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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/10/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. CI
RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1633/2020 R.G., avente ad oggetto: vendita di cose mobili
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gianfredi Perrucci, giusta mandato in atti
attrice
e
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Cavallone, giusta mandato in atti Controparte_2
convenuto
Controparte_3
terzo chiamato contumace
°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “accertare e dichiarare la difformità tra il bene promesso e quello venduto con il conseguente inadempimento contrattuale del convenuto;
Condannare in via principale il convenuto alla restituzione della somma di € 3.000,00, o nella diversa somma che il Giudice Controparte_2 riterrà di quantificare all'esito del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riduzione del prezzo di acquisto ex art. 1492 c.c.; In via subordinata, condannare il convenuto ed il terzo chiamato in causa, in solido fra loro, alla restituzione della somma di € 3.000,00,
o nella diversa somma che il Giudice riterrà di quantificare all'esito del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di riduzione del prezzo di acquisto ex art. 1492 c.c.; condannare in via principale il convenuto, o in via subordinata il convenuto ed il terzo chiamato, in solido fra loro, al pagamento di tutti i danni in conseguenza subiti dall'attrice, anche non patrimoniali, da liquidarsi anche equitativamente, per il mancato utilizzo del veicolo;
con vittoria di spese, diritti ed
1 onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso del 15% per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
Conclusioni di parte convenuta: “
1. Preliminarmente dichiarare la decadenza della garanzia, non avendo la società attrice denunziato i vizi entro otto giorni dalla scoperta;
2. Nel merito rigettare la domanda, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto per tutti gli altri motivi esposti nei propri scritti difensivi;
3. Condannare la società attrice al risarcimento del danno in favore di CP_2 ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi in via
[...] equitativa;
4. gradatamente, e in caso di soccombenza, condannare , terzo chiamato in Controparte_3 causa, a manlevare e tenere indenne il convenuto al pagamento in favore della società Controparte_2 attrice di qualunque somma di denaro che verrà riconosciuta, comprensiva di spese e compensi di lite;
5. con il favore delle spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 6.3.2020, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Taranto, previamente adito, resa con ordinanza del 24.01.2020, la
[...]
ha convenuto in giudizio deducendo di aver acquistato dallo stesso CP_1 Controparte_2
l'autovettura usata, Hyundai Santa Fe tg. DA882BS, nel dicembre 2018, per il prezzo di € 7.000,00, pattuendo il pagamento di € 1.000,00 in contanti al momento della stipula, di € 4.500,00 in rate mensili da € 750,00 da versarsi con assegni bancari a partire dal mese di gennaio 2019 e di € 1.500,00 mediante permuta con altra autovettura intestata a legale rappresentante della società Controparte_4 acquirente;
di aver condotto le trattative tramite il sig. , padre della predetta Parte_1 CP_4
alla presenza di altri soggetti, e , quest'ultimo legale
[...] Parte_2 Parte_3 rappresentante della DLC srl, il quale avrebbe direttamente versato al venditore la suddetta somma di €
1.500,00, secondo la stima dell'auto della di aver concordato un prezzo più alto rispetto a quello CP_4 di mercato, in ragione delle rassicurazioni ricevute dal circa i recenti interventi effettuati sul CP_2 motore ed il suo funzionamento al pari di uno nuovo, nonostante il notevole chilometraggio dell'auto; di aver invece appreso, nel marzo 2019, dal , che conduceva il mezzo, di rumori sospetti, Parte_1 ricevendo conferma delle effettive condizioni del motore dai tecnici specializzati dell'autofficina ORM
Automotive di Brindisi, alla quale si è rivolta su suggerimento del , interpellato in un primo Parte_3 momento;
di aver preso atto, dalla relazione redatta dal titolare dell'autofficina in data 29.4.2019, che il motore era seriamente danneggiato per anomalie preesistenti e che nessun intervento era stato di recente effettuato;
di aver contestato i vizi al con nota raccomandata del 3-6.05.2019, con cui chiedeva CP_2 la riduzione del prezzo, pari al costo di € 3.000,00 sostenuto per riparare il motore, con contestuale sospensione l'incasso degli assegni alle successive scadenze, richiesta rimasta senza esito;
di aver avviato la procedura di negoziazione assistita con raccomandata del 17-20.5.2019, anche questa rimasta inevasa;
2 pertanto, ha chiesto la riduzione del prezzo, con conseguente restituzione della somma di € 3.000,00 o di quella ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno consistito nell'aver dovuto noleggiare altra auto per il periodo in cui il veicolo acquistato è rimasto inutilizzato.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per Controparte_2 vizi, per omessa denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta;
nel merito, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, deducendo che il aveva effettuato prove del mezzo prima dell'acquisto; che CP_4 lo stesso unitamente al convenuto, nell'occasione aveva fatto visionare il motore a CP_4 CP_3
titolare di officina meccanica, il quale avrebbe confermato di aver sostituito elementi del motore,
[...] come da fattura del 28.10.2015; che l'auto è rimasta parcheggiata nel suo garage fino alla consegna, avendo egli nel frattempo acquistato un auto nuova e che, pertanto, i difetti oggi lamentati non a lui erano ascrivibili;
ha chiesto dunque la chiamata in causa del , al fine di essere manlevato in caso di CP_3 condanna, nonché il rigetto della domanda, contestando in via gradata anche il quantum, e la condanna della società attrice al risarcimento ex art. 96, 1° co, cpc per temerarietà della lite.
