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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. BE RE – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 327 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 elettivamente domiciliati in Gela, Piazza Umberto I, angolo Via Battesimo presso lo studio dell'Avv. Emanuele Maganuco che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello
A P P E L L A N T I
Parte_7 Parte_8 Parte_9 elettivamente domiciliati in Gela C.so Vittorio Emanuele n. 242, scala B, presso lo studio dell'Avv. Filippo Antonio Spina che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
A P P E L L A N T I
E
1 Controparte_1
(già Controparte_2 [...]
) Controparte_3
In persona rispettivamente del e del Controparte_4
pro tempore, domiciliati in Caltanissetta, Via Libertà 174, presso la CP_5 sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T I
[...]
Parte_10
Parte_11
(già Parte_12 CP_6
Parte_13
In persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Milano, via Santa Croce 4, presso lo studio dell'Avv. Lotario
TR che le rappresenta e difende per procure allegate alla comparsa di costituzione in primo grado.
A P P E L L A T E
CP_7
In persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario
AN TA SE che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T O
(già Controparte_8 [...]
Controparte_9 in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_10 domiciliato presso la propria sede in Caltanissetta, Viale Regina Margherita n.
28 con gli Avv.ti Salvatore Mezzasalma e Carmela Lissandrello che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
A P P E L L A T O
2 [...]
e AMBIENTE Controparte_11 Controparte_12
DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE della PRESIDENZA del
CONSIGLIO dei MINISTRI
) Controparte_13 CP_14
Controparte_15
[...]
[...]
A P P E L L A T I – CONTUMACI
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 18 gennaio 2016, gli odierni appellanti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela gli enti e le società di cui in epigrafe, chiedendone la condanna, in solido fra loro, a titolo di risarcimento di danno esistenziale, al pagamento della somma di € 51.000,00 o altra somma risultante di giustizia, per ciascun attore.
Rappresentato di essere tutti residenti in [...], gli attori imputavano ai convenuti di avere, con le rispettive condotte commissive ed omissive, compromesso le matrici ambientali e la salubrità dei luoghi, da quelli di lavoro a quelli di svago ed abitazione, in cui gli attori avevano vissuto e stavano vivendo e così determinato una situazione di pericolo per la salute psicofisica loro e dei loro discendenti.
Per come poi sintetizzato nell'atto di appello, la dedotta responsabilità dei convenuti si fondava su: Parte
“condotte commissive ascritte alle società del gruppo he per oltre 50 anni hanno compiuto attività di raffinazione e distillazione di oli minerali e semilavorati (locali ed esteri), produzione di carburanti, combustibili, gpl, etc. all'interno dello stabilimento petrolchimico di Gela, nonché trasporto e smaltimento di rifiuti speciali (in particolare polverino di carbone); attività afferenti la discarica di fosfogessi. Queste attività hanno arrecato gravi danni
3 all'ambiente come conseguenza di attività produttive altamente inquinanti oltre che di omissione di bonifiche, in dispregio della rigorosa disciplina legislativa in materia. Dalla corposa indicazione di atti e fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta come dato pacifico l'avvenuto inquinamento con distruzione e/o deterioramento delle matrici ambientali nel sito di Gela;
l'ampia quanto dettagliata descrizione di luoghi, sostanze tossiche, impianti, forme di inquinamento, degrado ambientale – tutti dati irrefutabili – hanno trovato conferma negli atti di costituzione di tutte le controparti.
‐ delle condotte omissive delle Autorità Pubbliche: il loro mancato tempestivo intervento – quali enti a vario titolo preposti al controllo ed al ripristino dell'ambiente compromesso da grave inquinamento diffuso, continuo e persistente, nonché preposti alla tutela e difesa della salute pubblica (con specifiche funzioni di prevenzione), delle risorse naturali e delle bellezze paesaggistiche (oggetto precipuo del bene ambientale inteso unitariamente) ‐ ha provocato danni all'ambiente quale bene fruibile dagli attori/appellanti, cagionando pericolo per la loro salute psico‐fisica e per quelle dei loro discendenti.
Le Pubbliche Autorità hanno omesso ogni controllo pur essendo a vario titolo competenti e soggetti incaricati del medesimo controllo;
hanno omesso le attività concrete di vigilanza: non hanno adottato i provvedimenti di diffida, sospensione
e revoca delle autorizzazioni in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie a favore delle società che hanno gestito gli impianti nel sito industriale di Gela;
non hanno adottato le ordinanze contigibili in materia ambientale;
tutte le Autorità Pubbliche a vario titolo dotate di poteri straordinari in ipotesi di eventi eccezionali, hanno omesso ogni attività volta alla riparazione del danno ambientale, non adottando i provvedimenti volti ad imporre il ripristino all'operatore danneggiante;
peraltro, verificato che l'operatore non ha tempestivamente provveduto al ripristino medesimo, non hanno adottato le misure ne hanno effettuato gli interventi diretti per il ripristino con possibilità di rivalersi successivamente sul responsabile;
hanno omesso di chiedere in via preventiva all'operatore responsabile (le società convenute) una somma pecuniaria, a titolo di risarcimento per equivalente, da destinare al successivo ripristino.”
Descrivevano gli attori una propria esistenza caratterizzata dalla presenza di
“cattivi odori” produttivi di sintomi respiratori, e di vivere in una condizione “di perenne allarme prodotto dalle emissioni tossiche, dagli incidenti clamorosi, dalla
4 possibilità di contrarre una patologia” in quanto consumatori di prodotti agricoli ed ittici contaminati perché provenienti dal mercato locale. Di qui “un perturbamento psichico che è conseguenza diretta della compromissione dell'ambiente ad opera degli agenti chimici provenienti dalla raffineria», con paura costante di contrarre gravi malattie, in particolare respiratorie ed oncologiche, di perdere la capacità di procreare oppure di generare prole affetta da malformazioni.
In conclusione, sostenevano di avere subito un pregiudizio alla salute psicofisica, seppur non manifestatosi in una vera e propria malattia, ma comunque evidente sul piano nervoso, con diminuzione del sonno, frenetica consultazione di specialisti al minimo sintomo, rinuncia o disagiato esercizio della “ars amandi”, riduzione della socializzazione, svogliatezza sul luogo di lavoro a causa della demotivazione generata dal degrado ambientale circostante, in un generale contesto personale di irritabilità, sensazione di vulnerabilità ed incertezza per il futuro, ansia e depressione.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori rappresentavano che “il petrolchimico con i suoi forni, le sue ciminiere, i serbatoi a cielo aperto, le discariche interne, gli sversamenti a mare, le perdite dai serbatoi con contaminazione della falda acquifera etc. si trova proprio a ridosso delle abitazioni private (ove risiedono alcuni degli attori), in prossimità del centro storico con i suoi esercizi commerciali (ove gli attori fanno abitualmente acquisti o vanno a fare una passeggiata), nelle immediate vicinanze del lungomare
IC II (ove alcuni attori vorrebbero fare jogging e tuttavia sono costretti a rinunciare) con la sua spiaggia ed i suoi stabilimenti balneari, a poca distanza dal museo archeologico e dal Parco delle Rimembranze (ove gli attori avrebbero piacere di condurre amici che arrivano a Gela per scoprirne le antiche origini) con
i reperti e le vestigia del glorioso passato di Gela città greca, nelle vicinanze della scuola dell'infanzia ed elementare “ ” e “P. E. Giudici” (ove alcuni Persona_1 degli attori sono andati a scuola o accompagnano ogni giorno i propri figli) con i suoi studenti ed insegnanti, e perfino dal Palazzo di Giustizia”.
Nella stessa memoria venivano precisati i singoli pregiudizi sofferti da ciascun attore, e con quella successiva venivano articolati i mezzi istruttori richiesti.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2019, il Tribunale, ammesse le produzioni documentali, rigettava tutte le ulteriori richieste istruttorie degli attori perché
5 in parte irrilevanti, in parte inammissibili, stante il carattere generico e valutativo dei capitolati di prova, talora anche formulati in termini negativi.
Con sentenza n. 69/2021 dell'8 febbraio 2021, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere fra i convenuti e l'attore Parte_5
che con atto del 16 giugno 2020 aveva dichiarato di rinunciare
[...] all'azione ed agli atti del giudizio, rigettava le domande degli altri attori e li condannava, in solido fra loro, a rifondere alle parti convenute le spese di lite, nella misura per ciascuna di esse specificata in dispositivo.
In via preliminare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal e ritenuto non rituale Controparte_8 la rinuncia agli atti presentata dal , perché la sottoscrizione Parte_5 era stata autenticata dal difensore, al di fuori, quindi, dei casi tassativi di cui all'art. 83 c.p.c.. Tuttavia, poiché l'atto conteneva anche una rinuncia all'azione, poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese di lite regolate secondo soccombenza virtuale.
Passando al merito, il Tribunale ha ricordato che l'art. 311 D.L.vo 152/2006
“ha conferito esclusivamente al la legittimazione Controparte_16 processuale in ordine all'esercizio dell'azione risarcitoria a , Controparte_3 mentre il successivo art. 313 ha lasciato impregiudicata la facoltà, per i soggetti privati che, a causa della lesione ambientale, hanno subìto danni a beni di loro proprietà o a propri diritti, di agire in via ordinaria per il relativo risarcimento”.
Il primo giudice ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale, ricordando infine il principio enunciato da Cass civ. n. 8662 del 2017, secondo cui “la condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall'art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo essa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall'insieme delle regole dell'ordinamento, tra cui rientrano sicuramente quelle relative all'illecito aquiliano e alla responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose”.
Su tali basi il Tribunale ha ritenuto ammissibili le domande attrici in quanto non dirette ad ottenere una riparazione del danno ambientale, ma dei singoli pregiudizi non patrimoniali sofferti indirettamente dagli attori in conseguenza delle matrici ambientali compromesse dalle condotte da essi imputate ai convenuti.
6 Il Tribunale, “al fine di inquadrare correttamente i presupposti e i limiti” per il risarcimento del danno non patrimoniale, ha ritenuto imprescindibile punto di partenza le indicazioni fornite da Cass. S.U. n. 26972/2008 e, dopo un'ampia sintesi dei principi in essa sanciti, ha ricordato ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità, approdando infine alla conclusione che “ devono ritenersi «palesemente non meritevoli» di tutela risarcitoria «i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale», dovendosi negare rilievo all'invocazione di «diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale» (Cass S.U. 26972/2008, nonché Cass. civ. 1766/2014).
In altri termini, alle luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, il principio della non risarcibilità dei danni-conseguenza di modesto rilievo - altresì definiti come “bagatellari” - riguarda non soltanto i casi in cui i diritti inviolabili della persona (quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute e all'integrità fisica, il diritto alle relazioni parentali) siano stati intaccati in misura non apprezzabile alla luce del dovere costituzionale di minima tolleranza - che impone a ciascuno di non insorgere in relazione a nocumenti di minima rilevanza -, ma anche le fattispecie nelle quali, in presenza di un reato, il danno concretamente subìto risulti futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno è finalizzato, infatti, a porre in essere un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza - imposto dalla convivenza sociale (art. 2 Cost.) - che ciascuno deve manifestare in relazione alle attività altrui, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale sarà dovuto solo nel caso in cui risulti superata la predetta soglia di tollerabilità ed il pregiudizio non risulti futile.
Entrambi i requisiti vanno valutati alla luce della coscienza sociale di un determinato momento storico (sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002).”
Date tali premesse e passando al caso sottoposto al suo esame, il Tribunale ha ritenuto “non in linea con il principio costituzionale di minima tolleranza che informa il nostro ordinamento, la tesi suggerita da parte attrice, secondo la
7 quale, in presenza di un reato, sarebbe risarcibile a titolo di danno non patrimoniale qualsiasi pregiudizio “esistenziale” o “morale” patito da coloro che hanno dovuto modificare uno stile di vita o alcune abitudini, che hanno dovuto tollerare alcuni disagi, o che hanno vissuto alcuni momenti di ansia o di semplice apprensione.
Nel caso in esame, alla luce delle allegazioni difensive degli attori e delle relative richieste istruttorie, risulta che i pregiudizi sofferti e di cui è chiesto il risarcimento siano sostanzialmente connotati da meri disagi, determinati dalla presenza del polo industriale, percepita dagli stessi attori come limitativa delle proprie estrinsecazioni esistenziali.
Tali limitazioni consistono, tuttavia: per la signora , nel desiderio di Parte_1 fruire, dalla finestra della propria abitazione, di un panorama diverso rispetto a quello delle ciminiere e di non percepire i rumori dello stabilimento (degna di rilievo è la circostanza che nulla viene allegato in termini di immissioni rumorose oltre la soglia della tollerabilità).
Per i signori e nel non poter fare il bagno «sul litorale» cittadino, Pt_2 Parte_3 dovendosi a tal fine recare «fuori Gela».
Per la signora nell'aver convissuto, fin da piccola, con l'ansia di un Pt_4
«imminente disastro» e per non aver potuto fare jogging sul lungomare IC II,
a causa delle nauseanti esalazioni del vicino petrolchimico.
Per il signor nell'aver percepito ogni giorno, all'ingresso e all'uscita dal Pt_5 lavoro (il signor ha lavorato presso l'area industriale dello stesso Pt_5 stabilimento petrolchimico per cui è causa) un odore di benzina nell'aria e nell'aver trovato spesso l'auto ricoperta di fuliggine.
Per la famiglia , nell'aver ammirato il mare «solo dalla finestra», Parte_7 nell'aver diradato nel tempo la passeggiate nel centro storico e nell'aver sottoposto la figlia a ripetuti controlli medici «in seguito alle tante “voci” su bambini nati malformati».
Per il signor , nel non aver potuto osservare la macchia mediterranea e la Pt_6 fauna presente nell'area del Biviere di Gela.
….
Facendo applicazione dei superiori criteri interpretativi, ritiene questo giudice che
i pregiudizi ritualmente allegati dagli attori non superino in nessun caso la soglia di serietà e di gravità che la Corte regolatrice pone come presupposto per la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile, trattandosi di limitazioni ravvisabili non in assoluto, bensì unicamente in relazione ad un loro esercizio nei
8 pressi del polo petrolchimico ove trovasi il lungomare del Comune di Gela, secondo la stessa prospettazione degli attori. Emerge, infatti, dagli scritti difensivi di parte attrice, che le anelate attività amatoriali e di svago (jogging, contemplazione della natura, pesca sportiva, balneazione, passeggiate in riva al mare) non risultano affatto precluse dalla presenza della raffineria, ma solo rese più incomode in ragione della necessità, per gli attori e per i loro congiunti, di doversi spostare in altre zone dall'ampio golfo gelese.
Del resto è noto che lo sviluppo industriale, oltre agli indubbi benefici di tipo economico, ha determinato ovunque una compromissione ambientale, sia delle aree strettamente adibite ad uso industriale, sia dei territori limitrofi, precludendo l'utilizzo delle stesse da parte dei cittadini. Tale compromissione, tuttavia, per dirsi risarcibile deve determinare un serio e grave pregiudizio in danno ai singoli, che non si ravvisa nelle ipotesi in cui costoro, adattandosi al mutato contesto, abbiano dovuto semplicemente allontanarsi da un vicino polo industriale per continuare a svolgere le proprie attività ricreative. E' infatti noto che in moltissime città ad elevato tasso di antropizzazione (e dunque in molti centri urbani italiani, anche non contigui a poli industriali come quello presente nel comune di Gela) la compromissione del tessuto ambientale ha privato i singoli della possibilità di fruire di aree verdi, di aree urbane, e talvolta anche di ampi tratti di litorale, che prima del frenetico - e spesso incontrollato - sviluppo industriale risultavano posti a beneficio dell'intera collettività.
Tuttavia, come già osservato, la necessità di modulare il proprio stile di vita e le proprie abitudini alla mutata realtà costituisce, entro certi limiti, espressione di un dovere minimo di tolleranza che è richiesto a tutti i consociati e che costituisce il prezzo che ciascuno è tenuto a corrispondere per fruire di altri diritti, anch'essi
a base costituzionale, quale è quello al lavoro (art. 35 Cost.), a sua volta tutelato attraverso l'incentivo alla libera iniziativa economica (art. 41 Cost.). Tale bilanciamento di contrapposti interessi dovrebbe essere peraltro ben noto agli stessi attori, i quali hanno riferito di aver lavorato tutti presso il polo industriale in questione (pagina 101 dell'atto di citazione).
Con ciò non si intende in alcun modo sostenere che l'iniziativa economica è a tal punto libera da non determinare una responsabilità civile per i pregiudizi non patrimoniali arrecati, ma solo porre in evidenza che il diritto al risarcimento, anche in ipotesi di astratta configurabilità di un reato, sorge unicamente in conseguenza di una compromissione dei diritti della persona che abbia assunto un apprezzabile grado di serietà. Circostanza questa, che non può dirsi
9 sussistente ove vengano addotte, a titolo di pregiudizio, generiche allegazioni in termini di ansie patite nel corso degli anni, o infantili disagi, determinati dall'aver dovuto frequentare, per l'esercizio delle proprie attività di svago, spiagge e litorali posti non proprio a ridosso di una zona industriale.
Peraltro, con riguardo agli stati di apprensione che avrebbero indotto gli attori e i loro congiunti a sottoporsi a frequenti esami medici, al fine di individuare precocemente eventuali patologie, si osserva che tali circostanze, più che a mezzo di generiche prove testimoniali (inammissibili, in quanto prive di specifiche collocazioni temporali e in quanto valutative, essendo finalizzate a provare non soltanto le visite mediche in sé, ma anche le ragioni delle stesse), si sarebbero dovute compiutamente provare a mezzo di puntuali e univoci riscontri documentali.
Infine, non sembra ultroneo rilevare, quanto al rapporto tra la prospettata rilevanza penale delle condotte attribuite ai convenuti (legate principalmente a singoli incidenti, oggetto di puntuale indicazione negli scritti di parte attrice) e alcuni dei pregiudizi non patrimoniali subìti dagli attori, che questi ultimi risultano descritti in termini talmente vaghi, anche sotto il profilo della loro collocazione temporale (avendo gli attori allegato disagi patiti fin dalla tenera età
o comunque nel corso di molti anni) da determinare l'inconfigurabilità di uno stringente nesso causale.”
Gli attori hanno proposto appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate.
Si sono costituiti in questo grado gli enti e le società di cui in epigrafe, ad eccezione, evidentemente, di quelli rimasti contumaci, i quali hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del gravame.
Con ordinanza depositata il 15 marzo 2023, questa Corte fissava l'udienza del
24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, che venivano depositate dalle parti costituite con le note sostitutive di udienza previste dall'art. 127ter
c.p.c.. Venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile.
************
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per la mancata ammissione, neanche motivata, delle istanze istruttorie formulate, con violazione dell'art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 184
c.p.c..
10 Premettono gli appellanti che il giudice aveva ritenuto, sulla base di quanto da essi allegato e chiesto di provare, che i pregiudizi da essi sofferti si risolvevano in sostanza in “meri disagi, determinati dalla presenza del polo industriale, percepita dagli stessi attori come limitativa delle proprie estrinsecazioni esistenziali”
Osservano che il primo giudice “aveva inspiegabilmente rigettato tutte le richieste di prova come articolate dagli attori” e riepilogate nelle successive pagine dell'atto di appello (interrogatori formali dei legali rappresentanti delle controparti, prove testimoniali, ordine di esibizione). Rigettando queste richieste istruttorie, con sommaria e generica valutazione di inammissibilità, e limitandosi all'acquisizione della pur corposa produzione documentale, il
Tribunale aveva di fatto impedito agli attori di fornire la prova di quanto affermato negli atti di causa, senza poi neppure dare, in sentenza, alcuna motivazione di tale scelta preclusiva del richiesto approfondimento istruttorio.
In tal modo, il Tribunale aveva negato agli attori la possibilità processuale di rendere apprezzabili i danni lamentati, definiti dal primo giudice “futili, irrisori ovvero pur essendo oggettivamente seri, tuttavia secondo la coscienza sociale insignificanti o irrilevanti”, citando sul punto Cass. n. 16265 del 2002
In contrario a quanto affermato dal Tribunale, gli attori avevano ampiamente dedotto sulla rilevanza e sulla serietà dei danni patiti ed oggetto delle richieste istruttorie, che erano dirette a darne conferma, con conseguente erronea applicazione dell'art. 184 c.p.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano l'erronea interpretazione fornita dal giudice di primo grado alla disciplina legislativa in materia di danno e compromissione ambientale e della relativa elaborazione giurisprudenziale.
Gli appellanti evidenziano come la città di Gela, sin dagli anni Sessanta, abbia convissuto con le attività industriali della che avevano portato in Parte_10 eredità drammatiche conseguenze ambientali e sanitarie, data la progressiva contaminazione dell'ambiente ad opera di inquinanti tossici, mentre le bonifiche erano state effettuate a rilento o erano ancora da realizzare. Ne erano conseguite gravi conseguenze sul piano della salute, come già evidenziato in primo grado. Fanno presente come, nel 2016, fosse stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per n. 22 fra direttori e tecnici della raffineria per reati afferenti all'inquinamento causato dal petrolchimico nell'ultimo decennio e configurante un vero e proprio disastro ambientale. Di qui, per quanto concerneva gli attori, circostanze e fatti allegati specificamente in atti e “che
11 attestano di abitudini di vita condizionate dall'inquinamento, di limitazioni gravi all'esercizio delle fondamentali libertà costituzionalmente garantite, di un peggioramento della qualità della vita, di un costante perturbamento dell'agenda quotidiana, della rinuncia forzata ad occasioni felici (e dunque della lesione alla possibilità di accedere a quegli intrattenimenti e a quelle attività tipiche che realizzano la persona umana).”.
Il Tribunale di Caltanissetta, nei suoi richiami giurisprudenziali aveva trascurato l'ampliamento dell'ambito dei danni risarcibili operato dalle Corti italiane.
Ricordano poi gli attori di avere precisato che la responsabilità ambientale, come da normativa speciale in materia, si basa su condotte dolose o colpose riconducibili all'art. 2043 cod. civ. Al Tribunale era stata prospettata, senza contestazioni da parte dei convenuti, la grave e reiterata violazione di legge, di regolamenti, di provvedimenti amministrativi e di norme tecniche da parte dei convenuti stessi, che aveva leso o messo in pericolo il diritto alla salute degli interessati.
La compromissione del contesto ambientale era certificata dalla dichiarazione dell'area di Gela, nel 1990, come ad alto rischio di crisi ambientale nonché, nel
1995, dall'inserimento della stessa area fra i quindici siti di interesse del programma nazionale di bonifica e da esso erano derivati danni a persone viventi da decenni nei pressi dell'industria petrolchimica.
E tra i danni individuali non patrimoniali venivano in considerazione non solo quelli alla salute, ma anche quelli limitati ad una sofferenza morale, come affermato da Cass. S.U. 21 febbraio 2002 n. 2515, relativa attinente ad un disastro colposo ex art. 449 c.p. derivato da un fatto grave di inquinamento. In tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la risarcibilità autonoma di un turbamento psichico, purché provato, “anche in mancanza di una lesione all'integrità psico‐fisica (danno biologico) … trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa dell'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche
l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”. Del resto, proseguono gli attori, l'unico presupposto previsto dall'art. 2059 c.c. per la risarcibilità del danno morale è la configurabilità di un fatto-reato, per cui non
è richiesto un distinto evento di danno dal suddetto turbamento psichico. Ed il reato di cui all'art. 449 c.p. è di natura plurioffensiva, e con l'offesa al bene pubblico ed immateriale dell'ambiente, concorre sempre l'offesa a singoli soggetti viventi in quell'habitat che “patiscono un lavorativa), patiscono un
12 pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale”. Pertanto “essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico” da ritenersi provato ove “il danneggiato sia rimasto coinvolto in un grave clima di allarme prodotto da un disastro, riportandone un perturbamento psichico che fu conseguenza della sottoposizione
a controlli sanitari, resi necessari dall'insorgenza di sintomi preoccupanti. Gli accertamenti sanitari, se numerosi e documentati, se non valgono a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l'essenza del danno morale”.
Per lo stesso fatto, ricordano gli appellanti, tali principi sono stati ribaditi Cass.
n. 11059/2009 anche con applicazione dei principi di cui alla sentenza delle
Sezioni Unite del 2008 richiamata dal Tribunale.
Gli appellanti proseguono evidenziando che “il bene ambiente come definito dalla Corte costituzionale acquista tutela come attributo essenziale della persona umana e quale presupposto irrinunciabile per il suo sviluppo e la sua espressione” e, ricordato il testo dell'art. 317 (in realtà 313) co. 7 D.Lgs. n. 152 del 2006, sostengono che fra i pregiudizi derivanti da danno ambientale e risarcibili rientrano anche quelli riguardanti la qualità della vita, l'esistenza e le abitudini quotidiane dei singoli e “subiti in conseguenza della lesione del diritto soggettivo assoluto ed inviolabile, ad un ambiente salubre e ad un paesaggio tale da creare benessere fisico e psichico quale bene collettivo e individuale in cui ciascuno sviluppa, esprime e realizza la propria personalità.”
Evidenziano, ulteriormente che “a seguito delle Sezioni Unite del 2008, in materia ambientale, la questione della risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale si pone nelle situazioni in cui l'illecito non costituisce reato e non rechi danno alla salute, ipotesi quest'ultima, che può verificarsi in tutti quei casi in cui l'aggressione al bene ambiente riguardi le sole componenti estetiche e paesaggistiche” e affermano che “si riconosce come direttamente risarcibile il riflesso negativo sul piano soggettivo dell'alterazione arrecata all'ambiente, non solo come sofferenza psichica, indotta nei danneggiati, ma come diretta lesione del diritto all'ambiente, inteso come diritto inalienabile della personalità umana”.
Si tratterebbe di “un diritto inviolabile all'ambiente inteso in senso ampio il quale vada oltre i profili di salubrità”.
13 Le sentenze delle SS.UU. sanciscono l'ammissibilità del risarcimento dei pregiudizi conseguenti ad illeciti ambientali anche quando gli stessi non integrino un reato, in quanto pur sempre “ in grado di incidere negativamente su diritti individuali costituzionalmente garantiti” e tali da determinare “ una grave lesione al pieno e libero svolgimento della personalità e un conseguente serio pregiudizio alla persona”, con preminente rilievo non alla fonte dell'illecito extracontrattuale, ma alle sue conseguenze lesive sulla persona, in particolare laddove incida su un bene costituzionalmente tutelato quale “ la personalità individuale nelle sue molteplici declinazioni”, sicché “l'inerenza della “fruibilità ambientale” alla sfera personale conduce ad affermare che la compromissione dell'ambiente comporta comunque la lesione del diritto di personalità dell'individuo”.
Tali argomentazioni “sostenute da numerosi ed illustri arresti giurisprudenziali, destituiscono di fondamento quanto affermato in sentenza dal Giudice di prime cure.”
L'atto di appello prosegue ribadendo l'incidenza inquinante del Parte_14
, sito a ridosso di abitazioni private, e le conseguenze negative per gli
[...] appellanti, che avevano chiesto di darne prova, integrando esse “un pregiudizio alla vita di relazione in capo ai danneggiati, conseguente al dover vivere ed operare in un ambiente insalubre” e niente affatto meri disagi soggettivamente percepiti come limitativi dagli attori, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure. viste le già rammentate circostanze della dichiarazione di Gela, nel
1990, come area ad alto rischio di crisi ambientale e del suo inserimento, nel
1995, fra i quindici siti di interesse del programma nazionale di bonifica.
Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'errata interpretazione degli artt.
2 e 32 Cost. in combinato disposto con gli artt. 2043, 2050 e 2059 cod. civ. per non avere riconosciuto che gli attori avevano subito una lesione, addebitabile ai convenuti e durevole nel tempo, al proprio diritto alla libera estrinsecazione delle loro personalità nelle attività quotidiane, con alterazione del modo di essere dell'individuo, meritevole di tutela ancorché non qualificabile come lesione psichica accertabile in sede sanitaria. Sussisteva, nella specie, una valenza apprezzabile della lesione al diritto di ciascuno alle attività di svago, sociali e culturali solitamente svolte all'esterno della propria abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione, valenza che sarebbe stata corroborata dall'ammissione delle prove articolate dagli attori. Le conclusioni del Tribunale, in particolare laddove si riferivano al dovere minimo
14 di tolleranza in forza del quale si dovrebbero mutare usi ed abitudini, avrebbero imposto una compressione dei diritti “in palese contraddizione con tutta la disciplina legislativa in materia di illeciti lesivi del diritto all'ambiente”.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese sia per la natura della controversia, sia per la parziale soccombenza delle controparti, avendo il giudice rigettato le eccezioni di carenza di giurisdizione e di inammissibilità sollevate rispettivamente dal e dalla e Controparte_8 Controparte_1 dal . Inoltre, la decisione di rigetto non aveva trovato Controparte_3 fonte in eccezioni o deduzioni difensive delle parti convenuta ma in autonome argomentazioni del Tribunale.
Con l'ultimo motivo, la sentenza viene censurata per violazione degli artt. 83 e
306 c.p.c., laddove aveva dichiarato non rituale la rinuncia agli atti del Pt_5 perché la rinuncia in questione recava sottoscrizione non suscettibile di autenticazione da parte del difensore secondo le previsioni dell'art. 83 c.p.c..
Tale conclusione doveva ritenersi errata, perché, nella specie, il sig. Pt_5 aveva “reso una dichiarazione personale sottoscritta dal medesimo, chiedendo al contempo al Giudice di voler fissare udienza per l'eventuale ratifica personale.
L'errore in cui è incorso il Giudice ha provocato anche per il sig. una Pt_5 indebita condanna alle spese processuali a favore delle controparti”
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Si rileva preliminarmente che con atto depositato l'8 luglio 2025 gli appellanti
, e hanno Parte_7 Parte_8 Parte_9 dichiarato di rinunciare all'appello, all'azione ed agli atti del giudizio.
Sempre in via preliminare, si dà atto che gli appellanti ed il CP_7 hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, depositato in atti,
e perciò chiesto concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Si osserva sin d'ora che nulla osta all'accoglimento di tale richiesta.
Prospettando la possibilità di pervenire, a loro volta, ad altro accordo transattivo, gli appellanti ed il Controparte_8 avevano chiesto rinvio dell'udienza del 24 aprile 2025. Atteso che l'eventuale perfezionamento della transazione non avrebbe, comunque, comportato la definizione bonaria dell'intera controversia (coinvolgente altre parti, comprese quelle contumaci) e considerata l'esigenza di ragionevole durata del processo,
15 già abbastanza compromessa, questa Corte, in data 24 aprile 2025, ha posto la causa in decisione, con implicito rigetto della richiesta di rinvio.
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Il quinto ed ultimo motivo concerne soltanto l'appellante ed è Parte_5 inammissibile sotto più di un profilo.
In primo luogo, perché, dopo avere affermato che il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 83 c.p.c. in rapporto all'art. 306 c.p.c., non spiega perché, in contrario a quanto ritenuto in sentenza, la sottoscrizione della parte all'atto di rinuncia agli atti poteva essere autenticato dal difensore. Manca dunque quella “parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” che la costante giurisprudenza relativa all'art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente al D.Lgs. n. 149 del 2022 e vigente al momento della proposizione dell'appello qui in esame, ritiene necessaria per l'ammissibilità dell'appello (v., fra le tante, Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199, Cass. 24 febbraio 2022 n. 6145, Cass. 4 luglio 2024 n. 18309).
In secondo luogo, perché la doglianza viene espressa in funzione della disciplina delle spese che, sostiene l'appellante, sono state così erroneamente poste a suo carico per effetto della pronuncia sul merito. Si deve però osservare che l'art. 306 c.p.c. pone comunque le spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo fra le parti, accordo sul quale, prima della prova, manca qualsiasi allegazione. Vi è dunque carenza di interesse ad impugnare, atteso che la regolamentazione delle spese, in caso di pronuncia ex art. 306 c.p.c., doveva essere uguale a quella poi concretamente disposta per altre ragioni, ossia per la contestuale ed aggiuntiva rinuncia all'azione da parte del Pt_5
In terzo e definitivamente troncante luogo, si osserva che la rinuncia non era stata accettata da nessuna delle altre parti e dunque il Tribunale non avrebbe mai potuto dichiarare l'estinzione del giudizio fra il ed i convenuti. Pt_5
Né rileva che nella nota del 16 giugno 2020 si richiedesse la fissazione di udienza per la ratifica della dichiarazione di rinuncia, dal momento che l'udienza era già stata fissata, con ordinanza dell'11 gennaio 2019, per il 24 giugno 2020, anche se poi celebrata in forma scritta, ai sensi della normativa emergenziale dell'epoca, e non essendo, d'altra parte, stata avanzata alcuna richiesta di trattazione in presenza.
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I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi.
16 Gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe “inspiegabilmente rigettato tutte le richieste di prova” da loro formulate.
La decisione del Tribunale non è affatto inspiegabile.
Appare evidente che, se il giudice ritiene che i danni lamentati non siano risarcibili, l'ammissione delle prove su di essi si traduce in uno spreco di attività processuale, perché la domanda non potrebbe comunque essere accolta. Non ha alcun pregio l'osservazione critica degli attori secondo cui la mancata ammissione delle prove avrebbe loro precluso di rendere apprezzabili i danni dedotti. La gravità del danno non patrimoniale e la sua afferenza ad un bene oggetto di tutela costituzionale devono emergere già dall'allegazione e descrizione del danno stesso da parte dell'attore e la prova deve solo darne conferma in punto di fatto. Un danno non patrimoniale che già nelle allegazioni della parte attrice si palesa privo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la sua risarcibilità non può acquisirli attraverso la prova della sua esistenza materiale o dei fatti che lo avrebbero generato.
Inoltre, l'ordinanza dell'11 gennaio 2019 dava specifica motivazione, anche con richiamo ai singoli capitolati di prova testimoniale, delle ritenute ragioni di irrilevanza o inammissibilità sottostanti la pronuncia di rigetto che, dunque, potrà essere ritenuta non condivisibile, ma certo non inspiegabile. Né rileva che quelle ragioni non siano state espressamente riprese e ribadite in sentenza, come lamentato dagli appellanti, proprio per essere già esaustiva la motivazione resa nell'ordinanza, che si inserisce nella sequenza processuale di cui la sentenza è atto conclusivo e che pertanto necessariamente, in assenza di revoca espressa o valutazioni incompatibili, ne presuppone e riprende il contenuto. Inoltre, la stessa sentenza, contrariamente a quanto affermano gli appellanti, ha fornito ulteriore motivazione della valutazione di inammissibilità di alcuni capitolati di prova testimoniale. La si rinviene a pag. 21 della sentenza impugnata dove si legge quanto segue:
“… le ulteriori limitazioni all'estrinsecazione della personalità degli attori, desumibili dal contenuto delle prove testimoniali articolate nella memoria istruttoria n. 2 di parte attrice ma non specificamente allegate negli stessi termini, nell'atto di citazione, né della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (a titolo esemplificativo, per , il disagio di aver dovuto frequentare le Parte_1 vicina località balneare di Manfria in luogo del litorale cittadino e il non aver potuto frequentare, a causa dei forti odori ivi percepiti, l'abitazione del suocero, posta peraltro nella medesima via Bengasi nella quale risiede l'attrice; per
17 , l'aver dovuto praticare l'amata attività di pesca sportiva presso Parte_5 le località marittime di Scoglitti e Licata;
per , la Parte_3 Parte_3 circostanza che costui «preferisce recarsi fuori Gela» per acquistare prodotti ortofrutticoli;
per l'aver scorto dalla finestra della propria Parte_9 abitazione le chiazze di petrolio in mare) devono tutte ritenersi inammissibili, in quanto tardive.”
E' importante notare come la valutazione conclusiva di inammissibilità di cui al sopra trascritto “passo” di motivazione non sia stata oggetto di alcuna specifica censura nei motivi di appello in esame, in particolare nel primo. Gli appellanti non deducono affatto di avere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tempestivamente dedotto, in citazione o nella memoria di precisazione delle domande di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tutti i pregiudizi subiti e come descritti nei capitolati della prova testimoniale richiesta. L'atto di appello si limita ad affermare apoditticamente l'ammissibilità e la rilevanza di tutte le prove richieste dagli attori ed a muovere alla sentenza l'infondata censura di omessa motivazione del loro rigetto. Ciò ha notevoli riflessi non solo con riguardo alla questione dell'ammissibilità della prova, ma anche su quella relativa alla specifica allegazione dei pregiudizi per i quali si invoca tale risarcimento e che investe la tematica, su cui vertono soprattutto il secondo e terzo motivo di appello, dei requisiti di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Alcuni dei detti pregiudizi sono stati tardivamente dedotti e dunque restano estranei al thema decidendum.
Passando al merito della controversia, la tesi degli appellanti sull'esistenza di un diritto soggettivo inviolabile del singolo ad un ambiente salubre ed ameno è contraddetta, come già posto in luce dal Tribunale, dall'esclusiva legittimazione del Ministero competente all'azione per il risarcimento del danno ambientale, come da espressa previsione dell'art. 311 co. 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Come pure evidenziato dal Tribunale – che ha con ciò individuato il fondamento della riconosciuta ammissibilità delle domande – resta “fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi” (art. 313 co. 7 ultima parte
D.Lgs. 152/06).
Non può farsi a meno di notare che la norma sembrerebbe attribuire il diritto di agire solo a coloro cui il “fatto produttivo di danno ambientale” ha cagionato danni “nella loro salute o nei beni di loro proprietà” e poiché, nella specie, sono
18 gli stessi attori – appellanti ad escludere di avere subito danni alla propria salute, le loro domande dovrebbero ritenersi ipso facto infondate. Tuttavia, un'interpretazione così limitativa e troncante, pur sorretta dal tenore letterale della norma, si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza che unanimemente riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto di rilievo costituzionale e comporterebbe seri dubbi di legittimità costituzionale perché, fra diritti non patrimoniali di quel rango potenzialmente lesi dal danno ambientale, verrebbe a tutelare solo quello, pur primario, della salute.
Gli appellanti contestano la valutazione del Tribunale sulla natura e sulla gravità dei pregiudizi per i quali chiedono di essere risarciti, evidenziando che si tratta non di meri disagi di percezione soggettiva o comunque rientranti nei parametri di normale tolleranza, ma di seri impedimenti alla libera estrinsecazione della loro personalità in ambiti rilevanti dell'esistenza quotidiana quali lo svago, la cultura, la socializzazione, la cura del benessere fisico, interessi che non possono essere perseguiti solo all'interno delle mura domestiche. Di qui un turbamento psichico risarcibile ancorché non integrante una vera e propria menomazione all'integrità psicofisica della persona.
