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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5618 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
vertente T R A
1) nato ad Olevano sul Tusciano il [...], in [...] Parte_1
di titolare del “Panificio – Biscottificio S. Michele di ”; Parte_1
2) nato ad Olevano sul Tusciano il [...], in [...] Controparte_1
di titolare del “Panificio – Biscottificio di La Corte Michele”;
rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Giannattasio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Giffoni Valle Piana, alla via Vignadonica n. 20/22;
Opponenti
1 E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Gennaro Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Battipaglia, alla via Bologna n. 20;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.11.2024 La Corte Nunziante e , in Controparte_1
qualità di titolari, rispettivamente, del “ Parte_2
” e del “Panificio – Biscottificio di La Corte Michele”,
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2024, con il quale il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva intimato al
[...]
” il pagamento, in favore di Parte_3
, della somma di € 17.464,54, oltre agli accessori di legge, Controparte_2
a titolo di differenze retributive derivanti dall'attività lavorativa prestata dal
15.5.2014 al 31.12.2016.
Gli opponenti eccepivano, in primo luogo, la “improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione” previsto e disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010.
Eccepivano, altresì, la prescrizione dei crediti ex adverso azionati, maturati,
2 secondo la prospettazione attorea, nel periodo sopra indicato.
Deducevano, poi, la “inesistenza del debito sia nei confronti della ditta di La
che della nuova ditta individuale di ”, Parte_1 Controparte_1
asserendo che lo on aveva affatto prestato la sua attività lavorativa CP_2
alle dipendenze del Panificio gestito da La , bensì aveva svolto Parte_1
“qualche piccolo e saltuario lavoretto … a fronte di un rimborso equipollente
…”.
Contestavano, poi, l'autenticità della documentazione allegata in sede monitoria, disconoscendone in toto il contenuto e la sottoscrizione.
La Corte Nunziante e , nelle citate qualità, chiedevano, quindi, Controparte_1
che l'adito giudice revocasse, annullasse e/o dichiarasse inefficace il decreto ingiuntivo n. 587/2024 e condannasse l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 7.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità mdi cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in Controparte_2
giudizio ed eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'opposizione, proposta dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica,
3 del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Prima di procedere alla compiuta illustrazione delle ragioni poste dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno evidenziare, con preliminare rilievo,
che è priva di qualsivoglia pregio giuridico l'eccezione di tardività
dell'opposizione, sollevata da . Controparte_2
Il decreto ingiuntivo de quo, infatti, è stato notificato agli odierni opponenti il
23.9.2024, sicchè il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere il 2.11.2024, data coincidente con la giornata di sabato.
Viene pertanto in rilievo, nella specie, il combinato disposto di cui ai commi 4
e 5 del novellato art. 155, secondo cui: “4. se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
5. la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è stato depositato in cancelleria il ricorso in opposizione (4.11.2024), il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 641 cod. proc. civ. (prorogato ex lege) non era affatto decorso.
4 Sgombrato il campo dalla (infondata) eccezione di carattere preliminare sollevata dall'opposto, osserva ora il decidente che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui in applicazione della regola processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (giur. costante;
cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib., 9 settembre 2022, n. 26634; Sez. I, 21
maggio 2021, n. 14039; Sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9309; Sez. Trib., 9
gennaio 2019, n. 363).
Nella specie, appare sorretta da valide e convincenti argomentazioni l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria dallo
CP_2
Detto credito, infatti, ha ad oggetto le differenze retributive rivendicate da quest'ultimo in conseguenza dell'attività lavorativa prestata a far tempo dal
15.5.2014 e fino al 31.12.2016.
5 Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione di tale diritto va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato.
Nella vicenda in esame, in assenza di validi atti interruttivi posti in essere medio
tempore, risulta ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Ciò anche a voler considerare la scrittura privata recante la data del 31.12.2016
(prescindendo da ogni considerazione in merito all'intervenuto disconoscimento del contenuto e delle firme apposte sulla stessa), con la quale, secondo la prospettazione dello il CP_2 [...]
avevano riconosciuto il Parte_4 Controparte_1
loro debito e si erano impegnati a corrispondergli la somma di € 29.415,00 a titolo di spettanze retributive.
Invero, a norma dell'articolo 2944 del codice civile, la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dell'altrui diritto e ricomincia a decorrere dalla data dell'interruzione.
Orbene, nel quinquennio successivo alla redazione della citata scrittura non sono intervenuti ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, sicchè il diritto di credito dello allorquando è stata CP_2
azionato in sede monitoria (23.8.2024), era irrimediabilmente attinto dalla causa estintiva de qua.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto,
che sono del tutto irrilevanti le deduzioni dello incentrate CP_2
6 sull'avvenuto versamento sulla propria “posta pay”, ad opera di CP
, della complessiva somma di € 11.680,50 “quale acconto per il
[...]
rapporto di lavoro”.
A tali asserzioni è agevole replicare, in primo luogo, che i versamenti de quibus
sono stati eseguiti da , soggetto estraneo al rapporto Controparte_1
lavorativo intercorso con lo (tant'è che l'adito giudice ha emesso il CP_2
decreto ingiuntivo nei confronti “del solo Parte_3
”), allorquando, peraltro, era ampiamente scaduto il termine di
[...]
prescrizione decorrente dal dicembre del 2016.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti dallo non CP_2
è dato evincere quale fosse la causale dei pagamenti eseguiti da CP
(che – ripetesi – non è destinatario della statuizione emanata in sede
[...]
monitoria), sicchè, anche sotto tale profilo, gli stessi si rivelano assolutamente inconferenti e privi di rilievo ai fini che qui interessano.
La conclusione testè raggiunta rende ovviamente assorbite le ulteriori deduzioni formulate dagli opponenti.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione de qua, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 587/2024, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno
il 2.9.2024.
7 In considerazione della peculiarità della vicenda in esame e, in particolare,
dell'obiettiva difficoltà di valutazione dei fatti offerti alla cognizione del giudicante, tale da integrare una situazione di originaria incertezza probatoria circa la fondatezza dell'azionata pretesa, suscettibile di rilievo ai sensi dell'art. 92, capoverso, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5618 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da e , in qualità di titolari, rispettivamente, Parte_1 Controparte_1
del “ ” e del “Panificio Parte_2
– Biscottificio di La Corte Michele”, contro così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
587/2024, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data
2.9.2024;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 25.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5618 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
vertente T R A
1) nato ad Olevano sul Tusciano il [...], in [...] Parte_1
di titolare del “Panificio – Biscottificio S. Michele di ”; Parte_1
2) nato ad Olevano sul Tusciano il [...], in [...] Controparte_1
di titolare del “Panificio – Biscottificio di La Corte Michele”;
rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Giannattasio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Giffoni Valle Piana, alla via Vignadonica n. 20/22;
Opponenti
1 E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Gennaro Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Battipaglia, alla via Bologna n. 20;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.11.2024 La Corte Nunziante e , in Controparte_1
qualità di titolari, rispettivamente, del “ Parte_2
” e del “Panificio – Biscottificio di La Corte Michele”,
[...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2024, con il quale il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva intimato al
[...]
” il pagamento, in favore di Parte_3
, della somma di € 17.464,54, oltre agli accessori di legge, Controparte_2
a titolo di differenze retributive derivanti dall'attività lavorativa prestata dal
15.5.2014 al 31.12.2016.
Gli opponenti eccepivano, in primo luogo, la “improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione” previsto e disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010.
Eccepivano, altresì, la prescrizione dei crediti ex adverso azionati, maturati,
2 secondo la prospettazione attorea, nel periodo sopra indicato.
Deducevano, poi, la “inesistenza del debito sia nei confronti della ditta di La
che della nuova ditta individuale di ”, Parte_1 Controparte_1
asserendo che lo on aveva affatto prestato la sua attività lavorativa CP_2
alle dipendenze del Panificio gestito da La , bensì aveva svolto Parte_1
“qualche piccolo e saltuario lavoretto … a fronte di un rimborso equipollente
…”.
Contestavano, poi, l'autenticità della documentazione allegata in sede monitoria, disconoscendone in toto il contenuto e la sottoscrizione.
La Corte Nunziante e , nelle citate qualità, chiedevano, quindi, Controparte_1
che l'adito giudice revocasse, annullasse e/o dichiarasse inefficace il decreto ingiuntivo n. 587/2024 e condannasse l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 7.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità mdi cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in Controparte_2
giudizio ed eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'opposizione, proposta dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica,
3 del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Prima di procedere alla compiuta illustrazione delle ragioni poste dal giudicante a base del proprio decisum, è opportuno evidenziare, con preliminare rilievo,
che è priva di qualsivoglia pregio giuridico l'eccezione di tardività
dell'opposizione, sollevata da . Controparte_2
Il decreto ingiuntivo de quo, infatti, è stato notificato agli odierni opponenti il
23.9.2024, sicchè il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione veniva a scadere il 2.11.2024, data coincidente con la giornata di sabato.
Viene pertanto in rilievo, nella specie, il combinato disposto di cui ai commi 4
e 5 del novellato art. 155, secondo cui: “4. se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
5. la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è stato depositato in cancelleria il ricorso in opposizione (4.11.2024), il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 641 cod. proc. civ. (prorogato ex lege) non era affatto decorso.
4 Sgombrato il campo dalla (infondata) eccezione di carattere preliminare sollevata dall'opposto, osserva ora il decidente che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui in applicazione della regola processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (giur. costante;
cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Trib., 9 settembre 2022, n. 26634; Sez. I, 21
maggio 2021, n. 14039; Sez. Lav., 20 maggio 2020, n. 9309; Sez. Trib., 9
gennaio 2019, n. 363).
Nella specie, appare sorretta da valide e convincenti argomentazioni l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede monitoria dallo
CP_2
Detto credito, infatti, ha ad oggetto le differenze retributive rivendicate da quest'ultimo in conseguenza dell'attività lavorativa prestata a far tempo dal
15.5.2014 e fino al 31.12.2016.
5 Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione di tale diritto va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato.
Nella vicenda in esame, in assenza di validi atti interruttivi posti in essere medio
tempore, risulta ampiamente spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Ciò anche a voler considerare la scrittura privata recante la data del 31.12.2016
(prescindendo da ogni considerazione in merito all'intervenuto disconoscimento del contenuto e delle firme apposte sulla stessa), con la quale, secondo la prospettazione dello il CP_2 [...]
avevano riconosciuto il Parte_4 Controparte_1
loro debito e si erano impegnati a corrispondergli la somma di € 29.415,00 a titolo di spettanze retributive.
Invero, a norma dell'articolo 2944 del codice civile, la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dell'altrui diritto e ricomincia a decorrere dalla data dell'interruzione.
Orbene, nel quinquennio successivo alla redazione della citata scrittura non sono intervenuti ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, sicchè il diritto di credito dello allorquando è stata CP_2
azionato in sede monitoria (23.8.2024), era irrimediabilmente attinto dalla causa estintiva de qua.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto,
che sono del tutto irrilevanti le deduzioni dello incentrate CP_2
6 sull'avvenuto versamento sulla propria “posta pay”, ad opera di CP
, della complessiva somma di € 11.680,50 “quale acconto per il
[...]
rapporto di lavoro”.
A tali asserzioni è agevole replicare, in primo luogo, che i versamenti de quibus
sono stati eseguiti da , soggetto estraneo al rapporto Controparte_1
lavorativo intercorso con lo (tant'è che l'adito giudice ha emesso il CP_2
decreto ingiuntivo nei confronti “del solo Parte_3
”), allorquando, peraltro, era ampiamente scaduto il termine di
[...]
prescrizione decorrente dal dicembre del 2016.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione versata in atti dallo non CP_2
è dato evincere quale fosse la causale dei pagamenti eseguiti da CP
(che – ripetesi – non è destinatario della statuizione emanata in sede
[...]
monitoria), sicchè, anche sotto tale profilo, gli stessi si rivelano assolutamente inconferenti e privi di rilievo ai fini che qui interessano.
La conclusione testè raggiunta rende ovviamente assorbite le ulteriori deduzioni formulate dagli opponenti.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione de qua, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 587/2024, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno
il 2.9.2024.
7 In considerazione della peculiarità della vicenda in esame e, in particolare,
dell'obiettiva difficoltà di valutazione dei fatti offerti alla cognizione del giudicante, tale da integrare una situazione di originaria incertezza probatoria circa la fondatezza dell'azionata pretesa, suscettibile di rilievo ai sensi dell'art. 92, capoverso, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5618 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da e , in qualità di titolari, rispettivamente, Parte_1 Controparte_1
del “ ” e del “Panificio Parte_2
– Biscottificio di La Corte Michele”, contro così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
587/2024, emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno in data
2.9.2024;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 25.3.2025.
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