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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/09/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROSELLA ANTONIO, elettivamente domiciliate C.F._2 in VIA CORSO DELLE PROVINCE 23 CATANIA presso il difensore avv. ROSELLA ANTONIO
( ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO LI MURA Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 247 CATANIA presso il suo difensore
ATTORE/I contro
- , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DISCEPOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE
CONVENUTO/I
APPRESENTATA DA (C.F. ), con il AR Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. LO RUSSO ARIANNA;
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.03.2022 notificato in pari data e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2022, con il quale il Tribunale di Bologna in data 25 gennaio 2022 ingiungeva alle attrici ed a – che proponeva Parte_3 separatamente opposizione in procedimento successivamente riunito al presente – il pagamento della somma di €. 27.460,71 oltre alle spese di giudizio in favore di alla quale Controparte_1 nelle more del giudizio succedeva ex art. 111 cpc (per mezzo della mandataria AR
. Controparte_2
pagina 1 di 6 La società finanziaria (originariamente Neos Finance S.p.a. alla quale succedeva la convenuta opposta), concedeva in locazione alla società il trattore stradale Volvo FH16 in virtù del Parte_4 contratto di leasing n. 6780560/1 sottoscritto in data 25.02.2010, che prevedeva, sulla base di un costo di acquisto del veicolo pari ad €.105.000,00 (IVA inclusa), una durata di 60 mesi, con 59 rate mensili da € 1.492,12 ciascuna, oltre a un anticipo di € 31.500,00 comprensivo di IVA e spese di istruttoria. I soci della ( , e si Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2 costituivano fideiussori fino alla concorrenza di € 88.035,08.
Il contratto si intendeva risolto, rendendosi la società utilizzatrice inadempiente sin dal 24.06.2013, avendo omesso il pagamento di parte dei canoni (dalla rata n.42 alla rata 59). In data 11.07.2013 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di chiuso il 03.02.2014 senza Parte_4 cancellazione della società dal registro delle imprese (doc.9 fascicolo monitorio).
E' pacifica la circostanza secondo cui il bene fosse posto sotto sequestro giudiziario e poi, dietro richiesta della società di leasing, dissequestrato e rimesso in disponibilità della società concedente, la quale, a seguito della effettiva presa in possesso del bene concesso in leasing, agiva nei confronti dei fideiussori, per la somma complessiva di €.27.460,71 oltre interessi sino al saldo effettivo, frutto del debito maturato, detratto l'importo percepito per la riallocazione del bene per la somma pari ad
€.1.500,00.
A sostegno dell'opposizione e deducevano l'applicazione della Parte_1 Pt_2 disciplina prevista nel codice del consumo, dovendosi riconoscere la natura di consumatori ai fideiussori: in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fideiussione (nella fattispecie la deroga al foro esclusivo e la dispensa di cui all'art. 1957 c.c.) sarebbero nulle e inefficaci. Si eccepiva quindi l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Catania.
Peraltro, qualora il contratto di leasing fosse da qualificarsi alla stregua di leasing di godimento, il credito sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. (per effetto del decorso della prescrizione quinquennale), mentre invece se fosse qualificato come leasing traslativo, le opponenti avrebbero diritto alla compensazione delle rate pagate, fatta salva la detrazione per il godimento del bene, in applicazione dell'art. 1526 c.c.
Si contestava infine la congruità del prezzo di vendita del trattore stradale per l'importo pari ad
€.1.500,00, siccome ritenuto vile ed irrisorio rispetto al valore originario del leasing (€. 105.000,00) e alle buone condizioni dichiarate del veicolo. In tal senso si evidenziava l'inerzia della società opposta nel gestire il bene dall'anno 2014 al 2020, periodo in cui il bene si sarebbe deprezzato. A tal fine riservavano la richiesta di CTU per accertare il valore di mercato del bene.
