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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1071 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Della Monica in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
c.f. e p.iva Controparte_1 P.IVA_1
c.f. Controparte_2
e p.iva P.IVA_2
1 rappresentate e difese ope legis dall'Avvocatura dello Stato di Salerno
APPELLATE
NONCHE'
PG in sede
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
1415/2023 pubblicata il 31/03/2023 ( Querela di falso in via principale )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza nel termine del 24/04/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 13/06/2018 evocava in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno l' Controparte_2
e l' affinché fosse accertata e dichiarata, ai
[...] Controparte_1
sensi degli artt. 221 e ss. cpc, la falsità materiale dell'avviso di ricevimento n.10969
relativo all'atto TEXTEXM000004 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno- Ufficio Territoriale di Pagani, nonché dell'avviso di ricevimento n.2064, in quanto non completo dell'indirizzo, e dell'avviso di ricevimento relativo alla racc. a/r 69906862463, relativa all'estratto di ruolo n. 10020120035170426000, in cui la firma apposta non era riconducibile all'istante.
2. Si costituivano congiuntamente le Agenzie evocate in giudizio che, ciascuna per il proprio interesse, contestavano l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva processuale e l'inammissibilità della proposta querela con riferimento agli atti che ne costituivano oggetto;
nel merito, l'infondatezza della querela, di cui chiedevano il rigetto facendo rilevare che gli atti cui essa era riferita
2 erano entrati nella sfera di conoscibilità del destinatario. Eccepivano altresì
l'infondatezza della domanda di risarcimento.
3. La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU grafologica. All'esito, sul visto del PM, veniva rinviata all'udienza del 18/11/2022, ove il Collegio, sulle conclusioni che le parti rassegnavano in conformità dei rispettivi atti di costituzione, riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
4. Con sentenza n. 1415/2023, pubblicata il 31/03/2023, il Tribunale di Salerno, sulla base delle risultanze della CTU, rigettava la proposta querela con riferimento all'avviso di accertamento n. 10969 relativo all'estratto di ruolo n. TEXTEXM000004 e all'avviso riferito alla raccomandata n. 69906862463-2, relativa all'estratto di ruolo n.
10020120035170426000; dichiarava inammissibile la domanda nella parte in cui l'attore chiedeva dichiararsi la falsità dell'avviso di ricevimento n. 2064 in quanto non completo nell'indirizzo; compensava le spese processuali, ponendo definitivamente a carico dell'attore quelle di CTU.
5. Con atto di appello notificato il 18/10/2023 , articolando un unico Parte_1
motivo di doglianza, ha impugnato la sentenza nella parte in cui, alla pag. 8, il
Tribunale ha affermato “alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene
assolutamente attendibili le conclusioni rassegnate dal CTU, da cui consegue il rigetto
della domanda attorea perché non è emerso che la sottoscrizione apposta dal Pt_1
sugli avvisi di ricevimento fosse aprocrifa ”, e ne ha chiesto la modifica “in favore di
una pronuncia che affermi l'apocrifìa delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento
oggetto di querela di falso con conseguente accoglimento della domanda”, precisando che “L'istanza di riforma si fonda sul rilievo che la ricostruzione fattuale operata dal
Giudice di prime cure non appare in alcun modo condivisibile, essendo in contrasto con
la vigente normativa in materia, con la giurisprudenza costante e maggioritaria, così
sussistendo numerosissime probabilità di accoglimento del presente gravame”.
3
6. Si sono congiuntamente costituite l' e Controparte_1
l' , che hanno resistito alle Controparte_3
avverse doglianze facendo rilevare la corretta applicazione del principio dell'onere della prova da parte del primo Giudice e l'infondatezza di tutti i rilievi mossi dall'appellante avverso la CTU, concludendo per il rigetto dell'impugnazione col favore delle spese.
7. Disposta la trattazione scritta della causa, il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato all'udienza del 24/04/2025; con successiva ordinanza dell'08/05/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
8. Con un unico motivo di gravame -- eccesso di potere (difetto di motivazione,
perplessita', contraddittorieta') - violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c per
errata applicazione dei principi in punto di onere probatorio – ha Parte_1
impugnato la sentenza “per palese violazione dell'art. 2697 c.c considerato che tutta la
decisione del primo giudicante adito si incentrava unicamente su rilievo attribuito alla
espletata CTU, facendo proprie le risultanze alle quali perveniva il perito, limitandosi a
riportare i tratti della perizia e la Giurisprudenza formatasi sul punto”.
In particolare l'appellante fa rilevare di aver contestato la conformità delle copie fotografiche all'originale e chiesto al Tribunale di fare ordine alla convenuta di depositare agli atti gli originali degli avvisi di ricevimento;
afferma che la CTU
grafologica è tra quelle indagini che meno di altre offre certezza in ordine agli esiti dell'accertamento perché le sue risultanze riposano su elementi che non appartengono ad una scienza esatta;
che pertanto il Giudice, non può fondare il suo convincimento esclusivamente sulle risultanze della CTU ma deve correlare queste ultime con tutti gli altri elementi sottoposti al suo esame;
che nella specie il CTU, pur avendo visionato gli originali dei documenti, aveva poi redatto la consulenza su fotografie, quindi su copie
4 degli atti;
che però dalle fotografie “non posso essere colte tutte quelle dimensioni
qualitative del tratto grafico che invece sono visibili sull'originale (tratti iniziali e
finali, tremori, ecc.). Inoltre nella fotografia possono andare anche persi segnali
importantissimi, con conseguente inaffidabilità per i grafologi delle fotocopie/fotografie
sia per una analisi grafologica che per un esame peritale su una scrittura”; che,
“sicuramente il possesso nelle sue mani degli originali per tutto il tempo occorrente per
la redazione dell'elaborato peritale, avrebbe consentito una analisi completa dei
documenti in originale e non fotografati”; che “per la Suprema Corte di Cassazione, in
ipotesi di CTU grafologica, sussiste la difficoltà di esprimere giudizi certi su una
fotocopia, che non permette di valutare il tipo di inchiostro e di penna utilizzati;
permane, dunque, l'ipotetico e non la certezza, rendendo la stessa CTU grafologica
inattendibile e inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi”;
che, pertanto, “Le divergenze evidenziate dal designato CTU imponevano a maggior
ragione che parte convenuta venisse onerata ex art. 210 cpc di esibire gli originali
degli avvisi di ricevimento”.
9. L'appello, che per com'è strutturato, supera a stento il vaglio di ammissibilità di
cui all'art. 342 cpc, va rigettato.
- Ed infatti il Tribunale ha aderito all'orientamento del Giudice di legittimità ( cfr. Cass.
2000/1831; 2014/20484) che ha statuito che, benché soltanto nel documento originale possano individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma, sicché non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici
5 personalizzati ed oggettivi, tuttavia l'analisi della fotocopia può avere efficacia di prova se è stata anticipata dall'esame dell'originale.
Sulla base del richiamato principio, il Tribunale ha rilevato che nella specie il CTU
esperto grafologo, dr.ssa aveva effettuato l'indagine sulle copie Persona_1
fotografiche dei documenti ma soltanto dopo aver esaminato gli originali direttamente negli uffici ove essi erano conservati.
Prima di procedere alla verifica degli originali, il CTU aveva tempestivamente informato le parti tramite pec - che risultano allegate alla relazione- degli accessi che sarebbero stati effettuati presso Agenzia Entrate Salerno-Riscossione e Agenzia Entrate
Pagani, ciò al fine di consentire loro di assistervi anche mediante propri ausiliari. Pur
avendo astrattamente interesse ad essere presenti, nessuna delle parti ha tuttavia esercitato detta facoltà in occasione dei due accessi agli uffici effettuati dal consulente.
L'indagine, pertanto, si è svolta prima sui documenti in originale –" I documenti in esame, ispezionati e acquisiti tramite rilievi fotografici, che sono stati inseriti in consulenza,
non hanno palesato alcun segno di artificio, alcuna alterazione/abrasione della superficie cartacea, interpolazione di parti di testo o cancellatura. L'esame attento degli originali ha
permesso la rilevazione e quantificazione del quantum pressorio nonché la ricostruzione degli iteri ideativi-esecutivi alla base di passaggi grafici più complessi, come l'iniziale “B”,
dettaglio scarsamente percepibile dalle sole copie. Pertanto il giudizio conclusivo si è avvalso dell'esame degli originali e non è stato basato su esame di rilievi fotografici, i quali sono stati
inseriti in consulenza per favorire l'agile constatazione di quanto si andava ad affermare”--,
dall'esame dei quali il CTU ha avuto la possibilità di “cogliere tutte quelle dimensioni
qualitative cui fa riferimento la difesa del a pag. 3, tratti iniziali e finali, Pt_1
eventuali tremori”.
6 - Come articolata, la doglianza dell'appellante non offre elementi di contrasto della motivazione espressa dal Tribunale né confuta le risultanze dell'accertamento peritale effettuato sugli originali dei documenti, che viene contestato sotto il solo profilo della sua astratta non assoluta attendibilità, senza specifica confutazione del contenuto e dell'esito dell'indagine.
- Non può poi non darsi rilievo alla condotta processuale dell'attore, il quale, oltre a non indicare in cosa consisterebbe l'inesatto/lacunoso accertamento del CTU, non ha neppure offerto una giustificazione alla mancata presenza all'espletamento dell'indagine peritale sugli originali, effettuata presso gli uffici finanziari, che avrebbe consentito ad un tecnico di sua fiducia di prendere visione diretta dei documenti ed, eventualmente, di interloquire con l'ausiliario di ufficio in ordine alla rilevazione di elementi utili all'indagine ed alla metodologia seguita.
- Per completezza, va pure rilevato che, in ogni caso, in difetto di alcun elemento di prova fornito dall'appellante a sostegno della falsità dei documenti – anche in primo grado l'attore si era limitato ad allegare la falsità degli atti ed a chiedere soltanto la consulenza grafologica, senza indicare alcun ulteriore mezzo di prova a sostegno della falsità della sottoscrizione, che comunque non poteva evincersi ictu oculi, cfr. memoria istruttoria del 10/05/2019 ove si legge: ”La scrivente difesa chiede in via istruttoria
disporsi l'acquisizione della documentazione già versata in atti, nonché consulenza
calligrafica, al fine di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce ai
contestati avvisi di ricevimento”--, dalla contestazione delle risultanze della CTU non potrebbe comunque automaticamente farsi derivare l'accoglimento della querela di falso, ancora invocato nelle conclusioni dell'atto di appello.
E' rimasta infatti mera affermazione di principio quella fatta alle pagg.
9-10 dell'atto di appello, dove, dopo aver contestato l'attendibilità della consulenza grafologica, il afferma essere necessario che il Giudice “valuti l'autenticità della sottoscrizione Pt_1
7 dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli
elementi concreti sottoposti al suo esame”, aggiungendo che “ Per le stesse ragioni, la
consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica
dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa
ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o
mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori”.
10. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
In difetto di appello incidentale da parte delle appellate, la statuizione di compensazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado è ormai passata in giudicato.
11. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022 con riferimento al valore della causa - indeterminabile a complessità
media -, negli importi minimi stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e dell' Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
[...]
1415/2023, così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1
che liquida in favore delle appellate, a titolo di compenso, in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap,
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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