La causa è stata in parte istruita dinanzi al primo giudice assegnatario, che ha autorizzato la chiamata in causa del terzo, rimasto contumace, ed ha ammesso le prove orali (interrogatorio formale deferito al convenuto ed al terzo chiamato e prova testimoniale), riservando all'esito l'eventuale ammissione della c.t.u.
Con successivo decreto del Presidente di Sezione del 26.6.2023, la causa è stata assegnata al sottoscritto magistrato e l'istruttoria è stata completata con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio diretta a stimare il valore commerciale dell'autovettura al momento della compravendita ed alla quantificazione dei danni causati da eventuali vizi occulti.
Concessi nuovamente i termini per il deposito dell'elaborato peritale definitivo, non essendo stata trasmessa alle parti la bozza per le osservazioni nei termini inizialmente assegnati, all'esito della c.t.u., la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, trattandosi di procedimento pendente alla data del 28.02.2023.
°°°°°°
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Risulta non contestato il fatto che tra le parti sia intercorso, nel dicembre 2018, un contratto di compravendita dell'autovettura usata, Hyundai Santa Fe tg. DA882BS, secondo cui Controparte_2 intestatario del mezzo, lo ha venduto alla per il concordato prezzo di € 7.000,00. Controparte_1
3 Risultano altresì incontestate sia le modalità di pagamento del prezzo, sia l'integrale adempimento dell'obbligo assunto dalla parte acquirente, non avendo il venditore nulla eccepito in ordine al pagamento del corrispettivo.
La controversia si incentra dunque sulla presenza di vizi occulti della cosa compravenduta e, nello specifico, delle gravi anomalie nel funzionamento del motore dell'autovettura oggetto del contratto, con conseguente necessità per l'acquirente di sostenere i relativi costi di ripristino e di utilizzare altro mezzo, stante l'inutilizzabilità del veicolo acquistato.
Al fine di inquadrare giuridicamente la fattispecie e determinare il riparto dell'onere probatorio, giova ricordare che, con pronuncia a Sezione Unite n. 11748/2019, la Suprema Corte, rilevata l'esistenza di orientamenti contrastanti sul punto, ha enunciato il principio secondo cui «in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi».
Nell'occasione, le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e che la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come "una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi". Da tale conclusione discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni di cui all'art. 1492 c.c., non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, giacché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di "obbligazione" (dovere di prestazione) ma di "soggezione": la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore si presenta, al contrario, di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell'articolo 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In altri termini, il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. al fine di essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta si fonda sul fatto della esistenza dei vizi, la
4 cui prova non può che gravare sul compratore, come peraltro confermato anche in più recenti pronunce
(cfr. Cass. civ. n. 9960 del 28/03/2022).
Il quadro probatorio va dunque esaminato alla luce di tali presupposti, specificando altresì che l'attrice- acquirente, agendo in via giudiziale per la riduzione del prezzo, ha scelto irrevocabilmente - a mente dell'art. 1492, 1° e 2° c.c. – l'actio quanti minoris in alternativa all'actio redhibitoria.
Tanto premesso, va in primis sgombrato il campo dall'eccezione preliminare sollevata dal convenuto di decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati dall'attrice.
Giova premettere che il compratore, a norma dell'art. 1495 c.c., ha l'onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta, che - se si tratta di vizi occulti - decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore, mentre - se si tratta di vizi normalmente riconoscibili - decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè, di regola, dalla consegna o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto.
L'onere della prova della tempestività della denuncia incombe sull'acquirente poiché detta denuncia costituisce una condizione necessaria dell'azione, cosicché l'inosservanza dell'obbligo di denuncia preclude l'esperimento tanto delle azioni previste in via alternativa dall'art. 1492 c.c., quanto dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1494 c.c (cfr. Cass. civ. n. 24348/2019; n. 12337/2023).
La Suprema Corte ha poi avuto modo di chiarire che “in materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto” (Cass. civ. II, n. 5732/10.3.2011) ovvero che “il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta. (Cass. civ. II, n. 11046/27.05.2016; n. 34290/22.11.2022).
Nella fattispecie, le anomalie del motore di un veicolo sono senz'altro da annoverare tra i vizi occulti non facilmente riconoscibili nemmeno adottando l'ordinaria diligenza: in questo caso, l'attrice ha riferito dei rumori sospetti provenienti dal motore che hanno indotto il conducente dell'autovettura a non proseguire la marcia per evitare possibili e peggiori danni al mezzo e di essersi accertata della effettiva esistenza di difetti al motore all'esito dell'esame affidato ai tecnici di un'officina specializzata, dalla cui relazione
5 redatta in data 29.4.2019 ha avuto contezza dell'origine e dell'entità dei vizi riscontrati al motore;
la data della perizia rappresenta dunque, alla luce degli elementi acquisiti e dei ricordati princìpi, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c..; ne consegue che la denuncia dei vizi, formulata da parte attrice con raccomandata a.r. del 3.05.2019, ricevuta dal convenuto in data
6.5.2019, è da ritenersi tempestiva.
Passando al merito, dal quadro istruttorio è emerso, con sufficiente grado di certezza, che le anomalie al motore erano preesistenti rispetto al momento della compravendita della vettura e si sono rivelate tali da rendere il mezzo inidoneo all'uso e da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Tutti i testi escussi hanno confermato l'intervenuta stipula del contratto e le condizioni pattuite per il pagamento del prezzo, circostanze peraltro non contestate dalla controparte, ma anche il fatto che, in sede di trattative, svoltesi alla presenza di , e (tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 ascoltati come testi), il abbia assicurato l'avvenuta esecuzione di recenti interventi al blocco CP_2 motore, in virtù dei quali, nonostante il notevole chilometraggio, lo rendevano paragonabile ad uno nuovo.
Il ha altresì precisato che la decisione di acquistare l'auto è stata determinata dalla convinzione CP_4 che gli interventi fossero stati eseguiti e che, in caso contrario, avrebbe egli stesso dissuaso la società dal comprare la vettura;
di non aver mai visto le fatture dei lavori effettuati sul motore, lavori che il convenuto sostiene essere stati effettuati nel 2015 dal , terzo chiamato;
ha inoltre confermato di aver CP_3 personalmente sentito, mentre alla guida dell'auto, nel marzo 2019, dei rumori provenienti dal motore, di essersi fermato e di aver contattato l'autofficina DLC srl, nella persona di , il quale Parte_3 intervenne tramite un suo dipendente per il trasporto del mezzo con il carroattrezzi fino in officina;
di aver subito contattato telefonicamente il denunciando il fatto ed invitandolo a raggiungerlo;
ha CP_2 confermato altresì di essersi rivolto alla ORM Automotive di Brindisi per far esaminare il veicolo, dopo aver avvisato la società dell'accaduto; ha riconosciuto la nota datata 29/04/2019, specificando che i tecnici gli avevano riferito della mancanza di un pezzo nel motore e che tanto aveva causato la rottura del motore stesso;
ha confermato, infine, che la società attrice ha provveduto a riparare il veicolo, noleggiandone un altro per un breve periodo (vedasi deposizione resa all'udienza del 20.06.2022).
Tutte le circostanze sono state sostanzialmente confermate dai testi (vedasi deposizione resa Parte_3 all'udienza del 24.10.2022) e (vedasi deposizione resa all'udienza del 16.01.2023), ciascuno Parte_2 per quanto di propria conoscenza diretta.
Vi è poi che il teste legale rappresentante della ha dichiarato di Testimone_1 Controparte_5 aver personalmente visionato il veicolo per cui è causa, riconoscendo le foto mostrate e confermando il contenuto della nota a sua firma del 29.4.2019, nonché di avere eseguito i lavori di riparazione come da fattura in atti, che pure ha riconosciuto.
6 Nello specifico, dunque, il teste, nel confermare il contenuto della richiamata relazione da lui sottoscritta in data 29.4.2019, ha dichiarato – riferendosi ad un tempo di circa tre mesi dopo l'acquisto – che il “il motore presenta la completa fusione dell'albero motore, da attribuirsi a mancanza dell'ingranaggio conduttore principale su sistema bilanciatori che consente il movimento regolare agli stessi, senza alcuna vibrazione, infatti all'atto dello smontaggio, gli stessi presentano una rottura sui lati di bloccaggio al monoblocco. Il Cliente ci informa che il motore era stato revisionato da non molto e che aveva percorso appena 6000 km, ma si conferma che non risulta tale, per via del consumo riscontrato tra cilindro e pistone e per via della fusione dell'albero motore dovuta al mal funzionamento della pompa olio e dei bilanciatori, entrambi da controllare ed eventualmente sostituire in fase di revisione”.
Ne consegue che, nel rispetto del richiamato riparto dell'onere probatorio, la parte acquirente ha dimostrato – a sostegno della proposta actio quanti minoris - l'esistenza dei difetti, le conseguenze dannose ed il nesso causale fra gli uni e le altre (cfr. Cass. civ. III n. 18947/2017), mentre il venditore non ha, di contro, fornito la prova liberatoria della mancanza di colpa, su di lui incombente.
Il ha solo asserito di aver consegnato l'autovettura con il motore funzionante e revisionato, CP_2 ovvero in condizioni tali da rendere il mezzo idoneo all'uso e da giustificare un prezzo superiore rispetto a quello di mercato in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle sue condizioni di uso.
Il riferimento alla fattura del 2015, emessa per i presunti lavori di messa a punto del motore, e la chiamata in causa di , rimasto contumace, ma comparso per rendere l'interrogatorio deferitogli, Controparte_3 non costituiscono elementi probatori sufficienti ad escludere la responsabilità contrattuale del CP_2
La fattura in oggetto non è stata prodotta in atti e il si è limitato a riferire, senza alcun riferimento CP_3 temporale, di aver smontato il motore;
di averlo mandato in rettifica all'ORM di San Pancrazio;
di aver richiesto pezzi di ricambio, che ha poi portato all'ORM per la rettifica del motore e di averlo riassemblato;
di essere stato pagato per l'intervento e di aver mostrato la fattura al CP_4
Le circostanze, tuttavia, oltre che essere prive di idoneo supporto probatorio, sia per tabulas, sia per istruttoria orale (il convenuto ha indicato un solo teste, a cui ha rinunciato con accettazione della controparte) restano del tutto ininfluenti, in ragione dell'ampio lasso temporale (oltre tre anni, come riferito dallo stesso convenuto) intercorso tra il presunto intervento sul motore e la compravendita del veicolo, intervento che, quand'anche fosse stato provato, non avrebbe restituito certezza sulla possibile sopravvenienza delle anomalie riscontrate subito dopo l'acquisto dell'auto.
Privo di rilievo resta il fatto che il sia intestatario di altra vettura, immatricolata nel 2015, perché CP_2 questo non esclude che egli stesso od altri possano aver utilizzato il veicolo di cui è causa, contestualmente nei tre anni successivi e fino alla vendita, o financo aver asportato pezzi del motore, atteso l'asserito fermo del mezzo nel proprio garage.
7 Non solo, ma lo stesso -in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 15.03.2022 - ha CP_2 dichiarato che la vettura è stata oggetto di furto tra il settembre e l'ottobre 2018, regolarmente denunciato ai Carabinieri di Manduria, ed è stata ritrovata dopo un giorno vicino alla propria abitazione, circostanza che evidentemente esclude in radice il valore liberatorio degli asseriti e non provati lavori di revisione al motore, su cui parte convenuta ha fondato la propria difesa e la propria richiesta di manleva nei confronti del terzo chiamato.
Con riferimento al quantum, ovvero l'entità della riduzione del prezzo per la quale è stata promossa l'azione, pur con i limiti di un'indagine peritale condotta sulle prove acquisite e su criteri di valutazione comunemente adottati nel mercato automobilistico, in assenza del veicolo (in quanto rivenduto nelle more del giudizio), gli elementi forniti dalla c.t.u. rappresentano un valido supporto per la quantificazione della somma che va rimborsata alla società acquirente, fermo restando che la stessa ha integralmente adempiuto alla corresponsione del prezzo pattuito secondo le modalità concordate, non essendovi contestazione sul punto.
L'analisi operata dall'ausiliare appare condivisibile, in quanto frutto di scrupolosa applicazione della tecnica e coerente con gli elementi di valutazione a disposizione, laddove ha evidenziato che la quotazione del mezzo sul mercato nel 2018, calcolato sulla base delle sue caratteristiche e dei chilometri percorsi, è di € 5.590,00, da cui va detratto il valore degli interventi manutentivi eseguiti poco dopo l'acquisto, stimati in € 2.000,00 (tenuto conto della relazione redatta dai tecnici dell'autofficina e delle fatture allegate in atti).
La domanda di riduzione del prezzo, tuttavia, può trovare accoglimento in misura pari al solo costo di ripristino del motore, quantificato dal c.t.u. in € 2.000,00, atteso che la determinazione iniziale del prezzo, sebbene superiore alla quotazione di mercato è stata operata nel rispetto dell'autonomia contrattuale e sul presupposto, per espressa ammissione dell'attrice, che sul motore – nonostante i chilometri al suo attivo
– fossero stati eseguiti i necessari interventi di ripristino.
Quanto al risarcimento del danno richiesto dall'attrice acquirente, cui il venditore – a sensi dell'art. 1494
c.c. - è tenuto se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, giova ricordare che “in tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa” (Cass. civ. n. 4300/16.2.2024) e che
“il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo
8 mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. civ. n. 32946/17.12.2024).
Nella fattispecie, la parte venditrice non ha assolto al proprio onere probatorio, come già specificato, né ha più precisamente dimostrato di aver ignorato il difetto senza colpa, avendo dovuto – specie dopo il furto – assicurarsi dell'integrità e del buon funzionamento del motore prima di procedere con la vendita, per la quale ha vieppiù pattuito un prezzo superiore a quello di mercato (come si evince dalla quotazione riferita dal ctu) in ragione delle perfette condizioni del motore, circostanza di cui non ha fornito prova.
Per contro, sulla quantificazione del danno da mancato utilizzo del mezzo l'attrice ha offerto la fattura comprovante il noleggio di altro veicolo nel periodo da marzo 2019 a ottobre 2019 per il complessivo importo di € 1.500,00.
La richiesta risarcitoria, in applicazione dei menzionati princìpi, può essere accolta nella misura che si stima equa di € 500,00, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario per il ripristino del veicolo e del fatto che trattasi di una società avente anche altri mezzi a disposizione.
Va operata infine una distinzione in punto di interessi sulle diverse poste creditorie, atteso che l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell'"actio quanti minoris" ha natura di rimborso a favore dell'acquirente che, in sé, non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria (cfr. (Cass. civ. II n. 22087/4.09.2019; n. 2060/29.01.2013) trattandosi pertanto di debito di valuta non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224 II co c.c. derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria dal I comma dell'art. 1224 c.c., di talché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – essendo divenuto liquido ed esigibile – produce interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. (Cass. n. 11594/2004), mentre la somma riconosciuta a titolo risarcitorio, integrante un debito di valore non soggetto al principio nominalistico, andrà rivalutata dalla data della domanda al soddisfo, in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando ai valori medi relativi allo scaglione (1.000,01-5.200,00) le opportune riduzioni, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore dell'affare, mentre i costi di ctu vanno posti definitamente a carico della parte convenuta, come liquidati con decreto reso in pari data.
9 Stante la contumacia del terzo chiamato e la relativa assenza di attività difensiva, nulla va statuito sulle spese nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
CI RO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore nei confronti di con la chiamata in causa di Controparte_2
, così dispone: Controparte_3
- rigetta l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa compravenduta sollevata dal convenuto;
- accertata la presenza dei lamentati vizi della cosa compravenduta, condanna Controparte_2 alla restituzione in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della somma di € 2.000,00, a titolo di riduzione del prezzo pattuito ed integralmente versato dall'acquirente, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto a risarcire l'attrice del danno subito, quantificato in € 500,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo;
- rigetta la domanda di manleva formulata dal convento nei confronti del terzo chiamato;
- condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in
€ 1.570,90 (di cui € 1.400,00 per compensi professionali ed € 170,90 per esborsi), oltre al 15%
r.f.s.g. ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- nulla per le spese quanto alla chiamata in causa del terzo;
- pone a carico del convenuto i costi di ctu, liquidati con decreto reso il 21.10.2025.
Così deciso in Taranto il 21 ottobre 2025
Il Giudice
G.O. CI RO
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