Si costituiva contestando integralmente le eccezioni e le argomentazioni Controparte_4 contenute in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A tal fine argomentava escludendo radicalmente l'applicazione della normativa a tutela dei consumatori, essendo i fideiussori soci (nonché il legale rappresentante) della società debitrice e l'obbligazione sottoscritta per il Parte_3 perseguimento di finalità d'impresa. Peraltro il contratto reca la sottoscrizione (non contestata) con doppia firma per accettazione delle clausole, incluse quelle derogatorie dell'art. 1957 c.c., da ritenersi quindi pienamente valide ed applicabili.
Circa la natura del leasing, veniva esclusa la qualifica di leasing traslativo e quindi l'applicazione nella fattispecie dell'art. 1526 c.c., dovendo nel contempo affermarsi l'applicazione del termine ordinario di prescrizione, non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche: “qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, come nel caso dei contratti di locazione finanziaria nel senso che esso consista in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o pagina 2 di 6 di responsabilità”.
Deduceva come il prezzo di rivendita del veicolo fosse congruo e giustificato in relazione al valore residuo del bene, significativamente diminuito nel tempo, ed oggetto di svalutazione imputabile alla condotta della società utilizzatrice e dei fideiussori.
Al presente fascicolo processuale, siccome maggiormente risalente, veniva riunita la causa contrassegnata con R.G. 3976/2022 della IV sezione del Tribunale, avente medesimo petitum e causa petendi, originata dal cofideiussore Parte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, veniva dato ingresso alla CTU con la nomina dell'Ing. al fine, tra l'altro, di accertare il valore del bene concesso in leasing sia alla data in cui Per_1 tornava nella formale disponibilità della proprietà che alla data della successiva alienazione.
Concessi i termini per note conclusive la causa perveniva in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies comma 3° cpc.
* * *
Va respinta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito.
Sul punto devono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta laddove considera non applicabile la disciplina a tutela del consumatore laddove segnala come e Parte_3 [...]
e fossero in realtà soci di (il primo anche legale Parte_1 Pt_2 Parte_4 rappresentante), e la garanzia sottoscritta nell'ambito dell'esercizio della loro attività imprenditoriale. E' altresì corretto il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale che conferma come la qualifica di consumatore non possa applicarsi ai fideiussori che stipulano il contratto per finalità strettamente legate alla loro attività professionale o imprenditoriale (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n. 742). Indirizzo costantemente ribadito dal giudice del merito: “Nella fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti negoziali, non al contratto principale: pertanto si deve tener conto dello scopo perseguito al momento della stipula del contratto, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, ha compiuto un atto espressione della sua attività professionale o, al contrario, abbia compiuto un atto che esula totalmente dall'attività esercitata” (Tribunale Ancona sez. II, 03/05/2025, n.796 in Redazione Giuffrè 2025).
Escluso il presupposto dedotto a fondamento dell'eccezione di incompetenza deve confermarsi la competenza di codesto Tribunale, in quanto la deroga contrattuale prevista dagli articoli 13 del contratto di leasing e 15 delle condizioni generali di fideiussione è valida e opponibile ai fideiussori, che, non rientrando nella categoria di c.d. consumatori, non beneficiano delle ipotetiche tutele.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, posto che il relativo decorso veniva utilmente interrotto dalle azioni intraprese dall'opposta per il recupero del bene e del credito.
A tal fine si osserva come risulti evocata strumentalmente, dagli opponenti, la questione relativa la natura del contratto di leasing. In ogni caso non ha pertinenza rispetto alla sollevata eccezione subordinatamente l'eventuale qualifica del contratto come leasing di godimento. È infatti irrilevante la qualificazione del leasing, ai fini della prescrizione, come contratto di godimento o traslativo, in quanto rileva unicamente la finalità del finanziamento, intesa come causa del contratto meritevole di tutela secondo l'ordinamento, che caratterizza il contratto in entrambe le ipotesi. Infatti: “Qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, come nel caso dei contratti di locazione finanziaria nel senso che esso consista in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o di responsabilità. Per individuare il termine di prescrizione applicabile, occorre avere riguardo alla pagina 3 di 6 prestazione concretamente dedotta in giudizio, non alla natura, tipica o atipica, del contratto da cui la prestazione deriva” (Tribunale di Roma del 06.11.2017 n.20875).
Peraltro tale dicotomia è superata dalla introduzione della L.124/2017 mentre nello specifico è bene ricordare come la risoluzione del contratto sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore.
Insufficiente e riduttiva, invece, la deduzione secondo cui il contratto di leasing in esame debba qualificarsi come traslativo perché il prezzo di riscatto, pari ad €.1.050,00, è significativamente inferiore al valore residuo del bene. Va infatti considerato il contesto e la dinamica dell'operazione economica che ha ad oggetto un bene strumentale caratterizzato da una rapida obsolescenza e soggetto a fisiologica svalutazione, come peraltro confermato dalla perizia d'ufficio (sui cui esiti si esporrà di seguito). In definitiva, considerata anche la genericità delle allegazioni di parte attrice, non può trovare sede la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. sulla base della insufficiente e non coltivata argomentazione relativa la natura del leasing.
Convince invece il richiamo, operato da parte convenuta-intervenuta, alla clausola di cui all'art. 8 del contratto di leasing, in virtù della quale viene prevista la facoltà di richiedere, oltre al pagamento dei canoni scaduti, anche, a titolo di penale, i canoni residui fino all'effettiva riconsegna del bene, previa detrazione dell'importo frutto della rivendita del bene.
E tuttavia, se in linea di massima si condivide la ricostruzione dei termini del vincolo contrattuale, deve però essere riconsiderata la congruità della richiamata clausola penale, con particolare riferimento alla somma posta in detrazione siccome frutto della rivendita del bene.
Sul punto devono richiamarsi gli esiti della CTU, svolta dall'ing. , il quale ha effettuato Persona_2 la stima del valore del bene – alla data della chiusura del fallimento (2014) e alla data della effettiva restituzione (2020) – sulla base della premessa secondo cui, alla data delle operazioni peritali il mezzo non era rintracciabile, dovendo essere svolta ogni considerazione su base documentale. Le valutazioni svolte dal CTU, benché nella sostanza condivisibili, non possono che essere, in tal senso, parziali, ipotetiche e, in parte, necessariamente sprovviste di riscontri attendibili ed oggettivi.
In realtà viene fatto riferimento alla consulenza tecnica di parte opposta elaborata dall'ing. (gli Per_3 attori non ritenevano di nominare perito di parte), che si assume essere “l'unico ad aver visionato all'epoca il veicolo”. Veniva effettivamente versata in atti, quale allegato alla memoria n.3 ex art.183 comma 6° cpc del 17.01.2023 di parte opposta, la perizia sul mezzo elaborata dall'ing. Per_3 successivamente al dissequestro del mezzo.
Per inciso il mezzo perveniva nel materiale possesso della società concedente solo nell'anno 2020, a seguito del provvedimento del Tribunale di Catania che riconosceva il diritto della società istante (doc. 11 fasc. monitorio).
Lo stato di relativa incertezza giuridica determinato dal provvedimento di sequestro, se da un lato priva della materiale disponibilità e di custodia gli utilizzatori, d'altro canto non fa venir meno il dovere di buona fede che caratterizza il rapporto contrattuale. In tal senso non è possibile sollevare l'utilizzatore dall'obbligo di informare la società di leasing di tale rilevante circostanza, nonostante la formale annotazione dell'evento sul PRA.
Ciò posto non è però possibile, in base alle risultanze processuali, imputare la responsabilità del deprezzamento del bene alla società utilizzatrice (tantomeno ai garanti), benché risulti indubbio il disinteresse e la totale assenza di collaborazione nel perseguire il fine del contratto consistente nel rendere il bene alla scadenza, laddove non si intenda o, come nel caso di specie, non si possa esercitare il riscatto. Non è parimenti possibile individuare una colpa del creditore, o quantomeno una inerzia, nel tardivo recupero del bene, in quanto la società di leasing ha dimostrato di aver coltivato, a più riprese, l'istanza di dissequestro, che si è concretizzata solo nell'anno 2020.
pagina 4 di 6 L'attenzione deve quindi spostarsi sulla congruità della dedotta riallocazione del bene e sull'adeguatezza dell'operazione. E tuttavia non è possibile avere alcun riscontro concreto circa l'entità del deprezzamento del bene, posto che il trattore Volvo non veniva rinvenuto e che quindi le cause di svalutazione segnalate dal perito di parte, non possono in alcun modo essere avallate e confermate:
“conseguentemente le avarie segnalate dal CTP nella perizia in atti del 5/10/2020 non sono al momento verificabili”.
In tal senso le allegazioni fotografiche e le conclusioni del perito di parte non possono essere sufficienti a confermare la stima economica della riparazione pari ad €. 14.364,28, circostanza che comportava l'antieconomicità della stessa e la considerazione del mezzo quale “rottame di materiale ferroso”, qualifica che giustificava la rivendita non del mezzo stesso ma del frutto della rottamazione.
Ritiene il giudice di dover richiamare, allora, la valutazione ipotetica operata dal CTU che indicava una possibile stima del valore del veicolo, che non considera i costi della riparazione, “pari a circa €. 13.000,00”. Lo stesso consulente di parte suggeriva una valutazione del mezzo “se fosse stato in buone condizioni generali alla data del 23.06.2020, di 8/9.000 €”.
La stima del CTU va sicuramente rivista considerando i costi per la revisione e il ripristino della piena funzionalità del mezzo che si presume inutilizzato, ma tuttavia non può essere giustificata una riallocazione del bene ad un prezzo pari ad €. 1.500,00, prezzo che deve considerarsi vile.
In relazione ai segnalati profili, lo scrivente ritiene di dover ricondurre ad equità, avendone facoltà, l'importo complessivamente preteso da parte opponente perché frutto di clausola penale prevista dall'art. 8 del contratto di leasing in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore. In tal senso ben può farsi appello ad alcuni indici fattuali che permettono al giudice di giustificare il richiamo all'art. 1384 c.c. allorquando la pattuizione attribuisca vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. Civile, Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8470).
Nella fattispecie tale operazione va effettuata confrontando l'ammontare complessivo delle rate riscosse ed il valore obiettivo della cosa con riferimento allo stato (ipotetico) in cui essa veniva riammessa in disponibilità della società finanziaria (Tribunale di Roma, n. 8935 del 4.05.2018). Sulle base delle indicate premesse può ritenersi adeguato il valore del bene, alla data del dissequestro, indicando una somma pari ad €. 11.500,00, con ciò comportando una minor debenza in capo ai garanti, frutto della maggiore decurtazione operata sulle rate inevase, in applicazione dell'istituto di cui all'art. 1384 c.c., così determinando un credito pari ad euro 17.460,71.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La domanda proposta dalla società finanziaria in via monitoria – diretta a ottenere il pagamento di tutte le somme dovute in forza del contratto di leasing garantito dai fideiussori – può essere solo parzialmente accolta, tenendo conto della fondatezza della doglianza relativa alla cessione del bene restituito ad un prezzo vile.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite, anche in relazione alla espletata CTU, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti Sig. Sig.ra e Sig.ra al Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 17.460,71, corrispondente ai canoni di AR leasing scaduti e non pagati, detratto il valore del trattore stradale pari a €. 11.500,00 alla data del 23.06.2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 compensa integralmente le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva, ivi comprese le spese relative a CTU che si liquidano con separata ordinanza.
