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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3363/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Carlo Pelli ed elezione di domicilio digitale ( PEC come da Email_1
procura in atti
Attrice contro
a socio unico ( C.F e P.I ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Neri Baldi, elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n.10, presso lo studio professionale del difensore, avv. Neri Baldi come da procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale depositata in data 14 marzo 2025 che richiama le Parte_1
conclusioni indicate nella memoria ex art.171 ter n.1 cpc, del 22 gennaio 2025 :
pagina 1 di 6 Voglia il Tribunale adito dichiarare che la a socio unico non ha diritto di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati con il precetto opposto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, compresi quelli relativi alla fase cautelare, come da nota spese già prodotta in allegato alla medesima memoria
Nel caso in cui sia ritenuta cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia al precetto, voglia il Tribunale condannare controparte al pagamento di spese ed onorari del giudizio, compresi quelli relativi alla fase cautelare, come da nota spesa già prodotta, in base al principio di soccombenza virtuale.
Per a socio unico, come da memoria conclusionale del 13 marzo 2025 con la quale CP_1
ha evidenziato: La rinuncia al precetto, ritualmente notificata e depositata in atti, è un fatto storico oggettivo – non contestato – che determina il venir meno della res litigiosa. 2.- La richiesta di decisione nel merito della vicenda appare ontologicamente non prospettabile: il precetto opposto non esiste più.
3.- La causa passa in decisione per la verifica della c.d. soccombenza virtuale, al fine della ripartizione delle spese di causa. 3.1.- ritiene equa la compensazione; Il via di ipotesi, CP_1 CP_1
confida nella quantificazione delle spese in misura minima, considerata la quantità di attività defensionale svolta dalla controparte e la tempestività della rinuncia, notificata subito dopo la sospensione disposta dal
Tribunale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (in seguito ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 27.02.2024 da a socio unico CP_1
(in seguito con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 13.139,90, oltre CP_1
accessori, in forza del D.I. n. 3861/2022, reso dal Tribunale di Firenze in data 11.10.2022, nonché della sentenza n. 255/2024, resa dal Tribunale di Firenze in data 25.01.2024, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato sub RG. 13335/2022 ).
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto che entrambi i titoli azionati in executivis dal creditore, sono stati emessi contro una società terza, e riguardano debiti dalla Controparte_3
Pa stessa contratti nell'esercizio dell'azienda, solo successivamente concessa in affitto a
Pertanto, ha dedotto che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Pa
essendo essa mera affittuaria dell'azienda, che, come tale, non può rispondere dei debiti pregressi,
pagina 2 di 6 stante l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta dell'art.2560, comma 2 c.c., che , al contrario, fa riferimento alla sola ipotesi di cessione di azienda.
Tanto premesso, ha chiesto, previa concessione della sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi Pt_1
azionati, dichiararsi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, CP_1 ribadendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art.2560, comma 2 c.c., secondo il quale dei debiti relativi all'azienda ceduta risponde anche l'acquirente dell'azienda, allorché gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori. ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione, e la condanna di alla refusione delle spese di CP_1 Pt_1
lite in proprio favore.
Par In data 28 marzo 2024, il ha accolto con provvedimento reso inaudita altera parte l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ed ha fissato l'udienza del 17 aprile 2024 per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare.
All'udienza del 17 aprile 2024 il Giudice, all'esito della discussione, si è riservato di provvedere e, a scioglimento della riserva, ha emesso ordinanza del 24 aprile 2024, con la quale ha confermato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo reso inaudita altera parte.
In data 27 maggio 2024, il creditore ha depositato atto di rinuncia al precetto, ed ha chiesto CP_1 dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione. Pa
con memoria ex art.171 ter , n.1, cpc, ha preso atto della rinuncia al precetto da parte del creditore, deducendo, peraltro, che detta rinuncia, non comporta l'improcedibilità della domanda, bensì la cessazione della materia del contendere, con necessità di statuire in ordine alle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con pronuncia di sentenza contestuale.
Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, formulata in corso di causa da parte del creditore procedente.
Al riguardo, va in primo luogo richiamato il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale “ La rinuncia al precetto contro il quale sia già stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere ( ex plurimis
Cass. civ. Sent. n.14267/2017).
Va ulteriormente osservato che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato l'ulteriore principio secondo il quale “… al giudizio che si conclude con una pronuncia di cessazione pagina 3 di 6 della materia del contendere, spetta anche il regolamento delle spese processuali, che deve essere fondato sulla valutazione delle probabilità di accoglimento della domanda, sul presupposto del principio della soccombenza virtuale, ed anche in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta ( cfr, ex multis , Cass. civ. S.U. n.25478/2021; Cass. civ. Sent. n.14267/2017).
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, allorché il giudizio di opposizione all'esecuzione, per altri motivi proposto, vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell'opposizione, le spese processuali devono essere regolate, di conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. S.U. n.25478 del 21.9.2021; Cass. ordinanza n.9899 del 28 marzo 2022).
Del resto è noto che la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di carattere processuale, che costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass. 25 marzo 2010, n. 7185).
Richiamati i principi di cui si è detto, va ulteriormente osservato che, nel caso di specie, la rinuncia all'atto di precetto da parte di è intervenuta esplicitamente soltanto in corso di causa, stante la CP_1
formalizzazione in data 27 maggio 2024.
Pertanto, solo in data 27 maggio 2024, ha posto in essere quelli che la Suprema Corte di Cassazione CP_1 indica quali “ comportamenti univoci” , ossia atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'atto di precetto e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non portare avanti l'azione esecutiva.
Invero, risulta in atti l'atto di rinuncia al precetto, sottoscritto anche dal legale rappresentante di CP_1 notificato ad sempre in data 27.5.2025, a mezzo PEC (cfr. documento denominato Pt_1 CP_4 nonché la ricevuta di consegna della pec, fascicolo di parte . CP_1
Pertanto, essendo venuta meno la ragione sostanziale della lite, a seguito della sopravvenienza di un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, permanendo solo la necessità di decidere in ordine alle spese di lite, mediante l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Invero, anche a fronte della rinuncia a portare avanti il precetto, deve ritenersi in ogni caso la fondatezza dell'opposizione proposta.
Come già osservato nel provvedimento di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, emesso dal Giudice in data 24 aprile 2024, sia il decreto ingiuntivo che la sentenza sono stati pagina 4 di 6 emessi contro una società terza, la e riguardano debiti contratti da Controparte_5
quest'ultima nell'esercizio dell'azienda, che solo successivamente è stata concessa in affitto all'attrice, in seguito a stipula di contratto di affitto di ramo di azienda del 10 febbraio 2023, Rep.n.26.317, Racc.
n.11.812, sottoscritto tra , quale “ affittante”, e quale “ affittuaria “( Controparte_5 Pt_1
doc.4, fascicolo di parte opposta); il dato è pacifico ed incontroverso.
In tal senso militano vari argomenti, in primo luogo quello letterale, quale l'utilizzo, nell'art. 2558, di termini tutti riferentesi alla “cessione” dell'azienda, e non all'affitto (“La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta”.. “… tuttavia il debitore ceduto”).
Va poi osservato che se il legislatore avesse inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall'art.2558 c.c. lo avrebbe espressamente stabilito ( così, Trib. Firenze, sez. lavoro, 30 maggio 2011; Trib. Genova, sent. 5 marzo 2007, n.809).
Ancora, va osservato che dall'esame del citato contratto di affitto del ramo di azienda ( doc.4, fascicolo di parte all'art.2 è stato previsto “ … Le parti precisano che il debito verso il personale CP_1 dipendente, relativo a TFR…… verrà trasferito alla società affittuaria che se lo accolla , come da elenco che si allega al presente atto alla lettera C …”.
Né può indurre a ritenere diversamente la pronuncia della Suprema Corte prodotta all'odierna udienza di discussione della causa, posto che la stessa si riferisce piuttosto all'ipotesi di rapporti contrattuali che, eventualmente proseguano con l'affittuario, in relazione ai quali si configura, ovviamente, la responsabilità dell'affittuario subentrato, e non a meri debiti.
Dunque, l'unico debito espressamente trasferito da parte dell'affittante “ Controparte_5
Pa all'affittuaria ”, risulta essere quello derivante dai TFR maturati dai dipendenti della CP_5
che è debito diverso rispetto a quello vantato da , nei confronti di Controparte_5 CP_1
; e l'espressa previsione del trasferimento del debito relativo al TFR maturato, Controparte_5
esclude, a contrario, il trasferimento degli altri debiti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite da porsi, in base al principio della soccombenza virtuale, a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 91 cpc, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione (da € 5.001 ad € 26.000), previsto dal
D.M. n.147/2022, nei valori medi
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuta rinuncia di al precetto notificato nei confronti di;
CP_1 Pt_1
pagina 5 di 6 2) Condanna a socio unico alla refusione, a favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre a 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Firenze, il 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3363/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Carlo Pelli ed elezione di domicilio digitale ( PEC come da Email_1
procura in atti
Attrice contro
a socio unico ( C.F e P.I ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Neri Baldi, elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n.10, presso lo studio professionale del difensore, avv. Neri Baldi come da procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale depositata in data 14 marzo 2025 che richiama le Parte_1
conclusioni indicate nella memoria ex art.171 ter n.1 cpc, del 22 gennaio 2025 :
pagina 1 di 6 Voglia il Tribunale adito dichiarare che la a socio unico non ha diritto di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati con il precetto opposto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, compresi quelli relativi alla fase cautelare, come da nota spese già prodotta in allegato alla medesima memoria
Nel caso in cui sia ritenuta cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia al precetto, voglia il Tribunale condannare controparte al pagamento di spese ed onorari del giudizio, compresi quelli relativi alla fase cautelare, come da nota spesa già prodotta, in base al principio di soccombenza virtuale.
Per a socio unico, come da memoria conclusionale del 13 marzo 2025 con la quale CP_1
ha evidenziato: La rinuncia al precetto, ritualmente notificata e depositata in atti, è un fatto storico oggettivo – non contestato – che determina il venir meno della res litigiosa. 2.- La richiesta di decisione nel merito della vicenda appare ontologicamente non prospettabile: il precetto opposto non esiste più.
3.- La causa passa in decisione per la verifica della c.d. soccombenza virtuale, al fine della ripartizione delle spese di causa. 3.1.- ritiene equa la compensazione; Il via di ipotesi, CP_1 CP_1
confida nella quantificazione delle spese in misura minima, considerata la quantità di attività defensionale svolta dalla controparte e la tempestività della rinuncia, notificata subito dopo la sospensione disposta dal
Tribunale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (in seguito ha proposto Parte_1 Pt_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 27.02.2024 da a socio unico CP_1
(in seguito con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 13.139,90, oltre CP_1
accessori, in forza del D.I. n. 3861/2022, reso dal Tribunale di Firenze in data 11.10.2022, nonché della sentenza n. 255/2024, resa dal Tribunale di Firenze in data 25.01.2024, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato sub RG. 13335/2022 ).
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto che entrambi i titoli azionati in executivis dal creditore, sono stati emessi contro una società terza, e riguardano debiti dalla Controparte_3
Pa stessa contratti nell'esercizio dell'azienda, solo successivamente concessa in affitto a
Pertanto, ha dedotto che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
Pa
essendo essa mera affittuaria dell'azienda, che, come tale, non può rispondere dei debiti pregressi,
pagina 2 di 6 stante l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta dell'art.2560, comma 2 c.c., che , al contrario, fa riferimento alla sola ipotesi di cessione di azienda.
Tanto premesso, ha chiesto, previa concessione della sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi Pt_1
azionati, dichiararsi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di CP_1 Pt_1
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, CP_1 ribadendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art.2560, comma 2 c.c., secondo il quale dei debiti relativi all'azienda ceduta risponde anche l'acquirente dell'azienda, allorché gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori. ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione, e la condanna di alla refusione delle spese di CP_1 Pt_1
lite in proprio favore.
Par In data 28 marzo 2024, il ha accolto con provvedimento reso inaudita altera parte l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ed ha fissato l'udienza del 17 aprile 2024 per la comparizione delle parti ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare.
All'udienza del 17 aprile 2024 il Giudice, all'esito della discussione, si è riservato di provvedere e, a scioglimento della riserva, ha emesso ordinanza del 24 aprile 2024, con la quale ha confermato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo reso inaudita altera parte.
In data 27 maggio 2024, il creditore ha depositato atto di rinuncia al precetto, ed ha chiesto CP_1 dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione. Pa
con memoria ex art.171 ter , n.1, cpc, ha preso atto della rinuncia al precetto da parte del creditore, deducendo, peraltro, che detta rinuncia, non comporta l'improcedibilità della domanda, bensì la cessazione della materia del contendere, con necessità di statuire in ordine alle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con pronuncia di sentenza contestuale.
Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, formulata in corso di causa da parte del creditore procedente.
Al riguardo, va in primo luogo richiamato il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale “ La rinuncia al precetto contro il quale sia già stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere ( ex plurimis
Cass. civ. Sent. n.14267/2017).
Va ulteriormente osservato che la costante giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato l'ulteriore principio secondo il quale “… al giudizio che si conclude con una pronuncia di cessazione pagina 3 di 6 della materia del contendere, spetta anche il regolamento delle spese processuali, che deve essere fondato sulla valutazione delle probabilità di accoglimento della domanda, sul presupposto del principio della soccombenza virtuale, ed anche in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta ( cfr, ex multis , Cass. civ. S.U. n.25478/2021; Cass. civ. Sent. n.14267/2017).
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, allorché il giudizio di opposizione all'esecuzione, per altri motivi proposto, vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell'opposizione, le spese processuali devono essere regolate, di conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. S.U. n.25478 del 21.9.2021; Cass. ordinanza n.9899 del 28 marzo 2022).
Del resto è noto che la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di carattere processuale, che costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass. 25 marzo 2010, n. 7185).
Richiamati i principi di cui si è detto, va ulteriormente osservato che, nel caso di specie, la rinuncia all'atto di precetto da parte di è intervenuta esplicitamente soltanto in corso di causa, stante la CP_1
formalizzazione in data 27 maggio 2024.
Pertanto, solo in data 27 maggio 2024, ha posto in essere quelli che la Suprema Corte di Cassazione CP_1 indica quali “ comportamenti univoci” , ossia atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'atto di precetto e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non portare avanti l'azione esecutiva.
Invero, risulta in atti l'atto di rinuncia al precetto, sottoscritto anche dal legale rappresentante di CP_1 notificato ad sempre in data 27.5.2025, a mezzo PEC (cfr. documento denominato Pt_1 CP_4 nonché la ricevuta di consegna della pec, fascicolo di parte . CP_1
Pertanto, essendo venuta meno la ragione sostanziale della lite, a seguito della sopravvenienza di un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, permanendo solo la necessità di decidere in ordine alle spese di lite, mediante l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Invero, anche a fronte della rinuncia a portare avanti il precetto, deve ritenersi in ogni caso la fondatezza dell'opposizione proposta.
Come già osservato nel provvedimento di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, emesso dal Giudice in data 24 aprile 2024, sia il decreto ingiuntivo che la sentenza sono stati pagina 4 di 6 emessi contro una società terza, la e riguardano debiti contratti da Controparte_5
quest'ultima nell'esercizio dell'azienda, che solo successivamente è stata concessa in affitto all'attrice, in seguito a stipula di contratto di affitto di ramo di azienda del 10 febbraio 2023, Rep.n.26.317, Racc.
n.11.812, sottoscritto tra , quale “ affittante”, e quale “ affittuaria “( Controparte_5 Pt_1
doc.4, fascicolo di parte opposta); il dato è pacifico ed incontroverso.
In tal senso militano vari argomenti, in primo luogo quello letterale, quale l'utilizzo, nell'art. 2558, di termini tutti riferentesi alla “cessione” dell'azienda, e non all'affitto (“La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta”.. “… tuttavia il debitore ceduto”).
Va poi osservato che se il legislatore avesse inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall'art.2558 c.c. lo avrebbe espressamente stabilito ( così, Trib. Firenze, sez. lavoro, 30 maggio 2011; Trib. Genova, sent. 5 marzo 2007, n.809).
Ancora, va osservato che dall'esame del citato contratto di affitto del ramo di azienda ( doc.4, fascicolo di parte all'art.2 è stato previsto “ … Le parti precisano che il debito verso il personale CP_1 dipendente, relativo a TFR…… verrà trasferito alla società affittuaria che se lo accolla , come da elenco che si allega al presente atto alla lettera C …”.
Né può indurre a ritenere diversamente la pronuncia della Suprema Corte prodotta all'odierna udienza di discussione della causa, posto che la stessa si riferisce piuttosto all'ipotesi di rapporti contrattuali che, eventualmente proseguano con l'affittuario, in relazione ai quali si configura, ovviamente, la responsabilità dell'affittuario subentrato, e non a meri debiti.
Dunque, l'unico debito espressamente trasferito da parte dell'affittante “ Controparte_5
Pa all'affittuaria ”, risulta essere quello derivante dai TFR maturati dai dipendenti della CP_5
che è debito diverso rispetto a quello vantato da , nei confronti di Controparte_5 CP_1
; e l'espressa previsione del trasferimento del debito relativo al TFR maturato, Controparte_5
esclude, a contrario, il trasferimento degli altri debiti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite da porsi, in base al principio della soccombenza virtuale, a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 91 cpc, in base allo scaglione di riferimento del valore in contestazione (da € 5.001 ad € 26.000), previsto dal
D.M. n.147/2022, nei valori medi
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuta rinuncia di al precetto notificato nei confronti di;
CP_1 Pt_1
pagina 5 di 6 2) Condanna a socio unico alla refusione, a favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre a 15% spese generali, IVA e CAP come per legge;
Così deciso in Firenze, il 19.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Pompei
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