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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Matteo Frasca - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.244/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pileggi. Parte_1
- APPELLANTE - contro
(già , rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 Controparte_2
Piergiovanni Mandruzzato e Francesca Bussotti.
-APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 19.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
In Fatto
Con ricorso depositato il 14.12.2017 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Marsala G.L. la e la rappresentando che il medesimo Controparte_3 Controparte_2
Tribunale, con sentenza n. 131/2017 - resa all'esito del giudizio ex art.1, comma 51, L. 92/2012 - aveva accertato la simulazione del contratto di agenzia stipulato tra lo stesso e la CP_2
e, per l'effetto:
[...]
- aveva dichiarato costituito tra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in applicazione della sanzione prevista dal primo comma dell'art. 69 del D.lgs. n.276/2003;
- aveva imputato il rapporto di lavoro alla Controparte_3
- aveva dichiarato l'illegittimità dell'irrogato licenziamento e aveva condannato la Controparte_3
a reintegrare il lavoratore, oltre al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari ad €
30.000,00 in misura corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Deduceva altresì che la Corte di Appello di Palermo – con la sentenza n. 735/2017 resa nel giudizio di reclamo di cui all'art. 1, comma 58, della L. 92/2012 – aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala quanto all'accoglimento della domanda di conversione ex art.69, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 e all'illegittimità del licenziamento ma aveva, invece, riformato la stessa in ordine all'imputazione del rapporto alla riconoscendo quale datrice di lavoro la Controparte_3 che aveva condannato, vertendosi in tema di tutela obbligatoria, a riassumere il Controparte_2 lavoratore entro tre giorni ovvero a risarcirgli un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Precisava che avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di
Cassazione e che era suo interesse formulare nell'incoato giudizio la domanda di pagamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali che non aveva potuto avanzare in seno al procedimento istaurato ai sensi dell'art.1, comma 48, della L. 92/2012.
Il ricorrente - premesso, rappresentato e dedotto quanto sopra - riproponeva dunque la domanda di conversione del simulato contratto di agenzia in contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003 con contestuale imputazione del rapporto di lavoro in capo alla in quanto unico soggetto imprenditoriale e comunque utilizzatore della Controparte_3 prestazione, precisando che era un mero intermediario fraudolentemente Controparte_2 frapposto.
In subordine, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto ex art. 2094 c.c. con conseguente imputazione del rapporto alla Controparte_3
In ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro, chiedeva altresì riconoscersi il suo diritto al conseguimento delle differenze retributive e di tutte le spettante dovute in virtù dell'attività svolta quale informatore scientifico del farmaco (ISF), B1, del CCNL Chimico
Farmaceutico.
In particolare, deduceva di aver diritto alla somma complessiva di € 151.066,00 ovvero €40.000,00 per utilizzo auto propria, € 4.000,00 per assicurazione rischio vita, € 14.000,00 per diaria giornaliera, € 16.987,00 per ferie non godute, € 16.987,00 per tredicesime mensilità, €5.021,00 per
, € 16.872,00 per TFR, € 25.199,00 per preavviso, € 4.000,00 per depositi saggi, € Pt_2
4.000,00 per ADSL e telefono aziendale ed € 4.000,00 per indennità pc e materiale informatico. Riferiva da ultimo che aveva diritto alla restituzione dei contributi che era stato costretto a versare all' per un importo di € 22.000,00. CP_4
Con ordinanza del 11.04.2018, il Tribunale, preso atto della pendenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione del giudizio avente ad oggetto la natura giuridica del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti e la stessa individuazione del datore di lavoro/committente, sospendeva il processo in attesa della definizione dello stesso.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., chiedeva fissarsi udienza di prosecuzione del Parte_1 processo stante che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10158/2021, aveva rigettato entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) e aveva per l'effetto confermato la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 735/2017.
Riassunto il giudizio, nel contraddittorio delle parti, il giudice di prime cure, alla luce della predetta ordinanza della Suprema Corte - ritenuta preclusa, la possibilità di esaminare nuovamente le deduzioni attoree in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e alla titolarità dello stesso (pena la violazione del principio del ne bis in idem), acclarata la sussistenza tra il sig.
e la di un rapporto di lavoro subordinato, riscontrata l'estraneità a tale vicenda Pt_1 CP_2 della – ha esaminato le domande attoree relative al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive.
In proposito – ripresa quella consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale ogni volta in cui il giudice converta in rapporto di lavoro subordinato un rapporto originariamente qualificato come autonomo trovi applicazione il principio per il quale tutte le voci di credito, diverse da T.F.R., sono assorbibili in ragione del criterio del “trattamento globale più favorevole” – l'adito magistrato ha ritenuto che in costanza di rapporto avesse percepito somme superiori rispetto Parte_1
a quelle a lui spettanti sulla base dei minimi tabellari di categoria previsti dal CCNL di comparto, laddove, a fronte di un complessivo lordo dovuto di circa € 99.245,67 (comprensivo di tredicesima), egli aveva ricevuto l'importo lordo – mai contestato nel quantum – di €201.569,91.
Il decidente ha conseguentemente:
- disatteso, in applicazione del criterio dell'assorbimento, la pretesa del ricorrente avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 16.987,00 a titolo di tredicesima mensilità e di €16.987,00 a titolo trattamento economico per giorni di ferie non godute (voce quest'ultima esclusa anche per mancanza di prova, gravante sul lavoratore, dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo), atteso che il trattamento economico annuo globalmente riconosciuto al lavoratore era stato superiore al trattamento previsto dal contratto collettivo in relazione all'inquadramento spettante;
- affermato l'infondatezza delle domande di volte al pagamento delle somme Parte_1 per “utilizzo auto propria per circa 100.000 km”, per “assicurazione rischio vita”, per “diaria giornaliera”, per “ ”, per “depositi saggi”, per “ADSL e telefono aziendale” e per Pt_2
“indennità pc e materiale informatico” atteso che il ricorrente, limitandosi ad una mera e generica elencazione, non aveva indicato il fondamento giuridico sui cui poggiava simile richiesta né aveva provato la spettanza delle stesse somme, né, ancora, aveva fornito i criteri attraverso i quali procedere ad una loro quantificazione;
- rigettato la domanda volta alla restituzione dei contributi versati all' per un importo CP_4 pari ad € 22.000,00 atteso che tale domanda, in ragione della natura esclusivamente restitutoria della stessa, non era stata formulata nei confronti dell'ente previdenziale che asseritamente aveva ricevuto tali somme.
Il primo giudice ha, invece, condannato la (già al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore di dell'importo complessivo di € 19.625,04 oltre accessori (di cui Parte_1
€14.931,08 per T.F.R. ed €4.693,96 per indennità di preavviso).
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 7.3.2022 Parte_1
lamentando:
[...]
- l'erroneo calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso (quantificata in ragione del minimo tabellare e non del maggior l'importo indicato nella missiva datoriale dell'8.9.2017);
- l'omesso riconoscimento dell'indennità per ferie non godute quantomeno con riferimento all'ultimo anno di servizio, come indirettamente già riconosciuto dal primo giudice in sentenza (“Quanto all'indennità per ferie non godute, precisavano che il ricorrente aveva comunicato nell'anno 2014 che sarebbe stato in vacanza dal 21.07.2014 al 22.08.2014 e che, conseguentemente, non gli spettava alcunché a tale titolo”);
- l'ingiustificato esonero della dal pagamento degli accessori sull'importo Controparte_1 liquidato a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art.2120, comma 4, cod. civ.;
- la mancata condanna di controparte alla corresponsione dell'indennità per l'uso dell'auto propria da quantificare in €40.000,00 (in applicazione dei coefficienti previsti dalle tabelle ACI), in ragione del chilometraggio indicato in ricorso (“100.000 km in oltre tre anni di rapporto per coprire la vasta zona di “Trapani e provincia, parte della provincia di Agrigento e della provincia di Palermo”) e non contestato dalle società convenute. Ha resistito in giudizio, con memoria del 5.2.2024, la (d'ora in avanti anche Controparte_1 la Società), variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e domandando, nella forma dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza nelle parti in cui:
- era stata condannata al pagamento del T.F.R.; dovendo, piuttosto, operare, a suo dire, anche per tale voce patrimoniale il principio dell'assorbimento delle somme corrisposte al prestatore in eccedenza rispetto al trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL di riferimento;
- non era stato detratto dall'importo liquidato a titolo di T.F.R. quanto già corrisposto all'appellante, in costanza di rapporto, a titolo di FIRR (come provato dai documenti allegati al n.5 della produzione di primo grado);
- era stato riconosciuto il diritto di controparte al pagamento dell'indennità di preavviso, omettendo di considerare che la sentenza della Corte di Appello con sentenza n.735/17 resa inter partes aveva stabilito quale unica conseguenza dell'illegittimo recesso intimato dalla all'appellante CP_1 nel mese di luglio 2015 il diritto di quest'ultimo a ricevere il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, L.604/66, pari nella specie a cinque mensilità di retribuzione di fatto, nulla disponendo in tema di indennità di preavviso.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 19.12.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via del tutto preliminare al fine di delimitare il thema decidendum è opportuno ricordare che i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass.20.11.2004, n.22473, Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U.
20.01.1992, n.666).
L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 23.07.2002, n.10734).
In adesione a tale condivisibile assunto giurisprudenziale ed alla luce di una lettura del le rispettive difese è agevole constatare come le parti non muovano alcuna censura a quei punti della decisione – passati pertanto in autorità di cosa giudicata - nei quali il primo giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, ha acclarato (in adesione al disposto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.10158/2021) la sussistenza tra e Parte_1 la di un rapporto di lavoro subordinato, ha disatteso la domanda del ricorrente alla CP_2 restituzione dei contributi versati all' , non ha accolto la domanda della CP_4 [...] diretta alla restituzione di €5.032,92 quale differenza tra quanto percepito in CP_1 esecuzione della sentenza n. 131/2017 del Tribunale di Marsala e quanto disposto dalla Corte di
Appello di Palermo nella sentenza n. 735/2017, ha rigettato la domande dell'odierno appellante volte al pagamento delle somme per “assicurazione rischio vita”, “diaria giornaliera”, “ ”, “depositi saggi”, “AdsL e telefono aziendale”, “indennità pc e materiale Pt_2 informatico”.
2) Così delimitato il tema di indagine non possono trovare accoglimento i motivi di appello proposti dalla difesa di , in quanto: Parte_1
- l'indennità sostitutiva di preavviso è stata correttamente calcola dal primo giudice sulla base della retribuzione minima individuata dal CCNL Chimico Farmaceutico per un lavoratore inquadrato nel livello B1, unica disciplina convenzionale applicabile alla fattispecie a seguito alla riqualificazione quale rapporto di lavoro subordinato del vincolo professionale svilupp atosi inter partes;
- la missiva dell'8.9.2017 (nella quale si legge “Sempre dalla documentazione a nostre mani, risulta che, imputando a retribuzione il monte provvigioni riferibili all'intercorso rapporto di agenzia, quella che dovrebbe essere la “retribuzione globale di fatto” del Suo assistito è pari ad Euro 5.039,92 lordi, quindi le 5 mensilità della menzionata retribuzione corrispondono a
Euro 25.199,61 lordi”), non può assurgere a dichiarazione confessoria o di riconoscimento dell'altrui pretesa, sia perché sottoscritta dai soli difensori e non dal rappresentante della società datoriale, sia perché di contenuto meramente ipotetico (“dovrebbe essere”) e sia perché comunque contraria agli indici quantificatori trascritti nel CCNL di settore, esclusiva fonte regolatrice, per effetto dell'affermata trasformazione dell'originario contratto di agenzia, dei rapporti patrimoniali fra gli attuali contendenti;
- il diritto al pagamento dell'indennità per ferie non godute è escluso dal primo giudice sulla base di un percorso argomentativo non oggetto di specifica censura (“Conseguentemente, non può trovare accoglimento, in applicazione del criterio dell'assorbimento, la pretesa del ricorrente avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 16.987,00 a titolo di tredicesima mensilità e di € 16.987,00 a titolo trattamento economico per giorni di ferie non godute, atteso che il trattamento economico annuo globalmente riconosciuto al lavoratore è stato superiore al trattamento previsto dal contratto collettivo in relazione all'inquadramento spettante”) e in ogni caso non vi è prova che alla data del 9.7.2015 (data di definitiva cessazione del rapporto), non avesse già goduto, in tutto o in parte, delle ferie a lui spettanti per Parte_1 quell'annualità (per pacifica giurisprudenza di legittimità [Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751] grava, infatti, su chi agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta), specialmente allorquando, come evidenziato in un passaggio dell'impugnata sentenza, la Società, asserita debitrice, si era limitata a dedurre il pacifico godimento delle ferie da parte del lavoratore per il solo 2014, nulla riferendo in merito all'annualità successiva;
- è infondata la richiesta di pagamento della somma di €242,26 a tutolo di differenze sul TFR per rivalutazione e interessi, sia perché voce accessoria già contenuta nel dispositivo della sentenza di prime cure (“condanna già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di per le causali di Parte_1 cui in motivazione, l'importo complessivo di € 19.625,04 oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento”) e sia perché, come documentato dalla (allegato B) e non contestato da controparte, la Società ha corrisposto CP_1 a la somma complessiva di € 20.781,09 da intendersi già comprensiva di Parte_1 interessi e rivalutazione sull'importo base di € 19.625,04 liquidato nella sentenza n.577/21 del
Tribunale di Marsala;
- i dati fattuali allegati per la prima volta in appello a sostegno della domanda di pagamento dell'indennità assertivamente dovuta per l'uso del mezzo proprio (la delimitazione territoriale della propria area geografica di lavoro cioè “la vasta zona di “Trapani e provincia, parte della provincia di Agrigento e della provincia di Palermo”; l'indicazione degli specifici coefficienti delle tabelle ACI utili alla quantificazione degli importi rivendicati;
l'uso di una vettura corrispondente per gamma ad una FIAT TIPO 5 porte 1.600 cc) configurano circostanze del tutto nuove, pertanto inammissibili ai fini decisori, per essersi il lavoratore limitato innanzi al
Tribunale di Palermo ad una “mera e generica allegazione” (cfr. pag. 27 del ricorso), tanto da indurre l'adito magistrato a disattendere la pretesa creditoria in ragione di una motivazione (il ricorrente, non ha “indicato il fondamento giuridico sui cui poggia simile richiesta né ha provato la spettanza delle stesse somme né, ancora, ha fornito i criteri attraverso i quali procedere ad una loro quantificazione”) del tutto condivisa da questo Collegio, non avendo l'istante mai dimostrato i presupposti fattuali (distanza percorsa, autovettura utilizzata) e normativi (fonte legislativa, convenzionale o contrattuale) concretamente legittimanti la sua pretesa.
3) Non può trovare accoglimento neppure il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla difesa della perché in evidente contrasto con un'ormai consolidata Controparte_1 giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.1856/2016, n.5552/2011, n.2339/2021), alla quale questo Collegio intende aderire (“Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare
l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro”).
Non rileva in senso opposto la circostanza che le quote di T.F.R. siano state versate dal datore di lavoro in costanza di rapporto, come dedotto dall'appellata, perché decisivo elemento al fine di escludere l'emolumento in parola dal c.d. assorbimento è la circostanza che il diritto al pagamento dell'indennità di fine rapporto maturi (rectius sia esigibile) solo a far data dal giorno di effettiva cessazione del rapporto di lavoro (salve anticipazioni del T.F.R. nella fattispecie mai allegate o dimostrate).
4) Deve essere del pari disatteso il motivo di appello incidentale relativo alla presunta inesistenza del diritto del al percepimento dell'indennità di mancato preavviso. Pt_1
In proposito è vero che la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.735/2017 (poi confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.10158/2021), resa inter partes, nulla ha disposto in tema di indennità di mancato preavviso, ma ciò è avvenuto per la semplice ragione che quel giudizio
(cfr. ricorso di prime cure) era incentrato sull'accertamento della natura simulata del contratto di agenzia in essere, sulla conversione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ex artt.61 e
69 D.lgs. n.276/2003 (alle dipendenze della e poi della , sulla Controparte_3 Controparte_2 declaratoria d'illegittimità dell'atto di recesso datoriale inviato a il 9.7.2015 e Parte_1 sulla tutela spettante a quest'ultimo (reintegratoria secondo il Tribunale di Marsala, obbligatoria in conformità alla statuizione di secondo grado).
E' stato solo nel giudizio instaurato da con ricorso depositato il 14.12.2017 Parte_1
(definito con la sentenza oggi impugnata) che questi ha chiesto la condanna della società datoriale al pagamento dell'indennità per mancato preavviso. Diritto sicuramente spettante al ricorrente risultando pacifico che il rapporto di lavoro sia cessato
“con effetto immediato”, giusta lettera di recesso inviata il 9.7.20915 e ricevuta in pari data.
5) E' infondato anche il terzo motivo di appello, non essendovi prova che gli importi indicati, a titolo di Indennità di Fine Rapporto FIRR e Indennità Suppletiva di , nella ricevuta Parte_3
n.1 del 22.10.2015 predisposta da (unico documento tra quelli allegati al n.5 Parte_1 della produzione dell'appellata nel quale compiano testualmente entrambe le voci) siano stati poi effettivamente corrisposti dalla Società.
A non diversa conclusione può indurre il documento allegato al n.15 della produzione della
, trattandosi di un mero scambio epistolare privato (tramite mail) tra l'avvocato CP_1
Piergiovanni Mandruzzato e tale “ , in cui quest'ultimo informa il primo della somma Per_1 complessiva, a suo dire, versata a titolo di FIRR sulla posizione di . Parte_1
Nulla risulta certificato a sostegno di tale affermazione se non un prospetto, di incerta provenienza e redazione, trascritto nel corpo della e-mail.
6) Per quanto suesposto, rigettati tutti i motivi di appello, sia principale che incidentale, deve essere conferma la sentenza oggetto di gravame.
L'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza in appello inducono a compensare le spese del presente grado.
Sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.577/2021 emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 7 settembre 2017.
Compensa le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza a carico di entrambe le parti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere est.
Claudio Antonelli Il Presidente
Matteo Frasca