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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20029/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20029/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Pajno Angelo nell'interesse dei IG. tutti rappresentati dal Pt_1
procuratore generale, Sig. e dall'avv. SE Parte_2
Cincotta nell'interesse dei convenuti sig.ri e CP_1
sulla scorta del provvedimento di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza del 21/05/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/03/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 3/06/2021 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), , nata a C.F._1 Parte_4
Lipari il 23.11.1936 (c.f. ), C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f,. Parte_5
), , nata a [...] il C.F._3 Parte_6
19.1.1924 (c.f. , , C.F._4 Parte_7
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._5 Pt_4
, nata a [...] il 21.10 1911, (c.f. ),
[...] C.F._6
Pag. 1 a 18 R. G. n. 20029/2017
, nata a [...] il 9. 1.1913 (c.f. Parte_8
, e , nata a [...] il C.F._7 Parte_9
15.10.1931 (c.f. ), tutti rappresentati dal C.F._8
loro procuratore generale sig. , nato a [...] Parte_2
il 2.11.1944, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pajno,
presso il cui studio in Lipari, via Maurolico n. 24 sono elettivamente domiciliati, Attori
contro
, c.f. ), nato a Controparte_2 C.F._9
Lipari il 13/01/1965 ed ivi residente in [...] C.F._10
(ME) il 26.08.1946 ed ivi residente in Alicudi – via Roma, elettivamente domiciliati in Lipari (ME) – via Prof. Carnevale
110, presso lo studio dell'avv. SE Cincotta che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti, convenuti
Controparte_3
in persona del
[...]
CP_4
in persona del presidente e legale rapp.te p. Controparte_5
t.; terzi chiamati in causa - contumaci
avente ad oggetto: proprietà (diritti reali –possesso–
trascrizioni).-
Pag. 2 a 18 R. G. n. 20029/2017
In fatto ed in diritto
La vicenda scaturisce dall'atto del 11 aprile 2017 con cui Pt_2
, qualificatosi procuratore generale in virtù di procura
[...]
rilasciata in Notaio di Lipari del 15.04.2004, rep. 6384, Per_1
racc. 2717, dei sig.ri , conveniva in giudizio Pt_1 [...]
e esponendo che in data 21.07.1956 CP_2 CP_1
in Melbourne (Australia) decedeva il sig. , Persona_2
nato a [...] il [...], padre e dante causa degli odierni attori, proprietario di un fabbricato rurale in Alicudi, di vani 4,5
con annesso terreno circostante, in località “Montagna”, in catasto fg. 6 part. 31, cat. A/4, rendita € 486,81 e che il suddetto immobile, dal 1956 ad oggi, sarebbe stato in custodia degli attori durante i loro soggiorni ad Alicudi, nonché posseduto a mezzo di persone di fiducia. Precisava quindi che sapeva che la sig.ra aveva trasferito, con atto del 5.10.2007, la CP_1
proprietà del suddetto immobile al di lei figlio, sig.
[...]
, con atto pubblico, dichiarando di esserne divenuta CP_2
proprietaria per “antico possesso” e continuando la stessa, per via della riserva di usufrutto, a possederlo.
Sosteneva quindi che la predetta non avrebbe CP_1
mai avuto il possesso del cespite immobiliare in contesa anche perché gli attori, nel 2016, avevano presentato la dichiarazione di successione del loro dante causa, deceduto nel 1956.
Avviata la mediazione era formulata dal domanda di CP_2
Pag. 3 a 18 R. G. n. 20029/2017
usucapione, contestando nel contempo le domande di parte attrice.
Gli attori chiedevano così che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
non ha mai acquisito la proprietà degli immobili per cui è
[...]
causa per maturata usucapione, sia essa ordinaria che
abbreviata;”, quindi “… per l'effetto dichiarare annullabile -e
quindi annullare-nullo e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto nei confronti degli odierni attori l'atto di donazione
stipulato in data 05.10.2007 a ministero notar Persona_3
…disponendo l'annotazione della emittenda sentenza presso il suddetto Servizio di pubblicità immobiliare …”, articolando conducenti richieste istruttorie.
Con comparsa del 19/07/2017 si costituivano i convenuti eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e di potere di rappresentanza in capo al NO e Parte_2
contestando integralmente le domande avversarie.
Eccepivano innanzitutto il “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA del procuratore degli attori sig. – Parte_2
invalidità e inefficacia della procura generale alle liti”.
Eccepivano la “…PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI
ACCETTARE L'EREDITA' AI SENSI DELL'ART. 480 Cod. Civ.”,
e la “… INAMMISIIBILITA' E IMPROCEDIBILITA' DELLE
DOMANDE AVVERSARIE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.
Pag. 4 a 18 R. G. n. 20029/2017
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI ANNULLABILITA'
DELL'ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE” oltre che la improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di mediazione e, previa “…RICOSTRUZIONE NEL MERITO
DELLA QUESTIONE…”, formulavano domanda di usucapione, concludendo che fosse preliminarmente dichiarata “…
l'invalidità o l'inefficacia della procura asseritamente rilasciata
dagli attori al NO , con conseguente difetto di Parte_2
rappresentanza, difetto di legittimazione, invalidità della procura
conferita al difensore e inammissibilità del presente giudizio;
2)
in subordine, ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dei NOi ad accettare l'eredità Pt_1
del NO , con conseguente difetto di Persona_2
interesse a proporre la presente azione di annullamento/nullità
della donazione;
3) nel merito, rigettare le domande avversarie
in quanto infondate in fatto e in diritto, stante la proprietà del
cespite oggetto di causa, al momento della donazione in favore
del figlio, in capo alla NOa per averlo CP_1
acquistato in virtù di usucapione non ancora giudizialmente
dichiarata, con conseguente validità del contratto di donazione;
4) in via subordinata e riconvenzionale, ritenere e dichiarare
l'usucapione del bene in questione (fabbricato rurale e
circostante terreno in Alicudi- loc. Montagna, in catasto al fg 6
part. 31, in capo al NO , il quale ha unito Controparte_2
Pag. 5 a 18 R. G. n. 20029/2017
il proprio possesso uti dominus a quello della dante causa, ai
sensi dell'art. 1146 c.c., in virtù dell'atto pubblico di donazione”; ed ancora “… 5) a tal fine, previo accoglimento dell'eccezione di cui al punto 1), e dell'eccezione di prescrizione dell'accettazione dell'eredità, autorizzare l'integrazione del contraddittorio, in mancanza di accettazione dell'eredità del
NO nei termini di legge, nei confronti Parte_10
dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato quale successore
ex lege e nei confronti della , quale titolare delle Controparte_5
res nullius in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, ovvero,
in subordine, nei confronti degli intestatari catastali e/o dei loro
eredi e aventi causa;
6) si chiede già da ora di essere autorizzati
a promuovere il procedimento di mediazione ai fini della
procedibilità della domanda riconvenzionale nei confronti dei terzi chiamati;
7) ordinare al Conservatore l'annotazione dell'emittenda sentenza di usucapione nei Pubblici Registri
Immobiliari” formulando poi istanze istruttorie e con vittoria di spese.
Chiamati in causa i terzi, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante p. t. e l'Agenzia
, in persona del legale rappresentante p. t. della CP_6
, la loro costituzione era dichiarata inammissibile Controparte_5
in quanto nulla e ne era dichiarata la contumacia in corso di causa.
Pag. 6 a 18 R. G. n. 20029/2017
Successivamente parte attrice integrava la propria documentazione contrastando le eccezioni di parte convenuta ma senza completare tale incombente secondo quanto disposto dallo scrivente magistrato nel corso del processo.
E così era fissata la udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc fissata poi, dopo diversi rinvii per la udienza del 21.05.2025
svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che la contumacia dei terzi chiamati in causa vada confermata in quanto la costituzione avvenuta in data
22.02.2018 è affetta da nullità.
Ed infatti l'atto di costituzione e risposta, ex art. 167 c.p.c., deve contenere le difese della parte che prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda;
le generalità del convenuto, ivi compreso il codice fiscale (e l'indirizzo di posta elettronica certificata);
i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti che offre in comunicazione;
e le conclusioni.
L'atto depositato nell'interesse dei predetti terzi, composto solo di un unico foglio, invece, è carente quasi del tutto di tali elementi, apparendo incerto ogni componente a supporto della
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difesa che era intenzione esporre, ivi compresa la eccezione di incompetenza territoriale formulata solo come intestazione del primo motivo con cui si contestava l'atto di chiamata in causa.
Pertanto non può che confermarsi la contumacia di detti enti anche perché, dopo avere rilevato la inammissibilità della costituzione e dichiarata la contumacia con provvedimento del
22.03.2018, nulla è stato dedotto e/o integrato da parte dei predetti enti.
In applicazione poi del principio della ragione più liquida, verrà
affrontata subito la questione della legittimazione attiva di parte attrice e della sua capacita processuale.
agirebbe nel presente giudizio quale procuratore Parte_2
dei sig.ri , , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_4
, , , tutti figli del sig.
[...] Parte_8 Parte_9
, nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Melbourne (Australia) il 21.07.1956, ma non per incarico direttamente conferitogli dai predetti. Nell'atto di citazione si richiama infatti una procura generale rilasciata in notaio l 15.04.2004, n.ro 6384 rep e n.ro 2717 racc., Persona_4
dalla cui lettura si evince che la stessa non sia stata rilasciata direttamente al predetto dagli attori rappresentati, ma da Pt_2
che, dinnanzi al predetto notaio di Controparte_7 Per_1
Lipari è intervenuto, a sua volta, quale procuratore generale dei
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sig.ri sulla scorta di una procura generale a lui rilasciata Pt_1
dagli stessi negli Stati Uniti, in New York, il 28.06.1996 Pt_1
nonché di altra procura rilasciata in Vittoria - Australia il
13.09.1996.
Orbene, rilevando che nella procura del 28.06.1996 al predetto sia stato conferito, dalla (nata il CP_7 Parte_11
21/10/1911) anche il potere di “nominare uno o più mandatari con simili o minori poteri ...” un potere simile e/o equivalente non appare esergli stato conferito con la procura del 13.9.1996 dagli altri mandanti e cioè , , Parte_3 Parte_5
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_7
. Ma anche a sostenere la tesi di parte Parte_8
attrice e dando per valida la procura intercorsa fra il ed Pt_2
il , resta il dato incontestabile che la procura generale è CP_7
valida fino alla data di scadenza eventualemente inserita nell'atto ovvero fino alla morte del rappresentato, evento che determina l'estinzione del potere rappresentativo, in quanto viene meno il soggetto nel cui nome e nel cui interesse l'attività
dovrebbe essere esplicata.
Ciò detto, nel caso di specie, pur ammettendo che la procura in forza della quale il agisce sia da considerare valida -ma Pt_2
non lo è per quanto di seguito argomentato- è indiscutibile che se qualcuno dei mandanti fosse deceduto la stessa si sarebbe estinta e così il non avrebbe avuto e/o non avrebbe più CP_7
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la rappresentanza dei propri mandanti. Ne seguirebbe la invalidità della procura del al poiché conferita CP_7 Pt_2
senza poteri di riappresentanza ad opera del primo.
Sul punto si rileva che parte attrice pur sollecitata ripetutamente a dare prova della esistenza in vita dei rappresentati non vi abbia in tal senso provveduto pienamente.
Ed infatti, con provvedimento reso all'esito della udienza del
25.10.2018 è stato disposto “... che parte attrice dia prova della
esistenza in vita degli attori rappresentati dal Pt_1 Pt_2
in considerazione della data di nascita degli stessi al fine
[...]
di valutare la validità della procura in atti ...”. A seguito di tale disposizione parte attrice ha prodotto, con nota depositata il
12.03.2019, “... dichiarazione notarile rilasciata, in data
21.01.2019, dalle IG.re , Parte_3 Parte_4
e dalla quale si evince: - intanto
[...] Parte_9
l'esistenza in vita di tali soggetti;
- in secondo luogo, che le
suddette NOe sono le uniche eredi dei loro germani:
[...]
, , SE, e , tutti ad Parte_5 Pt_6 Pt_4 Parte_8
oggi deceduti senza lasciare eredi” sostenendo così che “... tale documentazione assolve l'onere probatorio sollecitato dal Sig.
G.I. con propria ordinanza del 05.10.2018 ed essendo pertanto
integro il contraddittorio”. Ma, con successiva ordinanza del
29.04.2019 lo scrivente, “... ritenuto che la documentazione
fornita dalla parte attrice è incompleta e considerato che, viste
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le problematiche connesse al reperimento della stessa, è
giustificato un rinnovo del termine per depositare la
certificazione di esistenza in vita dei sigg. Parte_7
e al fine di verificare la regolarità del Parte_4
contraddittorio fra tutte le parti rappresentati dal Pt_2
...”, ha rinnovato l'ordine a parte attrice di depositare la
[...]
documentazione richiesta.
Successivamente con ulteriore ordinanza dell 31.10.2019, preso atto che “... dal documento depositato il 12.03.2019 dalla
parte attrice, non risultano comunque le date di decesso dei
sigg. (1915), Parte_5 Parte_6
(1924), (1926), (1911), Parte_7 Parte_4
(1913)...” si è rinnovato il termine per Parte_8
integrare la documentazione e la casua era rinviata al
23.01.2020 cui seguiva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.12.2020.
Disposto un rinvio di ufficio alla data del 3.06.2021, nelle more parte attrice ha depositato note ove ha rilevato che “… risultano deceduti in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio i IG.ri , Parte_5
deceduto il 25.11.2013, (maritata ), Parte_6 CP_7
deceduta l'11.12.2013, deceduto il Parte_7
09.07.2004…”; aggiungendo inoltre che “… giusta quanto risulta
dalla dichiarazione notarile datata 21.01.2019 in atti, sono
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altresì deceduti i IG.ri , classe 1911 e Parte_4 [...]
, classe 1913, e che pertanto, allo stato attuale, Parte_8
risultano pienamente legittimati a proseguire l'incoata azione
giudiziaria le sole IG.re , classe 1929, Parte_3 [...]
, classe 1936 e , classe Parte_4 Parte_9
1931, e ciò quali titolari, ciascuno, della quota di 1/8 degli
immobili per cui è causa oltre che per la quota di 7/56 per
ciascuna riveniente dalla originaria quota di 1/8 di pertinenza del
fratello deceduto il 09.07.2004 senza Parte_7
lasciare congiunti (vds. certificato notarile del 17.03.2020 che
oggi si produce)…-chiedendo così-… che il giudizio prosegua
limitatamente alle ragioni delle suddette IG.re Pt_3
, e .Sotto tale profilo va solo
[...] Parte_4 Pt_9
ribadito come la procura del Sig. risulti Parte_2
pienamente valida ed efficace....”.
Ciò esposto si osserva.
Innanzitutto "... La morte dell'attore intervenuta prima della
notificazione dell'atto di citazione determina l'estinzione del
mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità
della vocatio in ius e dell'intero giudizio che ne è seguito,
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 6739/2022 del
05-07-2022). Nel caso di specie questo è avvenuto per i
[...]
, , , SE e Parte_5 Pt_4 Pt_6 Parte_8
Pag. 12 a 18 R. G. n. 20029/2017
con l'effetto che la procura conferita al si sia estinta ex CP_7
art. 1722 c. c. con gli effetti consequenziali sugli atti sucessivi ivi compresa la estinzione del mandato del al , che CP_7 Pt_2
ha agito senza potere alcuno, mancanza di poteri che si è
trasmessa anche al mandato difensivo.
Ma non solo.
Parte attrice sostiene che legittimate a proseguire il giudizio sarebbero le suddette , e Parte_3 Parte_4
“… quali titolari, ciascuno, della quota di 1/8 degli Parte_9
immobili per cui è causa oltre che per la quota di 7/56 per
ciascuna riveniente dalla originaria quota di 1/8 di pertinenza del
fratello deceduto il 09.07.2004 senza Parte_7
lasciare congiunti (vds. certificato notarile del 17.03.2020 che
oggi si produce)…”.
Il rilievo però non ha fondamento giuridico.
Le predette , e con Parte_3 Parte_4 Parte_9
procura generale del 13.09.1996 hanno conferito a CP_7
“…ogni facoltà di amministrare tutti i beni dal
[...]
costituente posseduti ed al possedere e di disporre come se
fosse il proprietario assoluto è così acquistare vendere
permutare stabili mobili crediti azioni e ragioni convenendo con
il prezzo ed esigendo accordando dilazioni per il pagamento e
rinunciando all'ipotecai legale che compete alla vendita;
partecipare ai pubblici incanti compiendo tutti gli atti accorrenti
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per essere messe all'asta stipulare contratti di appalto esigere
tutto quanto e per qualsiasi titolo fosse dovuto da privati da enti
o da istituti di credito al mandante rilasciando parziale o finali
quietanze e liberazioni stipulare sia come conduttore che come
locatore affitti anche eccedenti la durata di un novegno;
affrancare censi, rendite perpetue e vitalizie e di costituirle;
fare
contratti di locazione gora;
dare e ricevere denaro a mutuo;
stipulare come parte attiva o passiva contratti di anticresi,
comodato, deposito o sequestro;
Fare qualunque operazione di
acquisto vendita tra mutamento rendita dello Stato da altri valori
pubblici di sottoporre a pegno ipoteca qualunque bene mobile
od immobile del mandante;
consentire la cancellazione,
riduzione, retrizione e surrogazione di ipoteche e qualunque
altra operazione ipotecaria, stabilire servitù rinunciare a quelle
esistenti, sottoscrivere cambiali ed altri effetti commerciali,
avallarla, farne girata, accettarli o protestare, ritirare da qualsiasi
ufficio effetti raccomandati o assicurati, vaglia o pacchi postali,
titoli, assegni sulle banche o su qualsiasi tesoreria o cassa;
A
divenire a concordare i fiscali, cedere, rinnovare o rescindere i
contratti in corso e di stipulare transazioni intervenute in atti e di
divisione anche amichevoli accettando conguagli attivi o passivi,
approvando le quote rinunciando l'ipoteca legale;
accertare con
o senza beneficio di inventario eredità o legati o di rinunciarvi,
chiedere la formazione di inventari, intervenirvi e fare le
Pag. 14 a 18 R. G. n. 20029/2017
dichiarazioni utili nell'interesse del mandante, nominare o
revocare avvocati, procuratori e periti, nominare arbitri anche
come amichevoli compositore fare tre corsi, rappresentando
mandante dinanzi a qualunque autorità intentare cause attive e
difendersi nelle passive in giudizio in ogni altro grado di
giurisdizione; rappresentare il mandante nei fallimenti deferire
accettare e riferire giuramenti anche se decisori revocare quelli
deferiti o dispensare dal prestarli promuovere i pignoramenti o
sequestri a carico di debitori o presso terzi curandone la revoca
ovvero l'esenzione dei giudicati nominare uno o più mandanti in
consimili o minori interessi…”, mancando quindi specifico potere di nominare altro procuratore generale come ha fatto n. q. di procuratore generale dei predetti Controparte_7 [...]
con la procura del 15.04.2004 nominando il Pt_1 Parte_2
quale “procuratore generale dei suoi rappresentati…”, carente però di poteri specifici a tale scopo.
Ciò in quanto un procuratore generale non può nominarne un altro per i propri rappresentati in quanto la procura è un atto che conferisce poteri di rappresentanza a un soggetto da parte di un altro soggetto ma, quest'ultimo, non ha il potere di nominarne un altro in sua sostituzione nel rappresentare il soggetto originario. Ciò in quanto il potere di rappresentanza conferito dalla procura è personale e non può essere delegato ulteriormente, a meno che non sia espressamente previsto nella
Pag. 15 a 18 R. G. n. 20029/2017
procura stessa e che il rappresentato lo consenta. La procura,
quindi, non crea un rapporto di gerarchia tra procuratori, ma stabilisce un rapporto diretto tra rappresentante e rappresentato. E tale vincolo personale certamente nel caso di specie non è stato rispettato anche perché il non aveva CP_7
i poteri per nominare altro procuratore generale mancando specifica citazione nella procura conferitagli con l'atto del settembre 1996.
Dalle superiori considerazioni discende che il sia Pt_2
carente della capacità a stare in giudizio ex art. 77 cpc da cui consegue la inammissibilità della domanda.
Tale questione appare assorbente delle residue che,
assolutamente irrilevanti, non merittano alcuna valutazione anche avuto riguardo alla pretesa di parte attrice da ultimo formulata rivolta a proseguire il giudizio per , Parte_3
classe 1929, , classe 1936 e Parte_4 Pt_9
, classe 1931 posto che le predette per quanto detto
[...]
non sono e non sono mai state parti in causa e comunque non sarebbero parti del processo, peraltro -condividendo solo per ipotesi la tesi di parte attrice- non integro nel contraddittorio avuto riguardo alla mancata riassunzione del giudizio verso gli eredi delle persone decedute ovvero la mancata costituzione di quelle superstiti che, come sostenuto dall'attore, ne sarebbero eredi.
Pag. 16 a 18 R. G. n. 20029/2017
La inammissibilità della domanda di parte attrice determina la condanna della stessa per le spese di lite per come di seguito disciplinate.
Sulla domanda riconvenzionale.
Va rigettata poiché parte convenuta insistendo in essa solo in via subordinata (cfr verbale di udienza del 25/10/2018) non l'ha coltivata tant'è che anche nelle note scritte del 20.5.2025 ha precisato “… le conclusioni e discute la causa riportandosi
integralmente a tutto quanto dedotto e chiesto nei propri atti e
verbali di causa. Insiste in particolare nell'accoglimento dell'eccezioni preliminari spiegate in atti, in ordine alla decadenza del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori;
alla mancata integrazione del contraddittorio;
all'inesistenza in
vita dei soggetti indicati dalla controparte;
alla validità della procura versata in atti da parte dell'attore. Chiede che la causa
sia decisa. Con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e
difesa…”, non facendo cenno alcuno alla stessa.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza;
quindi l'attore è tenuto a corrisponderle ai convenuti nella misura indicata in dispositivo determinata, mancando l'esame di questioni particolarmente complesse, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento delle tariffe vigenti ex DM 147/2022 che si individua in quello del valore indeterminabile come da dichiarazione in
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atti, ma con la compensazione nella misura di metà visto il
decisum sulla domanda riconvenzionale di cui deve farsi carico anche delle spese vive.
Nulla sulle spese verso i terzi chiamati in causa vista particolarità della vicenda processuale e stante l'esito della domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., Sezione distaccata di Lipari,
definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G.
20029/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di parte attrice;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale;
3. CONDANNA, l'attore al pagamento, in favore dei convenuti e per essi all'avv. SE Cincotta procuratore antistatario degli stessi per dichiarazione resa in atti, di metà delle spese di lite quantificate,
secondo i criteri indicati in €. 1.904,50 per compensi, oltre spese generali e oneri fiscali di legge,
compensando la residua metà;
4. NULLA sulle spese verso i terzi chiamati in causa.
Così deciso in Barcellona P. G. il 25.06.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 18 a 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20029/2017, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Pajno Angelo nell'interesse dei IG. tutti rappresentati dal Pt_1
procuratore generale, Sig. e dall'avv. SE Parte_2
Cincotta nell'interesse dei convenuti sig.ri e CP_1
sulla scorta del provvedimento di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza del 21/05/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/03/2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 3/06/2021 poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), , nata a C.F._1 Parte_4
Lipari il 23.11.1936 (c.f. ), C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f,. Parte_5
), , nata a [...] il C.F._3 Parte_6
19.1.1924 (c.f. , , C.F._4 Parte_7
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._5 Pt_4
, nata a [...] il 21.10 1911, (c.f. ),
[...] C.F._6
Pag. 1 a 18 R. G. n. 20029/2017
, nata a [...] il 9. 1.1913 (c.f. Parte_8
, e , nata a [...] il C.F._7 Parte_9
15.10.1931 (c.f. ), tutti rappresentati dal C.F._8
loro procuratore generale sig. , nato a [...] Parte_2
il 2.11.1944, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pajno,
presso il cui studio in Lipari, via Maurolico n. 24 sono elettivamente domiciliati, Attori
contro
, c.f. ), nato a Controparte_2 C.F._9
Lipari il 13/01/1965 ed ivi residente in [...] C.F._10
(ME) il 26.08.1946 ed ivi residente in Alicudi – via Roma, elettivamente domiciliati in Lipari (ME) – via Prof. Carnevale
110, presso lo studio dell'avv. SE Cincotta che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti, convenuti
Controparte_3
in persona del
[...]
CP_4
in persona del presidente e legale rapp.te p. Controparte_5
t.; terzi chiamati in causa - contumaci
avente ad oggetto: proprietà (diritti reali –possesso–
trascrizioni).-
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In fatto ed in diritto
La vicenda scaturisce dall'atto del 11 aprile 2017 con cui Pt_2
, qualificatosi procuratore generale in virtù di procura
[...]
rilasciata in Notaio di Lipari del 15.04.2004, rep. 6384, Per_1
racc. 2717, dei sig.ri , conveniva in giudizio Pt_1 [...]
e esponendo che in data 21.07.1956 CP_2 CP_1
in Melbourne (Australia) decedeva il sig. , Persona_2
nato a [...] il [...], padre e dante causa degli odierni attori, proprietario di un fabbricato rurale in Alicudi, di vani 4,5
con annesso terreno circostante, in località “Montagna”, in catasto fg. 6 part. 31, cat. A/4, rendita € 486,81 e che il suddetto immobile, dal 1956 ad oggi, sarebbe stato in custodia degli attori durante i loro soggiorni ad Alicudi, nonché posseduto a mezzo di persone di fiducia. Precisava quindi che sapeva che la sig.ra aveva trasferito, con atto del 5.10.2007, la CP_1
proprietà del suddetto immobile al di lei figlio, sig.
[...]
, con atto pubblico, dichiarando di esserne divenuta CP_2
proprietaria per “antico possesso” e continuando la stessa, per via della riserva di usufrutto, a possederlo.
Sosteneva quindi che la predetta non avrebbe CP_1
mai avuto il possesso del cespite immobiliare in contesa anche perché gli attori, nel 2016, avevano presentato la dichiarazione di successione del loro dante causa, deceduto nel 1956.
Avviata la mediazione era formulata dal domanda di CP_2
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usucapione, contestando nel contempo le domande di parte attrice.
Gli attori chiedevano così che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
non ha mai acquisito la proprietà degli immobili per cui è
[...]
causa per maturata usucapione, sia essa ordinaria che
abbreviata;”, quindi “… per l'effetto dichiarare annullabile -e
quindi annullare-nullo e comunque privo di qualsivoglia giuridico effetto nei confronti degli odierni attori l'atto di donazione
stipulato in data 05.10.2007 a ministero notar Persona_3
…disponendo l'annotazione della emittenda sentenza presso il suddetto Servizio di pubblicità immobiliare …”, articolando conducenti richieste istruttorie.
Con comparsa del 19/07/2017 si costituivano i convenuti eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e di potere di rappresentanza in capo al NO e Parte_2
contestando integralmente le domande avversarie.
Eccepivano innanzitutto il “DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA del procuratore degli attori sig. – Parte_2
invalidità e inefficacia della procura generale alle liti”.
Eccepivano la “…PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI
ACCETTARE L'EREDITA' AI SENSI DELL'ART. 480 Cod. Civ.”,
e la “… INAMMISIIBILITA' E IMPROCEDIBILITA' DELLE
DOMANDE AVVERSARIE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE.
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PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI ANNULLABILITA'
DELL'ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE” oltre che la improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di mediazione e, previa “…RICOSTRUZIONE NEL MERITO
DELLA QUESTIONE…”, formulavano domanda di usucapione, concludendo che fosse preliminarmente dichiarata “…
l'invalidità o l'inefficacia della procura asseritamente rilasciata
dagli attori al NO , con conseguente difetto di Parte_2
rappresentanza, difetto di legittimazione, invalidità della procura
conferita al difensore e inammissibilità del presente giudizio;
2)
in subordine, ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dei NOi ad accettare l'eredità Pt_1
del NO , con conseguente difetto di Persona_2
interesse a proporre la presente azione di annullamento/nullità
della donazione;
3) nel merito, rigettare le domande avversarie
in quanto infondate in fatto e in diritto, stante la proprietà del
cespite oggetto di causa, al momento della donazione in favore
del figlio, in capo alla NOa per averlo CP_1
acquistato in virtù di usucapione non ancora giudizialmente
dichiarata, con conseguente validità del contratto di donazione;
4) in via subordinata e riconvenzionale, ritenere e dichiarare
l'usucapione del bene in questione (fabbricato rurale e
circostante terreno in Alicudi- loc. Montagna, in catasto al fg 6
part. 31, in capo al NO , il quale ha unito Controparte_2
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il proprio possesso uti dominus a quello della dante causa, ai
sensi dell'art. 1146 c.c., in virtù dell'atto pubblico di donazione”; ed ancora “… 5) a tal fine, previo accoglimento dell'eccezione di cui al punto 1), e dell'eccezione di prescrizione dell'accettazione dell'eredità, autorizzare l'integrazione del contraddittorio, in mancanza di accettazione dell'eredità del
NO nei termini di legge, nei confronti Parte_10
dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato quale successore
ex lege e nei confronti della , quale titolare delle Controparte_5
res nullius in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, ovvero,
in subordine, nei confronti degli intestatari catastali e/o dei loro
eredi e aventi causa;
6) si chiede già da ora di essere autorizzati
a promuovere il procedimento di mediazione ai fini della
procedibilità della domanda riconvenzionale nei confronti dei terzi chiamati;
7) ordinare al Conservatore l'annotazione dell'emittenda sentenza di usucapione nei Pubblici Registri
Immobiliari” formulando poi istanze istruttorie e con vittoria di spese.
Chiamati in causa i terzi, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante p. t. e l'Agenzia
, in persona del legale rappresentante p. t. della CP_6
, la loro costituzione era dichiarata inammissibile Controparte_5
in quanto nulla e ne era dichiarata la contumacia in corso di causa.
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Successivamente parte attrice integrava la propria documentazione contrastando le eccezioni di parte convenuta ma senza completare tale incombente secondo quanto disposto dallo scrivente magistrato nel corso del processo.
E così era fissata la udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni e poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc fissata poi, dopo diversi rinvii per la udienza del 21.05.2025
svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che la contumacia dei terzi chiamati in causa vada confermata in quanto la costituzione avvenuta in data
22.02.2018 è affetta da nullità.
Ed infatti l'atto di costituzione e risposta, ex art. 167 c.p.c., deve contenere le difese della parte che prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda;
le generalità del convenuto, ivi compreso il codice fiscale (e l'indirizzo di posta elettronica certificata);
i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti che offre in comunicazione;
e le conclusioni.
L'atto depositato nell'interesse dei predetti terzi, composto solo di un unico foglio, invece, è carente quasi del tutto di tali elementi, apparendo incerto ogni componente a supporto della
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difesa che era intenzione esporre, ivi compresa la eccezione di incompetenza territoriale formulata solo come intestazione del primo motivo con cui si contestava l'atto di chiamata in causa.
Pertanto non può che confermarsi la contumacia di detti enti anche perché, dopo avere rilevato la inammissibilità della costituzione e dichiarata la contumacia con provvedimento del
22.03.2018, nulla è stato dedotto e/o integrato da parte dei predetti enti.
In applicazione poi del principio della ragione più liquida, verrà
affrontata subito la questione della legittimazione attiva di parte attrice e della sua capacita processuale.
agirebbe nel presente giudizio quale procuratore Parte_2
dei sig.ri , , Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_4
, , , tutti figli del sig.
[...] Parte_8 Parte_9
, nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Melbourne (Australia) il 21.07.1956, ma non per incarico direttamente conferitogli dai predetti. Nell'atto di citazione si richiama infatti una procura generale rilasciata in notaio l 15.04.2004, n.ro 6384 rep e n.ro 2717 racc., Persona_4
dalla cui lettura si evince che la stessa non sia stata rilasciata direttamente al predetto dagli attori rappresentati, ma da Pt_2
che, dinnanzi al predetto notaio di Controparte_7 Per_1
Lipari è intervenuto, a sua volta, quale procuratore generale dei
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sig.ri sulla scorta di una procura generale a lui rilasciata Pt_1
dagli stessi negli Stati Uniti, in New York, il 28.06.1996 Pt_1
nonché di altra procura rilasciata in Vittoria - Australia il
13.09.1996.
Orbene, rilevando che nella procura del 28.06.1996 al predetto sia stato conferito, dalla (nata il CP_7 Parte_11
21/10/1911) anche il potere di “nominare uno o più mandatari con simili o minori poteri ...” un potere simile e/o equivalente non appare esergli stato conferito con la procura del 13.9.1996 dagli altri mandanti e cioè , , Parte_3 Parte_5
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_7
. Ma anche a sostenere la tesi di parte Parte_8
attrice e dando per valida la procura intercorsa fra il ed Pt_2
il , resta il dato incontestabile che la procura generale è CP_7
valida fino alla data di scadenza eventualemente inserita nell'atto ovvero fino alla morte del rappresentato, evento che determina l'estinzione del potere rappresentativo, in quanto viene meno il soggetto nel cui nome e nel cui interesse l'attività
dovrebbe essere esplicata.
Ciò detto, nel caso di specie, pur ammettendo che la procura in forza della quale il agisce sia da considerare valida -ma Pt_2
non lo è per quanto di seguito argomentato- è indiscutibile che se qualcuno dei mandanti fosse deceduto la stessa si sarebbe estinta e così il non avrebbe avuto e/o non avrebbe più CP_7
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la rappresentanza dei propri mandanti. Ne seguirebbe la invalidità della procura del al poiché conferita CP_7 Pt_2
senza poteri di riappresentanza ad opera del primo.
Sul punto si rileva che parte attrice pur sollecitata ripetutamente a dare prova della esistenza in vita dei rappresentati non vi abbia in tal senso provveduto pienamente.
Ed infatti, con provvedimento reso all'esito della udienza del
25.10.2018 è stato disposto “... che parte attrice dia prova della
esistenza in vita degli attori rappresentati dal Pt_1 Pt_2
in considerazione della data di nascita degli stessi al fine
[...]
di valutare la validità della procura in atti ...”. A seguito di tale disposizione parte attrice ha prodotto, con nota depositata il
12.03.2019, “... dichiarazione notarile rilasciata, in data
21.01.2019, dalle IG.re , Parte_3 Parte_4
e dalla quale si evince: - intanto
[...] Parte_9
l'esistenza in vita di tali soggetti;
- in secondo luogo, che le
suddette NOe sono le uniche eredi dei loro germani:
[...]
, , SE, e , tutti ad Parte_5 Pt_6 Pt_4 Parte_8
oggi deceduti senza lasciare eredi” sostenendo così che “... tale documentazione assolve l'onere probatorio sollecitato dal Sig.
G.I. con propria ordinanza del 05.10.2018 ed essendo pertanto
integro il contraddittorio”. Ma, con successiva ordinanza del
29.04.2019 lo scrivente, “... ritenuto che la documentazione
fornita dalla parte attrice è incompleta e considerato che, viste
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le problematiche connesse al reperimento della stessa, è
giustificato un rinnovo del termine per depositare la
certificazione di esistenza in vita dei sigg. Parte_7
e al fine di verificare la regolarità del Parte_4
contraddittorio fra tutte le parti rappresentati dal Pt_2
...”, ha rinnovato l'ordine a parte attrice di depositare la
[...]
documentazione richiesta.
Successivamente con ulteriore ordinanza dell 31.10.2019, preso atto che “... dal documento depositato il 12.03.2019 dalla
parte attrice, non risultano comunque le date di decesso dei
sigg. (1915), Parte_5 Parte_6
(1924), (1926), (1911), Parte_7 Parte_4
(1913)...” si è rinnovato il termine per Parte_8
integrare la documentazione e la casua era rinviata al
23.01.2020 cui seguiva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.12.2020.
Disposto un rinvio di ufficio alla data del 3.06.2021, nelle more parte attrice ha depositato note ove ha rilevato che “… risultano deceduti in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio i IG.ri , Parte_5
deceduto il 25.11.2013, (maritata ), Parte_6 CP_7
deceduta l'11.12.2013, deceduto il Parte_7
09.07.2004…”; aggiungendo inoltre che “… giusta quanto risulta
dalla dichiarazione notarile datata 21.01.2019 in atti, sono
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altresì deceduti i IG.ri , classe 1911 e Parte_4 [...]
, classe 1913, e che pertanto, allo stato attuale, Parte_8
risultano pienamente legittimati a proseguire l'incoata azione
giudiziaria le sole IG.re , classe 1929, Parte_3 [...]
, classe 1936 e , classe Parte_4 Parte_9
1931, e ciò quali titolari, ciascuno, della quota di 1/8 degli
immobili per cui è causa oltre che per la quota di 7/56 per
ciascuna riveniente dalla originaria quota di 1/8 di pertinenza del
fratello deceduto il 09.07.2004 senza Parte_7
lasciare congiunti (vds. certificato notarile del 17.03.2020 che
oggi si produce)…-chiedendo così-… che il giudizio prosegua
limitatamente alle ragioni delle suddette IG.re Pt_3
, e .Sotto tale profilo va solo
[...] Parte_4 Pt_9
ribadito come la procura del Sig. risulti Parte_2
pienamente valida ed efficace....”.
Ciò esposto si osserva.
Innanzitutto "... La morte dell'attore intervenuta prima della
notificazione dell'atto di citazione determina l'estinzione del
mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità
della vocatio in ius e dell'intero giudizio che ne è seguito,
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 6739/2022 del
05-07-2022). Nel caso di specie questo è avvenuto per i
[...]
, , , SE e Parte_5 Pt_4 Pt_6 Parte_8
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con l'effetto che la procura conferita al si sia estinta ex CP_7
art. 1722 c. c. con gli effetti consequenziali sugli atti sucessivi ivi compresa la estinzione del mandato del al , che CP_7 Pt_2
ha agito senza potere alcuno, mancanza di poteri che si è
trasmessa anche al mandato difensivo.
Ma non solo.
Parte attrice sostiene che legittimate a proseguire il giudizio sarebbero le suddette , e Parte_3 Parte_4
“… quali titolari, ciascuno, della quota di 1/8 degli Parte_9
immobili per cui è causa oltre che per la quota di 7/56 per
ciascuna riveniente dalla originaria quota di 1/8 di pertinenza del
fratello deceduto il 09.07.2004 senza Parte_7
lasciare congiunti (vds. certificato notarile del 17.03.2020 che
oggi si produce)…”.
Il rilievo però non ha fondamento giuridico.
Le predette , e con Parte_3 Parte_4 Parte_9
procura generale del 13.09.1996 hanno conferito a CP_7
“…ogni facoltà di amministrare tutti i beni dal
[...]
costituente posseduti ed al possedere e di disporre come se
fosse il proprietario assoluto è così acquistare vendere
permutare stabili mobili crediti azioni e ragioni convenendo con
il prezzo ed esigendo accordando dilazioni per il pagamento e
rinunciando all'ipotecai legale che compete alla vendita;
partecipare ai pubblici incanti compiendo tutti gli atti accorrenti
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per essere messe all'asta stipulare contratti di appalto esigere
tutto quanto e per qualsiasi titolo fosse dovuto da privati da enti
o da istituti di credito al mandante rilasciando parziale o finali
quietanze e liberazioni stipulare sia come conduttore che come
locatore affitti anche eccedenti la durata di un novegno;
affrancare censi, rendite perpetue e vitalizie e di costituirle;
fare
contratti di locazione gora;
dare e ricevere denaro a mutuo;
stipulare come parte attiva o passiva contratti di anticresi,
comodato, deposito o sequestro;
Fare qualunque operazione di
acquisto vendita tra mutamento rendita dello Stato da altri valori
pubblici di sottoporre a pegno ipoteca qualunque bene mobile
od immobile del mandante;
consentire la cancellazione,
riduzione, retrizione e surrogazione di ipoteche e qualunque
altra operazione ipotecaria, stabilire servitù rinunciare a quelle
esistenti, sottoscrivere cambiali ed altri effetti commerciali,
avallarla, farne girata, accettarli o protestare, ritirare da qualsiasi
ufficio effetti raccomandati o assicurati, vaglia o pacchi postali,
titoli, assegni sulle banche o su qualsiasi tesoreria o cassa;
A
divenire a concordare i fiscali, cedere, rinnovare o rescindere i
contratti in corso e di stipulare transazioni intervenute in atti e di
divisione anche amichevoli accettando conguagli attivi o passivi,
approvando le quote rinunciando l'ipoteca legale;
accertare con
o senza beneficio di inventario eredità o legati o di rinunciarvi,
chiedere la formazione di inventari, intervenirvi e fare le
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dichiarazioni utili nell'interesse del mandante, nominare o
revocare avvocati, procuratori e periti, nominare arbitri anche
come amichevoli compositore fare tre corsi, rappresentando
mandante dinanzi a qualunque autorità intentare cause attive e
difendersi nelle passive in giudizio in ogni altro grado di
giurisdizione; rappresentare il mandante nei fallimenti deferire
accettare e riferire giuramenti anche se decisori revocare quelli
deferiti o dispensare dal prestarli promuovere i pignoramenti o
sequestri a carico di debitori o presso terzi curandone la revoca
ovvero l'esenzione dei giudicati nominare uno o più mandanti in
consimili o minori interessi…”, mancando quindi specifico potere di nominare altro procuratore generale come ha fatto n. q. di procuratore generale dei predetti Controparte_7 [...]
con la procura del 15.04.2004 nominando il Pt_1 Parte_2
quale “procuratore generale dei suoi rappresentati…”, carente però di poteri specifici a tale scopo.
Ciò in quanto un procuratore generale non può nominarne un altro per i propri rappresentati in quanto la procura è un atto che conferisce poteri di rappresentanza a un soggetto da parte di un altro soggetto ma, quest'ultimo, non ha il potere di nominarne un altro in sua sostituzione nel rappresentare il soggetto originario. Ciò in quanto il potere di rappresentanza conferito dalla procura è personale e non può essere delegato ulteriormente, a meno che non sia espressamente previsto nella
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procura stessa e che il rappresentato lo consenta. La procura,
quindi, non crea un rapporto di gerarchia tra procuratori, ma stabilisce un rapporto diretto tra rappresentante e rappresentato. E tale vincolo personale certamente nel caso di specie non è stato rispettato anche perché il non aveva CP_7
i poteri per nominare altro procuratore generale mancando specifica citazione nella procura conferitagli con l'atto del settembre 1996.
Dalle superiori considerazioni discende che il sia Pt_2
carente della capacità a stare in giudizio ex art. 77 cpc da cui consegue la inammissibilità della domanda.
Tale questione appare assorbente delle residue che,
assolutamente irrilevanti, non merittano alcuna valutazione anche avuto riguardo alla pretesa di parte attrice da ultimo formulata rivolta a proseguire il giudizio per , Parte_3
classe 1929, , classe 1936 e Parte_4 Pt_9
, classe 1931 posto che le predette per quanto detto
[...]
non sono e non sono mai state parti in causa e comunque non sarebbero parti del processo, peraltro -condividendo solo per ipotesi la tesi di parte attrice- non integro nel contraddittorio avuto riguardo alla mancata riassunzione del giudizio verso gli eredi delle persone decedute ovvero la mancata costituzione di quelle superstiti che, come sostenuto dall'attore, ne sarebbero eredi.
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La inammissibilità della domanda di parte attrice determina la condanna della stessa per le spese di lite per come di seguito disciplinate.
Sulla domanda riconvenzionale.
Va rigettata poiché parte convenuta insistendo in essa solo in via subordinata (cfr verbale di udienza del 25/10/2018) non l'ha coltivata tant'è che anche nelle note scritte del 20.5.2025 ha precisato “… le conclusioni e discute la causa riportandosi
integralmente a tutto quanto dedotto e chiesto nei propri atti e
verbali di causa. Insiste in particolare nell'accoglimento dell'eccezioni preliminari spiegate in atti, in ordine alla decadenza del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori;
alla mancata integrazione del contraddittorio;
all'inesistenza in
vita dei soggetti indicati dalla controparte;
alla validità della procura versata in atti da parte dell'attore. Chiede che la causa
sia decisa. Con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e
difesa…”, non facendo cenno alcuno alla stessa.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza;
quindi l'attore è tenuto a corrisponderle ai convenuti nella misura indicata in dispositivo determinata, mancando l'esame di questioni particolarmente complesse, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento delle tariffe vigenti ex DM 147/2022 che si individua in quello del valore indeterminabile come da dichiarazione in
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atti, ma con la compensazione nella misura di metà visto il
decisum sulla domanda riconvenzionale di cui deve farsi carico anche delle spese vive.
Nulla sulle spese verso i terzi chiamati in causa vista particolarità della vicenda processuale e stante l'esito della domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., Sezione distaccata di Lipari,
definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G.
20029/2017, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di parte attrice;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale;
3. CONDANNA, l'attore al pagamento, in favore dei convenuti e per essi all'avv. SE Cincotta procuratore antistatario degli stessi per dichiarazione resa in atti, di metà delle spese di lite quantificate,
secondo i criteri indicati in €. 1.904,50 per compensi, oltre spese generali e oneri fiscali di legge,
compensando la residua metà;
4. NULLA sulle spese verso i terzi chiamati in causa.
Così deciso in Barcellona P. G. il 25.06.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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