TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CIULLA MARIA CRISTINA
Ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza conclusiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data Parte_1
21/06/2013 matrimonio civile in Trapani (TP), atto n. 29, parte I, anno
2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Trapani, con la parte resistente . Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione sono nati due figli: in data Per_1
02.08.2011, e , in data 15.10.2013. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza del giorno 29.01.2025, la parte ricorrente, personalmente comparsa, dichiara l'intervenuta riconciliazione con il sig.
ed insisteva affinché fosse formalizzata la cessazione della CP_1
materia del contendere o comunque la rinuncia alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Le spese devono rimanere a carico della parte che le ha sopportate.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Nulla per le spese non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara abbandonata la domanda di separazione con cessazione della materia del contendere;
- nulla per le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 29/05/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1111/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CIULLA MARIA CRISTINA
Ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza conclusiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data Parte_1
21/06/2013 matrimonio civile in Trapani (TP), atto n. 29, parte I, anno
2013, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
Trapani, con la parte resistente . Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione sono nati due figli: in data Per_1
02.08.2011, e , in data 15.10.2013. Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
*****
All'udienza del giorno 29.01.2025, la parte ricorrente, personalmente comparsa, dichiara l'intervenuta riconciliazione con il sig.
ed insisteva affinché fosse formalizzata la cessazione della CP_1
materia del contendere o comunque la rinuncia alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Le spese devono rimanere a carico della parte che le ha sopportate.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, emergente dalle inequivoche e rispettive manifestazioni di volontà integri la fattispecie di cui all'art. 154 cc..
Nulla per le spese non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara abbandonata la domanda di separazione con cessazione della materia del contendere;
- nulla per le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 29/05/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo