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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
3779/2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 17.03.2025
Alle ore 09.47, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene CP_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per e l'avv. PELLEGRINO FABRIZIO anche in Controparte_2 sostituzione dell' avv. l'avv. POMO ALESSANDRO
È presente per l'avv. PALMIOTTI ISABELLA. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. PELLEGRINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 17.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 del Ruolo Generale
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ti Alessandro POMO e Fabrizio Controparte_2
PELLEGRINO, che lo rappresentano e difendono come da mandato alle liti allegato al ricorso di primo grado
appellante
E
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Controparte_3 CP_4
Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti
Appellato
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 204 CdS del 15.11.2022, impugnava il verbale di accertamento Controparte_2
n.912/2022/V - 13338/2022, elevato dalla Polizia Municipale di in data 2.8.2022, notificato il _3
17.10.2022 con cui gli veniva contestata la violazione dell'art.158, comma 2 del C.d.S., per avere parcheggiato la propria autovettura Toyota tg.DR764CP, presso via M. Di Leo (abitato di ) in un _3
parcheggio riservato ai disabili, comminandogli la sanzione pecuniaria di € 165,50, oltre spese di notifica,
per un totale di € 179,00.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'insussistenza della violazione contestata sia perché CP_2
nella via indicata nel verbale non vi sono parcheggi, tantomeno per disabili, sia perché l'autovettura Toyota
tg.DR764CP è munita di un contrassegno di “parcheggio disabili” sempre esibito sul parabrezza anteriore
2 della medesima autovettura, in quanto utilizzata giornalmente per il trasporto del proprio padre, Per_1
, affetto da disabilità.
[...]
Nel costituirsi con comparsa del 16.1.2023, il deduceva l'infondatezza del ricorso in Controparte_3
quanto l'autovettura era parcheggiata in via Di Leo nel parcheggio retrostante il palazzo di città, in uno stallo riservato ai disabili senza esporre il contrassegno di “parcheggio per disabili” sul parabrezza.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal alla prima udienza, il GdP con sentenza n. CP_2
131 del 22.3.2023 rigettava l'opposizione nulla disponendo sulle spese di lite.
Il con atto di citazione notificato il 13.10.2023, iscritto a ruolo il 16.10.2023, ha impugnato la CP_2
sentenza di primo grado, deducendo: omessa pronuncia in ordine alla tardiva costituzione in giudizio del con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati;
errata Controparte_3
declaratoria di tardività delle richieste di prova testimoniale per violazione dell'art. 420, comma 5, c.p.c.;
errato richiamo all'art. 2700 c.p.c. e al valore fidefaciente del verbale opposto nel quale non si menziona l'omessa esibizione del pass invalidi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, previo svolgimento ella prova testimoniale richiesta in primo grado, annullarsi il verbale di accertamento opposto, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa del 7.2.2024 si costituiva il in persona del Sindaco p.t. rappresentando Controparte_3
l'erronea forma dell'appello, proposto con citazione anziché con ricorso e nel merito, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del
3 gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 22.3.2023.
Occorre a tale proposito premettere che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado si propone con ricorso (per tutte: Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 8341 del 23/03/2023).
Nella specie, l'appello è stato proposto con atto di citazione, nondimeno l'impugnazione è tempestiva atteso che la notifica dell'atto di citazione così come anche l'iscrizione a ruolo sono avvenute rispettivamente il 13.10.2023 e il 16.10.2023 nel rispetto del termine semestrale cd. lungo, di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme
del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove
quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da
parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da
seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e
processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non
di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge
prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di
citazione> (Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022; ma anche, Cass sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del
22/07/2021).
Nel merito, l'appello è infondato.
Nella vicenda in parola, il giorno 2.8.2022 agenti della polizia locale di elevavano a carico di _3
, proprietario del veicolo TOYOTAS, tg. tg.DR764CP, una contravvenzione per violazione Controparte_2
dell'art. 158 CdS, lett. g, avendo rinvenuto il veicolo parcheggiato in via M. Di Leo in uno stallo riservato ai disabili.
4 Nel verbale notificato il 17.10.2022 al trasgressore, assente al momento dell'accertamento, si legge:
.
Ricevuta la notifica del verbale di accertamento realizzato con sistemi meccanizzati, il lo ha opposto CP_2
deducendo che nella via indicata nel verbale non vi sono stalli per parcheggi e che in ogni caso, la sua autovettura è al servizio del padre disabile e titolare di contrassegno per parcheggio per disabili, sempre esposto sul parabrezza anteriore dell'autovettura.
Il si è costituito il 16.1.2023, oltre il termine di dieci giorni fissato dal GdP nel decreto di Controparte_3
comparizione, producendo l'originale del verbale di accertamento redatto a penna nel quale era specificato il riferimento al parcheggio alle spalle del palazzo di città e deducendo che al momento della rilevazione il contrassegno non era esibito sul parabrezza, ciò che comportava infrazione alla norma del codice della strada, infrazione che ricorre non solo quando non si sia titolari del contrassegno, ma anche quando questo pur detenuto, non venga esibito.
A questo punto, l'attore ha integrato le sue difese, ammettendo che la macchina al momento dell'accertamento si trovasse nel parcheggio retrostante il Palazzo di Città, ma contestando che la circostanza dell'omessa esposizione del tagliando fosse stata dedotta per la prima volta nella comparsa tardivamente depositata.
Ora, quanto all'eccezione di utilizzabilità della documentazione depositata dal il Controparte_3
16.1.2023, il motivo è infondato e correttamente il primo giudice l'ha utilizzata ai fini della decisione.
Il deposito di copia del rapporto e tutti gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione, è dovere che nei giudizi ex artt. 6 e 7 d.lgs 150/2011 incombe sull'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento, la quale, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, deve allegare tali documenti a seguito dell'ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Se il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio della Amministrazione opposta, in quanto espressione dell'osservanza del dovere di esibizione prescritto dall'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, il termine, comunque, assegnato
5 alla Amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 7 vd.lgs 150/2011, non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.28909; Cassazione civile sez. II,
03/03/2022, n.6988).
Più in particolare, in tema di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa il deposito di documenti o la proposizione di mere difese dopo la scadenza del termine
previsto per la costituzione della parte evocata in giudizio non altera in alcun modo la parità delle armi e
l'equilibrio delle posizioni processuali tra ricorrente e resistente. Quest'ultimo, infatti, ha sempre diritto, pur
se costituito tardivamente, di resistere alla domanda proposta dal ricorrente. Le decadenze previste dal rito
del lavoro, applicabile al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incidono infatti sulla facoltà di
svolgere specifiche attività processuali, ma non precludono il diritto della parte evocata in giudizio di
svolgere le proprie difese> (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30779).
Va anche respinta l'eccezione di novità del documento depositato dal , che invece è lo Controparte_3
stesso verbale notificato il 17.10.2022 al , realizzato con sistemi meccanizzati. CP_2
L'infrazione contestata e la norma che si assume violata corrispondono esattamente.
Quanto agli altri motivi questi possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al merito della infrazione contestata al . CP_2
Ai sensi dell'art. 158, secondo comma, lett. g, la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi", presuppone non solo la titolarità, ma anche l'effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. 158 del codice della strada (Cassazione civile sez. VI,
13/05/2019, n.12625).
6 ha allegato di utilizzare la sua autovettura per prestare assistenza al padre disabile, titolare Controparte_2
di contrassegno invalidi, non prodotto in questo giudizio, ma indicato nella decisione quivi appellata quale documento sub 3) (Cass. S.U. 4835/2023) e che il pass in questione è sempre esposto sul parabrezza anteriore dell'autovettura.
Si ricava poi dalle circostanze di prova articolate a verbale della prima udienza dinanzi al GdP (ritenute da questi tardive) una nuova allegazione, mai svolta prima, ovvero che il 2.8.2022 alle 22,00 conducente di questo mezzo fosse proprio . Persona_1
Se è vero che il contrassegno non è vincolato ad una macchina in particolare e che la persona disabile può
esporlo sul parabrezza di qualsiasi veicolo su cui sia a bordo, dimostrando però di essere il conducente o il passeggero del mezzo, la sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto di una persona alla quale il relativo contrassegno sia stato rilasciato, rientra proprio nella previsione dell'art. 158 C.d.S.
E nella specie, i verbalizzanti hanno rinvenuto l'auto del senza nessuno a bordo, tantomeno il titolare CP_2
del contrassegno, in uno stallo per disabili.
La omessa esposizione del contrassegno invalidi al momento dell'infrazione costituisce il presupposto della violazione contestata e correttamente il giudice di pace ha ritenuto non acquisita in giudizio la prova della effettiva esposizione del contrassegno.
