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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS AN IA IM, Presidente
SC AN, LA
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRAP 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011223728 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4142/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.06.2025 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320100018349725, asseritamente notificata in data 20/08/2010, con riferimento a IRAP, IVA ed IRPEF, relativa all'anno 2004 per un ammontare di euro 60.716,27; - la cartella di pagamento n. 29320140011223728, asseritamente notificata in data 02/11/2014, con riferimento a IVA relativa all'anno 2010 per un ammontare di euro 73.584,83. Delle suddette cartelle di pagamento la ricorrente ne è venuta a conoscenza a seguito di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 29320259001997818, ricevuta in data 13/03/2025 .
Censura:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n.
29320259001997818.
2) Nullità per difetto di motivazione.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Si costitusce l'Agenzia delle Entrate che controdeduce e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ancorchè ritualmente chiamata in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 13.11.2025 parte ricorrente rileva la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione dell'ADER comporta l'accoglimento della prima censura di omessa notifica delle cartelle sottese. Non vi è prova, infatti, della regolare notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione.
L'accoglimento della prima censura è assorbente delle ulteriori censure.
Sussistono i presupposti della compensazione delle spese di lite, atteso che parte ricorrente non ha documentato il pagamento dei tributi richiesti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025. IL PRESIDENTE IL RELATORE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS AN IA IM, Presidente
SC AN, LA
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3514/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100018349725 IRAP 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011223728 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4142/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.06.2025 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.
29320100018349725, asseritamente notificata in data 20/08/2010, con riferimento a IRAP, IVA ed IRPEF, relativa all'anno 2004 per un ammontare di euro 60.716,27; - la cartella di pagamento n. 29320140011223728, asseritamente notificata in data 02/11/2014, con riferimento a IVA relativa all'anno 2010 per un ammontare di euro 73.584,83. Delle suddette cartelle di pagamento la ricorrente ne è venuta a conoscenza a seguito di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 29320259001997818, ricevuta in data 13/03/2025 .
Censura:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n.
29320259001997818.
2) Nullità per difetto di motivazione.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Si costitusce l'Agenzia delle Entrate che controdeduce e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ancorchè ritualmente chiamata in giudizio.
Con memorie illustrative depositate il 13.11.2025 parte ricorrente rileva la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione dell'ADER comporta l'accoglimento della prima censura di omessa notifica delle cartelle sottese. Non vi è prova, infatti, della regolare notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione.
L'accoglimento della prima censura è assorbente delle ulteriori censure.
Sussistono i presupposti della compensazione delle spese di lite, atteso che parte ricorrente non ha documentato il pagamento dei tributi richiesti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025. IL PRESIDENTE IL RELATORE