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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1635/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Barbara Di Giovangiulio e Noemi C.F._2
NI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Frascati (RM) in data 2 Agosto
1998 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati al n. 230, P. II, S. A,
Ufficio 1, anno 1998).
Dall'unione sono nate due figlie: (n. a Roma il 28.10.2001) e Persona_1 Persona_2
(n. a Roma il 06.02.2006).
[...]
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri pubblicato in data
8.10.2021 (r.g. n. 2110/2021).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 15.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 2 Agosto 1998, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (Anno 1998 Nr. 230 P. II
S. A Ufficio 1), ordinando al Comune di Frascati di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)Confermare l'assegnazione della casa coniugale, costituita in Marino
(RM), Via Giuseppe Garibaldi n. 93, acquistata in costanza di matrimonio e di proprietà di entrambi
i coniugi, alla sig.ra , in ragione della convivenza con le figlie;
3)Entrambe le Parte_1 figlie sono maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
4)Le parti provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie per i periodi di permanenza delle stesse presso l'uno o l'altro genitore;
le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per le figlie, saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno (come da Protocollo del Tribunale di Velletri che i coniugi dichiarano di ben conoscere); qualora uno dei due dovesse anticiparne integralmente il pagamento, l'altro sarà tenuto a rimborsare la propria quota, previa esibizione delle ricevute di pagamento. 5) Le parti provvederanno al pagamento della propria quota del 50% del mutuo insistente sulla casa familiare;
6) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente. 7)I coniugi si danno reciproco atto di aver sistemato ogni questione economica tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e delle figlie e (maggiorenni ma non ancora autosufficienti), il Collegio ritiene di poterle porre Per_1 Per_2
a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR NO DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1635/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Barbara Di Giovangiulio e Noemi C.F._2
NI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Frascati (RM) in data 2 Agosto
1998 (atto annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Frascati al n. 230, P. II, S. A,
Ufficio 1, anno 1998).
Dall'unione sono nate due figlie: (n. a Roma il 28.10.2001) e Persona_1 Persona_2
(n. a Roma il 06.02.2006).
[...]
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri pubblicato in data
8.10.2021 (r.g. n. 2110/2021).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e iscritto in data 15.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 2 Agosto 1998, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (Anno 1998 Nr. 230 P. II
S. A Ufficio 1), ordinando al Comune di Frascati di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2)Confermare l'assegnazione della casa coniugale, costituita in Marino
(RM), Via Giuseppe Garibaldi n. 93, acquistata in costanza di matrimonio e di proprietà di entrambi
i coniugi, alla sig.ra , in ragione della convivenza con le figlie;
3)Entrambe le Parte_1 figlie sono maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
4)Le parti provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie per i periodi di permanenza delle stesse presso l'uno o l'altro genitore;
le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per le figlie, saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno (come da Protocollo del Tribunale di Velletri che i coniugi dichiarano di ben conoscere); qualora uno dei due dovesse anticiparne integralmente il pagamento, l'altro sarà tenuto a rimborsare la propria quota, previa esibizione delle ricevute di pagamento. 5) Le parti provvederanno al pagamento della propria quota del 50% del mutuo insistente sulla casa familiare;
6) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi indipendenti economicamente. 7)I coniugi si danno reciproco atto di aver sistemato ogni questione economica tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni di divorzio concordate sono conformi all'interesse delle parti e delle figlie e (maggiorenni ma non ancora autosufficienti), il Collegio ritiene di poterle porre Per_1 Per_2
a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR NO DO ER