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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1555/2014 promossa da:
(nato a [...] – CT - il 16.08.1956 codice fiscal Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]) rappresentato e difeso dall'avv. CACCIOLA
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Scordia Via Palermo n. 69 attore contro
(già ) - Società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona CP_2
dell'avv. Carmine Perrotta (con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale
) rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO CALABRÒ ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Catania nella Via Firenze n. 8 convenuta
e nei confronti di
(già - Società con unico socio soggetta ad Controparte_3 Controparte_4
attività di direzione e coordinamento di (con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, CP_2
Partita IV ) in persona dell'Avv. Mariarita Marrix, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MAURIZIO CALABRÒ ed elettivamente domiciliata in Catania nella Via Firenze n. 8 interveniente
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.06.2024 svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
ora chiedendo di “ritenere e Controparte_2 Controparte_1
dichiarare l'illegittimità della ricostruzione dei consumi operata d Controparte_2
per il periodo febbraio 2009-febbraio 2014 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore per detto periodo e condannare la Società a restituire al sig Parte_1
l'importo di €. 5.900,00 oltre interessi ovvero la somma, maggiore o minore, che risulterà a seguito dell'espletanda C.T.U. o, ancora, quella ritenuta consona dall'On. Tribunale adito;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle fatture nn. 874692930126815 del 10.04.2014,
874692930126816 del 15.05.2014 e 874692930126819 del 09.10.2014 e che, pertanto, non sono dovuti dall'attore gli importi colà indicati;
Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Esponeva l'attore di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con per uso domestico con una potenza di 3 KW fino al Controparte_2
30.11.2010 e successivamente, dal 1.12.2010 aveva ottenuto l'aumento della potenza a 4,5KW.
Precisava altresì l'attore che a seguito di una verifica eseguita sul contatore (cod. POD
IT001E946234028), sospendeva l'erogazione di energia elettrica e Controparte_2
procedendo alla ricostruzione dei consumi nel periodo 21.02.2009 e 20.02.2014, richiedeva il pagamento dell'importo di € 11.477,18, giusta fattura n. 8746929312681A dell'11.03.2014.
L'attore, pertanto, presentava richiesta di rateizzazione per il pagamento del superiore importo ed in data 11.04.2014 versava il primo acconto di € 3.500,00; in seguito a causa della successiva sospensione dell'erogazione di energia, in data 25.09.2024 effettuava Parte_1
l'ulteriore versamento di € 2.400,00. Nel frattempo l'attore riceveva le fatture relative ai consumi registrati successivamente e precisamente la fattura n. 874692930126815 del
10.04.2014 di € 543,42; la n. 874692930126816 del 15.05.2014 di € 368,80 e n.
874692930126819 del 09.10.2014 di € 1.493,60, periodi in cui la fornitura di energia elettrica risultava sospesa.
Sosteneva, quindi, l'attore che la ricostruzione dei consumi effettuata dall' era CP_2
spropositata rispetto agli effetti consumi dell'abitazione, che erano stati regolarmente pagina 2 di 10 registrati e pagati, e che nulla doveva all' e chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla CP_2 CP_2
restituzione della somma di € 5.900,00, nonché dichiararsi l'illegittimità delle fatture emesse fino al 09.10.2014.
• In data 13.03.2015 si costituiva in giudizio la convenuta ed Controparte_2
in pari data interveniva volontariamente nel procedimento Controparte_4
In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, essendo essa deputata esclusivamente all'attività di vendita di energia elettrica.
Entrambe contestavano le richieste attoree e precisavano che, in occasione della verifica effettuata in data 20.02.2014 dai tecnici alla presenza di , era CP_2 Parte_1
stata riscontrata l'esistenza di un allaccio diretto alla presa in ingresso del contatore, che gli consentiva di prelevare energia non misurata. In particolare, nel momento della verifica il prelievo abusivo era attivo e consentiva un prelievo di energia per circa 1,3 kw. A seguito dell'accertamento della manomissione, i tecnici intervenuti provvedevano al distacco della fornitura e alla rimozione di contatore e cavi utilizzati per l'allaccio diretto. L' eccepiva, CP_2
quindi, la legittimità della ricostruzione dei consumi, nonché la corretta quantificazione della pretesa creditoria per il recupero dei prelievi fraudolenti, a seguito della quale veniva emessa in data 11.03.2014 la fattura di € 11.477,18, per il periodo compreso tra il 21.02.2009 e il
20.02.2014, regolarmente inviata e non contestata.
Precisava inoltre la convenuta di aver riattivato la fornitura a seguito del pagamento dell'acconto di € 3.500,00 e di aver provveduto nuovamente, in data 10.09.2014, al distacco della fornitura, non essendo stato riscontrato il sollecito di pagamento del residuo importo di
€ 7.977,18. Successivamente, in data 24.09.2014 veniva concordato un pagamento rateale ma, dopo il versamento della rata di € 2.400,00 e la consequenziale riattivazione della fornitura, le ulteriori rate rimanevano impagate, rimanendo l'attore debitore di della somma di € CP_2
5.844,18.
Parte convenuta, inoltre, sosteneva che il contatore oggetto di verifica alimentasse anche un'altra unità immobiliare abusiva sita nella stessa palazzina di proprietà dell'attore, e relativi servizi condominiali, tant'è che in seguito alla rimozione dell'allaccio diretto veniva richiesta l'attivazione, a nome di tale , di una nuova fornitura per Persona_1
abitazione posta al medesimo indirizzo del ricorrente. Puntualizzava, infine, di non aver avanzato alcuna pretesa in relazione alle fatture n. 874692930126815 del 10.04.2014, n. pagina 3 di 10 874692930126816 del 15.05.2014 e n. 874692930126819 del 09.10.2014, stante che le stesse – in ogni caso estranee alla operata ricostruzione dei prelievi irregolari – erano stato erroneamente emesse e fatte oggetto di successiva correzione.
La convenuta e l'interveniente volontario Controparte_2 Controparte_4
insistevano nel difetto di legittimazione passiva di e chiedevano
[...] Controparte_2
accertare la legittimità dell'operato di in relazione al distacco della fornitura ed alla CP_2
ricostruzione dei consumi, nonché l'avvenuta manomissione del contatore da parte del cliente e la sottrazione fraudolenta di energia;
accertare e rilevare la correttezza e l'attendibilità della ricostruzione dei consumi e, pertanto, la legittimità dell'addebito della somma di € 11.744,18 al cliente per prelievi irregolari;
infine precisavano che l'attore risultava ancora debitore della somma di € 5.577,18 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avversa domanda con condanna alle spese e compensi.
• Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il procedimento veniva più volte rinviato per i medesimi incombenti.
• Con ordinanza resa in data 8.07.2016, altro Giudice, ritenuto di non disporre consulenza tecnica d'ufficio e la causa matura per la decisione, rinviava per gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 13.03.2018.
• Il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo Giudice all'udienza del
25.09.2019 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.06.2020, con ordinanza depositata il 23.09.2020 il Decidente disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
• Dopo diversi rinvii in attesa del deposito della relazione di consulenza tecnica, depositata infine il 31.03.2023, all'udienza del 3.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
• Con memoria depositate rispettivamente in data 04.12.2023 e 11.12.2023 si costituiva il nuovo procuratore di (già ) e di Controparte_1 Controparte_2
(già . Controparte_5 Controparte_4
• Infine, all'udienza del 19.06.2024 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società Controparte_2 pagina 4 di 10 A prescindere dalla sua estraneità alle attività di verifica dell'asserita manomissione del contatore e di ricostruzione dei consumi (attività esclusivamente di spettanza di
[...]
, va rilevato, tuttavia, che il rapporto contrattuale di fornitura di energia Controparte_4
elettrica è sorto tra l' odierno attore ed , la quale riscuote i pagamenti ed Controparte_2
è tenuta a rispondere, tra le altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società. In sostanza, si tratta, comunque, del soggetto che ha emesso le fatture in contestazione (Trib. Ragusa n. 367/2023).
2. La domanda di accertamento negativo del credito per maggior consumo di energia elettrica proposta da è infondata per i motivi appresso esplicitati. Parte_1
Per come meglio precisato nella memoria di costituzione di parte convenuta la presente controversia trae origine dall'accertamento di abusivi prelievi di energia elettrica. In particolare, il giorno 20 febbraio 2014, i tecnici incaricati della società distributrice, hanno accertato la manomissione di un contatore intestato a e, CP_2 Parte_1
specificatamente, la presenza di un allaccio diretto alla presa (by pass) realizzato con un cavo elettrico da 6 mmq di sezione. L' convenuto aveva, pertanto, accertato nell'arco del quinquennio precedente un prelievo abusivo quantificato in € 11.477,18 come da fattura inviata al Cliente.
Prima di entrare nel merito della presente controversia, giova osservare che, come noto, nelle cause di accertamento negativo del credito, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazione afferente ai consumi nell'ambito del contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionamento ed in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (Cass. Civile
297/2020). Inoltre la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante , anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo che avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o pagina 5 di 10 determinare l'incremento dei consumi (Cass. Civile 836/2021; Cass. Civile Sez. III, 19.07.2018 ord. n. 19154; Cass. Civile Sez. VI – III 15.12.2017 ord. 30290; Cass. Civile Sez. III, 22.11.2016 sent. 23699).
Va innanzitutto osservato come non siano in contestazione l'esistenza e l'effettività della somministrazione di energia elettrica (per uso abitazione) da parte di Controparte_2
presso l'immobile sito in Scordia nella via Pietro Nenni n.17 - in particolare nel periodo,
[...]
della contestata ricostruzione dei consumi, compreso tra il 21 febbraio 2009 e il 20 febbraio
2014 - ma, piuttosto, l'errata quantificazione della effettiva somministrazione.
