Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 28/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice rel. ed est. riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 951/2023 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.8.1971, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Scafati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia (IS) al Corso Risorgimento n.
193;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
26.9.1968, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marisa Paglione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capracotta (IS) alla via Santa Maria di
Loreto n. 66/B;
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.11.2023, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con l'odierno resistente presso il Comune di Capracotta (IS) in data 9 agosto 2003 (Atto di matrimonio n.
7 p. 2 s. A, anno 2003 – Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capracotta), rappresentando l'impossibilità di riconciliarsi con il coniuge, SI. Controparte_1
In particolare, la ricorrente rappresentava che: - al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale nascevano due figli, il 28.8.2004 e il 19.08.2007; - Per_1 Per_2
con il trascorrere del tempo, a causa di gravi incompatibilità caratteriali, la vita coniugale diveniva intollerabile e, pertanto, il SI. chiedeva la separazione personale dalla CP_1
coniuge; - il giudizio così instaurato, iscritto a ruolo presso il Tribunale di Isernia al n. R.G.
745/2020, all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi veniva trasformato in consensuale e, con decreto n. 5683/2021 del 25.11.2021, veniva omologato l'accordo di separazione alle seguenti condizioni:
“
1.Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, disponendo che gli stessi, che già dimorano in alloggi autonomi e distinti, continuino a vivere separati nelle rispettive sistemazioni abitative, con obbligo di reciproco e civile rispetto;
2.Affidare i due figli minori Per_
e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_2 presso la madre, con la quale continueranno ad abitare nella casa coniugale, sita in Isernia, al
Viale dei Pentri n. 15, a loro assegnata;
3.Prevedere, quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli minori con il padre, che questi potrà averli e tenerli con sé, presso la sua abitazione o quella coniugale, a scelta dei ragazzi, ogni qualvolta egli o i predetti lo desiderano, tenuto conto della loro età, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ludici
e sportivi e, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alterni dalle ore 13:00 del sabato alla sera della domenica, eventualmente restando a dormire anche con lo stesso ove lo richiedano;
b) nel corso di ciascuna settimana nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00, ovvero nel periodo scolastico dall'uscita da scuola alle 15:00, predisponendo loro il pranzo, secondo le necessità
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dei ragazzi o presso la casa coniugale (in Isernia al Viale dei Pentri n. 15) assente la madre o presso la sua abitazione;
c) sempre nel corso di ciascuna settimana nel periodo scolastico il padre accompagnerà i figli a scuola dal lunedì al mercoledì, occupandosene la madre nei restanti giorni;
d) 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da individuarsi previo accordo con la madre, entro il 15 luglio di ogni anno;
e) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, iniziando quest'anno dal primo periodo;
f) 4 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, dal giovedì santo alternando con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, nei diversi anni;
g) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale con la madre, nella mattina o nel pomeriggio;
4.Prevedere sempre in ordine alla frequentazione dei figli con il padre la possibilità di questi di poter, a loro scelta, a prescindere della sopra riportate pattuizioni, trascorrere comunque un periodo continuativo con il padre, anche durante l'anno;
5.Disporre a carico del , a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun figlio da versarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione, in ragione del 50%, delle spese straordinarie secondo quanto riportato nel “Protocollo di intesa sulla linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del 4.7.2019, vigente presso il Tribunale di Isernia, purché sempre previamente concordate e debitamente documentate;
[…]”.
Dunque, decorso il termine di cui all'art. 3 L. 898/70 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Isernia nella procedura di separazione personale e stante, tra l'altro, la concreta impossibilità di ricostituire il legame coniugale, essendo ormai irreversibile la disgregazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Evidenziava, inoltre, il mutamento delle condizioni oggetto dell'accordo di separazione precedentemente omologato (in particolare, il raggiungimento della maggiore età della figlia , nel frattempo iscrittasi presso la facoltà di odontoiatria dell'Università di Per_1
Tirana, e le crescenti eSIenze, anche economiche, connesse a maggiori occasioni di vita sociale, di entrambi i figli, rispetto alla cui educazione - tra l'altro - la ricorrente riteneva necessaria una maggiore partecipazione del resistente) e, alla luce di tali circostanze, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Adottare, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. i provvedimenti urgenti e indifferibili ritenuti più idonei nell'interesse del figlio minore ivi compresa l'intervento dei servizi sociali;
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Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SInora Parte_1
in data 9.8.2003 in Capracotta con rito concordatario (trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Capracotta), con , nato il [...] a [...] e Controparte_1 ivi residente a[...], ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
Per_ Disporre un contributo al mantenimento dei figli e da parte del SI. Per_2 CP_1 mediante il versamento, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno periodico
[...] mensile di euro 700,00 in totale, e quindi 350,00 per ciascuno, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Confermare la collocazione prevalente presso e con la madre, nella casa familiare, sita in
Isernia al viale dei Pentri, 15, di proprietà della SI.ra , di cui si chiede Parte_1 venga confermata l'assegnazione alla medesima, con accessori, arredi e tutto quanto in essa contenuto, in conformità all'art. 337 sex cc;
Riconoscere al padre, in conformità al principio di bigenitorialità, il diritto di tenere con sé i Per_ figli durante la settimana e tutti i we con il figlio , lasciando libera la figlia di Per_2 scegliere;
Regolamentare il diritto del padre di tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie, estive e pasquali secondo il regime dell'alternanza;
Accertare e dichiarare le violazioni da parte del SI. relative all'affidamento, Controparte_1 alla omessa comunicazione con l'altro genitore e all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento e per l'effetto: individuare ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
sanzionare il SI. per le suddette violazioni con la somma che sarà ritenuta di Controparte_1 giustizia a mente dell'art. 473 bis 39 c.p.c.; condannare il SI. per le suddette violazioni ad un risarcimento del danno nei Controparte_1 confronti della SI.ra pari ad euro 30.000,00 ovvero alla somma che sarà ritenuta di Parte_1 giustizia dal Tribunale;
Disporre l'intervento dei Servizi Sociali finalizzato sia ad un percorso di mediazione tra i coniugi che di sostegno psicologico al figlio minore;
Per_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente, ritenendo infondata la richiesta di modifica delle condizioni di separazione ex adverso formulata.
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L'odierno resistente deduceva, infatti, che la propria capacità economica era rimasta invariata rispetto a quella presa in considerazione in sede di provvedimenti urgenti nel giudizio di separazione;
che, oltre al regolare versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, aveva sempre contribuito al pagamento delle ulteriori spese necessarie per il sostentamento della prole;
rappresentava, altresì, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, di essere un genitore presente e partecipe della vita dei figli;
concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.08.2003, dalla ed il , trascritto nel registro della Stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Capracotta al n. 7, parte II, serie A, disponendo in merito alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Rigettare tutte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed erronee in diritto;
3) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione paritaria presso i genitori;
4) Disporre, per tutto quanto esposto, un assegno di mantenimento in capo al per la CP_1 Per_ figlia nella misura di euro 150,00, prevedendo una collocazione prevalentemente presso la madre, disponendosi, in caso di riconoscimento di somma maggiore, che alcun importo vada corrisposto dal resistente, a titolo di spese straordinarie per le necessità di vitto e pagamento delle utenze dell'abitazione della figlia fuori sede;
5) Ritenere non dovuto alcun assegno di mantenimento in capo la per il figlio CP_1 Per_2 in virtù della collocazione paritaria presso i genitori, in difetto, fermo l'importo dell'assegno in euro 300,00, disporre una riduzione proporzionale dello stesso su base mensile in relazione ai giorni in cui sta con il padre;
Per_2
6) Ritenere e dichiarare che l'assegno Unico ed Universale corrisposto dall per i figli CP_2 sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50% ognuno;
7) Disporre che i figli stiano dal lunedì al venerdì a pranzo con il padre, che terrà con sé Per_
, lasciando di scegliere liberamente: a) a fine settimana alternati, dal sabato Per_2 dall'uscita di scuola ovvero dalle 13.30 sino alla sera della domenica riaccompagnandolo presso la casa coniugale;
b) ogni qualvolta il ragazzo lo desideri;
c) 30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da individuarsi previo accordo con la madre, entro il
15 luglio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al
30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
e) 4 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
8) Accertare e dichiarare le violazioni poste in essere dalla relativamente agli Parte_1 obblighi genitoriali in ordine all'affidamento e custodia dei figli, al difetto di comunicazione
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con l'altro genitore e alla sua incapacità educativa della prole, oltre che per l'omesso rimborso delle somme anticipate dal a titolo di spese straordinarie, e per l'effetto: a) CP_1 individuare ai sensi dell'art. 614 bis cpc la somma di denaro dovuta dalla ricorrente per ogni violazione o inosservanza successive ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti che si andranno ad emettere;
b) condannare la stessa, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ritenuta di giustizia;
c) condannare la stessa per le suddette violazione al risarcimento del danno nei confronti del nella misura di euro 50.000,00; CP_1
9) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, le parti, pur riportandosi rispettivamente al ricorso introduttivo e alla comparsa di costituzione, riformulavano parzialmente le proprie istanze conclusive: la ricorrente, chiedendo un assegno mensile di € 600,00 (e non più €
700,00) per entrambi i figli, ritenendo sufficiente il versamento mensile di € 300,00 per figlio;
il resistente, chiedendo confermarsi l'affido condiviso del figlio minore ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente (e non paritaria) presso la madre.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'interrogatorio libero delle stesse - all'esito della cui audizione non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, con conseguente conferma di quanto concordato in sede di separazione consensuale omologata - veniva fissata l'udienza del 5.11.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine di 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
******
Ciò posto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 della L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae”, ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato, oltre che dagli artt. 143 -
147 cod. civ., dall'art. 30 della Costituzione.
È, peraltro, ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970, atteso che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella
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procedura di separazione personale a quella della proposizione della domanda in esame è trascorso il relativo termine di legge.
Al riguardo giova, infatti, osservare che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale non è stata mai interrotta, confermando così il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
Pertanto, non essendo stata neanche proposta alcuna eccezione di riconciliazione, considerata provata l'impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare, non risultando più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio oggetto del presente giudizio.
Quanto all'affidamento dei figli, e , si osserva che è oggi maggiorenne, Per_1 Per_2 Per_1
seppur ancora non economicamente autosufficiente, mentre ha 17 anni. Per_2
Tenuto conto, pertanto, dell'attuale regolamentazione delle visite (fissato nella separazione consensuale omologata), delle dichiarazioni delle parti all'udienza del 12.3.2024 (la dichiarava “ vive con me, ogni giorno va a pranzare dal padre;
torna il Parte_1 Per_2 primo pomeriggio a casa da me […] a weekend alternati dorme la notte tra Per_2
sabato e domenica dal padre. Il resto dei giorni dorme a casa mia. Non ci sono modifiche che chiedo rispetto a questa situazione”; il dichiarava “Non chiedo modifiche per CP_1
quanto concerne gli orari di visita di , fissati nella separazione consensuale Per_2 omologata”), dell'assenza di sostanziali richieste in senso opposto del questo CP_1
Collegio ritiene di confermare quanto già previsto in sede di omologa dell'accordo di separazione, disponendo l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Isernia alla Via dei Pentri
n.15, di proprietà della SI.ra , con conseguente assegnazione a quest'ultima della Parte_1
casa stessa.
Del resto, non sono sopravvenute nel corso del giudizio circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni già fissate in sede di separazione.
Le circostanze indicate dalla ricorrente a sostegno della propria successiva richiesta di far trascorrere a tutti i fine settimana con il padre (tra cui insufficienze scolastiche e Per_2
mancato rispetto delle regole e degli orari imposti dalla Policella) non rappresentano ragioni tali da giustificare una modifica del regime di regolamentazione delle visite.
D'altronde , pur essendo ancora minorenne, ha già compiuto 17 anni e, a breve, Per_2
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raggiunta la maggiore età sarà libero di scegliere, così come per la sorella maggiore , Per_1
con quale genitore convivere e trascorrere il proprio tempo.
Fino ad allora, relativamente alla collocazione di e al diritto di visita del padre, si Per_2
confermano le condizioni già disposte in sede di separazione consensuale omologata.
Si rigetta, per l'effetto, la domanda proposta da parte resistente di corresponsione del 50% dell'Assegno unico ed universale versato dall' per i figli, disponendo che lo stesso CP_2
continui ad essere erogato alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, nella misura pari al 100% dell'importo.
Quanto, invece, all'assegno di mantenimento in favore della prole, richiesto dalla ricorrente a carico del SI. deve tenersi conto del più recente arresto CP_1
giurisprudenziale, secondo cui “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cassazione civile sez. I, 26/01/2024, n. 2536).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, emerge ictu oculi il diritto al mantenimento del figlio
, il quale, minorenne ed ancora iscritto al liceo, convive con la madre e non è Per_2
economicamente autosufficiente;
invece, per quanto riguarda la figlia , maggiorenne, Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente, la Suprema Corte si è così recentemente pronunciata: “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio Parte_2
prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24731).
Orbene, avendo deciso di intraprendere un percorso universitario all'estero, Per_1 iscrivendosi presso la facoltà di odontoiatria dell'Università di Tirana, come
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documentalmente provato, la stessa, così come , ha diritto alla percezione da parte Per_2
del padre di un congruo assegno di mantenimento.
Nello specifico, in ordine al quantum, considerato quanto già previsto in merito alle modalità di erogazione dell'Assegno unico, tenuto conto anche del fatto che il figlio pranza tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con il padre, trascorrendo con il Per_2
resistente anche i fine settimana (in alternanza con la ricorrente) e tenuto, altresì, conto del regolare contribuito fornito dal resistente - come da documentazione prodotta - a tutte le ulteriori spese connesse alla crescita dei figli, si ritiene che, alla luce dell'età dei figli, della loro situazione di non autosufficienza economica e dei redditi delle parti, vada quantificato in complessivi € 500,00 per entrambi i figli (€ 250,00 a figlio) l'assegno di mantenimento a carico del resistente, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per i figli (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
Vanno, infine, respinte, le ulteriori richieste reciprocamente formulate dalle parti
(compresa la richiesta di risarcimento danni per asserite violazioni relative agli obblighi genitoriali in ordine all'affidamento e custodia dei figli, al difetto di comunicazione con l'altro genitore nonchè, da un lato, al mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente e, dall'altro, al mancato rimborso da parte della ricorrente delle spese anticipate dal in quanto assolutamente generiche e, dunque, infondate, oltre CP_1
che sfornite di prova. Del resto, le richieste istruttorie formulate dal resistente a sostegno delle proprie domande risultano inconferenti, avendo ad oggetto esclusivamente i rapporti tra il e i figli: aspetti in relazione ai quali, a ben vedere, neppure vi è controversia. CP_1
Le spese di lite, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9.8.2003 in Capracotta (IS) dalla SI.ra , nata a [...] il Parte_1
10.8.1971, e il SI. nato a [...] il [...] (Atto di Controparte_1
matrimonio n. 7 p. 2 s. A, anno 2003);
9 R.G. n. 951/2023
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capracotta (IS) di procedere all'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- dispone l'affidamento condiviso del minore con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre, nella casa familiare, sita in Isernia al viale dei Pentri n. 15, di proprietà della Policella e di cui si conferma l'assegnazione alla ricorrente;
- conferma, per quanto riguarda il diritto di visita/frequentazione del figlio minore con il padre, le condizioni già fissate dall'accordo di separazione omologato Per_2
con decreto del Tribunale di Isernia n. 5683 del 25.11.2021;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 mensili, a titolo di mantenimento di entrambi i figli (€ 250,00 ciascuno), oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; tali assegni andranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di conSIlio del 27.1.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Marco PonSIlione dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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