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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Antonella Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente a [...], P.zza G. Paglia n. 5 e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), residente a [...], P.zza G. Paglia n. 5,), rap- C.F._2
presentate e difese dall'avvocato BASTARDI PAOLA per procura atto di ci- tazione di sfratto
Contro
, P. IVA , con sede legale in Verdel- CP_1 P.IVA_1
lo (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...]- CP_1
no di IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), re- C.F._3
sidente in IC (BG), Via Circonvallazione n. 1
- convenuto contumace-
1 Avente ad OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadem- pimento uso diverso.
CONCLUSIONI: come da verbale del 21 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo di lite parte attrice intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto per morosità dai locali condotti in locazione ad uso diver- so dall'abitativo siti in EN (BG) in Via Marconi n. 42, composto da
“…negozio a piano terra composto da ingresso, locale bar, ripostiglio, servizi e disimpegno con cucina e zona esterna e cantina interrata;
iscritto al catasto fabbricati foglio 13 map. 1258, sub 6, cat. C/1 R.C. 1.271,00…” (docc. 6 – 7), concessi in locazione con contratto sottoscritto in data 21.3.2024 e regolar- mente registrato, a far data dal 15.4.2024 a , nella sua qualità CP_1
di omonimo titolare firmatario dell'impresa individuale . CP_1
Quest'ultimo non è mai comparso né costituito nel procedimento.
La notifica dell'atto di intimazione e convalida di sfratto per morosità è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come da relata di notifica dell'Ufficiale giu- diziario allegata in atti.
Lo scrivente giudice, evidenziato che la notifica della intimazione nei confron- ti della parte conduttrice si era perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c dispone- va il mutamento di rito, assegnava termine per la notifica del provvedimento alla convenuta contumace e fissava udienza per discussione al fine di statuire sulla domanda di risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio.
Nella memoria integrativa depositata il 10/02/2025 parte intimante produce- va il verbale negativo di mediazione per la mancata presentazione della con- duttrice, pur regolarmente citata (doc. 5).
Pagina 2 di 7
Va premesso che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art.143 c.p.c ai soli fini della convalida è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito perché in tale ipotesi è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo, come del resto statuito dalla Corte Costituzionale nell'ord. n.
15/2000.
Ciò premesso, il provvedimento di mutamento di rito con fissazione dell'udienza di discussione della causa risulta essere stato regolarmente notifi- cato alla parte intimata sempre con le modalità di cui all'art. 143 cpc (doc. 2) la quale non è comparsa ed è stata dichiarata contumace in data 18.3.2025. Il resistente non si è neppure presentato per rendere l'ammesso interpello. Det- to comportamento processuale del convenuto intimato viene, pertanto, valu- tato ai sensi di legge.
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in da- ta odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza se- condo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esa- minare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – 'rilevanti ai fini della decisione' concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse' ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per in- compatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Fatte tali premesse, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del proprio
Pagina 3 di 7
diritto attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in essere tra le parti (sulla ripartizione dell'onere della prova, si veda Cass. Civ. , ss.uu.,
n.13533/2001);
Trattasi del contratto di locazione, sottoscritto in data 21.3.2024 e regolar- mente registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate in data
3.4.2024 al n. 1358 Serie 3T, a far data dal 15.4.2024 che obbliga il conduttore al versamento periodico dei canoni secondo la misura e le scadenze ivi pattui- te.
Nel caso, è evidente l'inadempimento della conduttrice, alla propria obbliga- zione di pagamento dei canoni di locazione e costituisce senz'altro legittima causa di risoluzione del rapporto contrattuale in essere fra le parti, discenden- do la sua gravità aggettiva dalla norma di cui all'art. 1453 c.c., in combinato disposto con l'art. 1455 c.c., essendosi la morosità prolungata per un significa- tivo lasso temporale senza che la conduttrice provvedesse a versare più alcuna somma e risultando, dal lato soggettivo, la responsabilità del conduttore- debitore ex art. 1218 c.c.
È stato, inoltre, tra le parti convenuto che “…il conduttore non potrà ritarda- re il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver provveduto alla rata scaduta. Il mancato pagamento produr- rà ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovu- to ai sensi degli art. 1456-1457 del C.C.…” (cfr. doc. 6, art. 5, allegato alla memoria integrativa). È stato, altresì, previsto che “…il locatore si impegna a provvedere alla registrazione del contratto di locazione, dandone notizia al
Pagina 4 di 7
conduttore. Le spese di registrazione verranno suddivise a metà…” (cfr. doc.
6, art. 19, allegato alla memoria integrativa)
L'obbligo di pagamento del canone può essere sospeso solo se manca com- pletamente la controprestazione (Cass. Civ.III, 17.12..2014 n.26540), evenien- za non sussistente nel caso, atteso che il conduttore, ha continuato ad occupa- re l'immobile e ad esercitarvi la propria attività commerciale.
Ai fini della valutazione dell'inadempimento e della sua gravità, potendosi comunque far riferimento ai parametri utilizzabili nell'uso abitativo di cui agli art. 5 e 55 L. 398/1978 , va comunque rilevato che il conduttore ha pagato solo due mensilità di canone dall'inizio della locazione, e che le attrici in Pt_1
data 12.9.2024 hanno subito inviato una lettera di sollecito per il pagamento delle somme dovute: raccomandata che, tuttavia, è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. 8 allegato alla memoria integrativa).
Va quindi, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti del giudizio per inadempimento del conduttore.
Il conduttore va dunque condannato a corrispondere n. dodici canoni di loca- zione per un totale di € 9.600,00 oltre all'importo di € 104,00 dovuto per la registrazione del contratto di locazione e oltre a quanto maturerà a titoli di canoni e spese accessorie in base al contratto sino all'effettivo rilascio.
Accertato e non contestato l'inadempimento del conduttore, dovrà, pertanto, in questa sede dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione e, alla pronuncia di risoluzione contrattuale, consegue la condanna del condutto- re al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti alla locatrice come sopra.
La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza ed esse
Pagina 5 di 7
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di locazione in atti ed in essere fra le parti come in motivazione;
- per l'effetto condanna , P. IVA con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in per- sona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
di IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, al pagamento in favore delle attri- ci dei canoni di locazione scaduti, pari ad oggi i ad € 9.600,00, oltre a quelli a scadere sino all'effettiva riconsegna del bene, oltre ad € 104,00 dovuti per la registrazione del contratto di locazione ed agli interessi come da domanda si- no al saldo;
- condanna , P. IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, a rilasciare immediatamente il be- ne immobile sito a EN (BG) in Via Marconi n. 42, composto da ne- gozio a piano terra composto da ingresso, locale bar, ripostiglio, servizi e di- simpegno con cucina e zona esterna e cantina interrata;
iscritto al catasto fab- bricati foglio 13 map. 1258, sub 6, cat. C/1 R.C. 1.271,00.
- condanna , P. IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona
Pagina 6 di 7
dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, al pagamento a favore di parte at- trice delle spese di lite pari ad euro 5.077,00 per compensi prof. oltre cpa e iva come per legge, spese forfettarie al 15% oltre spese anticipate pari ad euro
510,67.
Così deciso in Bergamo in data 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Antonella Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente a [...], P.zza G. Paglia n. 5 e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
), residente a [...], P.zza G. Paglia n. 5,), rap- C.F._2
presentate e difese dall'avvocato BASTARDI PAOLA per procura atto di ci- tazione di sfratto
Contro
, P. IVA , con sede legale in Verdel- CP_1 P.IVA_1
lo (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...]- CP_1
no di IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), re- C.F._3
sidente in IC (BG), Via Circonvallazione n. 1
- convenuto contumace-
1 Avente ad OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadem- pimento uso diverso.
CONCLUSIONI: come da verbale del 21 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo di lite parte attrice intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto per morosità dai locali condotti in locazione ad uso diver- so dall'abitativo siti in EN (BG) in Via Marconi n. 42, composto da
“…negozio a piano terra composto da ingresso, locale bar, ripostiglio, servizi e disimpegno con cucina e zona esterna e cantina interrata;
iscritto al catasto fabbricati foglio 13 map. 1258, sub 6, cat. C/1 R.C. 1.271,00…” (docc. 6 – 7), concessi in locazione con contratto sottoscritto in data 21.3.2024 e regolar- mente registrato, a far data dal 15.4.2024 a , nella sua qualità CP_1
di omonimo titolare firmatario dell'impresa individuale . CP_1
Quest'ultimo non è mai comparso né costituito nel procedimento.
La notifica dell'atto di intimazione e convalida di sfratto per morosità è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come da relata di notifica dell'Ufficiale giu- diziario allegata in atti.
Lo scrivente giudice, evidenziato che la notifica della intimazione nei confron- ti della parte conduttrice si era perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c dispone- va il mutamento di rito, assegnava termine per la notifica del provvedimento alla convenuta contumace e fissava udienza per discussione al fine di statuire sulla domanda di risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio.
Nella memoria integrativa depositata il 10/02/2025 parte intimante produce- va il verbale negativo di mediazione per la mancata presentazione della con- duttrice, pur regolarmente citata (doc. 5).
Pagina 2 di 7
Va premesso che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art.143 c.p.c ai soli fini della convalida è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito perché in tale ipotesi è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo, come del resto statuito dalla Corte Costituzionale nell'ord. n.
15/2000.
Ciò premesso, il provvedimento di mutamento di rito con fissazione dell'udienza di discussione della causa risulta essere stato regolarmente notifi- cato alla parte intimata sempre con le modalità di cui all'art. 143 cpc (doc. 2) la quale non è comparsa ed è stata dichiarata contumace in data 18.3.2025. Il resistente non si è neppure presentato per rendere l'ammesso interpello. Det- to comportamento processuale del convenuto intimato viene, pertanto, valu- tato ai sensi di legge.
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in da- ta odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza se- condo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esa- minare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – 'rilevanti ai fini della decisione' concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse' ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per in- compatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Fatte tali premesse, si osserva quanto segue.
La parte ricorrente ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del proprio
Pagina 3 di 7
diritto attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione in essere tra le parti (sulla ripartizione dell'onere della prova, si veda Cass. Civ. , ss.uu.,
n.13533/2001);
Trattasi del contratto di locazione, sottoscritto in data 21.3.2024 e regolar- mente registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate in data
3.4.2024 al n. 1358 Serie 3T, a far data dal 15.4.2024 che obbliga il conduttore al versamento periodico dei canoni secondo la misura e le scadenze ivi pattui- te.
Nel caso, è evidente l'inadempimento della conduttrice, alla propria obbliga- zione di pagamento dei canoni di locazione e costituisce senz'altro legittima causa di risoluzione del rapporto contrattuale in essere fra le parti, discenden- do la sua gravità aggettiva dalla norma di cui all'art. 1453 c.c., in combinato disposto con l'art. 1455 c.c., essendosi la morosità prolungata per un significa- tivo lasso temporale senza che la conduttrice provvedesse a versare più alcuna somma e risultando, dal lato soggettivo, la responsabilità del conduttore- debitore ex art. 1218 c.c.
È stato, inoltre, tra le parti convenuto che “…il conduttore non potrà ritarda- re il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver provveduto alla rata scaduta. Il mancato pagamento produr- rà ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovu- to ai sensi degli art. 1456-1457 del C.C.…” (cfr. doc. 6, art. 5, allegato alla memoria integrativa). È stato, altresì, previsto che “…il locatore si impegna a provvedere alla registrazione del contratto di locazione, dandone notizia al
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conduttore. Le spese di registrazione verranno suddivise a metà…” (cfr. doc.
6, art. 19, allegato alla memoria integrativa)
L'obbligo di pagamento del canone può essere sospeso solo se manca com- pletamente la controprestazione (Cass. Civ.III, 17.12..2014 n.26540), evenien- za non sussistente nel caso, atteso che il conduttore, ha continuato ad occupa- re l'immobile e ad esercitarvi la propria attività commerciale.
Ai fini della valutazione dell'inadempimento e della sua gravità, potendosi comunque far riferimento ai parametri utilizzabili nell'uso abitativo di cui agli art. 5 e 55 L. 398/1978 , va comunque rilevato che il conduttore ha pagato solo due mensilità di canone dall'inizio della locazione, e che le attrici in Pt_1
data 12.9.2024 hanno subito inviato una lettera di sollecito per il pagamento delle somme dovute: raccomandata che, tuttavia, è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. 8 allegato alla memoria integrativa).
Va quindi, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti del giudizio per inadempimento del conduttore.
Il conduttore va dunque condannato a corrispondere n. dodici canoni di loca- zione per un totale di € 9.600,00 oltre all'importo di € 104,00 dovuto per la registrazione del contratto di locazione e oltre a quanto maturerà a titoli di canoni e spese accessorie in base al contratto sino all'effettivo rilascio.
Accertato e non contestato l'inadempimento del conduttore, dovrà, pertanto, in questa sede dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione e, alla pronuncia di risoluzione contrattuale, consegue la condanna del condutto- re al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti alla locatrice come sopra.
La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza ed esse
Pagina 5 di 7
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di locazione in atti ed in essere fra le parti come in motivazione;
- per l'effetto condanna , P. IVA con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in per- sona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
di IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, al pagamento in favore delle attri- ci dei canoni di locazione scaduti, pari ad oggi i ad € 9.600,00, oltre a quelli a scadere sino all'effettiva riconsegna del bene, oltre ad € 104,00 dovuti per la registrazione del contratto di locazione ed agli interessi come da domanda si- no al saldo;
- condanna , P. IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, a rilasciare immediatamente il be- ne immobile sito a EN (BG) in Via Marconi n. 42, composto da ne- gozio a piano terra composto da ingresso, locale bar, ripostiglio, servizi e di- simpegno con cucina e zona esterna e cantina interrata;
iscritto al catasto fab- bricati foglio 13 map. 1258, sub 6, cat. C/1 R.C. 1.271,00.
- condanna , P. IVA , con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Verdello (BG), Piazza Monsignor Luigi Chiodi n. 27/28, in persona
Pagina 6 di 7
dell'omonimo titolare firmatario signor nato a [...] CP_1
IA (BG) il 23.6.1981 (C.F. ), residente in C.F._3
IC (BG), Via Circonvallazione n. 1, al pagamento a favore di parte at- trice delle spese di lite pari ad euro 5.077,00 per compensi prof. oltre cpa e iva come per legge, spese forfettarie al 15% oltre spese anticipate pari ad euro
510,67.
Così deciso in Bergamo in data 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
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