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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
Avv. , c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Reggio Calabria alla via Calveri n. 1, P.E.C.
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti – conferito dal procuratore speciale della , giusta procura speciale per Notaio Controparte_1 dott. (Rep. n. 13183 e n. 6905 di Raccolta) – dall'avv. Roberto Capria, (c.f. Persona_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria C.F._2
Via Magna Grecia 6, PEC Email_2
APPELLATA
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
Avv. AN NO (c.f. ; C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO
1 Appello avverso parte della sentenza n 1442/2017 del 04.10.2017, non notificata, resa dal
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G.A.C n. 282/2009, in relazione all'intervento spiegato da . Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, parte appellante concludeva chiedendo alla Corte di voler dichiarare l'integrale accoglimento di tutte le domande, richieste, deduzioni e conclusioni come formulati in atti, e di voler: “1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accertata la fondatezza di tutte le ragioni spiegate e di ogni domanda, eccezione e conclusione formulata nel giudizio di primo grado e da intendersi qui tutte richiamate, nessuna esclusa e\o rinunciata, riformare la sentenza n° 1442/2017 del 04.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria,
… - nel giudizio n° 282/2009 R.G. promosso contro la -, con la quale il Controparte_1
Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta dall'attrice Avv. AN
NO e rigettava “la domanda proposta dall'interveniente nei confronti Parte_1 di , condannando lo stesso “alla rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di … che liquida in euri 1.288,00 … oltre al rimborso Controparte_1 forfettario … IVA e CPA”; 2) per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dell'appellante Avv. di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti e patendi per i fatti di causa e Parte_1 quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria riterrà di liquidare, anche in via equitativa;
3) in via gradata, in caso di rigetto dell'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado e comunque disporre
l'annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'odierno appellante alle spese e competenze di lite;
4) statuire quant'altro utile e conducente ai fini di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata , invece, si concludeva chiedendo volersi: - “rigettare Controparte_1
l'appello proposto da parte intervenuta in quanto …infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche in ordine alla condanna alle spese di lite”; - “condannare parte appellante alla refusione dele spese e competenze del presente
2 grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 13.01.2009 l'avv.to AN NO, quale intestataria dell'utenza telefonica n. 0965/54028, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria la al fine di richiedere la condanna di quest'ultima al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 10.391,43 (di cui € 1.391,43 quale indennizzo per i 191 giorni di ritardo nel trasloco ed € 9.000,00 per il risarcimento di tutti i danni patiti) a titolo di danni conseguiti all'inadempimento contrattuale della compagnia telefonica, oltre interessi e rivalutazione dal 04 Febbraio 2008 al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Esponeva, in merito, di aver richiesto in data 12.12.2007, a mezzo il Servizio Clienti Telecom
187, il trasloco della propria utenza telefonica da via Sbarre Superiori di Reggio Calabria a via Calveri n 1 Reggio Calabria, ma che il nuovo allaccio, iniziato ad agosto 2008, era avvenuto solo in data 19.9.2008, conseguendone danni di natura patrimoniale, non patrimoniale e d'immagine, anche tenuto conto dell'attività di avvocato svolta, nonché a titolo di indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi ed alle Condizioni generali di abbonamento (artt.
25 e 26).
Con comparsa di risposta del 06.04.2009 si costituiva in giudizio la contestando la CP_1 domanda attrice ed imputando la responsabilità del ritardo nel trasloco al mancato rilascio da parte del delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle Controparte_2 opere, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo.
Disposta la chiamata del terzo, con comparsa di risposta del 22.11.2009, si costituiva in giudizio il opponendosi alle pretese della società telefonica perché infondate e CP_2 chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi riguardi.
Con comparsa di costituzione per intervento ex art. 105 C.p.c. si costituiva in giudizio l'appellante Avv. coniuge della NO, il quale ribadiva le vicende già Parte_1 rilevate da parte attrice ed il grave inadempimento di , precisava che lo stesso CP_1 inadempimento aveva “causato anche all'odierno interveniente un grave nocumento, economico e non” in quanto “l'utenza di rete fissa 0965-54028, per come già riferito dalla parte attrice, oltre che per le necessità strettamente familiari (nucleo composto da quattro persone di cui due minori in tenera età), viene utilizzata per l'esercizio dell'attività
3 professionale propria e del coniuge-attore”, anche con sviamento della clientela e danni all'immagine, in quanto “la necessità di dover ugualmente e necessariamente contattare ogni giorno clienti ed uffici, ha costretto l'attrice e l'odierno istante a fare un maggiore uso delle rispettive utenze mobili 338/9929688 e 339/3004963: il tutto, con un evidente ed evitabile aggravio di costi familiari e professionali”, causando “nella sfera personale, familiare, sociale e professionale - ingenti danni patrimoniali, morali, psico-fisici (stress, disagi, ecc,) all'immagine, ecc.”, risultando “ridimensionate le proprie relazioni familiari, sociali e professionali”.
Precisava, tra altro, che la circostanza per cui “sia l'attrice che l'odierno istante svolgano la stessa professione, utilizzino per il proprio lavoro i medesimi locali e l'identica utenza di telefonia implica una sorta di "doppio danno potenziato", proprio per quanto finora evidenziato e per quanto emerge anche dalle prove documentali già versate in atti”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare, ammettere l'intervento volontario, ex art.
105 C.p.c., dell'Avv. nel presente giudizio;
2) nel merito, accertato e Parte_1 dichiarato che la è responsabile per il ritardo nell'effettuazione del Controparte_1 trasloco dell'utenza 0965/54028 di cui è titolare l'Avv. AN NO, ed accolta integralmente la domanda formulata dall'attrice nell'atto di citazione, per l'effetto condannare la stessa Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento in favore dell'interveniente Avv. di tutti i danni Parte_1
(patrimoniali e non) patiti e patendi per il ritardo nel compimento del trasloco e quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore
o minore somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di liquidare, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.” si opponeva alla domanda, contestava la pretesa poiché infondata Controparte_1 chiedendone il rigetto ed eccepiva la carenza di legittimazione dell'interveniente.
In memorie ex art. 183 l'istante intervenuto ribadiva la propria legittimazione e precisava che
“il diritto per il quale l'Avv. chiede tutela giuridica è stato violato proprio a causa ed Pt_1 in occasione del mancato trasloco dell'utenza oggetto di lite. Che poi l'Avv. non sia Pt_1 parte del rapporto contrattuale con la , a nulla rileva;
egli, infatti, non ha proposto CP_1 un'azione di responsabilità contrattuale ma agisce per la tutela (extracontrattuale) del pregiudizio, patrimoniale e non, derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla Società
4 di telefonia durante le more del trasloco dell'utenza per cui oggi è pendente il presente procedimento”.
Acquisita la produzione documentale, ammessi ed escussi i testi, la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies c.p.c., nonché, previa discussione, all'udienza del 4.10.2017 veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle rispettive conclusioni delle parti.
Con sentenza impugnata il Tribunale separatamente provvedeva sulle domande proposte dalle diverse parti.
Per quanto attiene la posizione della NO accoglieva la domanda accertando l'inadempimento contrattuale della società convenuta nell'esecuzione della propria prestazione contrattuale “in relazione al trasloco di linea effettuato con significativo ritardo
(quasi nove mesi dalla richiesta)”, riconosceva il diritto al risarcimento dei danni nella complessiva somma di euro 7.891,43, sia quale indennizzo “di cui alla Condizioni Generali di Abbonamento (art. 26 doc. 2 fasc. )”, sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo CP_1 di danno non patrimoniale - ritenendo che “i servizi di comunicazione rientrano tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della L. 146/1990 e sono regolati e tutelati a mezzo di appositi strumenti normativi italiani ed eurocomunitari” per cui doveva riconoscersi un danno non patrimoniale essendo stata l'attrice “privata per un periodo di tempo significativamente lungo della linea telefonica, necessaria sia per lo svolgimento dell'attività professionale che per esigenze della vita quotidiana” e dimostrato un danno all'immagine ed alla reputazione
“in ragione della cessazione o sospensione dei rapporti professionali” dimostrati- oltre condanna avversaria alle spese e competenze di lite.