Ebbene, sulla scorta della documentazione versata in atti da parte convenuta (ma analoga documentazione si rinviene anche nel fascicolo dell'intervenuta), non vi è dubbio che nel caso sottoposto al vaglio del Decidente, vi sia stato un irregolare prelievo di energia elettrica attuato mediante un by pass del contatore con allaccio diretto alla rete di distribuzione.
La sussistenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, infatti, va ritenuta provata, innanzitutto, alla luce delle risultanze del verbale di verifica n. DR3M1439290 - che fa fede fino a querela di falso dell'accertato allaccio abusivo alla rete - redatto il 20.02.2014 dai CP_2
dipendenti verificatori di . Questi ultimi, in particolare, hanno accertato di Controparte_4
aver “trovato allaccio diretto alla ret ed esattamente nella presa che alimenta il ce citato CP_2
prima di arrivare nella basetta porta ce. Tale allaccio diretto è stato eseguito con n. 2 cavi aventi sez. 2x60 mm. Anche la presa è di sez. 2x60 mm. L'allaccio diretto va CP_2
nell'appartamento del 1 piano che il proprietario è il sig. ”. Va Parte_2
puntualizzata, inoltre, la circostanza, precisata nel verbale di verifica, dell'effettivo utilizzo di energia elettrica prelevata tramite l'allaccio abusivo, stante che “Al momento della verifica nell'allaccio diretto passava una corrente di 6 A…”.
L'allaccio abusivo mediante by-pass del contatore, che consentiva di prelevare energia senza che la stessa venisse registrata dal contatore, sicchè “l'utenza aveva la fornitura di energia elettrica, che pertanto era utilizzata senza potere essere misurata”, è stato accertato anche in sede di operazioni peritali da parte del CTU ing. . Specificatamente, Persona_2
i consulenti tecnici delle parti intervenuti alle operazioni peritali il giorno 16.02.2022 (in particolare, l'ing. CTP dell'attore e l' Ing. , CTP della Persona_3 Persona_4
convenuta e dell'intervenuta) hanno confermato, con la sottoscrizione del verbale, che il gruppo di misura non era stato oggetto di manomissione – e, conseguentemente, non pagina 6 di 10 risultava necessaria nessuna verifica del contatore stesso – concordando che la presente controversia non era stata causata da una manomissione del gruppo di misura, ma piuttosto dall'esistenza di un “by pass” con cui, senza passare dal contatore, l'utenza aveva la fornitura di energia elettrica, che pertanto era utilizzata senza potere essere misurata.
A seguito della verifica la società di distribuzione di energia elettrica presentava denuncia alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale (ma non si ha contezza di eventuale procedimento penale) e procedeva alla ricostruzione dei consumi utilizzando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
Non risulta che prima dell'introduzione del presente giudizio, abbia Parte_1
contestato la quantificazione dei consumi effettuata nella superiore fattura.
Pacifico è, anzi, che l'odierno attore, dopo l'effettuazione di un primo pagamento in acconto, abbia successivamente richiesto ed ottenuto da una Controparte_2
rateizzazione dell'importo ancora dovuto (vd. piano di rateizzazione). Risulta la contestazione delle fatture n. 874692930126815 del 10.04.2014, n. 874692930126816 del 15.05.2014 e n.
874692930126819 del 09.10.2014 (con lettera raccomandata ar del 20.10.2014), successivamente corrette ed estranee al giudizio come sopra chiarito.
Orbene, l'accertato allaccio diretto alla rete elettrica consente all'odierno Decidente di ritenere legittima l'intera pretesa creditoria (oggetto della fattura per cui è causa) della società erogatrice nei confronti dell'odierno attore.
Rilevato, infatti, che il nominato CTU, alla base della propria valutazione, ha assunto i seguenti dati oggettivi, ossia che “Il 30 ottobre 2010 il sig. ha sottoscritto un Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica per una potenza contrattuale di 3 kW, e successivamente, decorrendo dal 01/12/2010, di 4,5 kW. La verifica del prelievo di energia elettrica con allaccio diretto alla presa (by pass), è stato riscontrato in occasione della verifica del 20/02/2014 da parte di . La ricostruzione dei consumi eseguita dal CP_3
convenuto è relativa al periodo 21/02/2009 – 20/02/2014... Il bypass, realizzato con un cavo elettrico da 6 mmq di sezione, consentiva un prelievo aggiuntivo rispetto quello preesistente passante dal misuratore di energia”. Il CTU ha ritenuto, quindi, che “….Se si considera la portata del cavo di 6 mmq, questa è superiore ai 30 A, e pertanto considerando la tensione di
230 V, si ha una potenza aggiuntiva derivabile di oltre i 7 kW, non essendoci alcuna limitazione alla potenza se non la portata stessa del cavo, inferiore a quella derivabile dal punto di consegna” ed ha osservato come il distributore abbia ricostruito un consumo pari a: pagina 7 di 10 14.715 kWh per il periodo dal 21/02/2009 al 30/06/2010; 6.569 kWh per il periodo dal
01/07/2010 al 31/12/2010; 50.796 kWh per il periodo dal 01/01/2011 al 20/02/2014.
