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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1094/2025 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. 1094/2025 R.G. tra
Parte 1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1
PARTE RESISTENTE
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa IN ER, sono comparsi:
l'Avv. Alice Barausse Per Parte 1
Nessuno per il Controparte 1
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, da atto che il ricorrente è in servizio come da contratto depositato in atti.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto
"CP 1 ne dichiara la contumacia, trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. n. 1094/2025 R.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa IN ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1094/2025 RG Lav. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. MONTAGNESE
PP ed elettivamente domiciliato in Taurianova, via N. Bixio, 4, presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
Controparte 1 (CF. P.IVA 1 ),
PARTE RESISTENTE contumace
Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto CP 1 in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015, nonché la conseguente condanna del Controparte 1 alla somma di €
500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
il CP 1 non si è costituito in giudizio;
all'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi al ricorso;
rilevato che:
l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
,a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>. per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento
(comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre
Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente
-
di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 "e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione." ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP 1 convenuto durante gli anni scolastici citati in premessa, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche
(cfr. singoli contratti allegati al ricorso); in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei principi e criteri indicati nella sentenza della
Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile - ai fini dell'applicazione del beneficio in parola a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero
Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale"); deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta ancora CP 1 resistente, oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del come risulta dalla documentazione in atti (depositata in data 17.11.25); nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6), va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))"; tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6; il CP 1 deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss.
1. n. 107/2015;
Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa,
-
possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: condanna il CP 1 a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121 1. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.300,00, oltre ad euro 49 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IN ER
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. 1094/2025 R.G. tra
Parte 1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1
PARTE RESISTENTE
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi alla Dott.ssa IN ER, sono comparsi:
l'Avv. Alice Barausse Per Parte 1
Nessuno per il Controparte 1
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, da atto che il ricorrente è in servizio come da contratto depositato in atti.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto
"CP 1 ne dichiara la contumacia, trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. n. 1094/2025 R.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa IN ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1094/2025 RG Lav. promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. MONTAGNESE
PP ed elettivamente domiciliato in Taurianova, via N. Bixio, 4, presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
Controparte 1 (CF. P.IVA 1 ),
PARTE RESISTENTE contumace
Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto CP 1 in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 1. n.
107/2015, nonché la conseguente condanna del Controparte 1 alla somma di €
500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
il CP 1 non si è costituito in giudizio;
all'udienza del 18.11.2025, parte ricorrente ha discusso la causa riportandosi al ricorso;
rilevato che:
l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
,a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>. per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento
(comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre
Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente
-
di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 "e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione." ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP 1 convenuto durante gli anni scolastici citati in premessa, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche
(cfr. singoli contratti allegati al ricorso); in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei principi e criteri indicati nella sentenza della
Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile - ai fini dell'applicazione del beneficio in parola a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero
Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale"); deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta ancora CP 1 resistente, oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del come risulta dalla documentazione in atti (depositata in data 17.11.25); nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6), va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))"; tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6; il CP 1 deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss.
1. n. 107/2015;
Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa,
-
possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: condanna il CP 1 a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121 1. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 2.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.300,00, oltre ad euro 49 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IN ER