Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.701/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAGNOLIA DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con gli avv.ti FORESTA GIOVANNI e ARCIDIACONO GIOVANNI CP_2
Convenuto
e con l'avv. SCHILIRO' PAOLO CP_3
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320229001441302000 (notificata in data 1/2/2023) limitatamente alle somme oggetto della cartella esattoriale n.13320150007973166000 (notificata il 13/10/2015)
e degli avvisi di addebito n.43320150000298334000 (notificato il 17/11/2015),
43320160000135260000 (notificato l'8/7/2016) e 43320160000825177000 (notificato il 5/12/2016), deducendo che: 1) la predetta cartella di pagamento e i suddetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati;
2) i relativi crediti si sarebbero prescritti.
L' , l' e l hanno contestato gli avversi CP_1 CP_2 Controparte_4 assunti e hanno chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n.43320150000298334000, perché dall'estratto
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La disciplina applicabile al caso di specie in materia di prescrizione è dettata dall'art.3, co.9, l.335/95 (ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni).
Ciò chiarito, dagli atti di causa emerge che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta l'1/2/2023), il termine di prescrizione quinquennale era spirato con riferimento agli avvisi di addebito n.43320160000135260000
(notificato l'8/7/2016) e 43320160000825177000 (notificato il 5/12/2016) posti a base dell'intimazione impugnata. L' ha dedotto che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto per entrambi CP_1 gli avvisi di addebito da un'intimazione di pagamento notificata il 23/1/2022 e, limitatamente all'avviso di addebito n.43320160000825177000, da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 20/1/2023: tanto premesso, deve rilevarsi che dell'intimazione non vi è traccia in atti (così come non vi è traccia della sua notifica), mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata allorquando il termine prescrizionale quinquennale (decorrente dal 5/12/2016) era ormai spirato.
L'opposizione è invece infondata e deve essere rigettata limitatamente alla cartella esattoriale n.13320150007973166000 (notificata il 13/10/2015, come si evince dalla relata di notifica allegata alla memoria difensiva dell CP_3 notificazione correttamente effettuata a Isola di Capo Rizzuto in via Bach n.10 -a quell'epoca residenza della parte ricorrente, come risulta dall'allegato 4 alla memoria difensiva dell' ), giacché il termine prescrizionale quinquennale è stato CP_1 interrotto prima con la notificazione (per compiuta giacenza) in data 19/11/2016 del preavviso di fermo amministrativo n.13380201600002887000 in atti (vedi all. 6 e 6.A alla memoria difensiva dell , poi con la notificazione in data 22/4/2022 CP_3 dell'intimazione di pagamento n.13320219000935576000 in atti (vedi relata di notifica in atti e raccomandata n.69630041025-5 contrariamente a quanto Pt_2 argomentato dalla parte ricorrente, è stata prodotta dall' ) e, infine, con la CP_3 notificazione in data 1/2/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio (dovendosi considerare la sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2,
d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020).
Il tenore della pronuncia, la parziale declaratoria di cessata materia del contendere e il parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n.43320150000298334000 posto a base dell'intimazione di pagamento n.13320229001441302000.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n.43320160000135260000 e 43320160000825177000 presupposti all'intimazione di pagamento n.13320229001441302000. Rigetta per il resto l'opposizione. Spese compensate.
Crotone, 21/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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