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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 843/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DALENA MARIA ROSARIA Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. VINCI ALESSANDRA CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico da malattia professionale (denuncia amministrativa 16-07-2019)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già riconosciuto avente diritto a un danno biologico 6% per malattia professionale “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinite bilaterale del sovra spinoso”, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi CP_1 il ricorso.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinopatia del sovra spinato bilaterale (danno biologico 6%) ed ernie del disco del tratto lombare, di origine professionale con danno biologico da valutarsi nella misura del 6%; b) Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura dell'11% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16.07.2019 (vedi ctu dott. ). Per_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1 con atto depositato il 31/01/2023 così provvede:
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per danno biologico complessivo 11% a decorrere dalla denuncia amministrativa (16.07.2019); 2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1 EURO 1.600,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. DALENA MARIA ROSARIA ex art. 93 c.p.c.;
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 31/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 843/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DALENA MARIA ROSARIA Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. VINCI ALESSANDRA CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico da malattia professionale (denuncia amministrativa 16-07-2019)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, già riconosciuto avente diritto a un danno biologico 6% per malattia professionale “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinite bilaterale del sovra spinoso”, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' costituitosi, ha chiesto rigettarsi CP_1 il ricorso.
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. La prova testimoniale ha fatto emergere la nocività delle mansioni/ambienti lavorativi di parte ricorrente.
a) Diagnosi del C.T.U.: sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinopatia del sovra spinato bilaterale (danno biologico 6%) ed ernie del disco del tratto lombare, di origine professionale con danno biologico da valutarsi nella misura del 6%; b) Consegue che: il danno biologico per cumulo è da valutarsi nella misura dell'11% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16.07.2019 (vedi ctu dott. ). Per_1
Spese di lite e spese di C.T.U. a definitivo carico parte soccombente. CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 CP_1 con atto depositato il 31/01/2023 così provvede:
1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per danno biologico complessivo 11% a decorrere dalla denuncia amministrativa (16.07.2019); 2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1 EURO 1.600,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. DALENA MARIA ROSARIA ex art. 93 c.p.c.;
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 31/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)