Bologna, 7 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piergiorgio Donati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3580/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROSELLA ANTONIO, elettivamente domiciliate C.F._2 in VIA CORSO DELLE PROVINCE 23 CATANIA presso il difensore avv. ROSELLA ANTONIO
( ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO LI MURA Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI 247 CATANIA presso il suo difensore
ATTORE/I contro
- , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DISCEPOLO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE
CONVENUTO/I
APPRESENTATA DA (C.F. ), con il AR Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. LO RUSSO ARIANNA;
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N. 12 20123 MILANO presso il difensore avv. DISCEPOLO DANIELE INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.03.2022 notificato in pari data e Parte_2 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2022, con il quale il Tribunale di Bologna in data 25 gennaio 2022 ingiungeva alle attrici ed a – che proponeva Parte_3 separatamente opposizione in procedimento successivamente riunito al presente – il pagamento della somma di €. 27.460,71 oltre alle spese di giudizio in favore di alla quale Controparte_1 nelle more del giudizio succedeva ex art. 111 cpc (per mezzo della mandataria AR
. Controparte_2
pagina 1 di 6 La società finanziaria (originariamente Neos Finance S.p.a. alla quale succedeva la convenuta opposta), concedeva in locazione alla società il trattore stradale Volvo FH16 in virtù del Parte_4 contratto di leasing n. 6780560/1 sottoscritto in data 25.02.2010, che prevedeva, sulla base di un costo di acquisto del veicolo pari ad €.105.000,00 (IVA inclusa), una durata di 60 mesi, con 59 rate mensili da € 1.492,12 ciascuna, oltre a un anticipo di € 31.500,00 comprensivo di IVA e spese di istruttoria. I soci della ( , e si Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2 costituivano fideiussori fino alla concorrenza di € 88.035,08.
Il contratto si intendeva risolto, rendendosi la società utilizzatrice inadempiente sin dal 24.06.2013, avendo omesso il pagamento di parte dei canoni (dalla rata n.42 alla rata 59). In data 11.07.2013 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di chiuso il 03.02.2014 senza Parte_4 cancellazione della società dal registro delle imprese (doc.9 fascicolo monitorio).
E' pacifica la circostanza secondo cui il bene fosse posto sotto sequestro giudiziario e poi, dietro richiesta della società di leasing, dissequestrato e rimesso in disponibilità della società concedente, la quale, a seguito della effettiva presa in possesso del bene concesso in leasing, agiva nei confronti dei fideiussori, per la somma complessiva di €.27.460,71 oltre interessi sino al saldo effettivo, frutto del debito maturato, detratto l'importo percepito per la riallocazione del bene per la somma pari ad
€.1.500,00.
A sostegno dell'opposizione e deducevano l'applicazione della Parte_1 Pt_2 disciplina prevista nel codice del consumo, dovendosi riconoscere la natura di consumatori ai fideiussori: in tal senso, le clausole vessatorie del contratto di fideiussione (nella fattispecie la deroga al foro esclusivo e la dispensa di cui all'art. 1957 c.c.) sarebbero nulle e inefficaci. Si eccepiva quindi l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Catania.
Peraltro, qualora il contratto di leasing fosse da qualificarsi alla stregua di leasing di godimento, il credito sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. (per effetto del decorso della prescrizione quinquennale), mentre invece se fosse qualificato come leasing traslativo, le opponenti avrebbero diritto alla compensazione delle rate pagate, fatta salva la detrazione per il godimento del bene, in applicazione dell'art. 1526 c.c.
Si contestava infine la congruità del prezzo di vendita del trattore stradale per l'importo pari ad
€.1.500,00, siccome ritenuto vile ed irrisorio rispetto al valore originario del leasing (€. 105.000,00) e alle buone condizioni dichiarate del veicolo. In tal senso si evidenziava l'inerzia della società opposta nel gestire il bene dall'anno 2014 al 2020, periodo in cui il bene si sarebbe deprezzato. A tal fine riservavano la richiesta di CTU per accertare il valore di mercato del bene.