Rigettava le domande poste reciprocamente tra e CP_1 Controparte_2
Per quanto attiene, invece, l'attuale appellante rigettava la domanda ritenendo: - non ammissibile una azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. mancando “un danno ingiusto cagionato da una condotta altrui caratterizzata da dolo ovvero da colpa”; - che non poteva ravvisarsi detto danno ingiusto, tale da costituire “una lesione di un diritto o di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela in capo al danneggiato, c.d. danno contra ius”; - che l'inadempimento della parte convenuta era consistito “sostanzialmente in un inadempimento contrattuale relativo ad un contratto stipulato con un terzo” , con obbligazione sussistente solo nei confronti del contraente e tale da non ritenersi individuabile
“un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione
5 (Cass. 13597/2005)”; - che doveva escludersi “la sussistenza di danno risarcibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., non essendo prevedibile per il debitore, al momento della stipula del contratto, che un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente”.
In relazione alla condanna alle spese, posta a carico dell'intervenuto, la determinava in applicazione “dei valori minimi (ivi compresa la massima riduzione prevista per la fase istruttoria sino al 70%) avuto riguardo alla modesta complessità della causa e dell'impegno difensivo relativo alla sola domanda spiegata dal la quale non ha esteso in modo Pt_1 rilevante il novero delle questioni trattate in giudizio ed esclusa la fase decisoria in mancanza di deposito di note conclusionali”.
Per i motivi suindicati, così disponeva “
4. Rigetta la domanda proposta dall'interveniente nei confronti di 5. Condanna alla Parte_1 Controparte_1 Parte_1 rifusione delle spese del presente giudizio in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 1.288 ,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, come per legge”.
Avverso la indicata pronuncia, per la parte di riguardo alla propria specifica posizione, proponeva impugnazione l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata per i seguenti motivi:
- contraddittorietà con le statuizioni rese in favore della NO, così da ritenere che il giudice di prime cure era pervenuto “a delle conclusioni opposte e comunque, per quanto riguarda la posizione dell'appellante, in contrasto con le sentenze richiamate e con i principi di diritto dalle stesse sottese” in materia di danni patrimoniali e non patrimoniali;
-erroneità nella parte in cui non era stata riconosciuta la “sussistenza del cd. illecito civile, ivi compresa l'ingiustizia del danno, ricondotta, citando la sentenza della Cass. Civ., a Sez.
Unite, n° 500/1999, a qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sotto il profilo del danno sia patrimoniale che non patrimoniale” nonostante fosse stata riconosciuta nella pronuncia relativa alla NO la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi di “lesione di diritti inviolabili della persona, come costituzionalmente garantiti… purchè sussistano tre condizioni: 1) che l'interesse leso … abbia rilevanza costituzionale;
2) che la lesione dell'interesse sia grave…; 3) che il danno non sia futile … indipendentemente dalla fonte contrattuale ovvero extracontrattuale”, valorizzando la lesione
6 della libertà di comunicazione quale “dotata di copertura costituzionale (art. 15 Cost.) e convenzionale” e rientrante tra i servizi pubblici essenziali;
- erroneità nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno ingiusto per non essere stato l'istante parte del contratto di somministrazione senza considerare che “la domanda dallo stesso proposta, connessa e collegata a quella avanzata dal coniuge, derivava e dipendeva dallo stesso titolo dedotto nella domanda giudiziale originaria”;
- erroneità nella parte in cui non era stata riconosciuta meritevole di tutela la domanda pur avendo il Tribunale evidenziato che “l'omittente risponde del danno derivato a terzi” quando insorgano a suo carico “per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile”, così ravvisandosi pregiudizi all'immagine, alla libertà di comunicazione ed alla reputazione;
- per non aver ritenuto esistente un danno risarcibile ex art. 2043 c.c., anche prevedendo il nostro ordinamento una clausola generale di “atipicità dell'illecito civile” e rinvenendosi gli elementi di legge;
- erroneità nella parte in cui era stato ritenuto non prevedibile che “un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente” in contrasto con quanto di diverso statuito per la NO.
Ribadiva, quindi, la proposta domanda risarcitoria, ritenendola provata come da atti del primo grado.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1) accogliere l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto, accertata la fondatezza di tutte le ragioni sopra Parte_1 spiegate e di tutte le domande, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado
e da intendersi qui tutte richiamate, riformare la sentenza n° 1442/2017 del 4.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile,…. - nel giudizio n°
282/2009 R.G.A.C. promosso dall'Avv. AN NO contro la -, con Controparte_1 la quale il Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta da AN
NO e rigettava “la domanda proposta dall'interveniente nei confronti Parte_1 di condannando lo stesso “alla rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di … che liquida in euri 1.288,00 … oltre al rimborso Controparte_1 forfettario … IVA e CPA”; 2) per l'effetto condannare la già CP_3 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dell'appellante Avv. di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti e patendi per Parte_1
i fatti di causa e quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre
7 interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di liquidare, anche in via equitativa;
3) statuire quant'altro utile e conducente ai fini di causa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto Controparte_1 con conferma della sentenza impugnata, contestando la presenza di un danno ingiusto e di un danno non patrimoniale risarcibile nonché di una violazione dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai diversi orientamenti della Suprema Corte.
Concludeva, quindi, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare
l'appello proposto da parte intervenuta in quanto in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche in ordine alla condanna alle spese di lite;
- condannare parte appellante alla refusione dele spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Rimanevano contumaci le ulteriori parti.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che si procede ad una valutazione unitaria dei motivi di impugnazione, attenendo tutti alla censura delle motivazioni in diritto sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria extracontrattuale, precisandosi che il giudice di prime cure ha dato conto dell'iter logico e giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta ampiamente motivando in merito.
Si fa presente, inoltre, che la sentenza di primo grado ha differentemente e separatamente disposto in relazione ad ogni specifica diversa domanda e ad ogni separato rapporto tra le differenti parti.
Quanto statuito, quindi, in relazione alla posizione dell'avv. NO non è idoneo a costituire giudicato nei confronti dell'attuale appellante, trattandosi di rapporti giuridici diversi.
In specie, la NO ha agito contro la in virtù del rapporto contrattuale Controparte_1 insorto tra la stessa e la relativo al contratto di utenza telefonica domestica per CP_1
l'immobile corrispondente a luogo di residenza, anche sede della propria attività
8 professionale, così da richiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ed il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'accertata interruzione del servizio.
L'avv.to invece, ha azionato una diversa domanda di risarcimento danni Pt_1 extracontrattuale, quindi con diversa causa petendi e petitum.
Conseguentemente, anche se la pretesa impositiva è basata su un presupposto di fatto comune quale è la condotta della , si tratta di domande strutturalmente differenti e Controparte_1 aventi diverso fondamento in diritto, per cui le ragioni che costituiscono il presupposto logico- giuridico del decisum sulla domanda principale non possono costituire giudicato implicito nei confronti della decisione sulla domanda dell'interveniente per quanto di diverso dalla pronuncia specifica e non espressamente richiamato dal giudicante.
Non vi può essere, quindi, contrasto di pronunce ed a questo giudicante non è preclusa una diversa valutazione dei principi espressi dal Tribunale in relazione alla statuizione sul diverso rapporto giuridico della contraente, con conseguente non accoglimento del relativo motivo di censura.
È incontestato, inoltre, che l'appellante ha agito iure proprio, su un titolo differente da quello contrattuale azionato dalla NO, per danni autonomamente subìti, se pur in conseguenza del medesimo contegno inadempiente che rileva nei suoi confronti come illecito aquiliano, soggetto alla relativa disciplina della responsabilità extracontrattuale.
Nel caso in esame, infatti, l'invocato danno extracontrattuale si riferisce a un ipotetico pregiudizio causato al di fuori del rapporto contrattuale instaurato dalla coniuge, con la quale condivideva l'immobile che in atti risulta adibito sia ad abitazione familiare che a distinti studi legali, con differente partita IVA, trattandosi di ipotesi di lesione di interessi sorti al di fuori del contratto, configurata dall'appellante quale ipotesi di risarcimento di danno extracontrattuale, dalla quale si asserisce essere derivato un danno ingiusto ed una lesione di un diritto giuridicamente tutelabile, erroneamente negata dal giudice di prime cure.
In specie, lamenta l'appellante essere viziata la sentenza nella parte in cui non è stato ritenuto risarcibile il danno indicato in quanto non configurabile come danno ingiusto ex art. 2043 c.c. per non essere stata riconosciuta alla posizione azionata la consistenza di diritto assoluto, di interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico quale situazione soggettiva giuridicamente rilevante.
Gli assunti in atto di gravame non sono condivisi da questo giudice che ritiene, invece, meritevole di conferma la statuizione impugnata.
9 In particolare, non si ritiene viziata la sentenza di primo grado sul punto, essendosi precisato sia che mancava nel caso di specie “un danno ingiusto cagionato da una condotta altrui caratterizzata da dolo ovvero da colpa”, così da non essere integrata la “lesione di un diritto
o di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela in capo al danneggiato,
c.d. danno contra ius”, sia che “non risulta connotato dal requisito dell'ingiustizia il danno asseritamente cagionato al in quanto, non sussistendo un obbligo di eseguire il Pt_1 trasferimento in favore di questi, la mancata esecuzione senza ritardo dell'obbligazione contrattuale assunta dalla non può ritenersi ingiusta nei suoi confronti, non CP_1 configurandosi un obbligo per la convenuta di attivarsi a favore dell'interveniente. In altre parole, non essendo il parte del contratto di somministrazione, non poteva pretendere Pt_1 la tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, sicché il ritardato adempimento non costituisce un fatto illecito”, in quanto indicato è conforme ai vigenti principi di diritto, alle statuizioni della Suprema Corte in materia, ed è condiviso da questa Corte.
Invero, se pur l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (Cass. S.U. n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno”, così da superare una mera funzione sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell'ordinamento giuridico coincidente con la lesione dei soli diritti soggettivi assoluti e ricomprendere posizioni di interesse giuridicamente apprezzabili e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, il danno ingiusto tutelato dalla norma invocata deve sempre corrispondere alla lesione di un interesse giuridicamente protetto erga omnes, riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico, e non ad un interesse di fatto.
La sfera di protezione dell'art. 2043 c.c. esula, pertanto, da quegli interessi che non sono assunti a tale rango o che rientrano nelle diverse ipotesi contrattuali o in quelle in cui lo stesso contratto impone specifici oneri di protezione e cura di soggetti qualificati.
Ne consegue che si ritiene danno ingiusto, ai fini della fattispecie in esame, quello derivato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto erga omnes, di una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo previsto dalla norma o in cui l'ingiustizia si palesa come diretta manifestazione del principio di solidarietà nell'ambito della responsabilità civile connessa agli interessi costituzionalmente garantiti e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Devono essere, quindi, rinvenuti nel complessivo sistema costituzionale gli indici idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale attengano a “posizioni inviolabili della persona umana”, che devono essere tutelate dall'ordinamento con disposizioni specifiche
10 anche sotto altri profili diversi dalla tutela risarcitoria ma che manifestino una esigenza di protezione.
In tal senso a parere di questo Collegio il diritto invocato dall'appellante non assurge a tale rango mancando l'antigiuridicità della condotta, non ravvisandosi una norma che prevede un generale diritto di comunicazione come esercitabile nei confronti di tutti e tale da pretendere servizi al di là dei rapporti contrattuali, da assicurare l'obbligo del rispetto nei confronti di terzi di determinate condotte, da imporre un dovere di alterum non laedere di cui all'art. 2043
c.c., e tale da giustificare un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto nel senso favorevole al così da non poterne derivare un danno ingiusto, come riconosciuto in Pt_1 sentenza impugnata.
Non si ravvede, infatti, una norma che disponga il pieno diritto di utilizzo da parte dei terzi, se pur familiari, di sistemi di comunicazione al di fuori di quanto previsto negli specifici contratti di utilizzo di servizi telefonici ed invocabile erga omnes, tale da configurare come atto illecito il suo impedimento.
In più, la giurisprudenza attualmente conforme ha escluso il diritto alla comunicazione a mezzo dello specifico e singolo telefono dai diritti fondamentali tutelabili sia perché esso non
è un diritto assoluto ma derivante da apposita obbligazione contrattuale, sia perché vi è la possibilità per l'utente di attivarsi e provvedere all'attivazione autonoma di un diverso mezzo di comunicazione.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte la quale, a mero titolo esemplificativo, con ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, richiamata anche da parte appellata e resa in diversa fattispecie nei confronti di una parte contraente, ha precisato che “E' pur vero che sono assurti al rango di diritti fondamentali della persona alcuni diritti di cui un tempo si ignorava
l'esistenza, o che comunque non erano considerati tali (ad esempio il diritto all'oblio, quello all'identità digitale ecc.), ma resta indubbio che tale non possa considerarsi il diritto ad utilizzare un ben individuato mezzo di comunicazione quale una linea fissa telefonica”, a ciò pervenendo anche in considerazione della possibilità di usare altri mezzi sostitutivi (quali nel caso di specie linee telefoniche mobili in possesso o attivando apposite linee telefoniche), , così superando anche il richiamo alla violazione del diritto alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost., come ribadito anche da pronunce successive.
Trovano, quindi, applicazione anche nella fattispecie in esame i seguenti principi di diritto: - il diritto assoluto da tutelare deve riguardare la persona e non il suo patrimonio, nel senso che deve attenere ad un diritto connesso al godimento di beni materiali essenziali quoad vitam e
11 non, come nel caso di specie, a presunti guadagni mancati o possibile perdita della clientela
(non essendo stato dedotto in giudizio un impedimento all'esercizio della professione); - il diritto a comunicare con una specifica linea telefonica relativa a contratto intestato a terzi non può essere riconosciuto come diritto fondamentale della persona, perché non è necessario alla sopravvivenza e non è tale da ledere il diritto alla dignità, alla libertà dell'essere umano o ad alcuna libertà costituzionalmente garantita;
- lo stesso non è previsto da alcuna norma espressa o implicita di carattere generale.
Solo la lesione di un bene della vita tutelato qualifica in termini di ingiustizia il danno e lo rende risarcibile.
Inoltre, la questione esula anche dalla lesione di un diritto al soddisfacimento di complementari esigenze della vita quotidiana familiare, o di una libertà di comunicazione.
Non si ritiene, infatti, potersi estendere la generale tutela accordata al diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, al diritto a comunicare con la sola e specifica linea telefonica in esame, da considerarsi anche come diritto ad utilizzare il servizio ed essere tutelato in contratto intestato a terzo soggetto, non ravvisandosi in ciò alcuna copertura costituzionale o obbligo di legge, né può individuarsi una lesione sic et simpliciter alla libera esplicazione di una attività economica, che non può tradursi nel ritenersi dovute da terzi obblighi di facere senza apposito contratto.
Pertanto, non si ravvisa un diritto costituzionalmente garantito del a comunicare per Pt_1 usi professionali per tramite l'utenza telefonica intestata alla coniuge, indi a mezzo una specifica ed esclusiva linea telefonica intestata a terzi e non connessa all'attività svolta, in quanto non corrispondente ad un diritto fondamentale della persona, non necessario alla sopravvivenza e non tale da ledere ad una libertà costituzionalmente garantita come obbligo generale.
Ancora, l'antigiuridicità richiesta dall'art. 2043 non può sic et simpliciter riassumersi nell'inadempimento di un contratto con terzi, poiché siffatta antigiuridicità rileverebbe unicamente nei rapporti tra le parti rimanendo rispetto ai terzi un fatto giuridicamente neutro, essendo detta l'antigiuridicità "assoluta", ovvero discendente dalla violazione di specifiche norme giuridiche o di regole di prudenza e perizia, o, più in generale, del principio neminem ledere, tali da prescrivere una condotta, un obbligo ad agire, il cui rispetto può essere invocato da tutti, e quindi anche da soggetti estranei al contratto, poiché solo in tal caso l'inosservanza del dovere può costituire fonte di responsabilità risarcitoria, per il solo fatto di averne subito le conseguenze pregiudizievoli.
12 Una siffatta violazione manca nella fattispecie oggetto di giudizio.
In tal senso, il giudice di prime cure ha ulteriormente rilevato che il comportamento omissivo in esame non integra la violazione di una regola di condotta di applicazione generale ed invocabile da chiunque, aderendo al pacifico orientamento dottrinario e giurisprudenziale che in materia di illecito extracontrattuale configura una responsabilità omissiva solo in presenza di una norma esterna che imponga all'agente di attivarsi, genericamente o al fine di impedire l'evento, obbligo che al fine di avere rilevanza giuridica deve “derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione” o da principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., tutti mancanti nel caso di specie, come richiamato in sentenza impugnata.
Per tutto quanto indicato, l'interesse azionato non costituisce un diritto fondamentale della persona ma, al più, è configurabile nell'ambito dei commoda, delle aspettative di natura pretensiva di fatto connesse ai contratti di terzi ed all'evoluzione tecnica, non tutelabile attraverso la norma invocata.
Si precisa, ulteriormente, che non risulta descritto né allegato alcun concreto riflesso negativo sul prestigio del professionista né che la vicenda in questione abbia avuto una qualche risonanza nell'ambito professionale nel quale opera l'appellante, con conseguenze negative sulla sua reputazione.
Il fatto per cui è causa, quindi, non risulta neanche aver comportato la grave lesione di un interesse primario tale da corrispondere ad una circostanza più grave del mero disagio professionale o di un fastidio richiedente maggiori accorgimenti.
In merito, giova osservare che la stessa parte appellante in primo grado ha prodotto documentazione dalla quale si evince che si è diligentemente premurata di comunicare ai clienti di non avere la temporanea disponibilità di un telefono fisso ma di avere una utenza mobile della quale veniva fornito il numero e sulla quale si è fatta richiesta di essere contattato, nonché di aver utilizzato i fax per le trasmissioni necessarie relative alle attività professionali.
Le risultanze in atti smentiscono, altresì, la rilevanza dei richiami effettuati dall'appellante all'inesistenza di telefonia mobile ai tempi per cui è causa o l'incidenza della “tecnologia degli smartphone” sui danni paventati, essendo emerse mere difficoltà a contattare i clienti dovendosi avvalere di mezzi diversi dall'utenza fissa solitamente in uso, né risultano provati gli indicati specifici pregiudizi “all'invio e ricezione di mail/pec”- circostanze, tra l'altro, che
13 non rilevano nella determinazione dell'an debeatur e dell'ingiustizia in esame, ma eventualmente nella invocata quantificazione equitativa del danno-.
Inoltre, a supporto della mancanza di ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c., e dell'infondatezza del gravame, si fa presente che la responsabilità non è in re ipsa nel fatto lamentato, ma deve configurarsi quanto meno prevedibile a tutolo di colpa, mentre nel caso di specie, con riferimento alla posizione per cui è causa, non può neanche configurarsi un comportamento colpevole della società di telefonia nel non aver tenuto conto dell'affidamento ingenerato in capo al professionista appellante per essere rimasto questo sempre estraneo al contratto, tanto da non aver proposto prima dell'intervenuto in giudizio alcuna richiesta stragiudiziale o messa in mora o diffida, e per non essere stati forniti elementi idonei a dimostrare che poteva quanto men prevedersi che l'utenza telefonica era funzionale ad un'attività professionale di altro soggetto, anche in applicazione del criterio della causalità adeguata ed indici probabilistici.
Quanto detto supporta la correttezza della sentenza anche nella parte in cui si è affermato che
“Sotto altra prospettiva dovrebbe comunque escludersi la sussistenza di danno risarcibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., non essendo prevedibile per il debitore, al momento della stipula del contratto, che un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente”, considerata la necessità di operare un giudizio probabilistico in considerazione della categoria dei rapporti, delle ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, delle circostanze comunicate al momento del sorgere dell'obbligazione, all'esigenza di proporzionare il risarcimento alla lesione dei vantaggi connessi alla prestazione secondo un criterio di normalità tale da non risultare evidente la consapevolezza in capo alla del tenore effettivo della prestazione omessa e del danno CP_1 derivabile al momento in cui il rapporto contrattuale è stato instaurato con il diverso soggetto.
La prevedibilità, inoltre, risponde anche all'esigenza di proporzionare la sanzione del risarcimento alla lesione di quei vantaggi che risultano connessi alla prestazione secondo un criterio di normalità poiché se la condotta del debitore deve uniformarsi all'obbligo strumentale al soddisfacimento dell'interesse creditorio, non è automatico supporre, secondo buona fede, che debba assicurarsi il risarcimento di posizione terze rispetto al contratto, svincolate da alcun collegamento negoziale.
Al riguardo, si rileva che è mancata la prova, posta in capo al danneggiato, anche in via presuntiva, della corrispondenza della prevedibilità e colpa a standard contrattuali,
14 professionali o normativi di condotta sulla base di una valutazione ex ante e di carattere oggettivo.
L'appello è, pertanto, infondato per i motivi indicati e viene integralmente respinto con conferma della sentenza gravata.
Il rigetto della domanda sull'an, anche quale soluzione di una questione assorbente, rende non necessaria la chiesta pronuncia sul quantum.
Si ritengono, infine, inammissibili le domande proposte al capo tre delle precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta richiamate, attenendo a domanda nuova di riforma della pronuncia sulle spese di lite in primo grado, formulata solo successivamente all'atto di appello e non supportata da specifico motivo di gravame e censure analitiche atte a evidenziare la presunta illegittimità della pronuncia, resa in applicazione del generale principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Parimenti inammissibili e generiche sono le ulteriori richieste di cui al successivo capo di domanda (4 in conclusioni).
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore dichiarato € 14.000,00, indi scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), quale parametro che si ritiene equamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate ed all'attività processuale effettivamente espletata, così pari a complessive € 2.906,00 (di cui € 567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in favore delle parti contumaci non avendo svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Avv. contro la , nonché il Parte_1 Controparte_1
e Avv. AN NO, avverso parte della sentenza n 1442/2017 Controparte_2 del 04.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile,
15 nel giudizio R.G.A.C n. 282/2009 in relazione alla domanda spiegata in primo grado dall'appellante, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 11.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
Avv. , c.f. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Reggio Calabria alla via Calveri n. 1, P.E.C.
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti – conferito dal procuratore speciale della , giusta procura speciale per Notaio Controparte_1 dott. (Rep. n. 13183 e n. 6905 di Raccolta) – dall'avv. Roberto Capria, (c.f. Persona_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria C.F._2
Via Magna Grecia 6, PEC Email_2
APPELLATA
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore;
Avv. AN NO (c.f. ; C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO
1 Appello avverso parte della sentenza n 1442/2017 del 04.10.2017, non notificata, resa dal
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, nel giudizio R.G.A.C n. 282/2009, in relazione all'intervento spiegato da . Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.11.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, parte appellante concludeva chiedendo alla Corte di voler dichiarare l'integrale accoglimento di tutte le domande, richieste, deduzioni e conclusioni come formulati in atti, e di voler: “1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, accertata la fondatezza di tutte le ragioni spiegate e di ogni domanda, eccezione e conclusione formulata nel giudizio di primo grado e da intendersi qui tutte richiamate, nessuna esclusa e\o rinunciata, riformare la sentenza n° 1442/2017 del 04.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria,
… - nel giudizio n° 282/2009 R.G. promosso contro la -, con la quale il Controparte_1
Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta dall'attrice Avv. AN
NO e rigettava “la domanda proposta dall'interveniente nei confronti Parte_1 di , condannando lo stesso “alla rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di … che liquida in euri 1.288,00 … oltre al rimborso Controparte_1 forfettario … IVA e CPA”; 2) per l'effetto, condannare la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dell'appellante Avv. di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti e patendi per i fatti di causa e Parte_1 quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria riterrà di liquidare, anche in via equitativa;
3) in via gradata, in caso di rigetto dell'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado e comunque disporre
l'annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'odierno appellante alle spese e competenze di lite;
4) statuire quant'altro utile e conducente ai fini di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata , invece, si concludeva chiedendo volersi: - “rigettare Controparte_1
l'appello proposto da parte intervenuta in quanto …infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche in ordine alla condanna alle spese di lite”; - “condannare parte appellante alla refusione dele spese e competenze del presente
2 grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 13.01.2009 l'avv.to AN NO, quale intestataria dell'utenza telefonica n. 0965/54028, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Reggio Calabria la al fine di richiedere la condanna di quest'ultima al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 10.391,43 (di cui € 1.391,43 quale indennizzo per i 191 giorni di ritardo nel trasloco ed € 9.000,00 per il risarcimento di tutti i danni patiti) a titolo di danni conseguiti all'inadempimento contrattuale della compagnia telefonica, oltre interessi e rivalutazione dal 04 Febbraio 2008 al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Esponeva, in merito, di aver richiesto in data 12.12.2007, a mezzo il Servizio Clienti Telecom
187, il trasloco della propria utenza telefonica da via Sbarre Superiori di Reggio Calabria a via Calveri n 1 Reggio Calabria, ma che il nuovo allaccio, iniziato ad agosto 2008, era avvenuto solo in data 19.9.2008, conseguendone danni di natura patrimoniale, non patrimoniale e d'immagine, anche tenuto conto dell'attività di avvocato svolta, nonché a titolo di indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi ed alle Condizioni generali di abbonamento (artt.
25 e 26).
Con comparsa di risposta del 06.04.2009 si costituiva in giudizio la contestando la CP_1 domanda attrice ed imputando la responsabilità del ritardo nel trasloco al mancato rilascio da parte del delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle Controparte_2 opere, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo.
Disposta la chiamata del terzo, con comparsa di risposta del 22.11.2009, si costituiva in giudizio il opponendosi alle pretese della società telefonica perché infondate e CP_2 chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi riguardi.
Con comparsa di costituzione per intervento ex art. 105 C.p.c. si costituiva in giudizio l'appellante Avv. coniuge della NO, il quale ribadiva le vicende già Parte_1 rilevate da parte attrice ed il grave inadempimento di , precisava che lo stesso CP_1 inadempimento aveva “causato anche all'odierno interveniente un grave nocumento, economico e non” in quanto “l'utenza di rete fissa 0965-54028, per come già riferito dalla parte attrice, oltre che per le necessità strettamente familiari (nucleo composto da quattro persone di cui due minori in tenera età), viene utilizzata per l'esercizio dell'attività
3 professionale propria e del coniuge-attore”, anche con sviamento della clientela e danni all'immagine, in quanto “la necessità di dover ugualmente e necessariamente contattare ogni giorno clienti ed uffici, ha costretto l'attrice e l'odierno istante a fare un maggiore uso delle rispettive utenze mobili 338/9929688 e 339/3004963: il tutto, con un evidente ed evitabile aggravio di costi familiari e professionali”, causando “nella sfera personale, familiare, sociale e professionale - ingenti danni patrimoniali, morali, psico-fisici (stress, disagi, ecc,) all'immagine, ecc.”, risultando “ridimensionate le proprie relazioni familiari, sociali e professionali”.
Precisava, tra altro, che la circostanza per cui “sia l'attrice che l'odierno istante svolgano la stessa professione, utilizzino per il proprio lavoro i medesimi locali e l'identica utenza di telefonia implica una sorta di "doppio danno potenziato", proprio per quanto finora evidenziato e per quanto emerge anche dalle prove documentali già versate in atti”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare, ammettere l'intervento volontario, ex art.
105 C.p.c., dell'Avv. nel presente giudizio;
2) nel merito, accertato e Parte_1 dichiarato che la è responsabile per il ritardo nell'effettuazione del Controparte_1 trasloco dell'utenza 0965/54028 di cui è titolare l'Avv. AN NO, ed accolta integralmente la domanda formulata dall'attrice nell'atto di citazione, per l'effetto condannare la stessa Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento in favore dell'interveniente Avv. di tutti i danni Parte_1
(patrimoniali e non) patiti e patendi per il ritardo nel compimento del trasloco e quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore
o minore somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di liquidare, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.” si opponeva alla domanda, contestava la pretesa poiché infondata Controparte_1 chiedendone il rigetto ed eccepiva la carenza di legittimazione dell'interveniente.
In memorie ex art. 183 l'istante intervenuto ribadiva la propria legittimazione e precisava che
“il diritto per il quale l'Avv. chiede tutela giuridica è stato violato proprio a causa ed Pt_1 in occasione del mancato trasloco dell'utenza oggetto di lite. Che poi l'Avv. non sia Pt_1 parte del rapporto contrattuale con la , a nulla rileva;
egli, infatti, non ha proposto CP_1 un'azione di responsabilità contrattuale ma agisce per la tutela (extracontrattuale) del pregiudizio, patrimoniale e non, derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla Società
4 di telefonia durante le more del trasloco dell'utenza per cui oggi è pendente il presente procedimento”.
Acquisita la produzione documentale, ammessi ed escussi i testi, la causa veniva rinviata ex art. 281-sexies c.p.c., nonché, previa discussione, all'udienza del 4.10.2017 veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle rispettive conclusioni delle parti.
Con sentenza impugnata il Tribunale separatamente provvedeva sulle domande proposte dalle diverse parti.
Per quanto attiene la posizione della NO accoglieva la domanda accertando l'inadempimento contrattuale della società convenuta nell'esecuzione della propria prestazione contrattuale “in relazione al trasloco di linea effettuato con significativo ritardo
(quasi nove mesi dalla richiesta)”, riconosceva il diritto al risarcimento dei danni nella complessiva somma di euro 7.891,43, sia quale indennizzo “di cui alla Condizioni Generali di Abbonamento (art. 26 doc. 2 fasc. )”, sia a titolo di danno patrimoniale che a titolo CP_1 di danno non patrimoniale - ritenendo che “i servizi di comunicazione rientrano tra i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della L. 146/1990 e sono regolati e tutelati a mezzo di appositi strumenti normativi italiani ed eurocomunitari” per cui doveva riconoscersi un danno non patrimoniale essendo stata l'attrice “privata per un periodo di tempo significativamente lungo della linea telefonica, necessaria sia per lo svolgimento dell'attività professionale che per esigenze della vita quotidiana” e dimostrato un danno all'immagine ed alla reputazione
“in ragione della cessazione o sospensione dei rapporti professionali” dimostrati- oltre condanna avversaria alle spese e competenze di lite.
Rigettava le domande poste reciprocamente tra e CP_1 Controparte_2
Per quanto attiene, invece, l'attuale appellante rigettava la domanda ritenendo: - non ammissibile una azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. mancando “un danno ingiusto cagionato da una condotta altrui caratterizzata da dolo ovvero da colpa”; - che non poteva ravvisarsi detto danno ingiusto, tale da costituire “una lesione di un diritto o di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela in capo al danneggiato, c.d. danno contra ius”; - che l'inadempimento della parte convenuta era consistito “sostanzialmente in un inadempimento contrattuale relativo ad un contratto stipulato con un terzo” , con obbligazione sussistente solo nei confronti del contraente e tale da non ritenersi individuabile
“un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione
5 (Cass. 13597/2005)”; - che doveva escludersi “la sussistenza di danno risarcibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., non essendo prevedibile per il debitore, al momento della stipula del contratto, che un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente”.
In relazione alla condanna alle spese, posta a carico dell'intervenuto, la determinava in applicazione “dei valori minimi (ivi compresa la massima riduzione prevista per la fase istruttoria sino al 70%) avuto riguardo alla modesta complessità della causa e dell'impegno difensivo relativo alla sola domanda spiegata dal la quale non ha esteso in modo Pt_1 rilevante il novero delle questioni trattate in giudizio ed esclusa la fase decisoria in mancanza di deposito di note conclusionali”.
Per i motivi suindicati, così disponeva “
4. Rigetta la domanda proposta dall'interveniente nei confronti di 5. Condanna alla Parte_1 Controparte_1 Parte_1 rifusione delle spese del presente giudizio in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 1.288 ,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, come per legge”.
Avverso la indicata pronuncia, per la parte di riguardo alla propria specifica posizione, proponeva impugnazione l'attuale appellante instando per la sua riforma, ritenendola errata per i seguenti motivi:
- contraddittorietà con le statuizioni rese in favore della NO, così da ritenere che il giudice di prime cure era pervenuto “a delle conclusioni opposte e comunque, per quanto riguarda la posizione dell'appellante, in contrasto con le sentenze richiamate e con i principi di diritto dalle stesse sottese” in materia di danni patrimoniali e non patrimoniali;
-erroneità nella parte in cui non era stata riconosciuta la “sussistenza del cd. illecito civile, ivi compresa l'ingiustizia del danno, ricondotta, citando la sentenza della Cass. Civ., a Sez.
Unite, n° 500/1999, a qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sotto il profilo del danno sia patrimoniale che non patrimoniale” nonostante fosse stata riconosciuta nella pronuncia relativa alla NO la risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi di “lesione di diritti inviolabili della persona, come costituzionalmente garantiti… purchè sussistano tre condizioni: 1) che l'interesse leso … abbia rilevanza costituzionale;
2) che la lesione dell'interesse sia grave…; 3) che il danno non sia futile … indipendentemente dalla fonte contrattuale ovvero extracontrattuale”, valorizzando la lesione
6 della libertà di comunicazione quale “dotata di copertura costituzionale (art. 15 Cost.) e convenzionale” e rientrante tra i servizi pubblici essenziali;
- erroneità nella parte in cui non era stato riconosciuto il danno ingiusto per non essere stato l'istante parte del contratto di somministrazione senza considerare che “la domanda dallo stesso proposta, connessa e collegata a quella avanzata dal coniuge, derivava e dipendeva dallo stesso titolo dedotto nella domanda giudiziale originaria”;
- erroneità nella parte in cui non era stata riconosciuta meritevole di tutela la domanda pur avendo il Tribunale evidenziato che “l'omittente risponde del danno derivato a terzi” quando insorgano a suo carico “per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile”, così ravvisandosi pregiudizi all'immagine, alla libertà di comunicazione ed alla reputazione;
- per non aver ritenuto esistente un danno risarcibile ex art. 2043 c.c., anche prevedendo il nostro ordinamento una clausola generale di “atipicità dell'illecito civile” e rinvenendosi gli elementi di legge;
- erroneità nella parte in cui era stato ritenuto non prevedibile che “un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente” in contrasto con quanto di diverso statuito per la NO.
Ribadiva, quindi, la proposta domanda risarcitoria, ritenendola provata come da atti del primo grado.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte di voler: “1) accogliere l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto, accertata la fondatezza di tutte le ragioni sopra Parte_1 spiegate e di tutte le domande, eccezioni e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado
e da intendersi qui tutte richiamate, riformare la sentenza n° 1442/2017 del 4.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile,…. - nel giudizio n°
282/2009 R.G.A.C. promosso dall'Avv. AN NO contro la -, con Controparte_1 la quale il Giudice di primo grado accoglieva la domanda principale proposta da AN
NO e rigettava “la domanda proposta dall'interveniente nei confronti Parte_1 di condannando lo stesso “alla rifusione delle spese del presente Controparte_1 giudizio in favore di … che liquida in euri 1.288,00 … oltre al rimborso Controparte_1 forfettario … IVA e CPA”; 2) per l'effetto condannare la già CP_3 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento in favore dell'appellante Avv. di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti e patendi per Parte_1
i fatti di causa e quantificati in complessivi € 14.000,00 (quattordicimila\00 Euro), oltre
7 interessi legali e rivalutazione monetaria dal 04 Febbraio 2008 sino all'effettivo ed integrale soddisfo, o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di liquidare, anche in via equitativa;
3) statuire quant'altro utile e conducente ai fini di causa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto Controparte_1 con conferma della sentenza impugnata, contestando la presenza di un danno ingiusto e di un danno non patrimoniale risarcibile nonché di una violazione dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai diversi orientamenti della Suprema Corte.
Concludeva, quindi, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare
l'appello proposto da parte intervenuta in quanto in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado, anche in ordine alla condanna alle spese di lite;
- condannare parte appellante alla refusione dele spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Rimanevano contumaci le ulteriori parti.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 06.11.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che si procede ad una valutazione unitaria dei motivi di impugnazione, attenendo tutti alla censura delle motivazioni in diritto sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria extracontrattuale, precisandosi che il giudice di prime cure ha dato conto dell'iter logico e giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta ampiamente motivando in merito.
Si fa presente, inoltre, che la sentenza di primo grado ha differentemente e separatamente disposto in relazione ad ogni specifica diversa domanda e ad ogni separato rapporto tra le differenti parti.
Quanto statuito, quindi, in relazione alla posizione dell'avv. NO non è idoneo a costituire giudicato nei confronti dell'attuale appellante, trattandosi di rapporti giuridici diversi.
In specie, la NO ha agito contro la in virtù del rapporto contrattuale Controparte_1 insorto tra la stessa e la relativo al contratto di utenza telefonica domestica per CP_1
l'immobile corrispondente a luogo di residenza, anche sede della propria attività
8 professionale, così da richiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ed il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'accertata interruzione del servizio.
L'avv.to invece, ha azionato una diversa domanda di risarcimento danni Pt_1 extracontrattuale, quindi con diversa causa petendi e petitum.
Conseguentemente, anche se la pretesa impositiva è basata su un presupposto di fatto comune quale è la condotta della , si tratta di domande strutturalmente differenti e Controparte_1 aventi diverso fondamento in diritto, per cui le ragioni che costituiscono il presupposto logico- giuridico del decisum sulla domanda principale non possono costituire giudicato implicito nei confronti della decisione sulla domanda dell'interveniente per quanto di diverso dalla pronuncia specifica e non espressamente richiamato dal giudicante.
Non vi può essere, quindi, contrasto di pronunce ed a questo giudicante non è preclusa una diversa valutazione dei principi espressi dal Tribunale in relazione alla statuizione sul diverso rapporto giuridico della contraente, con conseguente non accoglimento del relativo motivo di censura.
È incontestato, inoltre, che l'appellante ha agito iure proprio, su un titolo differente da quello contrattuale azionato dalla NO, per danni autonomamente subìti, se pur in conseguenza del medesimo contegno inadempiente che rileva nei suoi confronti come illecito aquiliano, soggetto alla relativa disciplina della responsabilità extracontrattuale.
Nel caso in esame, infatti, l'invocato danno extracontrattuale si riferisce a un ipotetico pregiudizio causato al di fuori del rapporto contrattuale instaurato dalla coniuge, con la quale condivideva l'immobile che in atti risulta adibito sia ad abitazione familiare che a distinti studi legali, con differente partita IVA, trattandosi di ipotesi di lesione di interessi sorti al di fuori del contratto, configurata dall'appellante quale ipotesi di risarcimento di danno extracontrattuale, dalla quale si asserisce essere derivato un danno ingiusto ed una lesione di un diritto giuridicamente tutelabile, erroneamente negata dal giudice di prime cure.
In specie, lamenta l'appellante essere viziata la sentenza nella parte in cui non è stato ritenuto risarcibile il danno indicato in quanto non configurabile come danno ingiusto ex art. 2043 c.c. per non essere stata riconosciuta alla posizione azionata la consistenza di diritto assoluto, di interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico quale situazione soggettiva giuridicamente rilevante.
Gli assunti in atto di gravame non sono condivisi da questo giudice che ritiene, invece, meritevole di conferma la statuizione impugnata.
9 In particolare, non si ritiene viziata la sentenza di primo grado sul punto, essendosi precisato sia che mancava nel caso di specie “un danno ingiusto cagionato da una condotta altrui caratterizzata da dolo ovvero da colpa”, così da non essere integrata la “lesione di un diritto
o di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela in capo al danneggiato,
c.d. danno contra ius”, sia che “non risulta connotato dal requisito dell'ingiustizia il danno asseritamente cagionato al in quanto, non sussistendo un obbligo di eseguire il Pt_1 trasferimento in favore di questi, la mancata esecuzione senza ritardo dell'obbligazione contrattuale assunta dalla non può ritenersi ingiusta nei suoi confronti, non CP_1 configurandosi un obbligo per la convenuta di attivarsi a favore dell'interveniente. In altre parole, non essendo il parte del contratto di somministrazione, non poteva pretendere Pt_1 la tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, sicché il ritardato adempimento non costituisce un fatto illecito”, in quanto indicato è conforme ai vigenti principi di diritto, alle statuizioni della Suprema Corte in materia, ed è condiviso da questa Corte.
Invero, se pur l'interpretazione evolutiva della giurisprudenza (Cass. S.U. n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno”, così da superare una mera funzione sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell'ordinamento giuridico coincidente con la lesione dei soli diritti soggettivi assoluti e ricomprendere posizioni di interesse giuridicamente apprezzabili e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, il danno ingiusto tutelato dalla norma invocata deve sempre corrispondere alla lesione di un interesse giuridicamente protetto erga omnes, riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico, e non ad un interesse di fatto.
La sfera di protezione dell'art. 2043 c.c. esula, pertanto, da quegli interessi che non sono assunti a tale rango o che rientrano nelle diverse ipotesi contrattuali o in quelle in cui lo stesso contratto impone specifici oneri di protezione e cura di soggetti qualificati.
Ne consegue che si ritiene danno ingiusto, ai fini della fattispecie in esame, quello derivato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto erga omnes, di una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo previsto dalla norma o in cui l'ingiustizia si palesa come diretta manifestazione del principio di solidarietà nell'ambito della responsabilità civile connessa agli interessi costituzionalmente garantiti e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Devono essere, quindi, rinvenuti nel complessivo sistema costituzionale gli indici idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale attengano a “posizioni inviolabili della persona umana”, che devono essere tutelate dall'ordinamento con disposizioni specifiche
10 anche sotto altri profili diversi dalla tutela risarcitoria ma che manifestino una esigenza di protezione.
In tal senso a parere di questo Collegio il diritto invocato dall'appellante non assurge a tale rango mancando l'antigiuridicità della condotta, non ravvisandosi una norma che prevede un generale diritto di comunicazione come esercitabile nei confronti di tutti e tale da pretendere servizi al di là dei rapporti contrattuali, da assicurare l'obbligo del rispetto nei confronti di terzi di determinate condotte, da imporre un dovere di alterum non laedere di cui all'art. 2043
c.c., e tale da giustificare un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto nel senso favorevole al così da non poterne derivare un danno ingiusto, come riconosciuto in Pt_1 sentenza impugnata.
Non si ravvede, infatti, una norma che disponga il pieno diritto di utilizzo da parte dei terzi, se pur familiari, di sistemi di comunicazione al di fuori di quanto previsto negli specifici contratti di utilizzo di servizi telefonici ed invocabile erga omnes, tale da configurare come atto illecito il suo impedimento.
In più, la giurisprudenza attualmente conforme ha escluso il diritto alla comunicazione a mezzo dello specifico e singolo telefono dai diritti fondamentali tutelabili sia perché esso non
è un diritto assoluto ma derivante da apposita obbligazione contrattuale, sia perché vi è la possibilità per l'utente di attivarsi e provvedere all'attivazione autonoma di un diverso mezzo di comunicazione.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte la quale, a mero titolo esemplificativo, con ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, richiamata anche da parte appellata e resa in diversa fattispecie nei confronti di una parte contraente, ha precisato che “E' pur vero che sono assurti al rango di diritti fondamentali della persona alcuni diritti di cui un tempo si ignorava
l'esistenza, o che comunque non erano considerati tali (ad esempio il diritto all'oblio, quello all'identità digitale ecc.), ma resta indubbio che tale non possa considerarsi il diritto ad utilizzare un ben individuato mezzo di comunicazione quale una linea fissa telefonica”, a ciò pervenendo anche in considerazione della possibilità di usare altri mezzi sostitutivi (quali nel caso di specie linee telefoniche mobili in possesso o attivando apposite linee telefoniche), , così superando anche il richiamo alla violazione del diritto alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost., come ribadito anche da pronunce successive.
Trovano, quindi, applicazione anche nella fattispecie in esame i seguenti principi di diritto: - il diritto assoluto da tutelare deve riguardare la persona e non il suo patrimonio, nel senso che deve attenere ad un diritto connesso al godimento di beni materiali essenziali quoad vitam e
11 non, come nel caso di specie, a presunti guadagni mancati o possibile perdita della clientela
(non essendo stato dedotto in giudizio un impedimento all'esercizio della professione); - il diritto a comunicare con una specifica linea telefonica relativa a contratto intestato a terzi non può essere riconosciuto come diritto fondamentale della persona, perché non è necessario alla sopravvivenza e non è tale da ledere il diritto alla dignità, alla libertà dell'essere umano o ad alcuna libertà costituzionalmente garantita;
- lo stesso non è previsto da alcuna norma espressa o implicita di carattere generale.
Solo la lesione di un bene della vita tutelato qualifica in termini di ingiustizia il danno e lo rende risarcibile.
Inoltre, la questione esula anche dalla lesione di un diritto al soddisfacimento di complementari esigenze della vita quotidiana familiare, o di una libertà di comunicazione.
Non si ritiene, infatti, potersi estendere la generale tutela accordata al diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, al diritto a comunicare con la sola e specifica linea telefonica in esame, da considerarsi anche come diritto ad utilizzare il servizio ed essere tutelato in contratto intestato a terzo soggetto, non ravvisandosi in ciò alcuna copertura costituzionale o obbligo di legge, né può individuarsi una lesione sic et simpliciter alla libera esplicazione di una attività economica, che non può tradursi nel ritenersi dovute da terzi obblighi di facere senza apposito contratto.
Pertanto, non si ravvisa un diritto costituzionalmente garantito del a comunicare per Pt_1 usi professionali per tramite l'utenza telefonica intestata alla coniuge, indi a mezzo una specifica ed esclusiva linea telefonica intestata a terzi e non connessa all'attività svolta, in quanto non corrispondente ad un diritto fondamentale della persona, non necessario alla sopravvivenza e non tale da ledere ad una libertà costituzionalmente garantita come obbligo generale.
Ancora, l'antigiuridicità richiesta dall'art. 2043 non può sic et simpliciter riassumersi nell'inadempimento di un contratto con terzi, poiché siffatta antigiuridicità rileverebbe unicamente nei rapporti tra le parti rimanendo rispetto ai terzi un fatto giuridicamente neutro, essendo detta l'antigiuridicità "assoluta", ovvero discendente dalla violazione di specifiche norme giuridiche o di regole di prudenza e perizia, o, più in generale, del principio neminem ledere, tali da prescrivere una condotta, un obbligo ad agire, il cui rispetto può essere invocato da tutti, e quindi anche da soggetti estranei al contratto, poiché solo in tal caso l'inosservanza del dovere può costituire fonte di responsabilità risarcitoria, per il solo fatto di averne subito le conseguenze pregiudizievoli.
12 Una siffatta violazione manca nella fattispecie oggetto di giudizio.
In tal senso, il giudice di prime cure ha ulteriormente rilevato che il comportamento omissivo in esame non integra la violazione di una regola di condotta di applicazione generale ed invocabile da chiunque, aderendo al pacifico orientamento dottrinario e giurisprudenziale che in materia di illecito extracontrattuale configura una responsabilità omissiva solo in presenza di una norma esterna che imponga all'agente di attivarsi, genericamente o al fine di impedire l'evento, obbligo che al fine di avere rilevanza giuridica deve “derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione” o da principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., tutti mancanti nel caso di specie, come richiamato in sentenza impugnata.
Per tutto quanto indicato, l'interesse azionato non costituisce un diritto fondamentale della persona ma, al più, è configurabile nell'ambito dei commoda, delle aspettative di natura pretensiva di fatto connesse ai contratti di terzi ed all'evoluzione tecnica, non tutelabile attraverso la norma invocata.
Si precisa, ulteriormente, che non risulta descritto né allegato alcun concreto riflesso negativo sul prestigio del professionista né che la vicenda in questione abbia avuto una qualche risonanza nell'ambito professionale nel quale opera l'appellante, con conseguenze negative sulla sua reputazione.
Il fatto per cui è causa, quindi, non risulta neanche aver comportato la grave lesione di un interesse primario tale da corrispondere ad una circostanza più grave del mero disagio professionale o di un fastidio richiedente maggiori accorgimenti.
In merito, giova osservare che la stessa parte appellante in primo grado ha prodotto documentazione dalla quale si evince che si è diligentemente premurata di comunicare ai clienti di non avere la temporanea disponibilità di un telefono fisso ma di avere una utenza mobile della quale veniva fornito il numero e sulla quale si è fatta richiesta di essere contattato, nonché di aver utilizzato i fax per le trasmissioni necessarie relative alle attività professionali.
Le risultanze in atti smentiscono, altresì, la rilevanza dei richiami effettuati dall'appellante all'inesistenza di telefonia mobile ai tempi per cui è causa o l'incidenza della “tecnologia degli smartphone” sui danni paventati, essendo emerse mere difficoltà a contattare i clienti dovendosi avvalere di mezzi diversi dall'utenza fissa solitamente in uso, né risultano provati gli indicati specifici pregiudizi “all'invio e ricezione di mail/pec”- circostanze, tra l'altro, che
13 non rilevano nella determinazione dell'an debeatur e dell'ingiustizia in esame, ma eventualmente nella invocata quantificazione equitativa del danno-.
Inoltre, a supporto della mancanza di ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c., e dell'infondatezza del gravame, si fa presente che la responsabilità non è in re ipsa nel fatto lamentato, ma deve configurarsi quanto meno prevedibile a tutolo di colpa, mentre nel caso di specie, con riferimento alla posizione per cui è causa, non può neanche configurarsi un comportamento colpevole della società di telefonia nel non aver tenuto conto dell'affidamento ingenerato in capo al professionista appellante per essere rimasto questo sempre estraneo al contratto, tanto da non aver proposto prima dell'intervenuto in giudizio alcuna richiesta stragiudiziale o messa in mora o diffida, e per non essere stati forniti elementi idonei a dimostrare che poteva quanto men prevedersi che l'utenza telefonica era funzionale ad un'attività professionale di altro soggetto, anche in applicazione del criterio della causalità adeguata ed indici probabilistici.
Quanto detto supporta la correttezza della sentenza anche nella parte in cui si è affermato che
“Sotto altra prospettiva dovrebbe comunque escludersi la sussistenza di danno risarcibili ai sensi dell'art. 1225 c.c., non essendo prevedibile per il debitore, al momento della stipula del contratto, che un'utenza domestica fosse utilizzata per lo svolgimento di attività professionale da parte di un soggetto diverso dal contraente”, considerata la necessità di operare un giudizio probabilistico in considerazione della categoria dei rapporti, delle ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, delle circostanze comunicate al momento del sorgere dell'obbligazione, all'esigenza di proporzionare il risarcimento alla lesione dei vantaggi connessi alla prestazione secondo un criterio di normalità tale da non risultare evidente la consapevolezza in capo alla del tenore effettivo della prestazione omessa e del danno CP_1 derivabile al momento in cui il rapporto contrattuale è stato instaurato con il diverso soggetto.
La prevedibilità, inoltre, risponde anche all'esigenza di proporzionare la sanzione del risarcimento alla lesione di quei vantaggi che risultano connessi alla prestazione secondo un criterio di normalità poiché se la condotta del debitore deve uniformarsi all'obbligo strumentale al soddisfacimento dell'interesse creditorio, non è automatico supporre, secondo buona fede, che debba assicurarsi il risarcimento di posizione terze rispetto al contratto, svincolate da alcun collegamento negoziale.
Al riguardo, si rileva che è mancata la prova, posta in capo al danneggiato, anche in via presuntiva, della corrispondenza della prevedibilità e colpa a standard contrattuali,
14 professionali o normativi di condotta sulla base di una valutazione ex ante e di carattere oggettivo.
L'appello è, pertanto, infondato per i motivi indicati e viene integralmente respinto con conferma della sentenza gravata.
Il rigetto della domanda sull'an, anche quale soluzione di una questione assorbente, rende non necessaria la chiesta pronuncia sul quantum.
Si ritengono, infine, inammissibili le domande proposte al capo tre delle precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta richiamate, attenendo a domanda nuova di riforma della pronuncia sulle spese di lite in primo grado, formulata solo successivamente all'atto di appello e non supportata da specifico motivo di gravame e censure analitiche atte a evidenziare la presunta illegittimità della pronuncia, resa in applicazione del generale principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Parimenti inammissibili e generiche sono le ulteriori richieste di cui al successivo capo di domanda (4 in conclusioni).
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore dichiarato € 14.000,00, indi scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), quale parametro che si ritiene equamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate ed all'attività processuale effettivamente espletata, così pari a complessive € 2.906,00 (di cui € 567,00 per studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisionale) oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese in favore delle parti contumaci non avendo svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Avv. contro la , nonché il Parte_1 Controparte_1
e Avv. AN NO, avverso parte della sentenza n 1442/2017 Controparte_2 del 04.10.2017, non notificata, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile,
15 nel giudizio R.G.A.C n. 282/2009 in relazione alla domanda spiegata in primo grado dall'appellante, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata , che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 11.04.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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