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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18324/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barchiesi Daniela presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 Parte_2
21/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 14 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.07.2005 e il 01.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite. attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della familiare sita in Chieri (TO), Vicolo Albussano n. 10, alla sig.ra , Pt_1 con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, ove abiterà insieme con i figli e Per_1 Per_2
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza e dimora Per_2 abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore starà con il minore.
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. possa stare liberamente con maggiorenne Pt_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente, secondo la volontà del figlio in considerazione dell'età dello stesso,
DISPONE che il IG. possa stare con previo accordo con la madre, nel rispetto delle Pt_2 Per_2 esigenze di tutti e, comunque, in assenza di un diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
- un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento durante la settimana che termina con il week end di spettanza paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento durante la settimana che termina con il week end di spettanza materna;
- vacanze natalizie a settimane alternate (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) da invertirsi ad anni alterni
- vacanze pasquali ad anni alterni
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive dei figli, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_2 Pt_1 figli, entro il giorno 5 di ogni mese, su conto bancario intestato alla moglie, la somma mensile di € 550,00 pagina 2 di 3 (€ 275,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese extra-assegno facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18324/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Barchiesi Daniela presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il Parte_1 Parte_2
21/02/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 14 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.07.2005 e il 01.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 26/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite. attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della familiare sita in Chieri (TO), Vicolo Albussano n. 10, alla sig.ra , Pt_1 con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, ove abiterà insieme con i figli e Per_1 Per_2
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza e dimora Per_2 abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore starà con il minore.
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. possa stare liberamente con maggiorenne Pt_2 Per_1 ma non economicamente autosufficiente, secondo la volontà del figlio in considerazione dell'età dello stesso,
DISPONE che il IG. possa stare con previo accordo con la madre, nel rispetto delle Pt_2 Per_2 esigenze di tutti e, comunque, in assenza di un diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
- un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento durante la settimana che termina con il week end di spettanza paterna;
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento durante la settimana che termina con il week end di spettanza materna;
- vacanze natalizie a settimane alternate (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) da invertirsi ad anni alterni
- vacanze pasquali ad anni alterni
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive dei figli, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_2 Pt_1 figli, entro il giorno 5 di ogni mese, su conto bancario intestato alla moglie, la somma mensile di € 550,00 pagina 2 di 3 (€ 275,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese extra-assegno facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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