Rilevando che, come da approfondimenti assunti in via informale dal distributore,
l'utenza intestata a “ha avuto nel tempo consumi irregolari sin da quando Parte_1
è possibile avere dati storici sui consumi”, il nominato CTU ha dichiarato di condividere il metodo di ricostruzione eseguito dal distributore puntualizzando come, nella fattispecie, la ricostruzione dei consumi “può eseguirsi solo con metodi statistici in considerazione della potenza derivabile dal cavo installato abusivamente per bypassare il gruppo di misura, che poteva derivare una potenza max non superiore a 7,5 kW”. Secondo il parere reso dal consulente, tuttavia, “il momento in cui il bypass è stato installato ed è iniziato il prelievo abusivo, ovvero si è verificato il disallineamento tra quanto registrato dal gruppo di misura e quanto effettivamente consumato…non è individuabile” per cui “la ricostruzione dei consumi… può prendere in considerazione solo i trecentosessantacinque giorni precedenti la data dell'accertamento ai sensi di quanto previsto dalla delibera AEGG 200/99”.
Secondo quanto disposto dalla Delibera AEGG n. 200/1999 all'art. 10 “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
La conclusione del CTU è, quindi, quella di ritenere corretta la ricostruzione dei consumi trasposta nella fattura emessa per i prelievi irregolari ma, per quanto afferisce al periodo di ricostruzione, secondo il perito dovrebbero considerarsi solo gli ultimi 365 giorni, sul presupposto che non sia certo il momento dell'inizio dell'allaccio diretto alla rete CP_2
Ebbene, la soluzione suggerita dal nominato CTU sul periodo di ricostruzione non è condivisibile poiché la normativa di settore richiamata (art. 10 co. 2 della Delibera AEGG n.
200/1999) indica il termine di 365 giorni nel caso di malfunzionamento del misuratore e non pagina 8 di 10 nella diversa ipotesi di allaccio abusivo, che è quella ricorrente in concreto nella vicenda in esame.
Invero, considerando che, dagli approfondimenti informalmente assunti dal CTU presso il distributore sui dati storici dei consumi dell'utenza, non è emersa alcuna flessione sull'andamento dei consumi, ma unicamente la loro irregolarità (cfr anche il grafico dei consumi registrati per la fornitura), va ritenuto che l'allaccio diretto alla rete elettrica risalga ad un periodo antecedente il periodo di ricostruzione.
Anche la domanda di di pagamento rateale della fattura per prelievi Parte_1
irregolari, avanzata, in difetto di alcuna contestuale contestazione di detta fattura, prima dell'introduzione della delibanda domanda di accertamento negativo del credito, induce a ritenere che sia corretto – oltre la ricostruzione dei consumi - anche il periodo di ricostruzione quinquennale considerato nella fattura per cui a causa (d'altro canto l'attore non ha fornito prova alcuna di aver effettuato altri pagamenti nel periodo incriminato).
Sotto il profilo del quantum debeatur si osserva che le tabelle elaborate dal distributore per la ricostruzione dei consumi non fatturati godono di una particolare efficacia probatoria, in quanto i dati contenuti in tali prospetti provengono da un soggetto terzo rispetto al venditore ed all'utente finale e sono stati elaborati nell'ambito del servizio pubblico affidato al distributore quale titolare della funzione di trasporto e misura dell'energia elettrica ai clienti finali (Trib. Roma, 05.08.2024 n. 12957).
In definitiva, va ritenuta la legittimità della ricostruzione dei consumi operata dalla società di distribuzione con riferimento all'utenza elettrica intestata a sita Parte_1
in Scordia nella via Pietro Nenni n. 17 (in relazione al periodo febbraio 2009 – febbraio 2014)
e, quindi, della fattura n. 87469293012681A di importo totale di €11.477,18 emessa per i prelievi irregolari da . Conseguentemente, l'attore è tenuto al saldo della Controparte_2
superiore fattura.
Le domande attoree devono, pertanto, essere rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 secondo il valore minimo in considerazione dell'ammontare della condanna. Analogamente, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore perché infondate;
- dispone dovuto il pagamento da parte di in favore Parte_1 [...]
- già - della somma di € 5.577,18, Controparte_1 Controparte_2
quale saldo della fattura n. 87469293012681A del 11.03.2014;
- condanna, altresì, parte attrice a rimborsare a parte convenuta Controparte_1
- già - le spese di lite, che si liquidano in €
[...] Controparte_2
2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie.
- pone a carico dell'attore le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate da separato decreto;
- nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e l'intervenuta.
Così deciso in Caltagirone, il 08.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1555/2014 promossa da:
(nato a [...] – CT - il 16.08.1956 codice fiscal Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]) rappresentato e difeso dall'avv. CACCIOLA
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Scordia Via Palermo n. 69 attore contro
(già ) - Società con Controparte_1 Controparte_2
unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona CP_2
dell'avv. Carmine Perrotta (con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale
) rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO CALABRÒ ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Catania nella Via Firenze n. 8 convenuta
e nei confronti di
(già - Società con unico socio soggetta ad Controparte_3 Controparte_4
attività di direzione e coordinamento di (con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, CP_2
Partita IV ) in persona dell'Avv. Mariarita Marrix, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MAURIZIO CALABRÒ ed elettivamente domiciliata in Catania nella Via Firenze n. 8 interveniente
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 19.06.2024 svoltasi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
ora chiedendo di “ritenere e Controparte_2 Controparte_1
dichiarare l'illegittimità della ricostruzione dei consumi operata d Controparte_2
per il periodo febbraio 2009-febbraio 2014 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore per detto periodo e condannare la Società a restituire al sig Parte_1
l'importo di €. 5.900,00 oltre interessi ovvero la somma, maggiore o minore, che risulterà a seguito dell'espletanda C.T.U. o, ancora, quella ritenuta consona dall'On. Tribunale adito;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle fatture nn. 874692930126815 del 10.04.2014,
874692930126816 del 15.05.2014 e 874692930126819 del 09.10.2014 e che, pertanto, non sono dovuti dall'attore gli importi colà indicati;
Il tutto ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
Esponeva l'attore di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica con per uso domestico con una potenza di 3 KW fino al Controparte_2
30.11.2010 e successivamente, dal 1.12.2010 aveva ottenuto l'aumento della potenza a 4,5KW.
Precisava altresì l'attore che a seguito di una verifica eseguita sul contatore (cod. POD
IT001E946234028), sospendeva l'erogazione di energia elettrica e Controparte_2
procedendo alla ricostruzione dei consumi nel periodo 21.02.2009 e 20.02.2014, richiedeva il pagamento dell'importo di € 11.477,18, giusta fattura n. 8746929312681A dell'11.03.2014.
L'attore, pertanto, presentava richiesta di rateizzazione per il pagamento del superiore importo ed in data 11.04.2014 versava il primo acconto di € 3.500,00; in seguito a causa della successiva sospensione dell'erogazione di energia, in data 25.09.2024 effettuava Parte_1
l'ulteriore versamento di € 2.400,00. Nel frattempo l'attore riceveva le fatture relative ai consumi registrati successivamente e precisamente la fattura n. 874692930126815 del
10.04.2014 di € 543,42; la n. 874692930126816 del 15.05.2014 di € 368,80 e n.
874692930126819 del 09.10.2014 di € 1.493,60, periodi in cui la fornitura di energia elettrica risultava sospesa.
Sosteneva, quindi, l'attore che la ricostruzione dei consumi effettuata dall' era CP_2
spropositata rispetto agli effetti consumi dell'abitazione, che erano stati regolarmente pagina 2 di 10 registrati e pagati, e che nulla doveva all' e chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla CP_2 CP_2
restituzione della somma di € 5.900,00, nonché dichiararsi l'illegittimità delle fatture emesse fino al 09.10.2014.
• In data 13.03.2015 si costituiva in giudizio la convenuta ed Controparte_2
in pari data interveniva volontariamente nel procedimento Controparte_4
In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, essendo essa deputata esclusivamente all'attività di vendita di energia elettrica.
Entrambe contestavano le richieste attoree e precisavano che, in occasione della verifica effettuata in data 20.02.2014 dai tecnici alla presenza di , era CP_2 Parte_1
stata riscontrata l'esistenza di un allaccio diretto alla presa in ingresso del contatore, che gli consentiva di prelevare energia non misurata. In particolare, nel momento della verifica il prelievo abusivo era attivo e consentiva un prelievo di energia per circa 1,3 kw. A seguito dell'accertamento della manomissione, i tecnici intervenuti provvedevano al distacco della fornitura e alla rimozione di contatore e cavi utilizzati per l'allaccio diretto. L' eccepiva, CP_2
quindi, la legittimità della ricostruzione dei consumi, nonché la corretta quantificazione della pretesa creditoria per il recupero dei prelievi fraudolenti, a seguito della quale veniva emessa in data 11.03.2014 la fattura di € 11.477,18, per il periodo compreso tra il 21.02.2009 e il
20.02.2014, regolarmente inviata e non contestata.
Precisava inoltre la convenuta di aver riattivato la fornitura a seguito del pagamento dell'acconto di € 3.500,00 e di aver provveduto nuovamente, in data 10.09.2014, al distacco della fornitura, non essendo stato riscontrato il sollecito di pagamento del residuo importo di
€ 7.977,18. Successivamente, in data 24.09.2014 veniva concordato un pagamento rateale ma, dopo il versamento della rata di € 2.400,00 e la consequenziale riattivazione della fornitura, le ulteriori rate rimanevano impagate, rimanendo l'attore debitore di della somma di € CP_2
5.844,18.
Parte convenuta, inoltre, sosteneva che il contatore oggetto di verifica alimentasse anche un'altra unità immobiliare abusiva sita nella stessa palazzina di proprietà dell'attore, e relativi servizi condominiali, tant'è che in seguito alla rimozione dell'allaccio diretto veniva richiesta l'attivazione, a nome di tale , di una nuova fornitura per Persona_1
abitazione posta al medesimo indirizzo del ricorrente. Puntualizzava, infine, di non aver avanzato alcuna pretesa in relazione alle fatture n. 874692930126815 del 10.04.2014, n. pagina 3 di 10 874692930126816 del 15.05.2014 e n. 874692930126819 del 09.10.2014, stante che le stesse – in ogni caso estranee alla operata ricostruzione dei prelievi irregolari – erano stato erroneamente emesse e fatte oggetto di successiva correzione.
La convenuta e l'interveniente volontario Controparte_2 Controparte_4
insistevano nel difetto di legittimazione passiva di e chiedevano
[...] Controparte_2
accertare la legittimità dell'operato di in relazione al distacco della fornitura ed alla CP_2
ricostruzione dei consumi, nonché l'avvenuta manomissione del contatore da parte del cliente e la sottrazione fraudolenta di energia;
accertare e rilevare la correttezza e l'attendibilità della ricostruzione dei consumi e, pertanto, la legittimità dell'addebito della somma di € 11.744,18 al cliente per prelievi irregolari;
infine precisavano che l'attore risultava ancora debitore della somma di € 5.577,18 e, per l'effetto, rigettare integralmente l'avversa domanda con condanna alle spese e compensi.
• Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il procedimento veniva più volte rinviato per i medesimi incombenti.
• Con ordinanza resa in data 8.07.2016, altro Giudice, ritenuto di non disporre consulenza tecnica d'ufficio e la causa matura per la decisione, rinviava per gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c. all'udienza del 13.03.2018.
• Il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo Giudice all'udienza del
25.09.2019 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.06.2020, con ordinanza depositata il 23.09.2020 il Decidente disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
• Dopo diversi rinvii in attesa del deposito della relazione di consulenza tecnica, depositata infine il 31.03.2023, all'udienza del 3.07.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
• Con memoria depositate rispettivamente in data 04.12.2023 e 11.12.2023 si costituiva il nuovo procuratore di (già ) e di Controparte_1 Controparte_2
(già . Controparte_5 Controparte_4
• Infine, all'udienza del 19.06.2024 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società Controparte_2 pagina 4 di 10 A prescindere dalla sua estraneità alle attività di verifica dell'asserita manomissione del contatore e di ricostruzione dei consumi (attività esclusivamente di spettanza di
[...]
, va rilevato, tuttavia, che il rapporto contrattuale di fornitura di energia Controparte_4
elettrica è sorto tra l' odierno attore ed , la quale riscuote i pagamenti ed Controparte_2
è tenuta a rispondere, tra le altre cose, delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute a diversa società. In sostanza, si tratta, comunque, del soggetto che ha emesso le fatture in contestazione (Trib. Ragusa n. 367/2023).
2. La domanda di accertamento negativo del credito per maggior consumo di energia elettrica proposta da è infondata per i motivi appresso esplicitati. Parte_1
Per come meglio precisato nella memoria di costituzione di parte convenuta la presente controversia trae origine dall'accertamento di abusivi prelievi di energia elettrica. In particolare, il giorno 20 febbraio 2014, i tecnici incaricati della società distributrice, hanno accertato la manomissione di un contatore intestato a e, CP_2 Parte_1
specificatamente, la presenza di un allaccio diretto alla presa (by pass) realizzato con un cavo elettrico da 6 mmq di sezione. L' convenuto aveva, pertanto, accertato nell'arco del quinquennio precedente un prelievo abusivo quantificato in € 11.477,18 come da fattura inviata al Cliente.
Prima di entrare nel merito della presente controversia, giova osservare che, come noto, nelle cause di accertamento negativo del credito, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazione afferente ai consumi nell'ambito del contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionamento ed in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (Cass. Civile
297/2020). Inoltre la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante , anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo che avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o pagina 5 di 10 determinare l'incremento dei consumi (Cass. Civile 836/2021; Cass. Civile Sez. III, 19.07.2018 ord. n. 19154; Cass. Civile Sez. VI – III 15.12.2017 ord. 30290; Cass. Civile Sez. III, 22.11.2016 sent. 23699).
Va innanzitutto osservato come non siano in contestazione l'esistenza e l'effettività della somministrazione di energia elettrica (per uso abitazione) da parte di Controparte_2
presso l'immobile sito in Scordia nella via Pietro Nenni n.17 - in particolare nel periodo,
[...]
della contestata ricostruzione dei consumi, compreso tra il 21 febbraio 2009 e il 20 febbraio
2014 - ma, piuttosto, l'errata quantificazione della effettiva somministrazione.
Ebbene, sulla scorta della documentazione versata in atti da parte convenuta (ma analoga documentazione si rinviene anche nel fascicolo dell'intervenuta), non vi è dubbio che nel caso sottoposto al vaglio del Decidente, vi sia stato un irregolare prelievo di energia elettrica attuato mediante un by pass del contatore con allaccio diretto alla rete di distribuzione.
La sussistenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, infatti, va ritenuta provata, innanzitutto, alla luce delle risultanze del verbale di verifica n. DR3M1439290 - che fa fede fino a querela di falso dell'accertato allaccio abusivo alla rete - redatto il 20.02.2014 dai CP_2
dipendenti verificatori di . Questi ultimi, in particolare, hanno accertato di Controparte_4
aver “trovato allaccio diretto alla ret ed esattamente nella presa che alimenta il ce citato CP_2
prima di arrivare nella basetta porta ce. Tale allaccio diretto è stato eseguito con n. 2 cavi aventi sez. 2x60 mm. Anche la presa è di sez. 2x60 mm. L'allaccio diretto va CP_2
nell'appartamento del 1 piano che il proprietario è il sig. ”. Va Parte_2
puntualizzata, inoltre, la circostanza, precisata nel verbale di verifica, dell'effettivo utilizzo di energia elettrica prelevata tramite l'allaccio abusivo, stante che “Al momento della verifica nell'allaccio diretto passava una corrente di 6 A…”.
L'allaccio abusivo mediante by-pass del contatore, che consentiva di prelevare energia senza che la stessa venisse registrata dal contatore, sicchè “l'utenza aveva la fornitura di energia elettrica, che pertanto era utilizzata senza potere essere misurata”, è stato accertato anche in sede di operazioni peritali da parte del CTU ing. . Specificatamente, Persona_2
i consulenti tecnici delle parti intervenuti alle operazioni peritali il giorno 16.02.2022 (in particolare, l'ing. CTP dell'attore e l' Ing. , CTP della Persona_3 Persona_4
convenuta e dell'intervenuta) hanno confermato, con la sottoscrizione del verbale, che il gruppo di misura non era stato oggetto di manomissione – e, conseguentemente, non pagina 6 di 10 risultava necessaria nessuna verifica del contatore stesso – concordando che la presente controversia non era stata causata da una manomissione del gruppo di misura, ma piuttosto dall'esistenza di un “by pass” con cui, senza passare dal contatore, l'utenza aveva la fornitura di energia elettrica, che pertanto era utilizzata senza potere essere misurata.
A seguito della verifica la società di distribuzione di energia elettrica presentava denuncia alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale (ma non si ha contezza di eventuale procedimento penale) e procedeva alla ricostruzione dei consumi utilizzando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
Non risulta che prima dell'introduzione del presente giudizio, abbia Parte_1
contestato la quantificazione dei consumi effettuata nella superiore fattura.
Pacifico è, anzi, che l'odierno attore, dopo l'effettuazione di un primo pagamento in acconto, abbia successivamente richiesto ed ottenuto da una Controparte_2
rateizzazione dell'importo ancora dovuto (vd. piano di rateizzazione). Risulta la contestazione delle fatture n. 874692930126815 del 10.04.2014, n. 874692930126816 del 15.05.2014 e n.
874692930126819 del 09.10.2014 (con lettera raccomandata ar del 20.10.2014), successivamente corrette ed estranee al giudizio come sopra chiarito.
Orbene, l'accertato allaccio diretto alla rete elettrica consente all'odierno Decidente di ritenere legittima l'intera pretesa creditoria (oggetto della fattura per cui è causa) della società erogatrice nei confronti dell'odierno attore.
Rilevato, infatti, che il nominato CTU, alla base della propria valutazione, ha assunto i seguenti dati oggettivi, ossia che “Il 30 ottobre 2010 il sig. ha sottoscritto un Parte_1
contratto di fornitura di energia elettrica per una potenza contrattuale di 3 kW, e successivamente, decorrendo dal 01/12/2010, di 4,5 kW. La verifica del prelievo di energia elettrica con allaccio diretto alla presa (by pass), è stato riscontrato in occasione della verifica del 20/02/2014 da parte di . La ricostruzione dei consumi eseguita dal CP_3
convenuto è relativa al periodo 21/02/2009 – 20/02/2014... Il bypass, realizzato con un cavo elettrico da 6 mmq di sezione, consentiva un prelievo aggiuntivo rispetto quello preesistente passante dal misuratore di energia”. Il CTU ha ritenuto, quindi, che “….Se si considera la portata del cavo di 6 mmq, questa è superiore ai 30 A, e pertanto considerando la tensione di
230 V, si ha una potenza aggiuntiva derivabile di oltre i 7 kW, non essendoci alcuna limitazione alla potenza se non la portata stessa del cavo, inferiore a quella derivabile dal punto di consegna” ed ha osservato come il distributore abbia ricostruito un consumo pari a: pagina 7 di 10 14.715 kWh per il periodo dal 21/02/2009 al 30/06/2010; 6.569 kWh per il periodo dal
01/07/2010 al 31/12/2010; 50.796 kWh per il periodo dal 01/01/2011 al 20/02/2014.
