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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 233 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Girasole nella Via Case sparse, elettivamente domiciliato in Tortolì, via Mazzini 2/A, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mereu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Ricorrente
e
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Tortolì, nella via Sulcis n.53/B, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine di Lanusei, ed elettivamente domiciliata a Tortolì alla via Giordano Bruno n.23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.05.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 4 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Tortolì il 7.09.2013 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 10, parte 2, Serie A,
Volume 1, anno 2013 (estratto del matrimonio prodotto); dall'unione sono nati (15.06.2010), (14.03.2013) e Per_1 Per_2 Persona_3
(20.12.2015);
Con ricorso del 9.05.2022 il sig. chiedeva che venisse pronunciata cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in esso riportate.
La sig.ra si costituiva in giudizio il 7.10.2022. Pt_2
Fallito il primo tentativo di raggiungimento di un accordo, svoltasi altresì l'istruttoria, solo all'udienza del 30.05.2024, tenutasi a trattazione scritta, le parti raggiungevano un accordo.
Con sentenza n. 33/2021 pubblicata il 25.02.2021 (RG 106/2017) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti chiedono che vengano accolte le condizioni di seguito riportate:
- i tre figli minori , e saranno affidati in regime di Per_1 Per_2 Persona_3 condivisione con coabitazione presso l'abitazione materna attualmente sita in Tortolì alla Via Sulcis n.53/B; in tal senso il Sig. si è impegnato a sottoscrivere la Pt_1
ratifica del cambio di residenza dei minori, e pertanto già residente in [...], al momento dell'omologazione del presente atto;
- ferme le altre statuizioni economiche previste nella sentenza di separazione n.
33/2021, in relazione ai figli minori, il sig. si impegna a versare entro il 20 di Pt_1
ogni mese la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- le spese straordinarie saranno previamente concordate, salvo urgenza, e verranno ripartite in egual misura e opportunamente documentate;
le parti considerano straordinarie le spese per viaggi di istruzione, visite mediche, spese dentistiche e medicinali e ausili non coperti dal SSN;
le spese straordinarie, qualora anticipate da uno de genitori, verranno rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. Esse dovranno, comunque, esser sempre prima concordate, salva motivata urgenza, anche per rispondere alle reali possibilità economiche delle parti.
pagina 2 di 4 - con il cambio di residenza dei minori, la Sig.ra si impegna ad attivare senza CP_1
ritardo presso il Comune di Tortolì tutti i servizi assistenziali pedagogici, psicologici e didattici previsti in favore dei tre minori, ciascuno secondo le proprie esigenze già note ai genitori;
- l'assegno unico familiare verrà incassato individualmente da ciascuno dei due coniugi;
- durante l'anno scolastico, la sig.ra terrà con sé i bambini dal martedì all'uscita CP_1 di scuola sino all'ingresso a scuola del sabato mattina;
il Sig. terrà i minori Pt_1 dal sabato all'uscita di scuola sino al martedì all'ingresso; per un week end al mese, la Sig.ra terrà con sé i figli anche il sabato e la domenica;
nella settimana in cui CP_1
la madre terrà con sé i figli anche nel week end, il Sig. terrà i figli oltre che il Pt_1
lunedì pomeriggio, anche per altri due pomeriggi infrasettimanali da concordare dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19:00/20:00), quando li riaccompagnerà
a casa della madre per il pernottamento;
il tutto per garantire la massima stabilità e continuità possibile nelle abitudini quotidiane ai minori;
- nel periodo estivo e di chiusura delle scuole, i genitori terranno con sé i figli per una settimana consecutiva, pernottamento incluso, di modo che durante le vacanze stiano in maniera equivalente con madre e padre;
- nelle vacanze natalizie i genitori alterneranno il giorno della viglia con quello di
Natale e quello di Santo Stefano e Capodanno, in quelle pasquali la giornata di
Pasqua con quella di Pasquetta;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione definito con sentenza il
25.02.2021.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto dell'adesione del PM, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 7.09.2013 fra e come sopra identificati, registrato negli atti Parte_1 CP_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune n. 10, parte 2, Serie A, Volume 1, anno
2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 233 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Girasole nella Via Case sparse, elettivamente domiciliato in Tortolì, via Mazzini 2/A, presso lo studio dell'Avv. Stefania Mereu che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Ricorrente
e
, C.F. nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Tortolì, nella via Sulcis n.53/B, ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine di Lanusei, ed elettivamente domiciliata a Tortolì alla via Giordano Bruno n.23, presso lo studio dell'Avv. Severina Mascia, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.05.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 4 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Tortolì il 7.09.2013 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 10, parte 2, Serie A,
Volume 1, anno 2013 (estratto del matrimonio prodotto); dall'unione sono nati (15.06.2010), (14.03.2013) e Per_1 Per_2 Persona_3
(20.12.2015);
Con ricorso del 9.05.2022 il sig. chiedeva che venisse pronunciata cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in esso riportate.
La sig.ra si costituiva in giudizio il 7.10.2022. Pt_2
Fallito il primo tentativo di raggiungimento di un accordo, svoltasi altresì l'istruttoria, solo all'udienza del 30.05.2024, tenutasi a trattazione scritta, le parti raggiungevano un accordo.
Con sentenza n. 33/2021 pubblicata il 25.02.2021 (RG 106/2017) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti chiedono che vengano accolte le condizioni di seguito riportate:
- i tre figli minori , e saranno affidati in regime di Per_1 Per_2 Persona_3 condivisione con coabitazione presso l'abitazione materna attualmente sita in Tortolì alla Via Sulcis n.53/B; in tal senso il Sig. si è impegnato a sottoscrivere la Pt_1
ratifica del cambio di residenza dei minori, e pertanto già residente in [...], al momento dell'omologazione del presente atto;
- ferme le altre statuizioni economiche previste nella sentenza di separazione n.
33/2021, in relazione ai figli minori, il sig. si impegna a versare entro il 20 di Pt_1
ogni mese la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- le spese straordinarie saranno previamente concordate, salvo urgenza, e verranno ripartite in egual misura e opportunamente documentate;
le parti considerano straordinarie le spese per viaggi di istruzione, visite mediche, spese dentistiche e medicinali e ausili non coperti dal SSN;
le spese straordinarie, qualora anticipate da uno de genitori, verranno rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. Esse dovranno, comunque, esser sempre prima concordate, salva motivata urgenza, anche per rispondere alle reali possibilità economiche delle parti.
pagina 2 di 4 - con il cambio di residenza dei minori, la Sig.ra si impegna ad attivare senza CP_1
ritardo presso il Comune di Tortolì tutti i servizi assistenziali pedagogici, psicologici e didattici previsti in favore dei tre minori, ciascuno secondo le proprie esigenze già note ai genitori;
- l'assegno unico familiare verrà incassato individualmente da ciascuno dei due coniugi;
- durante l'anno scolastico, la sig.ra terrà con sé i bambini dal martedì all'uscita CP_1 di scuola sino all'ingresso a scuola del sabato mattina;
il Sig. terrà i minori Pt_1 dal sabato all'uscita di scuola sino al martedì all'ingresso; per un week end al mese, la Sig.ra terrà con sé i figli anche il sabato e la domenica;
nella settimana in cui CP_1
la madre terrà con sé i figli anche nel week end, il Sig. terrà i figli oltre che il Pt_1
lunedì pomeriggio, anche per altri due pomeriggi infrasettimanali da concordare dall'uscita di scuola sino all'ora di cena (ore 19:00/20:00), quando li riaccompagnerà
a casa della madre per il pernottamento;
il tutto per garantire la massima stabilità e continuità possibile nelle abitudini quotidiane ai minori;
- nel periodo estivo e di chiusura delle scuole, i genitori terranno con sé i figli per una settimana consecutiva, pernottamento incluso, di modo che durante le vacanze stiano in maniera equivalente con madre e padre;
- nelle vacanze natalizie i genitori alterneranno il giorno della viglia con quello di
Natale e quello di Santo Stefano e Capodanno, in quelle pasquali la giornata di
Pasqua con quella di Pasquetta;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione definito con sentenza il
25.02.2021.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto dell'adesione del PM, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tortolì il 7.09.2013 fra e come sopra identificati, registrato negli atti Parte_1 CP_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune n. 10, parte 2, Serie A, Volume 1, anno
2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4