Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7572/2024
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice
pronunciando sull'istanza ex artt. 18-19 CCIIAA proposta in data 07.12.2024 da Parte_1
con sede in Seriate (BG), via Marconi, n. 46/C, CF e P.Iva REA BG-364243, in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante, signora , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Simone Forte ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, giusta delega allegata e da intendersi apposta in calce alla presente istanza, intesa a confermare le misure protettive e cautelari richieste ex artt. 18, 19 CCII nei confronti dei creditori interessati alla procedura di CNC e, in particolare, a disporre il divieto:
- di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- di acquisire diritti di prelazione non concordati;
dato atto del provvedimento inaudita altera parte del Tribunale di Bergamo del 10.12.2024 di conferma delle misure protettive sino al 07.03.2025, con contestuale fissazione d'udienza al
08.01.2025 per la conferma o meno di dette misure;
preso atto della mancata costituzione dei creditori, come in atti indicati, nonostante la ritualità delle notificazioni disposte dal Tribunale;
vista, in particolare, la relazione dell'Esperto, datata 27.12.2024, di cui conviene riportare le conclusioni: ”Alla luce di quanto emerso, l'esperto ha formalmente richiesto all'imprenditore, come verbalizzato nel primo incontro del 18 dicembre 2024, di fornire quanto segue:
I. Situazione aggiornata ad una data più recente per il 2024;
II. Dettaglio del piano strategico concreto di crescita e sviluppo con evidenza dei correttivi eseguiti in paragone con i bilanci 2022 e 2023. Una spiegazione dettagliata delle misure che giustificano la riduzione dei costi operativi e del personale. Documentazione aggiuntiva che attesti la sostenibilità del MOL e dei flussi finanziari prospettici a lungo termine;
III. Maggior dettaglio circa le cause della crisi con documentazione a supporto ed evidenza numerica;
Amministrativo nella fase liquidatoria, con indicazione dei valori patrimoniali personali. Si suggerisce di valutare l'apporto di finanza esterna a favore dell'agenzia entrate e riscossioni o in alternativa fornire una garanzia a sostegno del Piano economico, finanziario;
V. Immediato contatto con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni per avvio trattative e precisazione del credito al fine di aggiornare il piano.
L'assenza di tali elementi rende, allo stato attuale, il Piano Finanziario ragionevolmente non sostenibile e ne compromette le prospettive di fattibilità. Si ribadisce che la sostenibilità del Piano
è imprescindibile per la positiva conclusione della procedura e per il soddisfacimento delle aspettative dei creditori, in particolare quelli erariali, il cui consenso è essenziale ai fini della transazione fiscale proposta.
In mancanza di tali elementi, la proposta di stralcio e dilazione appare priva dei requisiti di attendibilità e convenienza, compromettendo la fattibilità del percorso di risanamento.
L'efficacia della procedura dipende dalla tempestiva collaborazione dell'imprenditore nel fornire le integrazioni richieste e nel coinvolgere formalmente i creditori strategici
L'esperto ritiene che le misure protettive richieste, consistenti nella sospensione delle azioni esecutive e cautelari e nel blocco di acquisizioni di diritti di prelazione, siano potenzialmente utili per favorire il buon esito delle trattative di risanamento e funzionali allo stesso. Tuttavia, emergono rilevanti dubbi riguardo sia alla solidità del piano economico a sostegno della proposta, sia alla scelta di prevedere una soddisfazione parziale e rateale dei creditori privilegiati, a fronte di pagamenti integrali per i creditori chirografari”;
osservata, allora, l'esistenza di criticità formali all'accoglimento della domanda di conferma, rinvenibili, in particolare, nell'assenza, allo stato, di una concreta possibilità di risanamento (attesa, in specie, l'emergenza di dubbi riguardo alla solidità del piano economico proposto) o, comunque,
l'impossibilità di valutarla, all'attualità, con compiutezza, e ciò nell'indisponibilità di un aggiornamento del piano di risanamento in riferimento agli ultimi dati contabili e degli esiti delle trattative con i creditori societari, trattative appena avviate e non ancora concretizzatesi.
Considerato, nondimeno, che l'ipotesi di piano è prodotta e, ad oggi, di là della possibilità o meno di essere corroborata sul piano delle assunzioni contabili, non è tramontata in ragione, in ipotesi, delle formali dichiarazioni di indisponibilità dei creditori societari di accettazione dei termini del piano medesimo;
l'assenza, allo stato, di espressioni di netta contrarietà dei creditori societari all'ipotesi di risanamento accarezzata dalla proponente non esclude la rilevanza dell'esistenza, in concreto, di trattative in corso al momento della presentazione dell'istanza, fermo restando che la situazione della società ricorrente non escluda la possibilità di un risanamento su altra base o mediante diverse forme di accordo (p.e. a.d.r. ad efficacia estesa) e/o mediante ben più consistenti apporti e sacrifici da parte della compagine proprietaria, prima ancora dei fornitori e degli altri creditori;
la condizione patrimoniale delle società è però incontestatamente d'insolvenza il che postula non solo di tenere costantemente conto della sostenibilità economico-finanziaria, ma anche una gestione dell'impresa eminentemente conservativa e nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII), il che fra l'altro conduce sin d'ora, in vista delle possibili soluzioni di risanamento, a considerare l'alternativa liquidatoria, come pure di non accedere ad ulteriori fonti di finanziamento che finiscano per aggravare la situazione debitoria;
la disponibilità, da ultimo manifestata personalmente dalla , legale rappresentante della Pt_2
società proponente, di apporre garanzia reale su immobile di sua esclusiva proprietà (ossia sull'immobile in Seriate ove la compagine societaria esplica attività d'impresa) e di ridurre il canone di locazione dovutole dalla istante in ragione del contratto tra la locatrice e la Pt_2
conduttrice appare migliorare la solidità del piano di risanamento, parimenti Parte_1 alla prospettata riduzione di costi d'esercizio anche grazie al maggior impegno professionale della stessa in qualità di estetista;
Pt_2
ritenuto, conclusivamente,
che gli elementi di fatto e di giudizio sottoposti alla cognizione del tribunale consentano di confermare le misure protettive richieste e già concesse inaudita altera parte il 10.12.2024, attesa la valenza meramente conservativa delle stesse in vista di una soluzione non liquidatoria prospettata come meno penalizzante per i creditori, fermo restando lo stato di insolvenza in cui versa la società,
l'insussistenza, attualmente, di una concreta soluzione di risanamento che abbia già trovato il consenso espresso di una parte qualificante dei creditori, l'impossibilità di trovare fonti di finanziamento esterne senza pesante aggravio dell'indebitamento e conseguente ulteriore pregiudizio per i creditori, l'insussistente – allo stato – compiuto esame delle condotte e delle eventuali responsabilità che hanno portato alla situazione d'insolvenza delle società e all'attivazione, invero affatto tempestiva, di un percorso concorsuale o paraconcorsuale di risanamento;
che la concessione dell'eventuale proroga passerà necessariamente attraverso il positivo e penetrante vaglio del compiuto superamento delle criticità ora rilevate, tanto con riguardo all'individuazione della concreta soluzione di risanamento e della corrispondente sussistenza di fattive ed avanzate trattative con il ceto creditorio, come pure in riferimento all'adozione di ogni opportuna iniziativa finalizzata a stabilizzare la situazione economico-finanziaria della società, a scongiurare l'aggravamento della medesima, all'intrapresa di ogni opportuna azione volta ad elidere le conseguenze di pregresse iniziative dissipative o comunque pregiudizievoli al cospetto dello stato d'insolvenza già intervenuto o prossimo delle società del gruppo;
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conferma sino al 07.03.2025 le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti dei creditori interessati dalla procedura di CNC, siccome meglio indicati in ricorso e già disposto con provvedimento giudiziale del 10.12.2024 (divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa).
Manda alla Cancelleria per i consequenziali adempimenti di legge.
Bergamo, lì 11.01.2025.
Il Giudice
dott. Luca Verzeni