Nel verbale opposto non si fa riferimento alla presenza del contrassegno per disabili nel veicolo, ma in continuità con altri precedenti di merito cui questo Giudice, condividendoli, intende dare continuità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (che con riferimento alle ragioni giuridiche espresse nella motivazione, consente il riferimento a precedenti conformi), non può ritenersi che i verbalizzanti fossero obbligati a specificare l'assenza del contrassegno, avendo riportato il verbale la stessa formulazione letterale della norma, in cui è
implicita l'assenza del contrassegno. Deve, quindi, rilevarsi che il verbale in cui si accerta la sosta in spazio riservato ai disabili -non implicando attività di elaborazione da parte dell'agente, trattandosi di circostanza che il verbalizzante attesta essere avvenuta sotto la sua diretta percezione- è coperto da fede privilegiata e la parte è tenuta ad esperire avverso le risultanze del medesimo l'apposito procedimento di querela di falso, ove intenda contestare la realtà del fatto ( cfr. Tribunale Bari sez. III, 27/06/2017, n.3343).
7 In mancanza di querela di falso, il verbale che ha accertato l'infrazione al precetto di cui all'art, 158, secondo comma lett. g, che vieta la sosta in spazi riservati ai disabili senza esposizione del contrassegno, fa piena prova delle circostanze di fatto in esso riportate.
A tale stregua, come ritenuto in primo grado, l'amministrazione opposta ha fornito piena prova della violazione contestata e correttamente il Giudice di Pace non ha ammesso il alla prova contraria a CP_2
mezzo di testimoni.
A prescindere dalla ammissibilità ex art. 420, V° comma, c.p.c. delle richieste istruttorie formulate dal nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio del , queste sono CP_2 Controparte_3
comunque inammissibili (non perché tardive, ma) in quanto volte a contrastare un atto pubblico assistito da fede privilegiata perché non impugnato con querela di falso.
In definitiva, l'appello va rigettato siccome infondato e per l'effetto, la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, va confermata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 come da ultimo aggiornati al D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza della parte appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr. 131/23, depositata il 22.3.2023, dal Giudice di
Pace di;
_3
2) condanna al pagamento in favore dell'ente appellato, delle spese di lite liquidate in Controparte_2
complessivi € 562,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
8 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
9
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 17.03.2025
Alle ore 09.47, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene CP_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per e l'avv. PELLEGRINO FABRIZIO anche in Controparte_2 sostituzione dell' avv. l'avv. POMO ALESSANDRO
È presente per l'avv. PALMIOTTI ISABELLA. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. PELLEGRINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e note conclusive e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 17.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 del Ruolo Generale
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.ti Alessandro POMO e Fabrizio Controparte_2
PELLEGRINO, che lo rappresentano e difendono come da mandato alle liti allegato al ricorso di primo grado
appellante
E
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Controparte_3 CP_4
Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti
Appellato
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 204 CdS del 15.11.2022, impugnava il verbale di accertamento Controparte_2
n.912/2022/V - 13338/2022, elevato dalla Polizia Municipale di in data 2.8.2022, notificato il _3
17.10.2022 con cui gli veniva contestata la violazione dell'art.158, comma 2 del C.d.S., per avere parcheggiato la propria autovettura Toyota tg.DR764CP, presso via M. Di Leo (abitato di ) in un _3
parcheggio riservato ai disabili, comminandogli la sanzione pecuniaria di € 165,50, oltre spese di notifica,
per un totale di € 179,00.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'insussistenza della violazione contestata sia perché CP_2
nella via indicata nel verbale non vi sono parcheggi, tantomeno per disabili, sia perché l'autovettura Toyota
tg.DR764CP è munita di un contrassegno di “parcheggio disabili” sempre esibito sul parabrezza anteriore
2 della medesima autovettura, in quanto utilizzata giornalmente per il trasporto del proprio padre, Per_1
, affetto da disabilità.
[...]
Nel costituirsi con comparsa del 16.1.2023, il deduceva l'infondatezza del ricorso in Controparte_3
quanto l'autovettura era parcheggiata in via Di Leo nel parcheggio retrostante il palazzo di città, in uno stallo riservato ai disabili senza esporre il contrassegno di “parcheggio per disabili” sul parabrezza.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal alla prima udienza, il GdP con sentenza n. CP_2
131 del 22.3.2023 rigettava l'opposizione nulla disponendo sulle spese di lite.
