eccezione d'incompetenza per territorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense. Non si configurano i requisiti per la condanna dell'opposto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente dichiara Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo n.1755/2024 del 22.05.2024, competente essendo il Tribunale di Bari o il Tribunale di Pesaro, e revoca, perciò, il decreto ingiuntivo medesimo;
2) condanna, perciò, parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice Controparte_1 opponente le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Milano, 09 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.SA
Erika Colombo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G. n.25738/2024 promoSA da
(C.F.: , domiciliata in Casamassima (BA) alla Via Parte_1 C.F._1
Conversano n.114, presso lo studio dell'avv. Rosa Mancini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. e P.IVA: , con sede legale in Pesaro (PU) alla Via Pertini Controparte_1 P.IVA_1
n.88, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi
Federici, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione in questa sede opposto
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
Voglia il Tribunale adito: IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, nella fase monitoria, a favore del Tribunale Civile di Bari, per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a D.I. e, per l'effetto, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.7155/2024 –RG n.42121/2023 – emesso il 17.05.24 e depositato il 22.05.24, dal Tribunale di Milano;
NEL MERITO qualora il
Tribunale adito ritenga che Codesto foro fosse competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e dunque intenda giudicare nel merito la presente opposizione: in via principale accertare e pagina 1 di 5 dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti stipulati tra la Dott.SA e la Parte_1 Controparte_1 per l'inadempimento della in persone del l. r. p.t., per l'effetto, accogliere la Controparte_1
presente opposizione e, dunque, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1755/2024 –RG n.42121/2023 –depositato il 22.05.24, dal Tribunale di Milano, essendo lo stesso errato, ingiusto ed illegittimo, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata accertare e dichiarare l'avvenuto recesso da parte dell'opponente, dai contratti stipulati tra la
Dott.SA e la a decorrere dal primo rinnovo dei contratti stessi. Per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accogliere la presente opposizione e, dunque, dichiarare nullo ed illegittimo e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1755/2024 –RG n.42121/2023 –depositato il 22.05.24, dal
Tribunale di Milano, essendo lo stesso, ingiusto ed illegittimo, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale condannare la in persona del l. r. p.t., al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni patiti dalla Dott.SA , per l'impossibilità a svolgere la propria attività Parte_1
professionale per circa due mesi, e dunque al pagamento di €5.000,00 in via equitativa, o di altro importo che verrà ritenuto di giustizia. Condannare l'opposta ai sensi dell'art.96 co. I c.p.c., al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia, per aver agito in giudizio con mala fede, attesa l'assoluta infondatezza della domanda, di cui controparte è ben consapevole per le ragioni indicate in narrativa;
in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: rigettare la presente opposizione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.7155/2024 (R.G. n.42121/2023) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 22.05.2024 ed oggi opposto condannando a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1 pari ad €18.261,30 oltre interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €900,00 per compensi, in €145,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare al pagamento della somma di €18.261,30 in favore di Parte_1 CP_1
per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze e con riserva di
[...]
dedurre/produrre e allegare in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 02.07.2024, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n.7155/2024 del 22.05.2024, notificato a mezzo PEC in data 23.05.2024, emesso dal pagina 2 di 5 Tribunale di Milano su ricorso di eccependo: in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1
per territorio del giudice adito, in ragione dell'asserita nullità ex articoli 1341 e 1342 c.c. della clausola di elezione di foro esclusivo –cioè, il Tribunale di Milano –per i procedimenti d'ingiunzione ex art. 633 ss. c.p.c. e la relativa fase d'opposizione, inerenti al contratto di fornitura di software intercorso tra le parti, con conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Bari, ex art.18 c.p.c. o ex art.20 c.p.c.; nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria per inesatto adempimento dell'opposta, che, nell'esecuzione del contratto di fornitura di software, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, portando l'opponente a risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 c.c., con conseguente disabilitazione dei servizi resi dalla società opposta;
nel merito, altresì, l'infondatezza della pretesa creditoria nel quantum, attesa l'incongruenza tra le fatture emesse dall'opposta – e poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo – e l'offerta commerciale accettata dalla steSA opponente;
e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per l'impossibilità di svolgere la propria attività professionale e la condanna dell'opposta ex art.96 c.p.c.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 08.07.2024, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese e insisteva, in via preliminare, perché fosse ritenuta la competenza del giudice adito, in ragione dell'asserita legittimità della clausola di determinazione del foro esclusivo per i procedimenti monitori;
nel merito, per il riconoscimento della piena legittimità e fondatezza della domanda creditoria, contestando la ricostruzione avversaria sul rilievo di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni previste dal contratto e di non aver impedito l'utilizzabilità del software da parte della cliente, ma di aver soltanto sospeso i servizi di aggiornamento e manutenzione, in ragione del mancato pagamento delle fatture emesse, e xart.1460 cc;
e, in ogni caso, richiamando la clausola solve et repete prevista dal contratto per cui è causa.
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa è paSAta in decisione.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sia fondata e il decreto ingiuntivo debba, perciò, essere revocato.
Secondo la prospettazione di , odierna opposta, la competenza esclusiva del Tribunale di CP_1
Milano per i procedimenti d'ingiunzione ex art.633 ss. c.p.c. e la relativa fase d'opposizione è prevista nella clausola di elezione di foro esclusivo contenuta nelle condizioni generali di contratto, prodotte in atti e accettate dall'opponente con apposita sottoscrizione (in particolare, al punto 23, Parte_1
rubricato: “legge applicabile e foro esclusivo”).
pagina 3 di 5 Tuttavia, ha prodotto, tanto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, quanto in sede CP_1
d'opposizione, il contratto di fornitura di software sottoscritto dalla in data 07.11.2019, con Parte_1
allegate condizioni generali di contratto datate 23.02.2022 e, quindi, successive alla conclusione del contratto stesso. In ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c.,
l'opposta è tenuta, a fronte della relativa eccezione di controparte, a fornire in giudizio la prova del titolo su cui la steSA fonda la competenza territoriale del giudice adito in monitorio, sicché la mancata allegazione delle condizioni generali di contratto cui l'odierna opponente avrebbe prestato adesione al momento della sottoscrizione del contratto –neceSAriamente formate in data anteriore o, al più tardi, contestuale al 07.11.2019 –esclude che la parte onerata abbia fornito la piena prova del contratto e, quindi, dell'esistenza della clausola di elezione del foro esclusivo fatta valere dell'odierna opposta, in mancanza di prova adeguata che l'edizione delle condizioni generali di contratto vigenti alla data di stipula del contratto tra le parti sia identica a quella del 2022, qui prodotta.
Pertanto, il foro di Milano non risulta competente ad emettere il decreto ingiuntivo qui opposto e, ai sensi dell'art.645, co. 1, c.p.c., a decidere della relativa opposizione. Conseguentemente, in ossequio a quanto previsto dall'art.18 c.p.c., dev'essere dichiarato competente per il procedimento di ingiunzione e l'eventuale fase di opposizione il foro di Bari, essendo l'opponente –debitrice –residente in
Casamassima –Città Metropolitana di Bari. A norma dell'art.20 cpc, inoltre, è competente il Tribunale di Pesaro, quale foro della sede legale dell'opposta.
Detti fori sono competenti anche per lo scrutinio della domanda riconvenzionale dell'opponente, svolta in via subordinata rispetto all'eccezione d'incompetenza per territorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense. Non si configurano i requisiti per la condanna dell'opposto ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente dichiara Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo n.1755/2024 del 22.05.2024, competente essendo il Tribunale di Bari o il Tribunale di Pesaro, e revoca, perciò, il decreto ingiuntivo medesimo;
2) condanna, perciò, parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice Controparte_1 opponente le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Milano, 09 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.SA
Erika Colombo
pagina 5 di 5