Si costituiva contestando integralmente le eccezioni e le argomentazioni Controparte_4 contenute in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A tal fine argomentava escludendo radicalmente l'applicazione della normativa a tutela dei consumatori, essendo i fideiussori soci (nonché il legale rappresentante) della società debitrice e l'obbligazione sottoscritta per il Parte_3 perseguimento di finalità d'impresa. Peraltro il contratto reca la sottoscrizione (non contestata) con doppia firma per accettazione delle clausole, incluse quelle derogatorie dell'art. 1957 c.c., da ritenersi quindi pienamente valide ed applicabili.
Circa la natura del leasing, veniva esclusa la qualifica di leasing traslativo e quindi l'applicazione nella fattispecie dell'art. 1526 c.c., dovendo nel contempo affermarsi l'applicazione del termine ordinario di prescrizione, non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche: “qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, come nel caso dei contratti di locazione finanziaria nel senso che esso consista in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o pagina 2 di 6 di responsabilità”.
Deduceva come il prezzo di rivendita del veicolo fosse congruo e giustificato in relazione al valore residuo del bene, significativamente diminuito nel tempo, ed oggetto di svalutazione imputabile alla condotta della società utilizzatrice e dei fideiussori.
Al presente fascicolo processuale, siccome maggiormente risalente, veniva riunita la causa contrassegnata con R.G. 3976/2022 della IV sezione del Tribunale, avente medesimo petitum e causa petendi, originata dal cofideiussore Parte_3
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, veniva dato ingresso alla CTU con la nomina dell'Ing. al fine, tra l'altro, di accertare il valore del bene concesso in leasing sia alla data in cui Per_1 tornava nella formale disponibilità della proprietà che alla data della successiva alienazione.
Concessi i termini per note conclusive la causa perveniva in decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies comma 3° cpc.
* * *
Va respinta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito.
Sul punto devono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta laddove considera non applicabile la disciplina a tutela del consumatore laddove segnala come e Parte_3 [...]
e fossero in realtà soci di (il primo anche legale Parte_1 Pt_2 Parte_4 rappresentante), e la garanzia sottoscritta nell'ambito dell'esercizio della loro attività imprenditoriale. E' altresì corretto il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale che conferma come la qualifica di consumatore non possa applicarsi ai fideiussori che stipulano il contratto per finalità strettamente legate alla loro attività professionale o imprenditoriale (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n. 742). Indirizzo costantemente ribadito dal giudice del merito: “Nella fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti negoziali, non al contratto principale: pertanto si deve tener conto dello scopo perseguito al momento della stipula del contratto, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, ha compiuto un atto espressione della sua attività professionale o, al contrario, abbia compiuto un atto che esula totalmente dall'attività esercitata” (Tribunale Ancona sez. II, 03/05/2025, n.796 in Redazione Giuffrè 2025).
Escluso il presupposto dedotto a fondamento dell'eccezione di incompetenza deve confermarsi la competenza di codesto Tribunale, in quanto la deroga contrattuale prevista dagli articoli 13 del contratto di leasing e 15 delle condizioni generali di fideiussione è valida e opponibile ai fideiussori, che, non rientrando nella categoria di c.d. consumatori, non beneficiano delle ipotetiche tutele.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, posto che il relativo decorso veniva utilmente interrotto dalle azioni intraprese dall'opposta per il recupero del bene e del credito.
A tal fine si osserva come risulti evocata strumentalmente, dagli opponenti, la questione relativa la natura del contratto di leasing. In ogni caso non ha pertinenza rispetto alla sollevata eccezione subordinatamente l'eventuale qualifica del contratto come leasing di godimento. È infatti irrilevante la qualificazione del leasing, ai fini della prescrizione, come contratto di godimento o traslativo, in quanto rileva unicamente la finalità del finanziamento, intesa come causa del contratto meritevole di tutela secondo l'ordinamento, che caratterizza il contratto in entrambe le ipotesi. Infatti: “Qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, come nel caso dei contratti di locazione finanziaria nel senso che esso consista in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esecuzione possa essere frazionata nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali ed in particolare alle azioni di adempimento o di responsabilità. Per individuare il termine di prescrizione applicabile, occorre avere riguardo alla pagina 3 di 6 prestazione concretamente dedotta in giudizio, non alla natura, tipica o atipica, del contratto da cui la prestazione deriva” (Tribunale di Roma del 06.11.2017 n.20875).
