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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti A. Troso e U. Troso
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. INCIV- esponeva di aver ricevuto, in data 16.3.2021, una nota con la quale aveva comunicato la rideterminazione dell'incremento della CP_1 maggiorazione sociale e l'esistenza di un indebito per la somma di € 3645,63, riscossa nel periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.
Soggiungeva che, con un'ulteriore nota ricevuta in data 3.5.2023, l' aveva CP_2
rappresentato di aver riliquidato la suddetta prestazione, con un credito in favore della ricorrente di € 8772,67, posto in compensazione con tre indebiti diversi.
Eccepiva l'illegittimità di siffatta determinazione poiché l'indebito portato in compensazione aveva natura assistenziale ed era pertanto irripetibile, stante l'assenza di dolo ed essendosi determinato per intero nel periodo precedente alla data di contestazione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di € 3.285,63, relativo al periodo dal 1/10/2020 al 30/4/2021, contestato in data 16/9/2021, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si
è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21;
2. Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute in conto indebiti, sulla CP_1 pensione INVCIV n.07082154 in data 3/5/2023”.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Come noto, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L.
412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
La Suprema Corte ha costantemente osservato come “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2
questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass.
12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
E' stato inoltre precisato che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta ( Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. 4468/2021).
In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5983/2022, “i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter (conv. con L. n. 29 del
1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021)”.
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che l'importo contestato con la nota del 16.9.2021 –relativo al periodo ottobre 2020/aprile 2021 - sia irripetibile in quanto, come si desume dal tenore della nota impugnata, l'indebito è derivato da un ricalcolo effettuato d'ufficio sulla prestazione cat. INCIV n. 7082154 (laddove i rilievi formulati da con riferimento all'indebita percezione del RdC non risultano CP_1 conferenti all'oggetto del contendere, tenuto conto del tenore della nota impugnata espressamente riferita al suddetto trattamento).
Non è contestato il fatto che l' fosse a conoscenza dei redditi della ricorrente o che CP_2
comunque avesse la possibilità di conoscerli;
in ogni caso l non ha dedotto alcuna CP_2
circostanza concreta che possa indurre a differenti conclusioni.
A tal proposito è appena il caso di osservare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_1
in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tali rilievi, dovendosi ritenere che i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale fossero comunque conoscibili da deve CP_1
escludersi l'ipotesi di dolo conclamato in capo all'accipiens.
A quanto sinora esposto consegue che la somma di € 3645,63, stante la sua irripetibilità, non poteva essere posta in compensazione con il credito di cui alla nota del 3.5.3023, sicché va condannato alla restituzione dell'importo di € 3.645,63. CP_1
Per le ragioni il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara l'irripetibilità della somma di cui alla nota impugnata e per l'effetto condanna alla restituzione dell'importo di € 3645,63; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 890,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Brindisi, 29.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti A. Troso e U. Troso
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. INCIV- esponeva di aver ricevuto, in data 16.3.2021, una nota con la quale aveva comunicato la rideterminazione dell'incremento della CP_1 maggiorazione sociale e l'esistenza di un indebito per la somma di € 3645,63, riscossa nel periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.
Soggiungeva che, con un'ulteriore nota ricevuta in data 3.5.2023, l' aveva CP_2
rappresentato di aver riliquidato la suddetta prestazione, con un credito in favore della ricorrente di € 8772,67, posto in compensazione con tre indebiti diversi.
Eccepiva l'illegittimità di siffatta determinazione poiché l'indebito portato in compensazione aveva natura assistenziale ed era pertanto irripetibile, stante l'assenza di dolo ed essendosi determinato per intero nel periodo precedente alla data di contestazione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di € 3.285,63, relativo al periodo dal 1/10/2020 al 30/4/2021, contestato in data 16/9/2021, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si
è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21;
2. Condannare l' alla restituzione delle somme trattenute in conto indebiti, sulla CP_1 pensione INVCIV n.07082154 in data 3/5/2023”.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Come noto, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L.
412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
La Suprema Corte ha costantemente osservato come “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In CP_1 CP_2
questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass.
12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
E' stato inoltre precisato che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta ( Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. 4468/2021).
In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5983/2022, “i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter (conv. con L. n. 29 del
1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021)”.
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che l'importo contestato con la nota del 16.9.2021 –relativo al periodo ottobre 2020/aprile 2021 - sia irripetibile in quanto, come si desume dal tenore della nota impugnata, l'indebito è derivato da un ricalcolo effettuato d'ufficio sulla prestazione cat. INCIV n. 7082154 (laddove i rilievi formulati da con riferimento all'indebita percezione del RdC non risultano CP_1 conferenti all'oggetto del contendere, tenuto conto del tenore della nota impugnata espressamente riferita al suddetto trattamento).
Non è contestato il fatto che l' fosse a conoscenza dei redditi della ricorrente o che CP_2
comunque avesse la possibilità di conoscerli;
in ogni caso l non ha dedotto alcuna CP_2
circostanza concreta che possa indurre a differenti conclusioni.
A tal proposito è appena il caso di osservare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_1
in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tali rilievi, dovendosi ritenere che i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale fossero comunque conoscibili da deve CP_1
escludersi l'ipotesi di dolo conclamato in capo all'accipiens.
A quanto sinora esposto consegue che la somma di € 3645,63, stante la sua irripetibilità, non poteva essere posta in compensazione con il credito di cui alla nota del 3.5.3023, sicché va condannato alla restituzione dell'importo di € 3.645,63. CP_1
Per le ragioni il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara l'irripetibilità della somma di cui alla nota impugnata e per l'effetto condanna alla restituzione dell'importo di € 3645,63; CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 890,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Brindisi, 29.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere