Art. 1.
L'autorizzazione di spesa, di cui all' art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge e' aumentata di altri 5 miliardi di lire.
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, e' aumentata di oltre 3 miliardi di lire.
L'autorizzazione di spesa, di cui all' art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge e' aumentata di altri 5 miliardi di lire.
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, e' aumentata di oltre 3 miliardi di lire.