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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2025
Tribunale Ordinario di Ferrara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(11759870964); considerato che l'ingiunto è persona fisica;
valutato che pertanto la sua qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
considerato che
l'ingiungente non ha fornito elementi probatori che superino la presunzione sopra emarginata;
anzi ha espressamente dedotto la qualifica di consumatore del debitore;
ritenuto, pertanto, che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e delle puntuali allegazioni dell'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze documentali in atti (doc. 8); rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14938,53;
2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data 03/06/2024) in € 623,70 per compenso professionale, in €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
AVVERTE inoltre la parte ingiunta che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Ferrara, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
Tribunale Ordinario di Ferrara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(11759870964); considerato che l'ingiunto è persona fisica;
valutato che pertanto la sua qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
considerato che
l'ingiungente non ha fornito elementi probatori che superino la presunzione sopra emarginata;
anzi ha espressamente dedotto la qualifica di consumatore del debitore;
ritenuto, pertanto, che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e delle puntuali allegazioni dell'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze documentali in atti (doc. 8); rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14938,53;
2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data 03/06/2024) in € 623,70 per compenso professionale, in €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
AVVERTE inoltre la parte ingiunta che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Ferrara, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri