Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1192/2025
RE PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1192/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato ad [...] il [...]
e
Parte 2 nata a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RUBBA ALBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove creda più opportuno;
2. La sig.ra Pt 2 si è trasferita da tempo con i figli in Montechiaro d'Asti, via Reduci di Russia n.1 ove hanno ottenuto il cambio di residenza;
3. Entrambi i figli sono oggi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
Parte 1 corrisponderà alla sig.ra4. Il sig. Parte 2 entro il giorno tredici di ogni mese un contributo al mantenimento di euro 280,00 per ER 1 e di euro 120,00 per ER_2 , da versarsi sul conto corrente della madre fin tanto che non diventeranno autonomi;
5. Le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Asti 07 luglio 2017 da intendersi parte integrante del presente ricorso;
6. Nessun assegno divorzile viene previsto in favore del coniuge;
7. L'assegno unico spetterà nella misura del 100% a favore della sig.ra Parte_2
8. In relazione all'immobile sito in via Circonvallazione 20 Monale (AT), è già stata trasferita alla sig.ra Pt 2 la quota di 400/1000 della nuda proprietà, come concordato in sede di separazione;
9. I ricorrenti danno atto di avere come sopra e separatamente definito ogni questione economico patrimoniale derivante dal matrimonio e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in conseguenza del vincolo";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da Parte_2
,nata a [...] 1
(GE) il 26/08/1969, celebrato in GENOVA (GE) in data 03/06/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 251, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 14/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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