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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1227 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1227 2025 congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 838/2017, depositata il 10.07.2025;
-rilevato che i ricorrenti, nel corso del matrimonio, adottavano il minore , oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dalle parti e non contrarie all'ordine pubblico:
1. Nulla disporre riguardo al regime di affidamento e di frequentazione del figlio essendo lo Per_1 stesso maggiorenne.
2. Stabilire che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente dal mese di luglio 2025, Per_1 con la conseguente caducazione dell'onere paterno al suo mantenimento dal predetto mese.
3. Resta fermo l'impegno del sig. a farsi carico del mantenimento del figlio tramite la Pt_1 corresponsione alla sig.ra dell'importo previsto in sede di divorzio, qualora il figlio Parte_2 Per_1 rimanga senza occupazione lavorativa per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.
4. Resta fermo anche l'impegno del sig. di cui alla condizione 7 della sentenza di divorzio, Pt_1 riferita alla vendita da parte sua dell'abitazione sita a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Celletta dell'Olio n. 2090.
5. Le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1227 2025 congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. C.F._1
) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 838/2017, depositata il 10.07.2025;
-rilevato che i ricorrenti, nel corso del matrimonio, adottavano il minore , oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dalle parti e non contrarie all'ordine pubblico:
1. Nulla disporre riguardo al regime di affidamento e di frequentazione del figlio essendo lo Per_1 stesso maggiorenne.
2. Stabilire che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente dal mese di luglio 2025, Per_1 con la conseguente caducazione dell'onere paterno al suo mantenimento dal predetto mese.
3. Resta fermo l'impegno del sig. a farsi carico del mantenimento del figlio tramite la Pt_1 corresponsione alla sig.ra dell'importo previsto in sede di divorzio, qualora il figlio Parte_2 Per_1 rimanga senza occupazione lavorativa per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.
4. Resta fermo anche l'impegno del sig. di cui alla condizione 7 della sentenza di divorzio, Pt_1 riferita alla vendita da parte sua dell'abitazione sita a Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Celletta dell'Olio n. 2090.
5. Le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi