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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2025 del R.G.A.C. pendente TRA
, (c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, come da procura su foglio separato, C.F._2 dall'Avv.to Pietro Romano (c.f. , e dall'Avv.to Vincenzo Di Monte, C.F._3
(c.f. ); C.F._4
APPELLANTI E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE NONCHÉ CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 135/2025 del 14/01/2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 135/2025, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 14/01/2025 dal Tribunale di Napoli Nord, la quale: aveva condannato gli appellati, in solido tra loro, al pagamento dei confronti di della somma Controparte_1 di euro 41.245,00 (previa compensazione con il credito vantato dal e dalla per Pt_1 Pt_2 la restituzione della somma di euro 7.500,00), a titolo di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. nonché al rimborso dei 2/3 delle spese di lite;
aveva rigettato la domanda di garanzia avanzata da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
condannandoli, in solido tra loro, al pagamento in favore della compagna Controparte_3 assicurativa delle spese di lite nonché al pagamento delle spese di CTU. Gli appellanti hanno, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta nei loro confronti dalla , perché infondata in fatto e diritto e, in via CP_1
1 subordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, rideterminare il quantum debeatur risarcitorio alla luce dei valori degli usi locali, da determinarsi anche attraverso ripetizione di CTU con sostituzione di Consulente Tecnico d'Ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 c.p.c. All'udienza del 9.07.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex artt. 309 e 350 bis c.p.c. all'udienza del 10.09.2025; all'udienza del 10.09.2025, di cui è stata, nuovamente, data regolare comunicazione alle parti appellanti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 9.07.2025 ed alla successiva udienza del 10.09.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione). Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c; 2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, in data 11.09.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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