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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
BA IO ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al
NRG 3362/2020 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 29 dell'11 marzo
2020, pari ad € 1.038,80 (di cui € 1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica) dell'
[...]
, relativa al verbale Controparte_1
n.7, notificato in data 23 marzo 2019
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Vincenzo con la quale Parte_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti
(ATTORE)
E
- Controparte_2
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti e da verbale dell'udienza odierna
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie. Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente proponeva opposizione (ex art. 6 del Dlgs n.
150/2011) avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 29 dell'11 marzo 2020, pari ad € 1.038,80 (di cui €
1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica) dell'Ente
[...]
, relativa al verbale n.7, notificato in data 23 marzo Controparte_1
2019 ed elevato dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri Parco di Ottati per violazione degli artt. 11, 13, e 30 della L.394/91 chiedendo l'annullamento della sanzione erogata.-
Esponeva l'attore che in data 5 dicembre 2018, in Aquara (SA), alla località “Pantuliano”, il Brig.
Cont
, l' ed i e della Stazione Carabinieri CP_3 Controparte_4 Parte_2 Pt_3
Parco di Ottati, durante un sopralluogo, hanno accertato il taglio di 49 piante di vario genere effettuato da nell'appezzamento di terreno riportato in Catasto al foglio 7, Parte_4
particelle 5, 434, 4, 317; – l'indicato taglio è avvenuto, tra altro, senza il prescritto nulla osta dell'Ente
. Pertanto, è stato Controparte_1
elevato il verbale di contravvenzione n. 7 del Registro, notificato alla ricorrente in data 23 marzo
2019, per € 1.032,00, contestando la violazione degli artt. 11, 13 e 30 della L. n. 394 del 1991. In
tale verbale si riporta che: “la sig. ha commissionato i lavori effettuati dal Parte_1
sig. ”, ritenendo, inoltre, la stessa proprietaria degli immobili in oggetto . Parte_4
La ricorrente, in data 3 aprile 2019 ha fatto istanza di autotutela ex art 18 della L. 689/81, alla per il tramite del Raggruppamento Carabinieri Parco di Vallo della Parte_5
Lucania, chiedendo l'annullamento/archiviazione, tra altro, del verbale in oggetto e chiedendo,
altresì, di essere sentita. In merito a tale istanza di autotutela la ricorrente non ha avuto risposta e non
è stata convocata per essere sentita.-
Nel corso del giudizio rimaneva contumace il .- Controparte_1
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.- La ricorrente ha documentato che in data 8 marzo 2019, ha presentato formale denuncia alla
Stazione Carabinieri Parco di Ottati, con la quale ha dichiarato la propria assoluta sua estraneità ai fatti accaduti in data 5 dicembre 2018; che non ha mai commissionato ad i lavori Parte_4
innanzi indicati e che non vi è prova del conferimento di qualsivoglia incarico.-
La ricorrente inoltre non è proprietaria degli immobili in oggetto come da le visure catastali storiche delle particelle di terreno in oggetto, da cui risulta che dette particelle sono sempre state intestate a persone diverse rispetto alla ricorrente.
Dunque l'ordinanza – ingiunzione impugnata risulta illegittima anche in considerazione del fatto che: a) nonostante la ricorrente abbia presentato ricorso in autotutela in data 3 aprile 2019, come innanzi indicato, non è stata convocata per essere sentita, pur avendone fatto richiesta;
b) la sanzione non è stata contestata nei termini di legge in quanto il fatto sarebbe avvenuto in data 5 dicembre 2018,
mentre il verbale n. 7 è stato notificato alla ricorrente in data 23 marzo 2019.-
Spese compensate stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa BA IO , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado così
provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione CP_6
dell'11 marzo 2020, pari ad € 1.038,80 (di cui € 1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica)
dell'Ente , relativa al Controparte_1
verbale n.7, notificato in data 23 marzo 2019 ed elevato dal Raggruppamento Carabinieri Parchi –
Stazione Carabinieri Parco di Ottati per violazione degli artt. 11, 13, e 30 della L.394/91
2)COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.-
Cosi deciso in Salerno 27.10.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa. BA IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
BA IO ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al
NRG 3362/2020 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 29 dell'11 marzo
2020, pari ad € 1.038,80 (di cui € 1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica) dell'
[...]
, relativa al verbale Controparte_1
n.7, notificato in data 23 marzo 2019
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Vincenzo con la quale Parte_1
elettivamente domicilia giusta procura in atti
(ATTORE)
E
- Controparte_2
( CONVENUTO)
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti e da verbale dell'udienza odierna
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie. Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente proponeva opposizione (ex art. 6 del Dlgs n.
150/2011) avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 29 dell'11 marzo 2020, pari ad € 1.038,80 (di cui €
1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica) dell'Ente
[...]
, relativa al verbale n.7, notificato in data 23 marzo Controparte_1
2019 ed elevato dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri Parco di Ottati per violazione degli artt. 11, 13, e 30 della L.394/91 chiedendo l'annullamento della sanzione erogata.-
Esponeva l'attore che in data 5 dicembre 2018, in Aquara (SA), alla località “Pantuliano”, il Brig.
Cont
, l' ed i e della Stazione Carabinieri CP_3 Controparte_4 Parte_2 Pt_3
Parco di Ottati, durante un sopralluogo, hanno accertato il taglio di 49 piante di vario genere effettuato da nell'appezzamento di terreno riportato in Catasto al foglio 7, Parte_4
particelle 5, 434, 4, 317; – l'indicato taglio è avvenuto, tra altro, senza il prescritto nulla osta dell'Ente
. Pertanto, è stato Controparte_1
elevato il verbale di contravvenzione n. 7 del Registro, notificato alla ricorrente in data 23 marzo
2019, per € 1.032,00, contestando la violazione degli artt. 11, 13 e 30 della L. n. 394 del 1991. In
tale verbale si riporta che: “la sig. ha commissionato i lavori effettuati dal Parte_1
sig. ”, ritenendo, inoltre, la stessa proprietaria degli immobili in oggetto . Parte_4
La ricorrente, in data 3 aprile 2019 ha fatto istanza di autotutela ex art 18 della L. 689/81, alla per il tramite del Raggruppamento Carabinieri Parco di Vallo della Parte_5
Lucania, chiedendo l'annullamento/archiviazione, tra altro, del verbale in oggetto e chiedendo,
altresì, di essere sentita. In merito a tale istanza di autotutela la ricorrente non ha avuto risposta e non
è stata convocata per essere sentita.-
Nel corso del giudizio rimaneva contumace il .- Controparte_1
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.- La ricorrente ha documentato che in data 8 marzo 2019, ha presentato formale denuncia alla
Stazione Carabinieri Parco di Ottati, con la quale ha dichiarato la propria assoluta sua estraneità ai fatti accaduti in data 5 dicembre 2018; che non ha mai commissionato ad i lavori Parte_4
innanzi indicati e che non vi è prova del conferimento di qualsivoglia incarico.-
La ricorrente inoltre non è proprietaria degli immobili in oggetto come da le visure catastali storiche delle particelle di terreno in oggetto, da cui risulta che dette particelle sono sempre state intestate a persone diverse rispetto alla ricorrente.
Dunque l'ordinanza – ingiunzione impugnata risulta illegittima anche in considerazione del fatto che: a) nonostante la ricorrente abbia presentato ricorso in autotutela in data 3 aprile 2019, come innanzi indicato, non è stata convocata per essere sentita, pur avendone fatto richiesta;
b) la sanzione non è stata contestata nei termini di legge in quanto il fatto sarebbe avvenuto in data 5 dicembre 2018,
mentre il verbale n. 7 è stato notificato alla ricorrente in data 23 marzo 2019.-
Spese compensate stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa BA IO , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado così
provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione CP_6
dell'11 marzo 2020, pari ad € 1.038,80 (di cui € 1.032,00 per sanzione ed € 6,80 per spese di notifica)
dell'Ente , relativa al Controparte_1
verbale n.7, notificato in data 23 marzo 2019 ed elevato dal Raggruppamento Carabinieri Parchi –
Stazione Carabinieri Parco di Ottati per violazione degli artt. 11, 13, e 30 della L.394/91
2)COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.-
Cosi deciso in Salerno 27.10.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa. BA IO