Appare opportuno precisare, viste le aspre censure alla sentenza di primo grado formulate sul punto dagli appellanti, che l'inclusione di Gela fra le aree a rischio e fra i siti oggetto di bonifica certamente è un dato oggettivo. Ma se la detta inclusione è dimostrativa dei problemi ambientali sofferti dal territorio gelese, non lo è affatto con riguardo all'esistenza ed alla natura delle conseguenze lesive patite dai singoli individui, che devono possedere i requisiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità per poter essere incluse nella categoria dei danni non patrimoniali risarcibili. Quanto a tali requisiti, nel rinviare all'ampia ed esaustiva disamina condotta dal Tribunale, ci si limita qui a ricordare, riassuntivamente, la seguente massima:
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa".
Cass. 12 novembre 2019, n.29206 (v. anche Cass. 8 febbraio 2019 n. 3270).
19 Con riguardo alla “specifica allegazione del pregiudizio”, il Tribunale, alle pagg.
20 e 21 della sentenza, ha sintetizzato gli interessi concreti che gli attori avevano allegato quali conseguenze per loro lesive del dedotto danno ambientale e concretanti illecite limitazioni alla libera estrinsecazione della propria personalità. Tali interessi e pregiudizi consistevano:
“per la signora , nel desiderio di fruire, dalla finestra della propria Parte_1 abitazione, di un panorama diverso rispetto a quello delle ciminiere e di non percepire i rumori dello stabilimento (degna di rilievo è la circostanza che nulla viene allegato in termini di immissioni rumorose oltre la soglia della tollerabilità).”
Per i signori e nel non poter fare il bagno «sul litorale» cittadino, Pt_2 Parte_3 dovendosi a tal fine recare «fuori Gela».
Per la signora nell'aver convissuto, fin da piccola, con l'ansia di un Pt_4
«imminente disastro» e per non aver potuto fare jogging sul lungomare IC II,
a causa delle nauseanti esalazioni del vicino petrolchimico.
Per il signor nell'aver percepito ogni giorno, all'ingresso e all'uscita dal Pt_5 lavoro (il signor ha lavorato presso l'area industriale dello stesso Pt_5 stabilimento petrolchimico per cui è causa) un odore di benzina nell'aria e nell'aver trovato spesso l'auto ricoperta di fuliggine.
Per la famiglia , nell'aver ammirato il mare «solo dalla finestra», Parte_7 nell'aver diradato nel tempo la passeggiate nel centro storico e nell'aver sottoposto la figlia a ripetuti controlli medici «in seguito alle tante “voci” su bambini nati malformati».
Per il signor , nel non aver potuto osservare la macchia mediterranea e la Pt_6 fauna presente nell'area del Biviere di Gela.”
Prima di esporre le valutazioni di questa Corte su tali allegazioni, si ribadisce che gli ulteriori pregiudizi desumibili dai capitolati di prova rimangono estranei al processo in quanto il Tribunale li ha ritenuti tardivamente dedotti e perciò inammissibili senza che su questo specifico punto gli appellanti abbiano mosso altrettanto specifiche censure.
Ciò premesso, i pregiudizi lamentati dalla sig.ra non solo non Parte_1 assurgono a danno serio e rilevante sul piano costituzionale, ma, a ben vedere, neppure si basano su un fatto potenzialmente qualificabile come illecito civile.
Pretendere di non vedere, dalla propria abitazione, un impianto industriale o che quest'ultimo non produca rumori (dei quali, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, non viene neppure dedotto il superamento della normale tollerabilità) significa sostanzialmente negare legittimità all'attività
20 industriale in sé, posto che è inevitabile che, una volta intrapresa, quell'attività comporti la realizzazione di impianti imponenti e non perfettamente silenziabili.
Circa i danni lamentati dagli appellanti e per non Pt_2 Parte_3 Pt_4 restare confinata nell'ambito di un disagio personale, l'asserita impossibilità, o almeno grave insalubrità, di prendere bagni sul litorale gelese o di correre sul lungomare della città deve necessariamente acquisire una dimensione collettiva, sostanziarsi in un diffuso senso di preoccupazione ed inquietudine sintomatico dell'effettiva sussistenza di un danno ambientale nelle zone specificamente individuate dagli attori e produttivo di effetti perniciosi e limitativi sulle normali attività quotidiane dei singoli. Solo ove si alleghi e si dimostri che, a parte qualche eventuale sconsiderato incurante della propria salute e della propria igiene, da anni la generalità della comunità gelese ha evitato accuratamente sia di bagnarsi sul litorale, sia di praticare jogging sul lungomare, e sempre che questo fosse dipeso da un'effettiva insalubrità dell'acqua e dell'aria, si ravviserebbe una situazione di concreto pericolo tale la consigliare l'astensione da simili attività ludico – sportive – ricreative e salva poi ogni valutazione su esistenza e natura del diritto leso e di risarcibilità dello stesso. In difetto, personali timori e relative accortezze costituiscono una reazione soggettiva che non si sostanzia in un danno di rilievo giuridico.
Peraltro, l'eventuale insalubrità dell'acqua avrebbe dovuto indurre, ragionevolmente, le autorità competenti ad emanare un divieto di balneazione che, viceversa, non risulta sia mai stato adottato. Allo stesso modo, nulla attesta che la qualità dell'aria del lungomare di Gela fosse talmente compromessa da poter produrre serie difficoltà respiratorie o altri disturbi similari a chi, correndo o facendo altri sforzi fisici, l'avesse inalata a pieni polmoni.
Quanto, poi, all'ansia costante per il timore del verificarsi di un imminente disastro, altro turbamento psicologico dedotto dall'attrice ed appellante non può che rilevarsi, analogamente a quanto già osservato sulle Pt_4 similari deduzioni della , che la pericolosità, a seconda del suo Parte_1 oggetto, può essere intrinseca all'attività industriale ed imprenditoriale in genere, tant'è che l'art. 2050 cod. civ. prevede una specifica responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio di attività pericolose, attività che l'ordinamento ammette ed autorizza proprio perché le disciplina. La percezione della vicinanza di un impianto petrolchimico (o di una fabbrica di materiali esplosivi o di una diga artificiale asservita ad una centrale idroelettrica) come
21 un'immanente minaccia all'incolumità pubblica e privata non è qualificabile come danno di rilievo giuridico perché nasce da un'attività di per sé del tutto lecita. Dato l'argomento, si osserva, per “connessione”, che il richiamo degli appellanti a Cass. S.U. 21 febbraio 2002 n. 2515 non appare pertinente. La fattispecie in quella sede trattata, come si legge nella stessa pronuncia in questione, riguardava il “grave e noto fatto di polluzione chimica causato dall'esplosione delle caldaie della società convenuta, che aveva investito la zona del comune di Seveso, ove era insediata la sua attività produttiva, nel luglio
1976.”. Si era dunque verificata l'improvvisa ed abbondante fuoriuscita, con ampia propagazione nell'ambiente circostante, di un agente chimico pericoloso ed aggressivo (diossina), tale da generare elevato allarme sociale nella zona e quindi un forte senso, comune – si noti – all'intera collettività locale, di ansia e preoccupazione per la propria salute che la Suprema Corte aveva ritenuto, come il giudice di merito, integrare danno non patrimoniale risarcibile. Emerge perciò la stretta correlazione fra risarcibilità del danno alla tranquillità psichica ed il verificarsi di un episodio specifico, dirompente, con caratteristiche di grave lesività immediata dell'ambiente e della salute della collettività del tutto autonome ed eccezionali rispetto a quelle potenzialmente derivanti dall'ordinario e fisiologico svolgimento dell'attività industriale e nell'impatto di quest'ultima, risalente e stratificato nel tempo, sulle condizioni ambientali. Il timore del verificarsi di un fatto di gravità rilevante come quello di Seveso non può equipararsi alle angosce reali e sofferte in conseguenza dell'effettivo verificarsi di quel medesimo fatto. E', del resto, quanto potrebbe osservarsi in relazione a qualsiasi fobia più o meno giustificata che può affliggere chiunque
(la paura di un incidente stradale, di un'aggressione da parte di un malvivente, di un'alluvione o di un terremoto).
Il sig. , invece, lamenta la perdita della possibilità di osservare flora e Pt_6 fauna presso l'area del Biviere di Gela, per essere diventato quel luogo “una palude maleodorante di rifiuti petroliferi” (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c.). Un danno del genere, ammessa in ipotesi la sussistenza della “palude” nel luogo indicato, non presenta alcuna autonomia rispetto a quello all'ambiente, per il quale, come detto e ripetuto, l'unico soggetto munito di legittimazione ad agire è il . Il pregiudizio estetico- Controparte_3 paesaggistico o naturalistico (o entrambi) è l'in sé del danno ambientale ed il senso di desolazione o perdita che ne possa derivare ai singoli non è suscettibile di autonomo risarcimento, dovendosi esso semmai ritenere un
22 elemento di valutazione nella liquidazione del danno spettante all'Ente legittimato che abbia esperito con successo la relativa azione risarcitoria.
Non occorre soffermarsi sui danni dedotti da e dai Parte_5
, avendo gli stessi rinunciato all'azione, il primo già dinanzi al Parte_7
Tribunale, gli altri, come visto, in pendenza del presente grado di appello.
In definitiva, questa Corte ritiene del tutto condivisibile la valutazione del
Tribunale dei molteplici pregiudizi dedotti dagli attori ed appellanti, pur nascenti da un'esigenza fondamentale quale la tutela dell'ambiente, in termini di disagio psicologico soggettivamente percepito e non di danno oggettivo ed apprezzabile ad un interesse personale di rilievo costituzionale.
Di qui l'infondatezza dei primi tre motivi di appello.
E' infondato anche il motivo sulle spese. Il Tribunale ha correttamente dettato la relativa disciplina in base al principio di soccombenza, con ciò non essendo neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 25 marzo 2024 n. 7947, Cass. 6 settembre 2021 n.
24056, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3641, Cass. 27 giugno 2018 n. 16893). Va precisato, visto l'infondato rilievo in tal senso degli appellanti, che la soccombenza reciproca (che, peraltro, legittima ma non impone la compensazione delle spese) va valutata in relazione al merito della controversia, mentre non si configura in caso di rigetto di un'eccezione preliminare proposta dalla parte che, appunto nel merito, risulti poi integralmente vittoriosa (cfr. Cass. 28 luglio 2023 n. 23035, Cass. 28 novembre
2019 n. 31176, Cass. 8 agosto 2019 n. 21172, Cass. 2 settembre 2014 n.
18503). Il fatto, dunque, che il Tribunale avesse respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità delle domande non dà luogo a soccombenza parziale delle parti che le avevano sollevate.
Neppure rileva che le parti attrici fossero (e siano) ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tale istituto opera nell'ambito del rapporto professionale fra la parte ammessa ed il suo difensore, che ottiene il proprio compenso dallo Stato e non dal cliente, mentre non incide sul rapporto processuale fra le parti, che resta regolato esclusivamente dagli artt. 91 e ss c.p.c. e quindi dal principio di soccombenza (cfr. Cass. 31 marzo 2017 n. 8388,
Cass. 13 novembre 2020 n. 25653)
Consegue l'integrale rigetto dell'appello, salva la declaratoria
23 Le spese del grado vengono compensate con riguardo al rapporto processuale fra gli appellati e gli appellanti , e Parte_7 Parte_8 [...]
, in considerazione della loro rinuncia all'atto di appello. Parte_9
Le spese stesse seguono la soccombenza con riguardo agli altri appellanti.
Vengono liquidati, per le tre fasi svolte (non essendo stata di fatto espletata, viceversa, quella di trattazione/istruzione della causa) gli importi minimi di cui alle tabelle previste dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore (vista la somma domandata da ciascun attore) rientrante nel III scaglione. I minimi appaiono giustificati dalla sostanziale assenza di complessità della causa, pur involgendo potenzialmente tematiche di indubbio rilievo. Tuttavia, in considerazione della più ampia e dettagliata attività processuale svolta dalla difesa delle società convenute ed appellate e quindi del chiaro maggiore impegno profuso, appare equo riconoscere per esse un compenso leggermente più elevato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in parziale riforma della sentenza n. 69/2021 dell'8 febbraio 2021 del
Tribunale di Caltanissetta
D I C H I A R A
La cessazione della materia del contendere fra gli appellanti Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed il Parte_5 CP_7
C O N F E R M A nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente le spese del presente grado di giudizio fra gli appellanti
[...]
, e e le parti appellate Parte_7 Parte_8 Parte_9 costituite nonché fra gli appellanti , Parte_1 Parte_2
ed il Parte_3 Parte_4 Parte_5
CP_7
24 C O N D A N N A
Gli appellanti Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in solido fra loro, a rifondere al le Controparte_8 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
C O N D A N N A
Gli appellanti Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in solido fra loro, a rifondere alla ed al Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio Controparte_2 che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre oneri previdenziali ed assistenziali di legge.
C O N D A N N A
Gli appellanti Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in solido fra loro, a rifondere a , Parte_10 Parte_10 [...]
(già , Parte_11 Parte_12 CP_6 le spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_13 complessivi € 4.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
BE RE
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