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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, composta da
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel./est.
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
Letti gli atti della causa iscritta al n.1373/24 RG e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che l'unico motivo di appello per il quale è possibile formulare una prognosi di non implausibile fondatezza del gravame è quello esposto al n.3 dell'atto di appello, con il quale si denunzia l'errore nel calcolo del danno da lesione del rapporto parentale subito in conseguenza dell'evento (riconosciuto in favore degli appellati in misura pari ad €.226.800,00 ciascuno) e si indica una diversa e minore quantificazione
(€.129.600,00 per il padre ed €.133.200,00 per la madre), con una differenza in difetto di €.190.800,00;
ritenuto che
il superiore importo di €.190.800,00 non appare - ad una valutazione sommaria tipica della presente fase – effettivamente dovuto agli appellati;
ritenuto che
sussiste anche il periculum in mora in ragione dell'entità della somma di cui si discute e dello stato di possidenza degli appellati;
ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado può essere accolta solo sino alla concorrenza di €.190.800,00, dovendola, invece, rigettare per le ulteriori somme così come liquidate nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, visti gli articoli 283 e 351 c.p.c., sospende parzialmente la provvisoria esecutività della sentenza appellata nei limiti indicati nella superiore parte motiva. Dispone lo spostamento dell'udienza già fissata per il prossimo 4.6.2025 e rinvia per la discussione orale e la decisione all'udienza del 6.5.2026, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 2.4.2025
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 2/2
Prima Sezione Civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, composta da
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel./est.
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
Letti gli atti della causa iscritta al n.1373/24 RG e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che l'unico motivo di appello per il quale è possibile formulare una prognosi di non implausibile fondatezza del gravame è quello esposto al n.3 dell'atto di appello, con il quale si denunzia l'errore nel calcolo del danno da lesione del rapporto parentale subito in conseguenza dell'evento (riconosciuto in favore degli appellati in misura pari ad €.226.800,00 ciascuno) e si indica una diversa e minore quantificazione
(€.129.600,00 per il padre ed €.133.200,00 per la madre), con una differenza in difetto di €.190.800,00;
ritenuto che
il superiore importo di €.190.800,00 non appare - ad una valutazione sommaria tipica della presente fase – effettivamente dovuto agli appellati;
ritenuto che
sussiste anche il periculum in mora in ragione dell'entità della somma di cui si discute e dello stato di possidenza degli appellati;
ritenuto, quindi, che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado può essere accolta solo sino alla concorrenza di €.190.800,00, dovendola, invece, rigettare per le ulteriori somme così come liquidate nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, visti gli articoli 283 e 351 c.p.c., sospende parzialmente la provvisoria esecutività della sentenza appellata nei limiti indicati nella superiore parte motiva. Dispone lo spostamento dell'udienza già fissata per il prossimo 4.6.2025 e rinvia per la discussione orale e la decisione all'udienza del 6.5.2026, assegnando alle parti termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 2.4.2025
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 2/2