Il con atto di citazione notificato il 13.10.2023, iscritto a ruolo il 16.10.2023, ha impugnato la CP_2
sentenza di primo grado, deducendo: omessa pronuncia in ordine alla tardiva costituzione in giudizio del con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati;
errata Controparte_3
declaratoria di tardività delle richieste di prova testimoniale per violazione dell'art. 420, comma 5, c.p.c.;
errato richiamo all'art. 2700 c.p.c. e al valore fidefaciente del verbale opposto nel quale non si menziona l'omessa esibizione del pass invalidi.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, previo svolgimento ella prova testimoniale richiesta in primo grado, annullarsi il verbale di accertamento opposto, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con comparsa del 7.2.2024 si costituiva il in persona del Sindaco p.t. rappresentando Controparte_3
l'erronea forma dell'appello, proposto con citazione anziché con ricorso e nel merito, deducendo l'infondatezza dei motivi di appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del
3 gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 22.3.2023.
Occorre a tale proposito premettere che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado si propone con ricorso (per tutte: Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 8341 del 23/03/2023).
Nella specie, l'appello è stato proposto con atto di citazione, nondimeno l'impugnazione è tempestiva atteso che la notifica dell'atto di citazione così come anche l'iscrizione a ruolo sono avvenute rispettivamente il 13.10.2023 e il 16.10.2023 nel rispetto del termine semestrale cd. lungo, di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme
del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove
quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono
propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da
parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da
seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e
processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non
di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge
prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di
citazione> (Sez. U - , Sentenza n. 758 del 12/01/2022; ma anche, Cass sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del
22/07/2021).
Nel merito, l'appello è infondato.
Nella vicenda in parola, il giorno 2.8.2022 agenti della polizia locale di elevavano a carico di _3
, proprietario del veicolo TOYOTAS, tg. tg.DR764CP, una contravvenzione per violazione Controparte_2
dell'art. 158 CdS, lett. g, avendo rinvenuto il veicolo parcheggiato in via M. Di Leo in uno stallo riservato ai disabili.
4 Nel verbale notificato il 17.10.2022 al trasgressore, assente al momento dell'accertamento, si legge:
.
Ricevuta la notifica del verbale di accertamento realizzato con sistemi meccanizzati, il lo ha opposto CP_2
deducendo che nella via indicata nel verbale non vi sono stalli per parcheggi e che in ogni caso, la sua autovettura è al servizio del padre disabile e titolare di contrassegno per parcheggio per disabili, sempre esposto sul parabrezza anteriore dell'autovettura.
Il si è costituito il 16.1.2023, oltre il termine di dieci giorni fissato dal GdP nel decreto di Controparte_3
comparizione, producendo l'originale del verbale di accertamento redatto a penna nel quale era specificato il riferimento al parcheggio alle spalle del palazzo di città e deducendo che al momento della rilevazione il contrassegno non era esibito sul parabrezza, ciò che comportava infrazione alla norma del codice della strada, infrazione che ricorre non solo quando non si sia titolari del contrassegno, ma anche quando questo pur detenuto, non venga esibito.
A questo punto, l'attore ha integrato le sue difese, ammettendo che la macchina al momento dell'accertamento si trovasse nel parcheggio retrostante il Palazzo di Città, ma contestando che la circostanza dell'omessa esposizione del tagliando fosse stata dedotta per la prima volta nella comparsa tardivamente depositata.
Ora, quanto all'eccezione di utilizzabilità della documentazione depositata dal il Controparte_3
16.1.2023, il motivo è infondato e correttamente il primo giudice l'ha utilizzata ai fini della decisione.
Il deposito di copia del rapporto e tutti gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione, è dovere che nei giudizi ex artt. 6 e 7 d.lgs 150/2011 incombe sull'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento, la quale, indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, deve allegare tali documenti a seguito dell'ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Se il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio della Amministrazione opposta, in quanto espressione dell'osservanza del dovere di esibizione prescritto dall'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, il termine, comunque, assegnato
5 alla Amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 7 vd.lgs 150/2011, non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché anche la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.28909; Cassazione civile sez. II,
03/03/2022, n.6988).
Più in particolare, in tema di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa il deposito di documenti o la proposizione di mere difese dopo la scadenza del termine
previsto per la costituzione della parte evocata in giudizio non altera in alcun modo la parità delle armi e
l'equilibrio delle posizioni processuali tra ricorrente e resistente. Quest'ultimo, infatti, ha sempre diritto, pur
se costituito tardivamente, di resistere alla domanda proposta dal ricorrente. Le decadenze previste dal rito
del lavoro, applicabile al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incidono infatti sulla facoltà di
svolgere specifiche attività processuali, ma non precludono il diritto della parte evocata in giudizio di
svolgere le proprie difese> (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30779).
