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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9388/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 10:45, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Simili la quale preliminarmente chiede il richiamo del CTU per riconoscere un maggiore punto percentuale di danno biologico riportandosi alle osservazioni formulate;
discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti;
per il convenuto, l'Avv. Napoli il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 9388/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 9388/2019 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
FONDACO 20 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SIMILI PATRIZIA MARIA AGRIPPINA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Umberto, 311 Catania, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
NAPOLI NATALE che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2019, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno
16.7.2017, alle ore 11.30 circa, presso il medesimo stabile condominiale, allorquando nell'uscire dal pagina 2 di 7 portone dell'edificio percorrendo in discesa la scala ,priva di corrimano, composta da cinque gradini di marmo, giunto all'ultimo gradino, bagnato della pioggia in quanto non coperto dalla pensilina, scivolava sbattendo l'arto inferiore destro contro lo spigolo della scala. Intervenuta l'autoambulanza veniva condotto al pronto soccorso, riportando la frattura del femore destro.
Con comparsa depositata in data 4.10.2019, si è costituito il chiedendo la chiamata in CP_1
causa della propria assicurazione e contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per essere il fatto imputabile a mera negligenza dell'attore che ben conosceva i luoghi e indossava delle ciabatte infradito.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 11.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. con deposito di note conclusive di entrambe le parti.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il sinistro occorso alla parte attrice è avvenuto in data 16.7.2017, alle ore 11.30 circa, allorquando l'attore, nell'uscire dal portone dell'edificio, percorrendo in discesa la scala composta da cinque gradini di marmo, priva di corrimano, giunto all'ultimo gradino, bagnato della pioggia in quanto non coperto dalla pensilina, scivolava, riportando la frattura del femore destro.
Il convenuto ha contestato la propria responsabilità rilevando che la scala non presentava caratteri dell'insidia o pericolosità, anche tenuto conto che il luogo era conosciuto dall'attore il quale è da ritenere il solo responsabile della caduta anche tenuto conto che indossava delle infradito.
In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
E' incontestato che il convenuto sia custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di CP_1
area comune condominiale (scala di ingresso).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla
pagina 3 di 7 struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
I testi escussi e la moglie hanno confermato la rappresentazione dei Testimone_1 Testimone_2 fatti fornita dall'attore, consentendo di ritenere che la caduta sia avvenuta effettivamente sulla scala bagnata. E' provato poi che l'attore indossasse delle scarpe del tipo infradito. Non risulta invece provato che l'attore conoscesse i luoghi per esservi stato in altre occasioni. E' comprovato che la scala non recasse strisce antiscivolo né che fosse munita di corrimano per consentirne un utilizzo in maggiore sicurezza.
Comprovato il nesso tra cosa ed evento, si ritiene tuttavia configurabile nella specie un difetto di negligenza nella condotta dell'attore che proprio perché indossava delle infradito avrebbe dovuto usare maggiore accortezza nell'incedere, tenuto conto che la scala era bagnata dalla pioggia in atto.
Stante la pioggia senz'altro percepibile, come incontestato, la situazione concreta avrebbe senz'altro richiesto una maggiore cautela ed attenzione nell'incedere atteso che lo stesso attore era perfettamente pagina 4 di 7 nelle condizioni di rendersi conto che la scala fosse bagnata essendo incontestato che piovesse e che la pensilina fosse posta a copertura soltanto dei primi gradini. Tra l'altro il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in condizioni di buona luminosità.
In conclusione, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno e deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità concorrente e prevalente in capo al convenuto, con configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato che pare congruo quantificare nella misura del
30%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente (13%).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti nella “Frattura pluriframmentaria scomposta del terzo prossimale del femore dx con diastasi dei monconi ossei” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 17, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 14, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, quali ““Esiti Frattura terzo prossimale femore destro tratatta chirurgicamente con chiodo endomidollare”” valutabili nella misura del 7 %.
Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €67,00.
Entrambe le parti hanno trasmesso osservazioni alla CTU medico-legale che, adeguatamente valutandole, ha confermato le proprie conclusioni che risultano fondate su esame obiettivo e risultano ampiamente motivate e argomentate.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale, ma sul punto non si ritiene raggiunta la prova, atteso che non vi è alcuna allegazione concreta e dovendosi escludere la risarcibilità di danni in re ipsa.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (48 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€11.192,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7%;
pagina 5 di 7 € 3.622,50, di cui €1.955,00 per 17 giorni di ITA, € 862,50 per 10 gg ITP al 75% ed €805,00 per 14 giorni di ITP al 50%.
L'importo complessivo, pari ad €14.814,50, che tenuto conto del concorso di colpa va rideterminato in
€10.370,15 è già comprensivo di rivalutazione e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza. Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €67,00, che tenuto conto del concorso di colpa va rideterminato in €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30%, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €10.370,15, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali.
Il convenuto ha chiesto di condannare il terzo chiamato a manlevarlo in caso di condanna ma non ha tuttavia prodotto la polizza al fine di consentire di verificarne l'operatività, l'oggetto della copertura e le condizioni economiche pattuite. Ne consegue il rigetto della domanda avanzata contro il terzo.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
L'accoglimento della domanda, in misura ridotta rispetto alla richiesta avanzata in citazione, e il concorso di colpa, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con la condanna del convenuto al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite liquidati, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in pagina 6 di 7 concreto svolta. Le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
Nulla sulle spese al terzo non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità concorrente del convenuto per il sinistro avvenuto in data 16.7.2017 e, ritenuto il concorso di colpa come in parte motiva, lo condanna al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma già rivalutata di €10.370,15, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, dei restanti due terzi liquidati in €3.384,66 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Rigetta la domanda avanzata dal convenuto contro il terzo chiamato;
pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico del soccombente.
Nulla sulle spese al terzo chiamato non costituito.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 10:45, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Simili la quale preliminarmente chiede il richiamo del CTU per riconoscere un maggiore punto percentuale di danno biologico riportandosi alle osservazioni formulate;
discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti;
per il convenuto, l'Avv. Napoli il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive e a tutte le difese in atti;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 7 N.R.G. 9388/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 9388/2019 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
FONDACO 20 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SIMILI PATRIZIA MARIA AGRIPPINA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Via Umberto, 311 Catania, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
NAPOLI NATALE che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTO
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2019, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno
16.7.2017, alle ore 11.30 circa, presso il medesimo stabile condominiale, allorquando nell'uscire dal pagina 2 di 7 portone dell'edificio percorrendo in discesa la scala ,priva di corrimano, composta da cinque gradini di marmo, giunto all'ultimo gradino, bagnato della pioggia in quanto non coperto dalla pensilina, scivolava sbattendo l'arto inferiore destro contro lo spigolo della scala. Intervenuta l'autoambulanza veniva condotto al pronto soccorso, riportando la frattura del femore destro.
Con comparsa depositata in data 4.10.2019, si è costituito il chiedendo la chiamata in CP_1
causa della propria assicurazione e contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per essere il fatto imputabile a mera negligenza dell'attore che ben conosceva i luoghi e indossava delle ciabatte infradito.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 11.4.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. con deposito di note conclusive di entrambe le parti.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il sinistro occorso alla parte attrice è avvenuto in data 16.7.2017, alle ore 11.30 circa, allorquando l'attore, nell'uscire dal portone dell'edificio, percorrendo in discesa la scala composta da cinque gradini di marmo, priva di corrimano, giunto all'ultimo gradino, bagnato della pioggia in quanto non coperto dalla pensilina, scivolava, riportando la frattura del femore destro.
Il convenuto ha contestato la propria responsabilità rilevando che la scala non presentava caratteri dell'insidia o pericolosità, anche tenuto conto che il luogo era conosciuto dall'attore il quale è da ritenere il solo responsabile della caduta anche tenuto conto che indossava delle infradito.
In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
E' incontestato che il convenuto sia custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di CP_1
area comune condominiale (scala di ingresso).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla
pagina 3 di 7 struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
I testi escussi e la moglie hanno confermato la rappresentazione dei Testimone_1 Testimone_2 fatti fornita dall'attore, consentendo di ritenere che la caduta sia avvenuta effettivamente sulla scala bagnata. E' provato poi che l'attore indossasse delle scarpe del tipo infradito. Non risulta invece provato che l'attore conoscesse i luoghi per esservi stato in altre occasioni. E' comprovato che la scala non recasse strisce antiscivolo né che fosse munita di corrimano per consentirne un utilizzo in maggiore sicurezza.
Comprovato il nesso tra cosa ed evento, si ritiene tuttavia configurabile nella specie un difetto di negligenza nella condotta dell'attore che proprio perché indossava delle infradito avrebbe dovuto usare maggiore accortezza nell'incedere, tenuto conto che la scala era bagnata dalla pioggia in atto.
Stante la pioggia senz'altro percepibile, come incontestato, la situazione concreta avrebbe senz'altro richiesto una maggiore cautela ed attenzione nell'incedere atteso che lo stesso attore era perfettamente pagina 4 di 7 nelle condizioni di rendersi conto che la scala fosse bagnata essendo incontestato che piovesse e che la pensilina fosse posta a copertura soltanto dei primi gradini. Tra l'altro il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in condizioni di buona luminosità.
In conclusione, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene e evento di danno e deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità concorrente e prevalente in capo al convenuto, con configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato che pare congruo quantificare nella misura del
30%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice a titolo di danno biologico permanente (13%).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunata, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni consistenti nella “Frattura pluriframmentaria scomposta del terzo prossimale del femore dx con diastasi dei monconi ossei” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 17, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 14, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, quali ““Esiti Frattura terzo prossimale femore destro tratatta chirurgicamente con chiodo endomidollare”” valutabili nella misura del 7 %.
Ha poi ritenuto congrue le spese documentate per €67,00.
Entrambe le parti hanno trasmesso osservazioni alla CTU medico-legale che, adeguatamente valutandole, ha confermato le proprie conclusioni che risultano fondate su esame obiettivo e risultano ampiamente motivate e argomentate.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale, ma sul punto non si ritiene raggiunta la prova, atteso che non vi è alcuna allegazione concreta e dovendosi escludere la risarcibilità di danni in re ipsa.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (48 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€11.192,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 7%;
pagina 5 di 7 € 3.622,50, di cui €1.955,00 per 17 giorni di ITA, € 862,50 per 10 gg ITP al 75% ed €805,00 per 14 giorni di ITP al 50%.
L'importo complessivo, pari ad €14.814,50, che tenuto conto del concorso di colpa va rideterminato in
€10.370,15 è già comprensivo di rivalutazione e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza. Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €67,00, che tenuto conto del concorso di colpa va rideterminato in €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30%, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €10.370,15, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali.
Il convenuto ha chiesto di condannare il terzo chiamato a manlevarlo in caso di condanna ma non ha tuttavia prodotto la polizza al fine di consentire di verificarne l'operatività, l'oggetto della copertura e le condizioni economiche pattuite. Ne consegue il rigetto della domanda avanzata contro il terzo.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, pur essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Ne consegue che la domanda non può essere accolta, difettando sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
L'accoglimento della domanda, in misura ridotta rispetto alla richiesta avanzata in citazione, e il concorso di colpa, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con la condanna del convenuto al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite liquidati, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in pagina 6 di 7 concreto svolta. Le spese delle CTU, già liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
Nulla sulle spese al terzo non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità concorrente del convenuto per il sinistro avvenuto in data 16.7.2017 e, ritenuto il concorso di colpa come in parte motiva, lo condanna al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma già rivalutata di €10.370,15, oltre interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €46,90, oltre rivalutazione dall'esborso e oltre interessi legali dalla sentenza;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, dei restanti due terzi liquidati in €3.384,66 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge.
Rigetta la domanda avanzata dal convenuto contro il terzo chiamato;
pone le spese di CTU, liquidate con separati decreti, a carico del soccombente.
Nulla sulle spese al terzo chiamato non costituito.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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