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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2019 (cui è riunito il procedimento n. R.G. 1482/2019)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE DE IO ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2019 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS PP (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Partanna, via Palermo n. 88;
attore opponente
Contro
(C.F./P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 per procura in atti dall'Avv. Lentini Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
UA MA sito in Sciacca, via Rodolfo Morandi 28;
convenuto
E nei confronti di nato a [...] il [...], C.F.: res.te in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Partanna nella Via B.M. la Grutta n. 39;
e nata a [...] il [...], C.F.: , res.te in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Partanna nella Via B.M. la Grutta n. 39; convenuti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione/opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5.11.2024, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi in atti, con rinuncia ai termini 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.5.2019, depositato il 28.5.2019, ritualmente notificato ai convenuti, Pt_1 proponeva opposizione al precetto in rinnovazione notificato dal a
[...] Controparte_1 [...]
e chiedendo la sospensione della sentenza n. 775 del 2015 emessa dalla CP_2 Controparte_3
Corte di Appello di Palermo e del precetto notificato il 20.5.2019. Rappresentava che, con il precetto in questione, il agendo in forza della sentenza n. 775/2015, depositata in data 25 Controparte_1 maggio 2015, a conclusione del giudizio vertente tra i sig.ri , ed il Controparte_2 Controparte_3 predetto Ente, compensava ex art.1292 c.c. anche il credito vantato dall'opponente nei Parte_1 confronti del in forza della sentenza n. 604/2019, pubblicata in data 20 marzo Controparte_1
2019, con la quale, il Tribunale delle Pubbliche Acque di Palermo, condannava il Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice e di , della somma di € 31.046,23. Eccepiva la Controparte_2 nullità del precetto per: 1) violazione dell'art. 84 co. 2 c.p.c. in quanto, dalla procura allegata all'atto di precetto notificato il giorno 8.9.2015, emerge il potere del difensore di dare compiuta esecuzione alla sentenza e non anche quello di disporre la compensazione e comunque, che tale potere non poteva essere esteso ad obbligazioni future, tali essendo i diritti nascenti dalla sentenza n. 606 del 2019, emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche;
eccepiva, inoltre, la mancanza di solidarietà tra la stessa e in relazione al credito vantato dal Comune di Partanna. Rappresentava in proposito
Controparte_2 che la solidarietà attiva deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni, avendo la stessa e , agito autonomamente in
Controparte_2 giudizio per essere risarciti dei danni distintamente patiti;
ha eccepito l'inefficacia della compensazione, per non essere la stessa debitrice del non vantando tale ente Controparte_1 nessun credito nei suoi confronti come emerge dalla sentenza 775/2015 posta a base dell'esecuzione in forza della quale solo e sono stati condannati a rimborsare al
Controparte_2 Controparte_3 la somma di € 121.027,02, ma non anche l'opponente la quale è Controparte_1 Parte_1 creditrice, unitamente al solo , della somma di €. 31.046,23 nei confronti del predetto
Controparte_2
Ente Locale in forza della sentenza n. 604 del 2019 del Tribunale delle acque pubbliche, conseguendone, quindi, la nullità del precetto che ha disposto la compensazione. Ha inoltre rappresentato come la compensazione in questione sia nulla per violazione dei presupposti normativi dell'art 1264 c.c., posto che si vorrebbe compensare il credito vantato dal verso il terzo CP_1 [...]
con il credito vantato dal parte attrice verso il con l'effetto che muterebbe la CP_2 CP_1
pagina 2 di 8 posizione dell'opposto il quale non sarebbe più debitore della opponente Controparte_1 Pt_1
la quale si troverebbe a riscuotere il proprio credito presso il debitore , con
[...] Controparte_2 applicazione delle norme sulla cessione del credito, senza tuttavia che all'opponente sia stata mai fornita comunicazione della cessione.
Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente attesa la palese violazione degli artt. 84 comma n°2 c.p.c. e degli artt. 1242/1292 C.C. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale Sent. n°775/2015 dell'11 marzo.2015 e del conseguente atto di precetto notificato ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
in data 20 maggio 2019. Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto per
[...] violazione dell'art. 1264 e dell'art. 1262 C.C. Nel merito Ritenere e dichiarare la mancanza dello jus postulandi in capo al difensore del relativamente alla richiesta di compensazione Controparte_1 di un credito successivo (20.03.2019) rispetto al mandato ricevuto (08.09.2015); Ritenere e dichiarare la nullità della proposta compensazione del credito vantato dall'opponente verso il CP_1
con il debito contratto dal per la totale assenza del parallellismo tra i
[...] Controparte_1 due crediti e per la totale assenza di solidarietà tra il credito vantato dall'opponente con il credito vantato dal debitore nei confronti del . Con il favore delle spese Controparte_2 Controparte_1 ed onorari di lite, con distrazione ex art.93 c.p.c. posto che il sottoscritto Avv.to ha anticipato le spese
e non ha riscosso credito alcuno”.
Si è costituito il il 16.9.2019 rappresentando che: con atto di citazione notificato il Controparte_1
24.05.2019, la sig.ra proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
20.05.2019 su istanza del nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo e del precetto in questione;
che, con sentenza n. 775/2015, la Corte di Appello di Palermo ha condannato e al pagamento in favore del Controparte_3 Controparte_2 di € 121.027,02, con gli interessi dalla data dell'esborso. Condannava, altresì, Controparte_1
e al pagamento, in favore del di Partanna, delle spese Controparte_2 Controparte_3 CP_1 processuali, liquidate, per il primo grado, in €.3.530,00; e per il secondo, in €.4.600,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e C.P.A.
Che, con sentenza n. 604/2019, emessa il 28.11.2018, nel giudizio n. R.G. 2069, pubblicata il
20.3.2019, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia condannava il CP_1
alla corresponsione in favore di e , della complessiva somma di €
[...] Parte_1 Controparte_2
31.046,23, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Che, con l'atto di precetto opposto notificato il 20.5.2019, il intimava a Controparte_1 [...]
e il pagamento della complessiva somma € 126.560,75, pari alla CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 8 differenza tra il credito portato dalla sentenza 775/2015 della Corte di Appello di Palermo ed il debito di cui alla sentenza 604/2019 del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;
che quindi, con l'atto di precetto in questione l'Ente locale portava in compensazione nei confronti di e Controparte_2 CP_3
ai sensi degli artt. 1242 e 1243, comma 1 c.c., il contestuale debito gravante sull'Ente di €
[...]
31.046,23 nei confronti di e , portato dalla suddetta sentenza n. 604/2019. Parte_1 Controparte_2
Ciò ai sensi dell'art. 1292 c.c., secondo cui l'adempimento per compensazione conseguito dal sig.
[...]
liberava il Comune di Partanna verso tutti i creditori e, dunque, anche verso la sig.ra CP_2 Pt_1
Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...] Pt_1
a tal riguardo il convenuto ha qualificato l'opposizione come opposizione di terzo ex art. 619
[...]
c.p.c. ed ha evidenziato come l'opponente non sia legittimata ad esperirla vantando un credito di natura risarcitoria non rientrante nei casi previsti dalla disposizione.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 84 co. 2 c.p.c. ne ha rilevato l'infondatezza evidenziando come l'eccezione di compensazione sia un'eccezione di merito e, quindi, il relativo potere, non debba essere inserito nella procura alle liti.
Quanto al difetto di solidarietà attiva del credito vantato da e in forza della Parte_1 Controparte_2 sentenza 604 del 2019 del Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo sopra richiamata e della conseguente inefficacia della compensazione ha evidenziato come, nell'ambito di tale contenzioso, entrambi abbiano citato in giudizio l'Ente con un unico atto di citazione chiedendo un risarcimento complessivo del danno in loro favore di € 475.000,00. Rappresenta che la natura solidale del risarcimento deriva dal fatto che i due erano comproprietari di un fondo indiviso poi occupato dal con un'opera abusiva. CP_1
Stante la natura solidale del risarcimento il ha invocato gli articoli 1242, 1243 co. 1 e 1292 c.c. CP_1
In particolare, ha citato l'art. 1292 c.c. per la liberazione del debitore che paga ad uno dei creditori in solido e l'art. 1241 c.c. in relazione alla compensazione.
Ha quindi rilevato come, con la compensazione in questione, operata verso , il Controparte_2 CP_1 si sia liberato dell'obbligazione nei confronti di Parte_1
Quanto all'ulteriore credito vantato dal nei confronti di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ha rilevato come anche il debito di questi verso l'Ente sia in solido.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza della richiesta di sospensione della sentenza n. 775 del 2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo e del precetto rilevando come il condannatorio non concerna la sig.ra ha inoltre evidenziato come i motivi di opposizione concernano non il titolo ma il precetto Parte_1
e la compensazione con lo stesso operata.
pagina 4 di 8 Ha dedotto l'infondatezza dei motivi posti a base dell'istanza di sospensione del precetto, nonché la mancanza di allegazione di gravi motivi.
Ha concluso chiedendo “- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti al paragrafo 1).- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015;- rigettare l'istanza di sospensione del precetto;
Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
Successivamente veniva depositato altro atto di citazione in opposizione al precetto in rinnovazione del 4.12.2019, con medesimo contenuto rispetto a quello depositato nell'ambito del presente giudizio.
Si costituiva il che riproponeva le stesse questioni in fatto ed in diritto di cui alla comparsa di CP_1 costituzione depositata nel giudizio n. RG 657/2019. Rappresentava inoltre che, per quanto riguarda il giudizio scaturente dalla prima opposizione, l'atto di precetto notificato il 24.5.2020 perdeva efficacia, sicché il notificava il 4.12.2019 ai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nuovo atto di precetto in rinnovazione, opposto dalla sig.ra con atto notificato il Parte_1
23.12.2019, scaturendone il procedimento iscritto al n. RG. 1482/2019, con udienza fissata per il giorno
6 maggio 2020
Il Comune di Partanna ha, in primo luogo, chiesto la riunione del giudizio di cui al n. R.G. 1482/2019 con quello di cui al n. R.G. 657/2019 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, avendo i due atti di precetto identico contenuto ma essendo il primo divenuto inefficace per non avere il creditore procedente iniziato la procedura esecutiva nel termine di legge.
Ha riproposto le medesime argomentazioni in fatto e in diritto di cui alla comparsa di costituzione del giudizio 657/2019; in subordine, in ipotesi di riconoscimento della fondatezza dell'opposizione, ha chiesto di sospendere il precetto limitatamente al 50% pari ad € 15.738,12, credito vantato da Pt_1
[...]
Ha concluso chiedendo, previa riunione dei due procedimenti “- accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell''opposizione per i motivi esposti al paragrafo 2).- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015;- rigettare l'istanza di sospensione del precetto.- in via subordinata, sospendere il precetto limitatamente alla somma di € 15.678,12 pari al
50% del credito vantato da nei confronti del;
Nel merito, rigettare Parte_1 Controparte_1
l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
All'udienza del 5.2.2020 le parti chiedevano la riunione del procedimento n. R.G. 1482 del 2019 al presente procedimento e veniva quindi disposto un rinvio per tale incombente.
pagina 5 di 8 Successivamente, riuniti i giudizi, le parti insistevano nei rispettivi scritti difensivi e chiedevano i termini 183 co 6 c.p.c.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie di cui al predetto articolo, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini 190 c.p.c., all'udienza del 5.11.2024.
Successivamente, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per il deposito della prova dell'avvenuta notifica a e dell'opposizione al precetto del 23.12.2019 (R.G. Controparte_2 Controparte_3
1482/2019 riunito al presente), con assegnazione di termine per il deposito di prova dell'avvenuta notifica.
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, con ordinanza del 24.2.2025, veniva dato atto che nelle more parte attrice opponente aveva provveduto a notificare l'atto alle controparti, in assenza di autorizzazione;
veniva quindi assegnato alla parte più diligente un termine per provvedere alla notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto anche a e litisconsorti Controparte_2 Controparte_3 necessari, entro il 7.3.2025.
Detta attività non veniva effettuata dalla parte, che depositava prova dell'avvenuta notifica ai predetti dell'atto di citazione in opposizione effettuata il 13.2.2025, prima di essere a ciò autorizzato.
All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti in atti.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio riunito al presente (RG 1482/2019) non avendo parte attrice opponente, onerata con ordinanza del 24.2.2025, proceduto a notificare l'atto a e , dopo il provvedimento con cui la parte più diligente veniva a ciò Controparte_2 Controparte_3 onerata,
L'estinzione riguarda solo il giudizio riunito, non avendo detta mancata attività influito sul presente giudizio, nell'ambito del quale il contraddittorio si è regolarmente istaurato nei confronti delle predette parti.
In proposito la Cassazione ha infatti avuto modo di evidenziare come, nel caso di giudizi riuniti, ben è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio con riguardo ad uno soltanto degli stessi, così come è possibile interrompere solo uno dei giudizi con prosecuzione degli altri: “La interruzione costituisce una vicenda anomala del processo come la sospensione e la estinzione e dovrebbe, sul piano sistematico, essere regolata in modo analogo a tali altre fattispecie che si riconosce in genere che sono scindibili e possono quindi incidere solo su alcuni e non su tutti i procedimenti oggetto dell'unico giudizio unitario o riunito. Vi è la sospensione di una o più cause di uno stesso processo (ord. Cass. 29 pagina 6 di 8 novembre 2005 n. 26032, 5 aprile 2005 n. 7079, 19 maggio 2004 n. 9573, 11 ottobre 2002) e la estinzione che colpisce solo uno o più dei procedimenti riuniti, nel quale la parte interessata sollevi la relativa eccezione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., u.c.” (Cass. 26 aprile 2005 n. 8670, 23 luglio 2003
n. 11455, 11 febbraio 2000 n. 1519 e 4 marzo 1998 n. 2406 in motivazione Cass. SU 15142 del 2007).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio R.G. 1482/2019 riunito al presente.
2. Va dichiarata poi la contumacia dei convenuti e , non essendosi gli Controparte_2 Controparte_3 stessi costituiti nel giudizio n. 657/2019. La notifica della citazione in opposizione del 25.5.2019 si è perfezionata nei loro confronti rispettivamente il 28.5.2019 e il 3.6.2019.
3.Passando al merito, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_1 sollevata dal convenuto occorre rilevare quanto segue.
Il ha, in proposito evidenziato che l'opposizione debba essere qualificata come Controparte_1 opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., deducendo in proposito che, il caso in questione, non rientri nel novero delle ipotesi che la disposizione prevede ai fini della possibilità per il terzo di spiegare opposizione.
Parte attrice opponente ha al riguardo rilevato, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c., come la disposizione in commento tuteli anche i diritti di credito del terzo ed ha comunque evidenziato come l'azione spiegata si inquadri negli artt. 615 e 617 c.p.c.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'art. 619 co. 1 c.p.c. stabilisce che: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”.
L'opposizione di terzo va proposta quindi innanzi al giudice dell'esecuzione quando questa sia iniziata ed ha ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su beni pignorati.
L'opposizione proposta dalla sig.ra al precetto, ove qualificata quale opposizione 619 Parte_1
c.p.c., è quindi inammissibile, essendo stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione ed avendo un oggetto diverso da quello previsto dalla richiamata disposizione.
La stessa non può essere riqualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto con questa si contesta il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata mentre, nel caso di specie, la sig.ra Pt_1 contesta l'avvenuta compensazione del suo credito effettuata dall'Ente nell'atto di precetto, con
[...] conseguente decurtazione dalle somme dovute dai debitori con gli importi che la stessa vanta verso il
Il precetto in questione, infatti, non è alla stessa rivolto, essendo stato notificato solo a CP_1 [...]
e e la compensazione operata dal Comune nell'atto in questione non le CP_2 Controparte_3 può essere opposta.
pagina 7 di 8 L'opposizione proposta da non può essere inquadrata nemmeno nell'art. 617 c.p.c., Parte_1 disposizione che consente di censurare le irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto.
In conclusione, per quanto concerne l'opposizione al precetto dalla quale ha originato il procedimento n. 647/2019 la stessa deve essere dichiarata inammissibile, non rientrando l'azione in nessuna delle ipotesi contemplate dalle disposizioni in materia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore della causa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio n. 1482/2019;
- Dichiara la contumacia di e in relazione al giudizio n. R.G. Controparte_2 Controparte_3
657/2019;
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da avverso il precetto Parte_1 notificato a e il 20.5.2019. Controparte_2 Controparte_3
- Condanna a versare in favore del le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Sciacca 18.11.2025 Il Giudice
LE DE IO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE DE IO ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2019 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS PP (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Partanna, via Palermo n. 88;
attore opponente
Contro
(C.F./P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 per procura in atti dall'Avv. Lentini Giovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
UA MA sito in Sciacca, via Rodolfo Morandi 28;
convenuto
E nei confronti di nato a [...] il [...], C.F.: res.te in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Partanna nella Via B.M. la Grutta n. 39;
e nata a [...] il [...], C.F.: , res.te in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Partanna nella Via B.M. la Grutta n. 39; convenuti
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione/opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5.11.2024, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi in atti, con rinuncia ai termini 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 25.5.2019, depositato il 28.5.2019, ritualmente notificato ai convenuti, Pt_1 proponeva opposizione al precetto in rinnovazione notificato dal a
[...] Controparte_1 [...]
e chiedendo la sospensione della sentenza n. 775 del 2015 emessa dalla CP_2 Controparte_3
Corte di Appello di Palermo e del precetto notificato il 20.5.2019. Rappresentava che, con il precetto in questione, il agendo in forza della sentenza n. 775/2015, depositata in data 25 Controparte_1 maggio 2015, a conclusione del giudizio vertente tra i sig.ri , ed il Controparte_2 Controparte_3 predetto Ente, compensava ex art.1292 c.c. anche il credito vantato dall'opponente nei Parte_1 confronti del in forza della sentenza n. 604/2019, pubblicata in data 20 marzo Controparte_1
2019, con la quale, il Tribunale delle Pubbliche Acque di Palermo, condannava il Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice e di , della somma di € 31.046,23. Eccepiva la Controparte_2 nullità del precetto per: 1) violazione dell'art. 84 co. 2 c.p.c. in quanto, dalla procura allegata all'atto di precetto notificato il giorno 8.9.2015, emerge il potere del difensore di dare compiuta esecuzione alla sentenza e non anche quello di disporre la compensazione e comunque, che tale potere non poteva essere esteso ad obbligazioni future, tali essendo i diritti nascenti dalla sentenza n. 606 del 2019, emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche;
eccepiva, inoltre, la mancanza di solidarietà tra la stessa e in relazione al credito vantato dal Comune di Partanna. Rappresentava in proposito
Controparte_2 che la solidarietà attiva deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni, avendo la stessa e , agito autonomamente in
Controparte_2 giudizio per essere risarciti dei danni distintamente patiti;
ha eccepito l'inefficacia della compensazione, per non essere la stessa debitrice del non vantando tale ente Controparte_1 nessun credito nei suoi confronti come emerge dalla sentenza 775/2015 posta a base dell'esecuzione in forza della quale solo e sono stati condannati a rimborsare al
Controparte_2 Controparte_3 la somma di € 121.027,02, ma non anche l'opponente la quale è Controparte_1 Parte_1 creditrice, unitamente al solo , della somma di €. 31.046,23 nei confronti del predetto
Controparte_2
Ente Locale in forza della sentenza n. 604 del 2019 del Tribunale delle acque pubbliche, conseguendone, quindi, la nullità del precetto che ha disposto la compensazione. Ha inoltre rappresentato come la compensazione in questione sia nulla per violazione dei presupposti normativi dell'art 1264 c.c., posto che si vorrebbe compensare il credito vantato dal verso il terzo CP_1 [...]
con il credito vantato dal parte attrice verso il con l'effetto che muterebbe la CP_2 CP_1
pagina 2 di 8 posizione dell'opposto il quale non sarebbe più debitore della opponente Controparte_1 Pt_1
la quale si troverebbe a riscuotere il proprio credito presso il debitore , con
[...] Controparte_2 applicazione delle norme sulla cessione del credito, senza tuttavia che all'opponente sia stata mai fornita comunicazione della cessione.
Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente attesa la palese violazione degli artt. 84 comma n°2 c.p.c. e degli artt. 1242/1292 C.C. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale Sent. n°775/2015 dell'11 marzo.2015 e del conseguente atto di precetto notificato ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
in data 20 maggio 2019. Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto per
[...] violazione dell'art. 1264 e dell'art. 1262 C.C. Nel merito Ritenere e dichiarare la mancanza dello jus postulandi in capo al difensore del relativamente alla richiesta di compensazione Controparte_1 di un credito successivo (20.03.2019) rispetto al mandato ricevuto (08.09.2015); Ritenere e dichiarare la nullità della proposta compensazione del credito vantato dall'opponente verso il CP_1
con il debito contratto dal per la totale assenza del parallellismo tra i
[...] Controparte_1 due crediti e per la totale assenza di solidarietà tra il credito vantato dall'opponente con il credito vantato dal debitore nei confronti del . Con il favore delle spese Controparte_2 Controparte_1 ed onorari di lite, con distrazione ex art.93 c.p.c. posto che il sottoscritto Avv.to ha anticipato le spese
e non ha riscosso credito alcuno”.
Si è costituito il il 16.9.2019 rappresentando che: con atto di citazione notificato il Controparte_1
24.05.2019, la sig.ra proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
20.05.2019 su istanza del nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015, emessa dalla Corte di Appello di Palermo e del precetto in questione;
che, con sentenza n. 775/2015, la Corte di Appello di Palermo ha condannato e al pagamento in favore del Controparte_3 Controparte_2 di € 121.027,02, con gli interessi dalla data dell'esborso. Condannava, altresì, Controparte_1
e al pagamento, in favore del di Partanna, delle spese Controparte_2 Controparte_3 CP_1 processuali, liquidate, per il primo grado, in €.3.530,00; e per il secondo, in €.4.600,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e C.P.A.
Che, con sentenza n. 604/2019, emessa il 28.11.2018, nel giudizio n. R.G. 2069, pubblicata il
20.3.2019, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia condannava il CP_1
alla corresponsione in favore di e , della complessiva somma di €
[...] Parte_1 Controparte_2
31.046,23, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Che, con l'atto di precetto opposto notificato il 20.5.2019, il intimava a Controparte_1 [...]
e il pagamento della complessiva somma € 126.560,75, pari alla CP_2 Controparte_3
pagina 3 di 8 differenza tra il credito portato dalla sentenza 775/2015 della Corte di Appello di Palermo ed il debito di cui alla sentenza 604/2019 del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;
che quindi, con l'atto di precetto in questione l'Ente locale portava in compensazione nei confronti di e Controparte_2 CP_3
ai sensi degli artt. 1242 e 1243, comma 1 c.c., il contestuale debito gravante sull'Ente di €
[...]
31.046,23 nei confronti di e , portato dalla suddetta sentenza n. 604/2019. Parte_1 Controparte_2
Ciò ai sensi dell'art. 1292 c.c., secondo cui l'adempimento per compensazione conseguito dal sig.
[...]
liberava il Comune di Partanna verso tutti i creditori e, dunque, anche verso la sig.ra CP_2 Pt_1
Il convenuto eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da
[...] Pt_1
a tal riguardo il convenuto ha qualificato l'opposizione come opposizione di terzo ex art. 619
[...]
c.p.c. ed ha evidenziato come l'opponente non sia legittimata ad esperirla vantando un credito di natura risarcitoria non rientrante nei casi previsti dalla disposizione.
Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 84 co. 2 c.p.c. ne ha rilevato l'infondatezza evidenziando come l'eccezione di compensazione sia un'eccezione di merito e, quindi, il relativo potere, non debba essere inserito nella procura alle liti.
Quanto al difetto di solidarietà attiva del credito vantato da e in forza della Parte_1 Controparte_2 sentenza 604 del 2019 del Tribunale delle Acque Pubbliche di Palermo sopra richiamata e della conseguente inefficacia della compensazione ha evidenziato come, nell'ambito di tale contenzioso, entrambi abbiano citato in giudizio l'Ente con un unico atto di citazione chiedendo un risarcimento complessivo del danno in loro favore di € 475.000,00. Rappresenta che la natura solidale del risarcimento deriva dal fatto che i due erano comproprietari di un fondo indiviso poi occupato dal con un'opera abusiva. CP_1
Stante la natura solidale del risarcimento il ha invocato gli articoli 1242, 1243 co. 1 e 1292 c.c. CP_1
In particolare, ha citato l'art. 1292 c.c. per la liberazione del debitore che paga ad uno dei creditori in solido e l'art. 1241 c.c. in relazione alla compensazione.
Ha quindi rilevato come, con la compensazione in questione, operata verso , il Controparte_2 CP_1 si sia liberato dell'obbligazione nei confronti di Parte_1
Quanto all'ulteriore credito vantato dal nei confronti di e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ha rilevato come anche il debito di questi verso l'Ente sia in solido.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza della richiesta di sospensione della sentenza n. 775 del 2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo e del precetto rilevando come il condannatorio non concerna la sig.ra ha inoltre evidenziato come i motivi di opposizione concernano non il titolo ma il precetto Parte_1
e la compensazione con lo stesso operata.
pagina 4 di 8 Ha dedotto l'infondatezza dei motivi posti a base dell'istanza di sospensione del precetto, nonché la mancanza di allegazione di gravi motivi.
Ha concluso chiedendo “- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti al paragrafo 1).- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015;- rigettare l'istanza di sospensione del precetto;
Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
Successivamente veniva depositato altro atto di citazione in opposizione al precetto in rinnovazione del 4.12.2019, con medesimo contenuto rispetto a quello depositato nell'ambito del presente giudizio.
Si costituiva il che riproponeva le stesse questioni in fatto ed in diritto di cui alla comparsa di CP_1 costituzione depositata nel giudizio n. RG 657/2019. Rappresentava inoltre che, per quanto riguarda il giudizio scaturente dalla prima opposizione, l'atto di precetto notificato il 24.5.2020 perdeva efficacia, sicché il notificava il 4.12.2019 ai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nuovo atto di precetto in rinnovazione, opposto dalla sig.ra con atto notificato il Parte_1
23.12.2019, scaturendone il procedimento iscritto al n. RG. 1482/2019, con udienza fissata per il giorno
6 maggio 2020
Il Comune di Partanna ha, in primo luogo, chiesto la riunione del giudizio di cui al n. R.G. 1482/2019 con quello di cui al n. R.G. 657/2019 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, avendo i due atti di precetto identico contenuto ma essendo il primo divenuto inefficace per non avere il creditore procedente iniziato la procedura esecutiva nel termine di legge.
Ha riproposto le medesime argomentazioni in fatto e in diritto di cui alla comparsa di costituzione del giudizio 657/2019; in subordine, in ipotesi di riconoscimento della fondatezza dell'opposizione, ha chiesto di sospendere il precetto limitatamente al 50% pari ad € 15.738,12, credito vantato da Pt_1
[...]
Ha concluso chiedendo, previa riunione dei due procedimenti “- accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell''opposizione per i motivi esposti al paragrafo 2).- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 775/2015;- rigettare l'istanza di sospensione del precetto.- in via subordinata, sospendere il precetto limitatamente alla somma di € 15.678,12 pari al
50% del credito vantato da nei confronti del;
Nel merito, rigettare Parte_1 Controparte_1
l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite”.
All'udienza del 5.2.2020 le parti chiedevano la riunione del procedimento n. R.G. 1482 del 2019 al presente procedimento e veniva quindi disposto un rinvio per tale incombente.
pagina 5 di 8 Successivamente, riuniti i giudizi, le parti insistevano nei rispettivi scritti difensivi e chiedevano i termini 183 co 6 c.p.c.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie di cui al predetto articolo, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini 190 c.p.c., all'udienza del 5.11.2024.
Successivamente, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per il deposito della prova dell'avvenuta notifica a e dell'opposizione al precetto del 23.12.2019 (R.G. Controparte_2 Controparte_3
1482/2019 riunito al presente), con assegnazione di termine per il deposito di prova dell'avvenuta notifica.
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, con ordinanza del 24.2.2025, veniva dato atto che nelle more parte attrice opponente aveva provveduto a notificare l'atto alle controparti, in assenza di autorizzazione;
veniva quindi assegnato alla parte più diligente un termine per provvedere alla notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto anche a e litisconsorti Controparte_2 Controparte_3 necessari, entro il 7.3.2025.
Detta attività non veniva effettuata dalla parte, che depositava prova dell'avvenuta notifica ai predetti dell'atto di citazione in opposizione effettuata il 13.2.2025, prima di essere a ciò autorizzato.
All'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi scritti in atti.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio riunito al presente (RG 1482/2019) non avendo parte attrice opponente, onerata con ordinanza del 24.2.2025, proceduto a notificare l'atto a e , dopo il provvedimento con cui la parte più diligente veniva a ciò Controparte_2 Controparte_3 onerata,
L'estinzione riguarda solo il giudizio riunito, non avendo detta mancata attività influito sul presente giudizio, nell'ambito del quale il contraddittorio si è regolarmente istaurato nei confronti delle predette parti.
In proposito la Cassazione ha infatti avuto modo di evidenziare come, nel caso di giudizi riuniti, ben è possibile dichiarare l'estinzione del giudizio con riguardo ad uno soltanto degli stessi, così come è possibile interrompere solo uno dei giudizi con prosecuzione degli altri: “La interruzione costituisce una vicenda anomala del processo come la sospensione e la estinzione e dovrebbe, sul piano sistematico, essere regolata in modo analogo a tali altre fattispecie che si riconosce in genere che sono scindibili e possono quindi incidere solo su alcuni e non su tutti i procedimenti oggetto dell'unico giudizio unitario o riunito. Vi è la sospensione di una o più cause di uno stesso processo (ord. Cass. 29 pagina 6 di 8 novembre 2005 n. 26032, 5 aprile 2005 n. 7079, 19 maggio 2004 n. 9573, 11 ottobre 2002) e la estinzione che colpisce solo uno o più dei procedimenti riuniti, nel quale la parte interessata sollevi la relativa eccezione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., u.c.” (Cass. 26 aprile 2005 n. 8670, 23 luglio 2003
n. 11455, 11 febbraio 2000 n. 1519 e 4 marzo 1998 n. 2406 in motivazione Cass. SU 15142 del 2007).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio R.G. 1482/2019 riunito al presente.
2. Va dichiarata poi la contumacia dei convenuti e , non essendosi gli Controparte_2 Controparte_3 stessi costituiti nel giudizio n. 657/2019. La notifica della citazione in opposizione del 25.5.2019 si è perfezionata nei loro confronti rispettivamente il 28.5.2019 e il 3.6.2019.
3.Passando al merito, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_1 sollevata dal convenuto occorre rilevare quanto segue.
Il ha, in proposito evidenziato che l'opposizione debba essere qualificata come Controparte_1 opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., deducendo in proposito che, il caso in questione, non rientri nel novero delle ipotesi che la disposizione prevede ai fini della possibilità per il terzo di spiegare opposizione.
Parte attrice opponente ha al riguardo rilevato, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c., come la disposizione in commento tuteli anche i diritti di credito del terzo ed ha comunque evidenziato come l'azione spiegata si inquadri negli artt. 615 e 617 c.p.c.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'art. 619 co. 1 c.p.c. stabilisce che: “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni”.
L'opposizione di terzo va proposta quindi innanzi al giudice dell'esecuzione quando questa sia iniziata ed ha ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su beni pignorati.
L'opposizione proposta dalla sig.ra al precetto, ove qualificata quale opposizione 619 Parte_1
c.p.c., è quindi inammissibile, essendo stata proposta prima dell'inizio dell'esecuzione ed avendo un oggetto diverso da quello previsto dalla richiamata disposizione.
La stessa non può essere riqualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto con questa si contesta il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata mentre, nel caso di specie, la sig.ra Pt_1 contesta l'avvenuta compensazione del suo credito effettuata dall'Ente nell'atto di precetto, con
[...] conseguente decurtazione dalle somme dovute dai debitori con gli importi che la stessa vanta verso il
Il precetto in questione, infatti, non è alla stessa rivolto, essendo stato notificato solo a CP_1 [...]
e e la compensazione operata dal Comune nell'atto in questione non le CP_2 Controparte_3 può essere opposta.
pagina 7 di 8 L'opposizione proposta da non può essere inquadrata nemmeno nell'art. 617 c.p.c., Parte_1 disposizione che consente di censurare le irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto.
In conclusione, per quanto concerne l'opposizione al precetto dalla quale ha originato il procedimento n. 647/2019 la stessa deve essere dichiarata inammissibile, non rientrando l'azione in nessuna delle ipotesi contemplate dalle disposizioni in materia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore della causa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio n. 1482/2019;
- Dichiara la contumacia di e in relazione al giudizio n. R.G. Controparte_2 Controparte_3
657/2019;
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da avverso il precetto Parte_1 notificato a e il 20.5.2019. Controparte_2 Controparte_3
- Condanna a versare in favore del le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Sciacca 18.11.2025 Il Giudice
LE DE IO
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