Va anche respinta l'eccezione di novità del documento depositato dal , che invece è lo Controparte_3
stesso verbale notificato il 17.10.2022 al , realizzato con sistemi meccanizzati. CP_2
L'infrazione contestata e la norma che si assume violata corrispondono esattamente.
Quanto agli altri motivi questi possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al merito della infrazione contestata al . CP_2
Ai sensi dell'art. 158, secondo comma, lett. g, la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi", presuppone non solo la titolarità, ma anche l'effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. 158 del codice della strada (Cassazione civile sez. VI,
13/05/2019, n.12625).
6 ha allegato di utilizzare la sua autovettura per prestare assistenza al padre disabile, titolare Controparte_2
di contrassegno invalidi, non prodotto in questo giudizio, ma indicato nella decisione quivi appellata quale documento sub 3) (Cass. S.U. 4835/2023) e che il pass in questione è sempre esposto sul parabrezza anteriore dell'autovettura.
Si ricava poi dalle circostanze di prova articolate a verbale della prima udienza dinanzi al GdP (ritenute da questi tardive) una nuova allegazione, mai svolta prima, ovvero che il 2.8.2022 alle 22,00 conducente di questo mezzo fosse proprio . Persona_1
Se è vero che il contrassegno non è vincolato ad una macchina in particolare e che la persona disabile può
esporlo sul parabrezza di qualsiasi veicolo su cui sia a bordo, dimostrando però di essere il conducente o il passeggero del mezzo, la sosta in uno spazio riservato agli invalidi, con un veicolo che non sia effettivamente adibito al trasporto di una persona alla quale il relativo contrassegno sia stato rilasciato, rientra proprio nella previsione dell'art. 158 C.d.S.
E nella specie, i verbalizzanti hanno rinvenuto l'auto del senza nessuno a bordo, tantomeno il titolare CP_2
del contrassegno, in uno stallo per disabili.
La omessa esposizione del contrassegno invalidi al momento dell'infrazione costituisce il presupposto della violazione contestata e correttamente il giudice di pace ha ritenuto non acquisita in giudizio la prova della effettiva esposizione del contrassegno.
Nel verbale opposto non si fa riferimento alla presenza del contrassegno per disabili nel veicolo, ma in continuità con altri precedenti di merito cui questo Giudice, condividendoli, intende dare continuità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (che con riferimento alle ragioni giuridiche espresse nella motivazione, consente il riferimento a precedenti conformi), non può ritenersi che i verbalizzanti fossero obbligati a specificare l'assenza del contrassegno, avendo riportato il verbale la stessa formulazione letterale della norma, in cui è
implicita l'assenza del contrassegno. Deve, quindi, rilevarsi che il verbale in cui si accerta la sosta in spazio riservato ai disabili -non implicando attività di elaborazione da parte dell'agente, trattandosi di circostanza che il verbalizzante attesta essere avvenuta sotto la sua diretta percezione- è coperto da fede privilegiata e la parte è tenuta ad esperire avverso le risultanze del medesimo l'apposito procedimento di querela di falso, ove intenda contestare la realtà del fatto ( cfr. Tribunale Bari sez. III, 27/06/2017, n.3343).
7 In mancanza di querela di falso, il verbale che ha accertato l'infrazione al precetto di cui all'art, 158, secondo comma lett. g, che vieta la sosta in spazi riservati ai disabili senza esposizione del contrassegno, fa piena prova delle circostanze di fatto in esso riportate.
A tale stregua, come ritenuto in primo grado, l'amministrazione opposta ha fornito piena prova della violazione contestata e correttamente il Giudice di Pace non ha ammesso il alla prova contraria a CP_2
mezzo di testimoni.
A prescindere dalla ammissibilità ex art. 420, V° comma, c.p.c. delle richieste istruttorie formulate dal nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio del , queste sono CP_2 Controparte_3
comunque inammissibili (non perché tardive, ma) in quanto volte a contrastare un atto pubblico assistito da fede privilegiata perché non impugnato con querela di falso.
In definitiva, l'appello va rigettato siccome infondato e per l'effetto, la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, va confermata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 come da ultimo aggiornati al D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza della parte appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, l'appellante è
tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr. 131/23, depositata il 22.3.2023, dal Giudice di
Pace di;
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2) condanna al pagamento in favore dell'ente appellato, delle spese di lite liquidate in Controparte_2
complessivi € 562,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
8 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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