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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2022 depositato il 07/12/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09214 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente.1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15T-21452 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cagliari ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 253/2022, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1
s.p.a. contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma “in parte qua”, col favore delle spese di lite.
La Resistente_1 s.p.a., costituendosi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità
o la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione extragiudiziale della controversia, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.
All'udienza di discussione, il difensore del Comune si è riportato alla conciliazione già sottoscritta, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
Nessuno è comparso per la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2022 depositato il 07/12/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09214 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente.1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15T-21452 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cagliari ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 253/2022, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Resistente_1
s.p.a. contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma “in parte qua”, col favore delle spese di lite.
La Resistente_1 s.p.a., costituendosi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità
o la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione extragiudiziale della controversia, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.
All'udienza di discussione, il difensore del Comune si è riportato alla conciliazione già sottoscritta, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
Nessuno è comparso per la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.