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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/12/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 318/2024
All'udienza del 03/12/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono il signor con l'avv. Braggion e per parte convenuta l'avv. Elena Reverdito in Parte_1 sostituzione dell'avv. Vittorio Conti per delega orale.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Braggion riduce la domanda ad € 6.057 in considerazione dell'acconto ricevuto. Discute per il resto la causa richiamando le considerazioni già svolte nel corso delle precedenti udienze e insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. Reverdito chiede il rigetto del ricorso richiama gli argomenti di cui alla memoria e le difese spese nel corso delle precedenti udienze.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 318/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. MARIA BRAGGION Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. VITTORIO CONTI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. ha allegato di aver lavorato, in assenza di regolarizzazione, alle dipendenze di Parte_1 dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 svolgendo mansioni di manovale, muratore Controparte_1
e decoratore presso i cantieri precisamente indicati in ricorso.
1.1 Ha dedotto di essere stato assunto da unico socio della società, il quale era Persona_1 anche colui che impartiva gli ordini a lui e agli altri operai.
1.2 Quanto all'orario osservato, ha allegato di aver lavorato: dal momento dell'assunzione al mese di agosto dalle 5 alle 14, senza pausa pranzo, ovvero sino alle 15 in caso di pausa pranzo;
dal mese di settembre al momento della cessazione del rapporto di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; cinque giornate al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Il tutto come meglio indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
1.3 In ordine alla retribuzione ha allegato di aver percepito unicamente l'importo di € 1.000, oltre iva, importo che era stato fatturato, dietro richiesta del signor simulando una inveritiera _1 attività di fotografia all'interno dei cantieri.
1.4 Il ricorrente ha infine dedotto di aver rassegnato le proprie dimissioni in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e dei mancati pagamenti.
1.5 In virtù delle circostanze di cui sopra, il signor ha chiesto che il giudice accertasse che tra Pt_1 le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e che conseguentemente condannasse la società a pagargli l'importo lordo di € 7.033,54 a titolo di differenze retributive.
2. si è costituita tardivamente in giudizio negando la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato e osservando come il ricorrente si fosse limitato a collaboratore con la società occasionalmente, svolgendo l'attività di fotografo, come comprovato dalla fattura da quegli prodotta.
3. La causa è stata istruita e mezzo di interrogatorio formale e testi.
4. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, il ricorrente che alleghi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onerato di provare sia di aver prestato attività lavorativa sia che l'esecuzione della prestazione era eterodiretta e, dunque, che egli era assoggettato al rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro.
5. Nel caso di specie l'esame dei testimoni non è particolarmente utile a tal fine. Invero, solo il teste ricorda che il ricorrente ha svolto lavori edili presso il condominio di via Berrino ma Tes_1 non ha saputo indicare le giornate lavorative. Ha, tuttavia, dichiarato di ricordare che il ricorrente osservava gli ordini impartiti dal signor – che è stato riconosciuto in aula – e che Persona_1 quegli svolgesse lavori di manovalanza e non attività fotografica.
5.1 La conferma delle allegazioni del ricorrente si rinviene, invece, nei messaggi whatsapp prodotti.
Nonostante gli stessi siano stati prodotti tardivamente, il giudice ritiene di acquisirli utilizzando i propri poteri officiosi in ragione dell'essenzialità degli stessi ai fini del decidere.
5.2 Dalla lettura degli stessi si evince chiaramente sia che il ricorrente svolgeva lavori di manovalanza, sia che lo stesso fosse sottoposto al potere direttivo del signor il quale _1 indicava il cantiere in cui lavorare, l'orario e controllava l'esecuzione del lavoro.
5.3 Si veda, ad esempio, lo scambio di messaggi del 24 luglio 2022 ove il ricorrente chiede l'indirizzo in cui lavorare il giorno seguente e chiede se deve presentarsi in cantiere alle ore 8.00 e il signor risponde che il cantiere è in via Berrino ma di presentarsi alle ore 7.00. _1
5.4 Similmente il 7 agosto 2022 quando il signor scrive: “Domani vai in corso NZ _1
(…) per le 7:30”.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
5.4 E ancora l'11 agosto quando il ricorrente manda le foto delle lavorazioni e il signor _1 risponde: “andate avanti”.
5.5 L'8 settembre 2022, poi, ricevute le foto del cantiere, il signor scrive: “Cosa ha?”. Al _1 che il ricorrente risponde: “Nulla solo per farti vedere l'avanzamento dei lavori”. Poi scrive ancora:
“Porto a casa questa prolunga vecchia e faccio una saldatura e la isolo” e il signor _1 risponde: “Ok” e poi prosegue: “fatto tu il rivestimento?”.
5.6. I messaggi sopra riportati in via esemplificativa dimostrano come il ricorrente non svolgesse l'attività di fotografo sul cantiere ma, invece, partecipasse alla realizzazione delle opere edili.
Inoltre è provata l'eterodirezione posto che è il signor a stabilire l'orario di lavoro e a _1 controllare l'andamento e l'esecuzione delle opere murarie.
5.7 Da ultimo si osserva che la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe svolto l'attività di fotografo – oltre ad essere difficilmente credibile posto che non si comprende (e il convenuto non spiega) il senso di fotografare un cantiere non finito – si scontra con il messaggio whatsapp del 9 dicembre 2022 che recita: “ , ho parlato con il commercialista e non posso fare altro che PE fatturare come fotografo. Ho già fatto la fattura e mi ha anche detto che non c'è nessun problema per un'impresa come la tua a pagare delle fatture di fotografie considerato il grande volume di fatture di acquisito di materiale”. Ora appare evidente che se davvero le parti avessero concluso un contratto d'opera avente ad oggetto l'esecuzione di un servizio fotografico ad opera del ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna necessità di interpellare il commercialista chiedendo se l'operazione era fattibile.
5.8 Quanto agli orari osservati si osserva quanto segue. Nessuno dei testimoni ha saputo riferire sull'orario in concreto osservato dal ricorrente e sulle giornate lavorative svolte.
5.9 Il conteggio del ricorrente è stato svolto sulla base del documento 1 che è un prospetto redatto dallo stesso ricorrente. Detto documento – il quale, di per sé, è privo di valore probatorio – corrisponde esattamente ai messaggi whatsapp ove di volta in volta il ricorrente indicava al signor le ore lavorate e il cantiere di riferimento (cfr. messaggi 11 agosto 2022, 25 agosto 2022 e _1
1 dicembre 2022). Detti messaggi non sono stati in alcun modo contestati da parte convenuta: invero né nelle conversazioni whatsapp il signor contesta che non siano quelle le ore _1 lavorate, né in sede di giudizio è stata contestata l'autenticità del messaggi ovvero l'identità dei partecipanti alla conversazione.
5.10 In definitiva, dunque, può dirsi provato che il ricorrente ha lavorato nei giorni, nei cantieri e nelle ore indicate nel prospetto prodotto sub doc. 1.
6. Ai fini della quantificazione delle somme richieste si osserva che i conteggi sono stati svolti sulla base di un livello I ovvero del livello più basso previsto dalla contrattazione collettiva. È corretto, inoltre, l'utilizzo del CCNL edili aziende artigiane in considerazione della realtà aziendale presso la quale ha lavorato.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
Per altro sul punto si osserva che nessuna contestazione è stata mossa dalla parte convenuta.
6.2 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può, dunque, essere posto alla base della presente decisione il conteggio allegato da parte ricorrente atteso che: la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario osservato è stato provato;
l'inquadramento richiesto è il livello più basso;
non vi è prova che il ricorrente abbia fruito di ferie e/o permessi;
è giustificata la richiesta del preavviso atteso che, con la presente decisione, viene accertata la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e il mancato pagamento delle retribuzioni;
il conteggio non è stato contestato specificamente dalla parte convenuta.
6.3 In definitiva deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
6.057 – in ragione della riduzione della domanda fatta all'udienza odierna – a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 4.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 in esecuzione del quale il signor Pt_1 ha svolto mansioni riconducibili al livello I CCNL imprese edili artigianali e per l'effetto
- Condanna a pagare al ricorrente l'importo lordo di € 6.057 a titolo di Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Ivrea, 3 dicembre 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
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TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 318/2024
All'udienza del 03/12/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono il signor con l'avv. Braggion e per parte convenuta l'avv. Elena Reverdito in Parte_1 sostituzione dell'avv. Vittorio Conti per delega orale.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Braggion riduce la domanda ad € 6.057 in considerazione dell'acconto ricevuto. Discute per il resto la causa richiamando le considerazioni già svolte nel corso delle precedenti udienze e insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. Reverdito chiede il rigetto del ricorso richiama gli argomenti di cui alla memoria e le difese spese nel corso delle precedenti udienze.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 318/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. MARIA BRAGGION Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. VITTORIO CONTI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. ha allegato di aver lavorato, in assenza di regolarizzazione, alle dipendenze di Parte_1 dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 svolgendo mansioni di manovale, muratore Controparte_1
e decoratore presso i cantieri precisamente indicati in ricorso.
1.1 Ha dedotto di essere stato assunto da unico socio della società, il quale era Persona_1 anche colui che impartiva gli ordini a lui e agli altri operai.
1.2 Quanto all'orario osservato, ha allegato di aver lavorato: dal momento dell'assunzione al mese di agosto dalle 5 alle 14, senza pausa pranzo, ovvero sino alle 15 in caso di pausa pranzo;
dal mese di settembre al momento della cessazione del rapporto di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; cinque giornate al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Il tutto come meglio indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
1.3 In ordine alla retribuzione ha allegato di aver percepito unicamente l'importo di € 1.000, oltre iva, importo che era stato fatturato, dietro richiesta del signor simulando una inveritiera _1 attività di fotografia all'interno dei cantieri.
1.4 Il ricorrente ha infine dedotto di aver rassegnato le proprie dimissioni in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e dei mancati pagamenti.
1.5 In virtù delle circostanze di cui sopra, il signor ha chiesto che il giudice accertasse che tra Pt_1 le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e che conseguentemente condannasse la società a pagargli l'importo lordo di € 7.033,54 a titolo di differenze retributive.
2. si è costituita tardivamente in giudizio negando la sussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato e osservando come il ricorrente si fosse limitato a collaboratore con la società occasionalmente, svolgendo l'attività di fotografo, come comprovato dalla fattura da quegli prodotta.
3. La causa è stata istruita e mezzo di interrogatorio formale e testi.
4. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, il ricorrente che alleghi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onerato di provare sia di aver prestato attività lavorativa sia che l'esecuzione della prestazione era eterodiretta e, dunque, che egli era assoggettato al rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro.
5. Nel caso di specie l'esame dei testimoni non è particolarmente utile a tal fine. Invero, solo il teste ricorda che il ricorrente ha svolto lavori edili presso il condominio di via Berrino ma Tes_1 non ha saputo indicare le giornate lavorative. Ha, tuttavia, dichiarato di ricordare che il ricorrente osservava gli ordini impartiti dal signor – che è stato riconosciuto in aula – e che Persona_1 quegli svolgesse lavori di manovalanza e non attività fotografica.
5.1 La conferma delle allegazioni del ricorrente si rinviene, invece, nei messaggi whatsapp prodotti.
Nonostante gli stessi siano stati prodotti tardivamente, il giudice ritiene di acquisirli utilizzando i propri poteri officiosi in ragione dell'essenzialità degli stessi ai fini del decidere.
5.2 Dalla lettura degli stessi si evince chiaramente sia che il ricorrente svolgeva lavori di manovalanza, sia che lo stesso fosse sottoposto al potere direttivo del signor il quale _1 indicava il cantiere in cui lavorare, l'orario e controllava l'esecuzione del lavoro.
5.3 Si veda, ad esempio, lo scambio di messaggi del 24 luglio 2022 ove il ricorrente chiede l'indirizzo in cui lavorare il giorno seguente e chiede se deve presentarsi in cantiere alle ore 8.00 e il signor risponde che il cantiere è in via Berrino ma di presentarsi alle ore 7.00. _1
5.4 Similmente il 7 agosto 2022 quando il signor scrive: “Domani vai in corso NZ _1
(…) per le 7:30”.
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
5.4 E ancora l'11 agosto quando il ricorrente manda le foto delle lavorazioni e il signor _1 risponde: “andate avanti”.
5.5 L'8 settembre 2022, poi, ricevute le foto del cantiere, il signor scrive: “Cosa ha?”. Al _1 che il ricorrente risponde: “Nulla solo per farti vedere l'avanzamento dei lavori”. Poi scrive ancora:
“Porto a casa questa prolunga vecchia e faccio una saldatura e la isolo” e il signor _1 risponde: “Ok” e poi prosegue: “fatto tu il rivestimento?”.
5.6. I messaggi sopra riportati in via esemplificativa dimostrano come il ricorrente non svolgesse l'attività di fotografo sul cantiere ma, invece, partecipasse alla realizzazione delle opere edili.
Inoltre è provata l'eterodirezione posto che è il signor a stabilire l'orario di lavoro e a _1 controllare l'andamento e l'esecuzione delle opere murarie.
5.7 Da ultimo si osserva che la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe svolto l'attività di fotografo – oltre ad essere difficilmente credibile posto che non si comprende (e il convenuto non spiega) il senso di fotografare un cantiere non finito – si scontra con il messaggio whatsapp del 9 dicembre 2022 che recita: “ , ho parlato con il commercialista e non posso fare altro che PE fatturare come fotografo. Ho già fatto la fattura e mi ha anche detto che non c'è nessun problema per un'impresa come la tua a pagare delle fatture di fotografie considerato il grande volume di fatture di acquisito di materiale”. Ora appare evidente che se davvero le parti avessero concluso un contratto d'opera avente ad oggetto l'esecuzione di un servizio fotografico ad opera del ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna necessità di interpellare il commercialista chiedendo se l'operazione era fattibile.
5.8 Quanto agli orari osservati si osserva quanto segue. Nessuno dei testimoni ha saputo riferire sull'orario in concreto osservato dal ricorrente e sulle giornate lavorative svolte.
5.9 Il conteggio del ricorrente è stato svolto sulla base del documento 1 che è un prospetto redatto dallo stesso ricorrente. Detto documento – il quale, di per sé, è privo di valore probatorio – corrisponde esattamente ai messaggi whatsapp ove di volta in volta il ricorrente indicava al signor le ore lavorate e il cantiere di riferimento (cfr. messaggi 11 agosto 2022, 25 agosto 2022 e _1
1 dicembre 2022). Detti messaggi non sono stati in alcun modo contestati da parte convenuta: invero né nelle conversazioni whatsapp il signor contesta che non siano quelle le ore _1 lavorate, né in sede di giudizio è stata contestata l'autenticità del messaggi ovvero l'identità dei partecipanti alla conversazione.
5.10 In definitiva, dunque, può dirsi provato che il ricorrente ha lavorato nei giorni, nei cantieri e nelle ore indicate nel prospetto prodotto sub doc. 1.
6. Ai fini della quantificazione delle somme richieste si osserva che i conteggi sono stati svolti sulla base di un livello I ovvero del livello più basso previsto dalla contrattazione collettiva. È corretto, inoltre, l'utilizzo del CCNL edili aziende artigiane in considerazione della realtà aziendale presso la quale ha lavorato.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
Per altro sul punto si osserva che nessuna contestazione è stata mossa dalla parte convenuta.
6.2 Ai fini della quantificazione delle somme richieste può, dunque, essere posto alla base della presente decisione il conteggio allegato da parte ricorrente atteso che: la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario osservato è stato provato;
l'inquadramento richiesto è il livello più basso;
non vi è prova che il ricorrente abbia fruito di ferie e/o permessi;
è giustificata la richiesta del preavviso atteso che, con la presente decisione, viene accertata la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e il mancato pagamento delle retribuzioni;
il conteggio non è stato contestato specificamente dalla parte convenuta.
6.3 In definitiva deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
6.057 – in ragione della riduzione della domanda fatta all'udienza odierna – a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 4.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 in esecuzione del quale il signor Pt_1 ha svolto mansioni riconducibili al livello I CCNL imprese edili artigianali e per l'effetto
- Condanna a pagare al ricorrente l'importo lordo di € 6.057 a titolo di Controparte_1 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
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