Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 203
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Sentenza 16 settembre 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice Onorario Dott.ssa Vanessa Rocchi del Tribunale di Pistoia, nella causa di lavoro n. 3/2025. La parte ricorrente ha contestato un avviso di addebito, sostenendo di aver seguito correttamente le procedure per l'accesso a un regime contributivo agevolato, lamentando errori da parte dell'ente previdenziale e difficoltà di comunicazione durante le restrizioni Covid-19. Ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso, l'accertamento della non debenza delle somme richieste e la convalida della riduzione contributiva.

La parte resistente ha replicato, chiedendo l'improcedibilità della domanda e sostenendo che la ricorrente non avesse presentato l'istanza necessaria per le agevolazioni contributive. Il Giudice ha respinto il ricorso, affermando che la ricorrente non aveva rispettato i termini e le modalità di accesso al regime agevolato, evidenziando che l'ignoranza della legge non scusa. Ha sottolineato l'importanza di una corretta presentazione delle domande e la necessità di rispettare le procedure stabilite dalla normativa, confermando la legittimità dell'avviso di addebito e condannando la ricorrente alle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 203
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 203
    Data del deposito : 16 settembre 2025

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