Rilevando che, come da approfondimenti assunti in via informale dal distributore,
l'utenza intestata a “ha avuto nel tempo consumi irregolari sin da quando Parte_1
è possibile avere dati storici sui consumi”, il nominato CTU ha dichiarato di condividere il metodo di ricostruzione eseguito dal distributore puntualizzando come, nella fattispecie, la ricostruzione dei consumi “può eseguirsi solo con metodi statistici in considerazione della potenza derivabile dal cavo installato abusivamente per bypassare il gruppo di misura, che poteva derivare una potenza max non superiore a 7,5 kW”. Secondo il parere reso dal consulente, tuttavia, “il momento in cui il bypass è stato installato ed è iniziato il prelievo abusivo, ovvero si è verificato il disallineamento tra quanto registrato dal gruppo di misura e quanto effettivamente consumato…non è individuabile” per cui “la ricostruzione dei consumi… può prendere in considerazione solo i trecentosessantacinque giorni precedenti la data dell'accertamento ai sensi di quanto previsto dalla delibera AEGG 200/99”.
Secondo quanto disposto dalla Delibera AEGG n. 200/1999 all'art. 10 “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
La conclusione del CTU è, quindi, quella di ritenere corretta la ricostruzione dei consumi trasposta nella fattura emessa per i prelievi irregolari ma, per quanto afferisce al periodo di ricostruzione, secondo il perito dovrebbero considerarsi solo gli ultimi 365 giorni, sul presupposto che non sia certo il momento dell'inizio dell'allaccio diretto alla rete CP_2
Ebbene, la soluzione suggerita dal nominato CTU sul periodo di ricostruzione non è condivisibile poiché la normativa di settore richiamata (art. 10 co. 2 della Delibera AEGG n.
200/1999) indica il termine di 365 giorni nel caso di malfunzionamento del misuratore e non pagina 8 di 10 nella diversa ipotesi di allaccio abusivo, che è quella ricorrente in concreto nella vicenda in esame.
Invero, considerando che, dagli approfondimenti informalmente assunti dal CTU presso il distributore sui dati storici dei consumi dell'utenza, non è emersa alcuna flessione sull'andamento dei consumi, ma unicamente la loro irregolarità (cfr anche il grafico dei consumi registrati per la fornitura), va ritenuto che l'allaccio diretto alla rete elettrica risalga ad un periodo antecedente il periodo di ricostruzione.
Anche la domanda di di pagamento rateale della fattura per prelievi Parte_1
irregolari, avanzata, in difetto di alcuna contestuale contestazione di detta fattura, prima dell'introduzione della delibanda domanda di accertamento negativo del credito, induce a ritenere che sia corretto – oltre la ricostruzione dei consumi - anche il periodo di ricostruzione quinquennale considerato nella fattura per cui a causa (d'altro canto l'attore non ha fornito prova alcuna di aver effettuato altri pagamenti nel periodo incriminato).
Sotto il profilo del quantum debeatur si osserva che le tabelle elaborate dal distributore per la ricostruzione dei consumi non fatturati godono di una particolare efficacia probatoria, in quanto i dati contenuti in tali prospetti provengono da un soggetto terzo rispetto al venditore ed all'utente finale e sono stati elaborati nell'ambito del servizio pubblico affidato al distributore quale titolare della funzione di trasporto e misura dell'energia elettrica ai clienti finali (Trib. Roma, 05.08.2024 n. 12957).
In definitiva, va ritenuta la legittimità della ricostruzione dei consumi operata dalla società di distribuzione con riferimento all'utenza elettrica intestata a sita Parte_1
in Scordia nella via Pietro Nenni n. 17 (in relazione al periodo febbraio 2009 – febbraio 2014)
e, quindi, della fattura n. 87469293012681A di importo totale di €11.477,18 emessa per i prelievi irregolari da . Conseguentemente, l'attore è tenuto al saldo della Controparte_2
superiore fattura.
Le domande attoree devono, pertanto, essere rigettate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 secondo il valore minimo in considerazione dell'ammontare della condanna. Analogamente, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore perché infondate;
- dispone dovuto il pagamento da parte di in favore Parte_1 [...]
- già - della somma di € 5.577,18, Controparte_1 Controparte_2
quale saldo della fattura n. 87469293012681A del 11.03.2014;
- condanna, altresì, parte attrice a rimborsare a parte convenuta Controparte_1
- già - le spese di lite, che si liquidano in €
[...] Controparte_2
2.540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie.
- pone a carico dell'attore le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate da separato decreto;
- nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e l'intervenuta.
Così deciso in Caltagirone, il 08.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Cinzia Cattoretti
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