Peraltro tale dicotomia è superata dalla introduzione della L.124/2017 mentre nello specifico è bene ricordare come la risoluzione del contratto sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore.
Insufficiente e riduttiva, invece, la deduzione secondo cui il contratto di leasing in esame debba qualificarsi come traslativo perché il prezzo di riscatto, pari ad €.1.050,00, è significativamente inferiore al valore residuo del bene. Va infatti considerato il contesto e la dinamica dell'operazione economica che ha ad oggetto un bene strumentale caratterizzato da una rapida obsolescenza e soggetto a fisiologica svalutazione, come peraltro confermato dalla perizia d'ufficio (sui cui esiti si esporrà di seguito). In definitiva, considerata anche la genericità delle allegazioni di parte attrice, non può trovare sede la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. sulla base della insufficiente e non coltivata argomentazione relativa la natura del leasing.
Convince invece il richiamo, operato da parte convenuta-intervenuta, alla clausola di cui all'art. 8 del contratto di leasing, in virtù della quale viene prevista la facoltà di richiedere, oltre al pagamento dei canoni scaduti, anche, a titolo di penale, i canoni residui fino all'effettiva riconsegna del bene, previa detrazione dell'importo frutto della rivendita del bene.
E tuttavia, se in linea di massima si condivide la ricostruzione dei termini del vincolo contrattuale, deve però essere riconsiderata la congruità della richiamata clausola penale, con particolare riferimento alla somma posta in detrazione siccome frutto della rivendita del bene.
Sul punto devono richiamarsi gli esiti della CTU, svolta dall'ing. , il quale ha effettuato Persona_2 la stima del valore del bene – alla data della chiusura del fallimento (2014) e alla data della effettiva restituzione (2020) – sulla base della premessa secondo cui, alla data delle operazioni peritali il mezzo non era rintracciabile, dovendo essere svolta ogni considerazione su base documentale. Le valutazioni svolte dal CTU, benché nella sostanza condivisibili, non possono che essere, in tal senso, parziali, ipotetiche e, in parte, necessariamente sprovviste di riscontri attendibili ed oggettivi.
In realtà viene fatto riferimento alla consulenza tecnica di parte opposta elaborata dall'ing. (gli Per_3 attori non ritenevano di nominare perito di parte), che si assume essere “l'unico ad aver visionato all'epoca il veicolo”. Veniva effettivamente versata in atti, quale allegato alla memoria n.3 ex art.183 comma 6° cpc del 17.01.2023 di parte opposta, la perizia sul mezzo elaborata dall'ing. Per_3 successivamente al dissequestro del mezzo.
Per inciso il mezzo perveniva nel materiale possesso della società concedente solo nell'anno 2020, a seguito del provvedimento del Tribunale di Catania che riconosceva il diritto della società istante (doc. 11 fasc. monitorio).
Lo stato di relativa incertezza giuridica determinato dal provvedimento di sequestro, se da un lato priva della materiale disponibilità e di custodia gli utilizzatori, d'altro canto non fa venir meno il dovere di buona fede che caratterizza il rapporto contrattuale. In tal senso non è possibile sollevare l'utilizzatore dall'obbligo di informare la società di leasing di tale rilevante circostanza, nonostante la formale annotazione dell'evento sul PRA.
Ciò posto non è però possibile, in base alle risultanze processuali, imputare la responsabilità del deprezzamento del bene alla società utilizzatrice (tantomeno ai garanti), benché risulti indubbio il disinteresse e la totale assenza di collaborazione nel perseguire il fine del contratto consistente nel rendere il bene alla scadenza, laddove non si intenda o, come nel caso di specie, non si possa esercitare il riscatto. Non è parimenti possibile individuare una colpa del creditore, o quantomeno una inerzia, nel tardivo recupero del bene, in quanto la società di leasing ha dimostrato di aver coltivato, a più riprese, l'istanza di dissequestro, che si è concretizzata solo nell'anno 2020.
pagina 4 di 6 L'attenzione deve quindi spostarsi sulla congruità della dedotta riallocazione del bene e sull'adeguatezza dell'operazione. E tuttavia non è possibile avere alcun riscontro concreto circa l'entità del deprezzamento del bene, posto che il trattore Volvo non veniva rinvenuto e che quindi le cause di svalutazione segnalate dal perito di parte, non possono in alcun modo essere avallate e confermate:
“conseguentemente le avarie segnalate dal CTP nella perizia in atti del 5/10/2020 non sono al momento verificabili”.
In tal senso le allegazioni fotografiche e le conclusioni del perito di parte non possono essere sufficienti a confermare la stima economica della riparazione pari ad €. 14.364,28, circostanza che comportava l'antieconomicità della stessa e la considerazione del mezzo quale “rottame di materiale ferroso”, qualifica che giustificava la rivendita non del mezzo stesso ma del frutto della rottamazione.
Ritiene il giudice di dover richiamare, allora, la valutazione ipotetica operata dal CTU che indicava una possibile stima del valore del veicolo, che non considera i costi della riparazione, “pari a circa €. 13.000,00”. Lo stesso consulente di parte suggeriva una valutazione del mezzo “se fosse stato in buone condizioni generali alla data del 23.06.2020, di 8/9.000 €”.
La stima del CTU va sicuramente rivista considerando i costi per la revisione e il ripristino della piena funzionalità del mezzo che si presume inutilizzato, ma tuttavia non può essere giustificata una riallocazione del bene ad un prezzo pari ad €. 1.500,00, prezzo che deve considerarsi vile.
In relazione ai segnalati profili, lo scrivente ritiene di dover ricondurre ad equità, avendone facoltà, l'importo complessivamente preteso da parte opponente perché frutto di clausola penale prevista dall'art. 8 del contratto di leasing in ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore. In tal senso ben può farsi appello ad alcuni indici fattuali che permettono al giudice di giustificare il richiamo all'art. 1384 c.c. allorquando la pattuizione attribuisca vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. Civile, Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8470).
Nella fattispecie tale operazione va effettuata confrontando l'ammontare complessivo delle rate riscosse ed il valore obiettivo della cosa con riferimento allo stato (ipotetico) in cui essa veniva riammessa in disponibilità della società finanziaria (Tribunale di Roma, n. 8935 del 4.05.2018). Sulle base delle indicate premesse può ritenersi adeguato il valore del bene, alla data del dissequestro, indicando una somma pari ad €. 11.500,00, con ciò comportando una minor debenza in capo ai garanti, frutto della maggiore decurtazione operata sulle rate inevase, in applicazione dell'istituto di cui all'art. 1384 c.c., così determinando un credito pari ad euro 17.460,71.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La domanda proposta dalla società finanziaria in via monitoria – diretta a ottenere il pagamento di tutte le somme dovute in forza del contratto di leasing garantito dai fideiussori – può essere solo parzialmente accolta, tenendo conto della fondatezza della doglianza relativa alla cessione del bene restituito ad un prezzo vile.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite, anche in relazione alla espletata CTU, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della spiegata opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti Sig. Sig.ra e Sig.ra al Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di della somma di €. 17.460,71, corrispondente ai canoni di AR leasing scaduti e non pagati, detratto il valore del trattore stradale pari a €. 11.500,00 alla data del 23.06.2020, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 compensa integralmente le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva, ivi comprese le spese relative a CTU che si liquidano con separata ordinanza.
Bologna, 7 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piergiorgio Donati
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