TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2452/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23.11.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato PAPALEO ILARIO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monasterace (RC), alla via Nazionale Jonica, n. 133
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare il diritto del Prof. ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e 2024/2025 e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 [...
a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta Elettronica del Docente la somma complessiva di €. 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, per ogni anno di servizio svolto.
2) Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, comprensive di diritti, onorari (tenuto conto dell'aumento automatico del + 30% per utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo favore, Controparte_1
proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente
istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Invitata parte ricorrente a prendere posizione in relazione alle recenti modifiche dell'art. 1, co.
121, L. 107/15, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2021/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2022/23: supplenza annuale;
a.s. 2024/25: supplenza annuale.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Si rileva che la recente modifica normativa dell'art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l'assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali non è ancora attuale necessitando di decreto del e del merito di concerto con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri, modalità di assegnazione della Carta,
dell'importo nominale e delle risorse necessarie, sicché la pretesa di cui al ricorso è fondata anche in relazione all'a.s. 2024/25, in cui parte ricorrente ha avuto incarico di supplenza annuale e per il quale la Carta Docente non gli è stata assegnata (come da documentazione depositata).
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici ivi indicati, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo CP_1
favore, per € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
(anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM
55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo