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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro n. 3/2025 R.G. promossa
DAL
La sig,ra – cod. fisc. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica ZOLLO come da delega a margine del ricorso - Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente -
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito n. 389 2024 00012543 per euro1.842,61.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 16.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo in opposizione ritualmente depositato in data 3.1.2025, la sig.ra
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto sostenendo di aver Parte_1 eseguito la procedura in modo corretto, che l' ha errato l'iscrizione della stessa e che il CP_1 consulente commercialista abbia rilevato l'errore e gli sia stata scritto da parte dell'Ente che veniva valutata positivamente tutta la pratica sia circa l'errata iscrizione che anche il riconoscimento dell'agevolazioni contributive e il riconoscimento dell'assenza dei minimali. Sosteneva altresì che CP_ all'epoca dei fatti il portale non funzionava, la pubblica amministrazione non rispondeva al telefono, non riceveva al pubblico per le limitazioni Covid e le comunicazioni erano solo tramite emails nel senso suindicato ossia di accoglimento della procedura e non anche della necessità di presentare un'apposita istanza amministrativa.
Ha chiesto, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Unico, in funzione di Magistrato del Lavoro: a- in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
b.- accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' nell'avviso di addebito n. 389 2024 00012543 58 000; c. – CP_1 convalidare l'opzione per la riduzione contributiva esercitata dal contribuente anche per gli esercizi successivi al 2018; d.- condannare l' alle spese di lite. In via istruttori si richiede ammettersi: CP_1
- prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli in cui in premessa premettendo le parole D.C.V del Dott. professionista incaricato dalla contribuente;
Con vittoria di spese ed Tes_1 onorari”
2. Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 1.04.2025 CP_2 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di improcedibilità della domanda e, comunque l'infondatezza nel merito sostenendo che nessuna istanza amministrativa era stata presentata dalla ricorrente per ottenere le agevolazioni contributive lamentate né che alcuna rilevanza poteva assumere l'avvenuta barratura nel modello UNICO della casella “regime forfettario” dovendo comunque in tal caso essere a conoscenza che l'apposizione di tale flag comportava comunque inviare all' l'apposita domanda come prevista dalla legge di riferimento oltre alle circolari emanate CP_1 dall'Istituto: rappresentava che nel caso della ricorrente ciò non era avvenuto, non solo per l'anno di imposta 2018 ma neanche per gli anni successivi. Pertanto, nel merito ha chiesto di respingere la domanda avversaria in quanto improponibile e, comunque, infondata nel merito con il favore delle spese del giudizio.
3. Ora con decreto di prima comparizione del 7.01.2025 il giudice fissava la prima udienza di comparizione del 6.05.2025.
4. Dopo vari rinvii della causa, all'udienza del 17.06.2025, ritenuta la causa già istruita con i documenti allegati dalle parti, veniva rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 16.09.2025 ove la stessa è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
5. Il ricorso introduttivo così come proposto dalla sig.ra appare infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere respinto anche in virtù del brocardo noto che
“ignorantia legis et iuris non excusat”.
6. Infatti, nel merito l'odierna ricorrente contesta l'avviso di addebito e della sottesa pretesa CP_1 contributiva e la richiesta dei maggiori contributi per l'anno 2018 dovuta al fatto che il consulente commercialista avrebbe seguito la procedura in modo corretto e di una corretta iscrizione all' e CP_1 del fatto che tutto fosse dovuto ed oggettivamente imputabile ad un mero difetto di dialettica ascrivibile all'Ufficio il quale avrebbe potuto e dovuto, per chiarezza nell'accoglimento dell'autotutela, invitare la contribuente ad effettuare separata opzione per il tramite del cassetto fiscale. Sosteneva quindi il fondamento della domanda proposta sulla base di un principio di affidamento e buona fede e rappresentava che il professionista si era affidato appunto alla P.A. e che l'Ente non aveva fatto alcuna precisione sulla necessità di fare una nuova domanda in merito alle agevolazioni contributive applicabili ma che avrebbe valutato positivamente e accolto quanto presentato dall'odierna ricorrente.
7. Orbene le motivazioni addotte a sostengo della presente opposizione da parte ricorrente risultano infondate in fatto e in diritto condividendo lo scrivente magistrato la corretta interpretazione giudica della normativa in questione come dedotta da parte resistente . CP_1
8. Infatti trattasi di una questione prettamente di carattere giuridico e documentale. La normativa di riferimento che interessa al caso di specie è richiamata negli atti e, per i soggetti CP_1 iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), ha introdotto ai commi 54 e seguenti dell'articolo 1 un regime contributivo agevolato con carattere opzionale e accessibile a domanda. Tale regime prevede, in estrema sintesi, che la contribuzione previdenziale è dovuta dai contribuenti sopra indicati in percentuale rispetto al reddito prodotto in maniera forfettaria, così come definito dall'Agenzia , e quindi senza CP_3 applicazione del livello minimo imponibile di cui alla legge n. 233/1990. L'art. 1 comma 83 della l. n. 190 del 2014 stabilisce testualmente: 83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall i CP_1 soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54 (1) (A). (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera i), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successivamente dall'articolo 1, comma 692, lettera i), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. (A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare 10 febbraio 2015, CP_1
n. 29; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E.
Questo è il testo normativo che attraverso una semplice consultazione riporta anche il riferimento alla circolare n. 29 del 2015 emanata in attuazione della presente legge. Con circolare n. 29 del 2015 CP_1
(cfr. doc. 8) l' ha illustrato il contenuto delle disposizioni normative fornendo anche le CP_1 indicazioni operative sia agli Uffici che ai contribuenti per poter accedere al suddetto regime agevolato. Per quanto interessa in questa sede, la citata circolare prevede espressamente al punto 3:
3) Modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini. L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.
3.1 Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d'impresa. I soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1/1/2015 hanno l'onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo -specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA - allegato alla presente e da consegnare in sede (allegato 3).
3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione (il caso della ricorrente). I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione - attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all' entro la data di avvio della prima elaborazione utile, CP_1 ordinaria o infra- anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli CP_ F24 precompilati con i Codici e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l'istruttoria alla sede di competenza.
Gli stessi principi sono stati ribaditi anche con la successiva circolare n. 36 del 2015 (cfr doc. 9, punto 3 memoria .) emanata a seguito della modifica del comma 77 dell'art. 1 – che peraltro non CP_1 interessa in questa sede – ad opera del comma 111 dell'art. 1, l. n. 208 del 2015 (c.d. legge di stabilità 2016).
E' prassi comune che tali domande vengono presentate dai soggetti professionali che assistono il contribuente nell'adempimento delle varie formalità di carattere fiscale e contributivo e che sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite dall'Ente previdenziale nelle rispettive materie di loro competenza.
CP_ Orbene dall'esame dei documenti prodotti in atti dall' resistente risulta provato come riferito dall'Ufficio amministrativo (cfr. doc. 1 ) che in data 30.03.2018 veniva presentata da CP_1 [...]
tramite il portale Comunica, domanda di iscrizione alla gestione commercianti. Nella Parte_1 domanda di iscrizione veniva indicato il codice Ateco 67201 non afferente alla posizione di produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo che invece ha il codice Ateco 44441. La richiesta era stata processata telematicamente in modalità automatica (vedasi il dettaglio delibera telematica di cui al doc. 2 da cui si evince il passaggio da procedura centrale in base ai codici indicati dalla MI o dal suo commercialista in fase di richiesta). Il fatto che vi fosse stato un errore in sede di invio della richiesta di iscrizione è confermato dalla richiesta inviata il 14.02.2019 (cfr. doc. 3 memoria ) da parte CP_1 della ricorrente che chiedeva la variazione del codice ATECO. La variazione avveniva in data 19/02/2019 ed in base ad essa l'imposizione contributiva risultava pertanto essere corretta e al contribuente veniva applicato il regime relativo all'inquadramento previsto per il codice Ateco dei produttori 3° e 4° tipo, che prevede il pagamento della sola contribuzione a percentuale dovuta sul reddito e non invece la contribuzione fissa. Con l'avviso di addebito opposto viene infatti richiesta la sola contribuzione a percentuale relativa all'anno di imposta 2018. L'accoglimento dell'istanza, come precisato dalla mail anagrafica e flussi , è chiaro che afferisce al solo riconoscimento della CP_1 qualifica di produttore di 3° e 4° tipo in quanto come indicato nella stessa mail (cfr doc. 4) la prima domanda di iscrizione telematica conteneva un errore di inquadramento. Nessun riferimento viene formulato dall' in merito alla richiesta di agevolazione al regime forfettario di cui alla CP_5 circolare n. 29/2015 per la quale serviva un'apposita domanda amministrativa.
9. E' evidente che la situazione così come sopra accertata e risultante dagli elementi documentali in atti, nonché l'interpretazione così come dedotta da parte ricorrente rappresenta un evidente anomalia e comunque un vero e proprio sviamento di quella che è la stessa ratio della normativa in materia di agevolazioni contributive che presume una certa conoscenza in quanto a prescindere, pertanto, da qualsivoglia considerazione riguardante la spettanza o meno dell'agevolazione contributiva per i produttori di 3° e 4° gruppo, rimane il fatto documentato che, di fatto, non è mai stata presentata da parte della alcuna istanza amministrativa per l'accesso al regime agevolato. Nella Parte_1 comunicazione del 19.12.2023 (cfr doc. 6 memoria ) la Sede aveva notiziato la parte CP_1 CP_1 ricorrente che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione non era sufficiente la sola indicazione contenuta nel modello Unico Quadro RR che, tra l'altro, viene presentata all'Agenzia delle Entrata e non all' . L'agevolazione è riconosciuta solamente in presenza di domanda tempestiva (Circolare CP_1
n. 35 del 2016 punto 3). Alcuna rilevanza può assumere l'avvenuta barratura nel Modello UNICO della casella “regime forfetario” che tra l'altro viene inviato all'Agenzia delle Entrate. Piuttosto, il consulente fiscale della ricorrente al momento della redazione della dichiarazione fiscale avrebbe dovuto chiedersi se oltre all'apposizione del flag fosse necessario anche inviare l'apposita domanda all' come da modello depositato in allegato da (si veda doc. 5) e che tutti i contribuenti CP_1 CP_1 che avevano diritto all'agevolazione in parola hanno via via inviato all' come espressamente CP_1 previsto dalla legge n. 190 del 2014 e ribadito nelle circolari emanate dall'Istituto in favore dei soli datori di lavoro che assumono “nuova“ manodopera. Trattasi di normativa avente un evidente natura pubblicistica la cui interpretazione deve essere ricondotta in modo rigoroso anche al fine di evitare distorsioni o utilizzazioni improprie, a volte sottese ed abnormi, delle agevolazioni contributive previste.
10. Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere respinta in quanto appare legittimo il provvedimento adottato dall' . CP_1
11. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro n. 3/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente e conferma integralmente il provvedimento adottato dall' e/o tutti i provvedimenti successivi e la sussistenza delle somme CP_1 ivi richieste e dovute all' per i titoli meglio dedotti in atti;
CP_1
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel CP_2 presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1.000,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi