Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/1984, n. 5696
CASS
Sentenza 12 novembre 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di regolamento di Competenza contro provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., occorre distinguere a seconda che il provvedimento venga chiesto prima dell'instaurazione della causa di merito, ovvero in pendenza della stessa: nel primo caso, il pretore adito non si limita a dare Disposizioni di carattere meramente ordinatorio, ma con il suo provvedimento conclude in modo definitivo il procedimento sommario, incidendo sugli interessi sostanziali delle parti allo stesso modo di una sentenza, ed il detto provvedimento è, perciò, sempre impugnabile con regolamento di Competenza pur se contenga una pronuncia soltanto implicita sulla Competenza; nel secondo caso, invece, il provvedimento del giudice istruttore non è idoneo ad assumere il contenuto della sentenza, e pertanto il regolamento di Competenza è ammissibile solo contro il provvedimento conclusivo del giudizio di merito, salvo che il giudice adito, nel provvedimento d'urgenza emanato, si sia espressamente pronunciato su una questione di Competenza tempestivamente sollevata. ( V 6387/83, mass n 431119; ( V 1848/81, mass n 412540; ( Conf 6128/81, mass n 416924; ( Conf 6327/80, mass n 410069; ( Conf 1813/78, mass n 391205; ( Conf 3091/77, mass n 386652).*

I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal Presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel procedimento di separazione personale a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., sono soggetti, in difetto di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che il beneficiario del provvedimento preferisca avvalersi, come gli è alternativamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata, notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere; nella prima ipotesi giudice competente per l'esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito se risulta già instaurato il relativo giudizio, mentre nella seconda ipotesi competente è il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie. ( V 5608/83, mass n 430551; ( V 4571/82, mass n 422542; ( V 2092/67, mass n 329206; ( V 2823/66, mass n 325379; ( Conf 5947/82, mass n 423698).*

Commentario1

  • 1bis. 39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativaAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 11 marzo 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/1984, n. 5696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5696
Data del deposito : 12 novembre 1984

Testo completo