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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/08/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1812/2023
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott. Francescamaria Piruzza Giudice est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Grazia Maria Rocca, giusta mandato in calce al ricorso depositato telematicamente
(PEC: ); Email_1
- RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1
Buscaino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente (PEC: ; Email_2
- RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti;
1.1 Con ricorso depositato in data 03/11/2023 ha Parte_1 adito il Tribunale di Marsala, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., al fine di ottenere la revisione delle condizioni della separazione personale tra i coniugi omologate con
Decreto del 31/10/2022 che prevedeva l'affido condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso quanto ai tempi di frequentazione.
Il ricorrente, deducendo il mancato rispetto dell'accordo relativo all'affidamento del figlio minore e le mutate condizioni economiche dello stesso, ha chiesto che venga disposta una permanenza settimanale alternata del figlio tra i due genitori e Per_1 conseguentemente di rivedere anche l'assegno di mantenimento versato mensilmente alla resistente dell'importo di € 350,00 fino al 31.10.2026, data di scadenza di un contratto di finanziamento di € 45.000,00, stipulato dal ricorrente il 16.12.2019 per la ristrutturazione di diversi immobili di proprietà della sig.ra e la suddivisione CP_1 al 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il minore.
L'accordo omologato prevedeva la corresponsione alla resistente a titolo di mantenimento del figlio dell'importo complessivo di € 600,00, importo ridotto ad
€ 350,00 fino alla data di scadenza del su menzionato contratto di finanziamento e il versamento mensile alla resistente di € 200,00 quale contributo per la rinuncia di quest'ultima all'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'odierno ricorrente.
Ha inoltre dedotto di essere gravato da numerosi debiti con un esborso mensile pari ad
€ 2.903,59 per finanziamenti vari, di avere subito nell'ultimo triennio una brusca diminuzione della situazione economica finanziaria, di svolgere la libera professione di dottore commercialista dal 2008 e di gestire con un contratto di comodato gratuito l'azienda agricola familiare. Ha rappresentato che in entrambi i settori si sono verificate delle flessioni.
2 Ha altresì dedotto di avere conseguito l'abilitazione sul sostegno frequentando un corso di specializzazione presso una università spagnola al costo di € 6.500,00 al fine di incrementare i propri ricavi e di avere avuto degli incarichi a tempo determinato solo per un breve periodo, da febbraio 2022 a maggio 2022.
Di contro, ha allegato che la resistente, dipendente dell'ASP di Trapani, ha uno stipendio di circa € 2.800,00 netti mensili, percepisce redditi da locazione di immobili e percepisce l'assegno unico per il figlio Per_1
Il ricorrente, pertanto, alla luce della sproporzione dei redditi tra i due coniugi in seguito alla riduzione del reddito annuale dello stesso, ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disponendo la permanenza Per_1 settimanale alternata del figlio tra i genitori, alle cui spese ordinarie provvederanno i genitori in autonomia;
la revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 fino al 31.10.2026 e di quello successivo pari ad € 600,00, oltre al contributo di
€ 200,00 per la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale;
di disporre la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie nonché il rimborso delle rate pagate dal ricorrente da febbraio 2022 e di porre a carico della resistente le rimanenti rate del finanziamento n 994029103.69.
1.2 La resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta alle richieste del ricorrente.
Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda del ricorrente circa il rimborso delle rate del finanziamento n. 994029103.69 e della richiesta di pagamento delle rate successive, trattandosi di domande che esulano dalla competenza del Giudice della separazione o divorzio e ha lamentato che, in ogni caso, il ricorrente non ha provato per quali spese di ristrutturazione avrebbe sostenuto gli importi.
Nel merito, ha contestato quanto lamentato dal ricorrente circa i tempi di permanenza del figlio presso il padre e ha sostenuto che la richiesta del ricorrente di affido condiviso con permanenza settimanale alternata presso i genitori sia in realtà un artifizio per venire meno al suo obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio.
Ha inoltre dedotto che non è intervenuto nessun fatto idoneo a mutare le condizioni economiche di una delle parti che giustifichino una modifica delle predette statuizioni.
3 Ha contestato quanto asserito dal ricorrente evidenziando che lo stesso oltre ad esercitare la professione di commercialista, ha acquisito un'abilitazione sul sostegno per l'insegnamento presso istituti scolastici, gestisce un'azienda agricola familiare con reddito annuo pari ad € 27.000,00 e, a dimostrazione che l'azienda è in crescita, come da estratti conto prodotti dal ricorrente, ha effettuato investimenti acquistando un nuovo trattore e una vendemmiatrice.
Ha inoltre dedotto che il contratto di finanziamento n. 994029103.69 stipulato nel 2019 non costituisce un fatto nuovo che possa giustificare una modifica o revoca di quanto disposto con il Decreto di omologa essendo stato il contratto di mutuo preso in considerazione dalle parti.
Circa gli altri debiti di cui sarebbe gravato il ricorrente, ha dedotto che si tratta di finanziamenti agrari relativi alla propria attività e contratti prima della separazione.
Ha pertanto chiesto la conferma delle statuizioni stabilite nel Decreto di omologa del
Tribunale di Marsala.
Con ordinanza di questo Tribunale del 10/05/2024 veniva disposto, fermo restando l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, il collocamento alternato del minore, con periodicità settimanale, presso ciascun genitore con mantenimento diretto del figlio nella settimana di rispettiva pertinenza, con indicazione delle giornate festive, quelli del compleanno e delle vacanze estive da trascorrere dal minore con ciascun genitore e regolate le spese per l'abbigliamento del minore, prevedendo a carico del padre il versamento in favore della madre, che si dovrà occupare di tali spese, un obbligo di contribuzione fisso e trimestrale di € 500,00 coincidente con i cambi stagione.
La causa all'udienza del 7/04/2025 veniva rimessa al collegio per la decisione.
2)Modifica delle condizioni
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto è fondato e deve, dunque, essere accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti») qualora sopravvengano giustificati motivi le parti
4 possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo
“rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di separazione è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
(che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di separazione, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di separazione personale fra le parti.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale. La domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celasse una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di modifica delle condizioni di separazione (e, dunque, di quella di divorzio) deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787, e, in senso conforme, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11177;
Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671; Cass., sez. I, 1 agosto 2003, n. 11720; Cass., sez.
I, 7 dicembre 1999, Cass., sez. I, 14 novembre 1992, n. 1992; Cass., sez. I, 7 marzo
19902, n. 1800); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass., sez. I, 8 maggio 2008; Cass., sez. VI-I, ord. 28 novembre 2017, n. 28436) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass., sez. I, 11 settembre 1998, n. 9028).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/ del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener
5 presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605).
Venendo al caso di specie, dall'audizione del minore diciassettenne, svoltasi all'udienza dell'11/04/2024, è emersa la volontà di quest'ultimo di permanere presso ciascun genitore in modo alternato.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, il collocamento paritario a settimane alterne risponda al suo interesse e al suo bisogno di stabilità, oltre che maggiormente idoneo da un punto di vista logistico a favorire la concentrazione nello studio.
Alla previsione del domicilio paritetico alternato consegue la determinazione dell'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto del minore per il periodo di permanenza dello stesso presso la propria abitazione.
Il precedente provvedimento va dunque modificato, in accoglimento del ricorso proposto, prevedendo che il minore potrà comunque trascorrere del tempo anche con l'altro genitore durante la settimana di pertinenza di uno dei genitori, ove lo desidera, nel rispetto della necessaria ed auspicabile flessibilità che si impone nel caso concreto, tenuto conto dell'età del minore, capace di autodeterminarsi sul punto e in modo che non venga alterato o eccessivamente ingessato il regime di collocamento prescelto, mantenendo così un rapporto quanto più possibile continuativo e positivo con entrambi i genitori.
Durante le festività pasquali e natalizie il minore trascorrerà, un anno, con la mamma il giorno di Natale/la vigilia di Capodanno/ il giorno di Pasqua e con il papà la vigilia di
Natale/il Capodanno/Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo, invece, il periodo festivo goduto dalla mamma e sopra indicato verrà goduto dal papà, quello goduto dal papà verrà invece fruito dalla mamma, in modo che vi sia un'alternanza dei genitori nel godimento di queste festività anche per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra le parti;
per il compleanno del minore, ciascun genitore potrà goderlo in modo alternato, salvo che cada in un giorno non scolastico nel qual caso, un genitore potrà trascorrere con il figlio la prima parte della giornata (cioè mattina e/o il pranzo) e l'altro genitore la seconda parte della giornata (il pomeriggio e/o la cena); negli anni in cui il giorno del
6 compleanno cade in un giorno scolastico, i genitori si alterneranno tra loro in modo che se l'anno precedente è stato trascorso solo con uno dei genitori, l'anno successivo verrà trascorso con l'altro, salvo diverso e auspicabile accordo tra le parti sul punto.
Quanto al periodo estivo, esso verrà trascorso con il genitore di riferimento secondo la settimana di spettanza in regime di collocamento paritario;
i genitori in caso di viaggi potranno condurre con sé il minore per un periodo anche superiore alla settimana, per tutta la durata della vacanza, anche se non pienamente corrispondente alla settimana di pertinenza del collocamento paritetico, previo preavviso all'altro genitore di almeno un mese;
al rientro dal viaggio/vacanza goduto con uno dei genitori, il minore andrà presso il genitore a cui sarebbe spettata la settimana di collocamento paritetico in cui si colloca la data del rientro, salvo diversa intesa tra le parti.
Le spese straordinarie, che dovessero rivelarsi necessarie per il minore, saranno ripartite al 50% tra i genitori, con la precisazione che tra queste spese rientrano anche quelle sostenute mensilmente per il minore per l'attività sportiva e le lezioni di doposcuola, per l'abbigliamento.
Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
a) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti
7 da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese di abbigliamento.
Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare, preferibilmente per iscritto, il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno cinque giorni e che l'altro ha l'obbligo, entro i cinque giorni successivi, di comunicare, preferibilmente per iscritto, una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza). Se invece vi è diniego espresso da parte dell'altro genitore entro il termine sopra indicato, avendo questi indicato una soluzione meno onerosa su cui non vi è accordo tra i genitori, il genitore che vorrà sostenere comunque la spesa avente costo maggiore, pur in presenza di un'opzione meno onerosa, sosterrà la spesa per intero.
Ne consegue che per le spese di abbigliamento del minore, alla luce degli episodi di elevata conflittualità verificatisi tra le parti successivamente all'ordinanza del
10/05/2024 circa la gestione delle spese per l'acquisto di abbigliamento per il figlio minore, il Collegio ritiene opportuno revocare la previsione di un contributo fisso trimestrale a carico del ricorrente. Le suddette spese saranno ripartite al 50% tra i genitori al pari delle spese straordinarie per come sopra indicato.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, non si ritengono sussistenti, in presenza di un collocamento paritetico, i presupposti per la conferma delle statuizioni stabilite nel Decreto di omologa del Tribunale di Marsala richiesta dalla resistente.
8 Va revocato il contributo di euro 200,00 posto in sede di accordo precedentemente sottoscritto tra le parti a carico del ricorrente per la locazione dell'immobile da parte della resistente. Tale contributo, infatti, è privo di giustificazione atteso il disposto collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, la circostanza che non è prevista alcuna assegnazione della casa coniugale, e considerato che, nessun assegno di mantenimento sarebbe possibile riconoscere alla resistente stante le sue condizioni economiche.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il rimborso delle rate del finanziamento n. 994029103.69, nonché diretta ad ottenere il pagamento delle rimanenti rate da parte della resistente.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass.
Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda formulata dal
Parte_1
3) Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese, tenuto conto della circostanza dell'accoglimento quasi integrale del ricorso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per ¼.
9 La restante quota di ¾ deve essere posta a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nella liquidazione delle spese si applicano i parametri medi stabiliti dalla legge per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) in parziale modifica del Decreto di omologa della separazione del Tribunale di
Marsala del 25/10/2025, dispone il collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori e la regolamentazione degli incontri per come indicato in parte motiva;
2) dispone che entrambi i genitori contribuiscano direttamente al mantenimento del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di essi;
3) dispone che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore siano ripartite al
50% tra i genitori, per come indicato in parte motiva;
4) revoca l'obbligo di contribuzione di euro 200,00 posto a carico del ricorrente per il pagamento del canone di locazione;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate in ricorso;
6) compensa le spese di lite tra le parti per ¼;
7) condanna la resistente al versamento in favore del ricorrente della restante quota spese che liquida in euro 5.712,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25 luglio
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
10
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott. Francescamaria Piruzza Giudice est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1812 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Grazia Maria Rocca, giusta mandato in calce al ricorso depositato telematicamente
(PEC: ); Email_1
- RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1
Buscaino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente (PEC: ; Email_2
- RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti;
1.1 Con ricorso depositato in data 03/11/2023 ha Parte_1 adito il Tribunale di Marsala, ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., al fine di ottenere la revisione delle condizioni della separazione personale tra i coniugi omologate con
Decreto del 31/10/2022 che prevedeva l'affido condiviso del figlio ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso quanto ai tempi di frequentazione.
Il ricorrente, deducendo il mancato rispetto dell'accordo relativo all'affidamento del figlio minore e le mutate condizioni economiche dello stesso, ha chiesto che venga disposta una permanenza settimanale alternata del figlio tra i due genitori e Per_1 conseguentemente di rivedere anche l'assegno di mantenimento versato mensilmente alla resistente dell'importo di € 350,00 fino al 31.10.2026, data di scadenza di un contratto di finanziamento di € 45.000,00, stipulato dal ricorrente il 16.12.2019 per la ristrutturazione di diversi immobili di proprietà della sig.ra e la suddivisione CP_1 al 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il minore.
L'accordo omologato prevedeva la corresponsione alla resistente a titolo di mantenimento del figlio dell'importo complessivo di € 600,00, importo ridotto ad
€ 350,00 fino alla data di scadenza del su menzionato contratto di finanziamento e il versamento mensile alla resistente di € 200,00 quale contributo per la rinuncia di quest'ultima all'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'odierno ricorrente.
Ha inoltre dedotto di essere gravato da numerosi debiti con un esborso mensile pari ad
€ 2.903,59 per finanziamenti vari, di avere subito nell'ultimo triennio una brusca diminuzione della situazione economica finanziaria, di svolgere la libera professione di dottore commercialista dal 2008 e di gestire con un contratto di comodato gratuito l'azienda agricola familiare. Ha rappresentato che in entrambi i settori si sono verificate delle flessioni.
2 Ha altresì dedotto di avere conseguito l'abilitazione sul sostegno frequentando un corso di specializzazione presso una università spagnola al costo di € 6.500,00 al fine di incrementare i propri ricavi e di avere avuto degli incarichi a tempo determinato solo per un breve periodo, da febbraio 2022 a maggio 2022.
Di contro, ha allegato che la resistente, dipendente dell'ASP di Trapani, ha uno stipendio di circa € 2.800,00 netti mensili, percepisce redditi da locazione di immobili e percepisce l'assegno unico per il figlio Per_1
Il ricorrente, pertanto, alla luce della sproporzione dei redditi tra i due coniugi in seguito alla riduzione del reddito annuale dello stesso, ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, disponendo la permanenza Per_1 settimanale alternata del figlio tra i genitori, alle cui spese ordinarie provvederanno i genitori in autonomia;
la revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 fino al 31.10.2026 e di quello successivo pari ad € 600,00, oltre al contributo di
€ 200,00 per la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale;
di disporre la suddivisione al 50% di tutte le spese straordinarie nonché il rimborso delle rate pagate dal ricorrente da febbraio 2022 e di porre a carico della resistente le rimanenti rate del finanziamento n 994029103.69.
1.2 La resistente, costituitasi in giudizio, si è opposta alle richieste del ricorrente.
Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda del ricorrente circa il rimborso delle rate del finanziamento n. 994029103.69 e della richiesta di pagamento delle rate successive, trattandosi di domande che esulano dalla competenza del Giudice della separazione o divorzio e ha lamentato che, in ogni caso, il ricorrente non ha provato per quali spese di ristrutturazione avrebbe sostenuto gli importi.
Nel merito, ha contestato quanto lamentato dal ricorrente circa i tempi di permanenza del figlio presso il padre e ha sostenuto che la richiesta del ricorrente di affido condiviso con permanenza settimanale alternata presso i genitori sia in realtà un artifizio per venire meno al suo obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio.
Ha inoltre dedotto che non è intervenuto nessun fatto idoneo a mutare le condizioni economiche di una delle parti che giustifichino una modifica delle predette statuizioni.
3 Ha contestato quanto asserito dal ricorrente evidenziando che lo stesso oltre ad esercitare la professione di commercialista, ha acquisito un'abilitazione sul sostegno per l'insegnamento presso istituti scolastici, gestisce un'azienda agricola familiare con reddito annuo pari ad € 27.000,00 e, a dimostrazione che l'azienda è in crescita, come da estratti conto prodotti dal ricorrente, ha effettuato investimenti acquistando un nuovo trattore e una vendemmiatrice.
Ha inoltre dedotto che il contratto di finanziamento n. 994029103.69 stipulato nel 2019 non costituisce un fatto nuovo che possa giustificare una modifica o revoca di quanto disposto con il Decreto di omologa essendo stato il contratto di mutuo preso in considerazione dalle parti.
Circa gli altri debiti di cui sarebbe gravato il ricorrente, ha dedotto che si tratta di finanziamenti agrari relativi alla propria attività e contratti prima della separazione.
Ha pertanto chiesto la conferma delle statuizioni stabilite nel Decreto di omologa del
Tribunale di Marsala.
Con ordinanza di questo Tribunale del 10/05/2024 veniva disposto, fermo restando l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, il collocamento alternato del minore, con periodicità settimanale, presso ciascun genitore con mantenimento diretto del figlio nella settimana di rispettiva pertinenza, con indicazione delle giornate festive, quelli del compleanno e delle vacanze estive da trascorrere dal minore con ciascun genitore e regolate le spese per l'abbigliamento del minore, prevedendo a carico del padre il versamento in favore della madre, che si dovrà occupare di tali spese, un obbligo di contribuzione fisso e trimestrale di € 500,00 coincidente con i cambi stagione.
La causa all'udienza del 7/04/2025 veniva rimessa al collegio per la decisione.
2)Modifica delle condizioni
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Tribunale che il ricorso proposto è fondato e deve, dunque, essere accolto.
Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti») qualora sopravvengano giustificati motivi le parti
4 possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo
“rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di separazione è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
(che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di separazione, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di separazione personale fra le parti.
Secondo la dottrina, inoltre, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale. La domanda di revisione non potrebbe essere accolta, dunque, ove celasse una sostanziale richiesta di mutamento del titolo (ad es. una domanda di esonero dal contributo al mantenimento per violazione dei doveri matrimoniali da parte del beneficiario dell'assegno).
Anche la giurisprudenza ha, poi, sottolineato che la domanda di modifica delle condizioni di separazione (e, dunque, di quella di divorzio) deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 787, e, in senso conforme, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11177;
Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671; Cass., sez. I, 1 agosto 2003, n. 11720; Cass., sez.
I, 7 dicembre 1999, Cass., sez. I, 14 novembre 1992, n. 1992; Cass., sez. I, 7 marzo
19902, n. 1800); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass., sez. I, 8 maggio 2008; Cass., sez. VI-I, ord. 28 novembre 2017, n. 28436) e la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass., sez. I, 11 settembre 1998, n. 9028).
Inoltre, in sede di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale o del divorzio, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale/ del divorzio e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener
5 presenti nel fissare quei patti (cf. in tal senso Cass., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17136; 30 settembre 2016, n. 19605).
Venendo al caso di specie, dall'audizione del minore diciassettenne, svoltasi all'udienza dell'11/04/2024, è emersa la volontà di quest'ultimo di permanere presso ciascun genitore in modo alternato.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, il collocamento paritario a settimane alterne risponda al suo interesse e al suo bisogno di stabilità, oltre che maggiormente idoneo da un punto di vista logistico a favorire la concentrazione nello studio.
Alla previsione del domicilio paritetico alternato consegue la determinazione dell'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento diretto del minore per il periodo di permanenza dello stesso presso la propria abitazione.
Il precedente provvedimento va dunque modificato, in accoglimento del ricorso proposto, prevedendo che il minore potrà comunque trascorrere del tempo anche con l'altro genitore durante la settimana di pertinenza di uno dei genitori, ove lo desidera, nel rispetto della necessaria ed auspicabile flessibilità che si impone nel caso concreto, tenuto conto dell'età del minore, capace di autodeterminarsi sul punto e in modo che non venga alterato o eccessivamente ingessato il regime di collocamento prescelto, mantenendo così un rapporto quanto più possibile continuativo e positivo con entrambi i genitori.
Durante le festività pasquali e natalizie il minore trascorrerà, un anno, con la mamma il giorno di Natale/la vigilia di Capodanno/ il giorno di Pasqua e con il papà la vigilia di
Natale/il Capodanno/Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo, invece, il periodo festivo goduto dalla mamma e sopra indicato verrà goduto dal papà, quello goduto dal papà verrà invece fruito dalla mamma, in modo che vi sia un'alternanza dei genitori nel godimento di queste festività anche per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra le parti;
per il compleanno del minore, ciascun genitore potrà goderlo in modo alternato, salvo che cada in un giorno non scolastico nel qual caso, un genitore potrà trascorrere con il figlio la prima parte della giornata (cioè mattina e/o il pranzo) e l'altro genitore la seconda parte della giornata (il pomeriggio e/o la cena); negli anni in cui il giorno del
6 compleanno cade in un giorno scolastico, i genitori si alterneranno tra loro in modo che se l'anno precedente è stato trascorso solo con uno dei genitori, l'anno successivo verrà trascorso con l'altro, salvo diverso e auspicabile accordo tra le parti sul punto.
Quanto al periodo estivo, esso verrà trascorso con il genitore di riferimento secondo la settimana di spettanza in regime di collocamento paritario;
i genitori in caso di viaggi potranno condurre con sé il minore per un periodo anche superiore alla settimana, per tutta la durata della vacanza, anche se non pienamente corrispondente alla settimana di pertinenza del collocamento paritetico, previo preavviso all'altro genitore di almeno un mese;
al rientro dal viaggio/vacanza goduto con uno dei genitori, il minore andrà presso il genitore a cui sarebbe spettata la settimana di collocamento paritetico in cui si colloca la data del rientro, salvo diversa intesa tra le parti.
Le spese straordinarie, che dovessero rivelarsi necessarie per il minore, saranno ripartite al 50% tra i genitori, con la precisazione che tra queste spese rientrano anche quelle sostenute mensilmente per il minore per l'attività sportiva e le lezioni di doposcuola, per l'abbigliamento.
Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate:
a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
a) le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti
7 da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese di abbigliamento.
Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare, preferibilmente per iscritto, il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno cinque giorni e che l'altro ha l'obbligo, entro i cinque giorni successivi, di comunicare, preferibilmente per iscritto, una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza). Se invece vi è diniego espresso da parte dell'altro genitore entro il termine sopra indicato, avendo questi indicato una soluzione meno onerosa su cui non vi è accordo tra i genitori, il genitore che vorrà sostenere comunque la spesa avente costo maggiore, pur in presenza di un'opzione meno onerosa, sosterrà la spesa per intero.
Ne consegue che per le spese di abbigliamento del minore, alla luce degli episodi di elevata conflittualità verificatisi tra le parti successivamente all'ordinanza del
10/05/2024 circa la gestione delle spese per l'acquisto di abbigliamento per il figlio minore, il Collegio ritiene opportuno revocare la previsione di un contributo fisso trimestrale a carico del ricorrente. Le suddette spese saranno ripartite al 50% tra i genitori al pari delle spese straordinarie per come sopra indicato.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, non si ritengono sussistenti, in presenza di un collocamento paritetico, i presupposti per la conferma delle statuizioni stabilite nel Decreto di omologa del Tribunale di Marsala richiesta dalla resistente.
8 Va revocato il contributo di euro 200,00 posto in sede di accordo precedentemente sottoscritto tra le parti a carico del ricorrente per la locazione dell'immobile da parte della resistente. Tale contributo, infatti, è privo di giustificazione atteso il disposto collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, la circostanza che non è prevista alcuna assegnazione della casa coniugale, e considerato che, nessun assegno di mantenimento sarebbe possibile riconoscere alla resistente stante le sue condizioni economiche.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il rimborso delle rate del finanziamento n. 994029103.69, nonché diretta ad ottenere il pagamento delle rimanenti rate da parte della resistente.
Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133
c.p.c. e soggette a riti diversi.
Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass.
Civ. n. 6660/01).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della suddetta domanda formulata dal
Parte_1
3) Spese di lite
Quanto alla regolamentazione delle spese, tenuto conto della circostanza dell'accoglimento quasi integrale del ricorso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per ¼.
9 La restante quota di ¾ deve essere posta a carico della resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nella liquidazione delle spese si applicano i parametri medi stabiliti dalla legge per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) in parziale modifica del Decreto di omologa della separazione del Tribunale di
Marsala del 25/10/2025, dispone il collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori e la regolamentazione degli incontri per come indicato in parte motiva;
2) dispone che entrambi i genitori contribuiscano direttamente al mantenimento del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascuno di essi;
3) dispone che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore siano ripartite al
50% tra i genitori, per come indicato in parte motiva;
4) revoca l'obbligo di contribuzione di euro 200,00 posto a carico del ricorrente per il pagamento del canone di locazione;
5) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate in ricorso;
6) compensa le spese di lite tra le parti per ¼;
7) condanna la resistente al versamento in favore del ricorrente della restante quota spese che liquida in euro 5.712,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25 luglio
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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