Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
6835/2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AM Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66883355 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2288..1111..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SONZOGNI RAFFAELLA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BIGONI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo raggiunto alla prima udienza dell'11.3.2025 che qui si intende richiamato.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 29/07/2013 nel Comune di
AM ; che dal matrimonio erano nati i figli (26.12.2013), (9.2.2016) Per_1 Per_2
e (20.7.2017), tutti minori. Asseriva essere venuta meno ogni comunione Per_3
sentimentale tra i coniugi rilevando peraltro che il marito aveva anche iniziato ad avere una relazione extraconiugale. Dopo aver indicato i propri redditi concludeva chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'affido esclusivo dei figli minori alla luce del mancato contributo economico del padre, con collocazione prevalente presso di lei ed assegnazione della casa coniugale, la disciplina del diritto di visita dello stesso, chiedeva un assegno di € 250,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento di € 200,00 per sé.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando sia la ricostruzione fin troppo sintetica del ricorso sia la contestata relazione extraconiugale. Dopo aver analiticamente ricostruito la vita familiare , concludeva chiedendo l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, ipotizzava il suo diritto di visita, si dichiarava disposto a versare l'importo di € 150,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza alcun contributo a favore della moglie.
All'esito della prima udienza dell'11.3.2025 le parti raggiungevano un accordo e così il giudice designato autorizzava le parti a vivere separatamente assumendo come propri provvedimenti urgenti le condizioni concordate tra le parti e rimetteva immediatamente al
Collegio la causa per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
pagina 2 di 7 Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei tre figli minori e la stessa misura del mantenimento appare assolutamente proporzionata ai redditi del resistente.
L'affido condiviso dei minori rende superflua l'audizione degli stessi.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] (atto n. 107, parte I°, registro del
Comune di AM , Atti di Matrimonio dell'anno 2013 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AM per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
- 3) assegna la casa coniugale alla ricorrente, pure proprietaria della stessa, che continuerà a vivere con i figli
- 4) il padre eserciterà il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: - un giorno infrasettimanale, secondo la disponibilità lavorativa del padre,
pagina 3 di 7 preferibilmente il martedì, dall'uscita da scuola h 16.00/16.15 nel periodo scolastico o dalle h 10.00 nel periodo extra scolastico fino alle h 20,30 dopo cena, quando il padre li riaccompagnerà alla casa di abitazione;
- a weekend alternati, compatibilmente con le esigenze lavorative del signor dalle h 10.00 del Pt_2
sabato fino alle ore. 21.00 della domenica;
- Durante le vacanze natalizie e pasquali, con alternanza dei periodi di vacanza dei figli dalla scuola, con riparto equilibrato tra i genitori e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre stesso;
- per le vacanze estive per un periodo del 15 gg con ciascun genitore, anche non consecutivi, compatibilmente con le disponibilità personali e lavorative di ciascun genitore, da comunicarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore si impegna inoltre a comunicare il luogo di vacanza ed un numero di telefono ove poter essere reperibile.
- 5) Pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, l'obbligo di versare € 200,00 a figlio mensili (totale € 600,00) entro il 25 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale a decorrere dal primo Gennaio 2026.
- 6) Le parti si accordano perché l'assegno unico venga percepito integralmente da parte della signora Pt_1
- 7). dispone che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo pagina 4 di 7 specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da pagina 5 di 7 istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- 8) le parti si autorizzano vicendevolmente per la richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti d'identità dei figli validi per l'espatrio.
- 9.) Compensa tra le parti le spese di lite pagina 6 di 7 Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 13.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 7 di 7