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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Foggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Antonio BUCCARO Presidente
2) dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel.
3) dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta nel Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero
5469/2022, promossa da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA U. LA MALFA N. 135 71017 TORREMAGGIORE, presso lo studio dell'avv. MARINELLI LUIGI ), che lo rappresenta e C.F._2
difende per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
VIA T. SOLIS, 4 71016 SAN SEVERO presso lo studio dell'avv. IANNARELLI
PASQUALE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/01/2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo l'emissione di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione al prosieguo di ogni statuizione relativa alle questioni economiche;
1 il procuratore di parte resistente invece insisteva nell'eccezione di inammissibilità della domanda di divorzio, chiedendo il prosieguo del giudizio per l'istruzione della causa sul detto punto.
Il PM concludeva in data 11.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 03/10/2022 proponeva Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di ed esponeva: Controparte_1
- che in data 06.08.2005 aveva contratto matrimonio concordatario in San Severo con la resistente;
- che dall'unione coniugale sono nati in data 15.09.2007, il primogenito
[...]
e, in data 09.12.2010, il secondogenito;
Persona_1 Persona_2
- che i coniugi fissavano il loro domicilio coniugale, nell'immobile di proprietà esclusiva del , in San Severo alla Via Durante Oronzo n. 35; Parte_1
- che, incrinatosi il rapporto coniugale per incomprensioni e incompatibilità caratteriale, i coniugi avevano depositato ricorso per separazione consensuale, omologato in data 03.08.2018;
- che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione era stata ininterrotta.
Chiedeva, quindi, volersi: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
provvedersi in merito a tutte le altre domande accessorie;
emettersi ogni consequenziale pronuncia di giustizia, anche in ordine alle spese di causa.
si costituiva in giudizio e si opponeva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. div. Replicava, relativamente alle questioni accessorie.
Concludeva, quindi, chiedendo: dichiararsi l'inammissibilità della domanda e in via subordinata emettersi sentenza di divorzio ed ogni consequenziale pronuncia di giustizia per la disciplina dell'affido e mantenimento dei figli minori e per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie. Con il favore delle spese di causa, da distrarsi in favore del proprio procuratore, antistatario.
2 All'udienza del 24.11.2022 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente delegato del Tribunale per il tentativo di conciliazione, il quale dava, però esito negativo.
Il Presidente autorizzava, quindi, i coniugi a continuare a vivere separati, emetteva gli altri provvedimenti urgenti e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti, previa assegnazione dei termini di legge. Alla prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore le parti chiedevano, concordemente, l'emissione di sentenza parziale sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29/01/2025 e riservata in decisione con ordinanza del 28.02.2025.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e, per l'effetto, Parte_1
merita accoglimento.
Gli odierni coniugi vivono ormai separati dalla data della separazione, e, dunque, da quasi quattro anni prima dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che, per quelle che sono le risultanze agli atti, essi si siano in alcun modo sentimentalmente riavvicinati. L'eccezione di riconciliazione della resistente deve, infatti, essere respinta, sussistendo una distinzione concettuale fra “coabitazione” e “riconciliazione”, così come chiarito anche di recente dalla
Corte di Cassazione secondo cui “La prosecuzione o la ripresa della coabitazione dopo la separazione non costituisce in sé riconciliazione se non
è stato ricostituito il complesso dei rapporti alla base del vincolo matrimoniale, sia quelli riguardanti l'aspetto materiale dell'unione sia quelli relativi alla comunione spirituale tra i coniugi” (Cass., ordinanza del 13 aprile
2023 n. 9839). In punto di diritto, l'istituto della riconciliazione consiste nel
“comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione. Nel caso di specie la resistente si è limitata a dimostrare che il marito dopo la separazione tornò a casa per un periodo coabitando con la moglie, senza mai aver ricostituito, tuttavia, quell'affectio coniugalis connotato da un clima di reciproca fiducia e solidarietà che costituisce la prova dell'avvenuta riconciliazione.
3 La messaggistica versata in atti dimostra semmai la pressione esercitata dalla moglie sul marito nel tentativo non riuscito di ricostruzione dell'unione familiare, ormai seriamente compromessa.
Alla luce di tali circostanze, non può revocarsi in dubbio che tra gli odierni coniugi si è venuta a creare una frattura ormai insanabile ed irreversibile del vincolo coniugale, dimostrata anche dalla denuncia da parte del ricorrente per molestie della resistente, tale da rendere non più possibile una ricostruzione di quella comunione spirituale e materiale che connota il vincolo matrimoniale. Sussistono, pertanto, le condizioni di cui all'art. 2 l. n. 898/70 per emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, va considerato, poi, che sussistono anche i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, essendo stata omologata da questo Tribunale di Foggia la separazione consensuale dei coniugi, ed essendosi la separazione tra questi ultimi protrattasi ininterrottamente per oltre tre anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale
Spese al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 03/10/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
; con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti
[...]
ed il PM;
così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06.08.2005 in San Severo tra e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Severo al n.
[...]
133, p.te II, serie A, anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di annotare la presente sentenza sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per l'istruttoria e decisione sulle questioni economiche;
4) spese al definitivo.
4 Così deciso il giorno 11.03.2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
5 TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice vista la propria sentenza in data odierna, emessa nella controversia n. 5469/2022
R.G. promossa da
contro
; Parte_1 Controparte_1
considerato che il giudizio deve proseguire per l'istruttoria relativa alle domande accessorie, onde le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice Istruttore;
p q m
rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore, dott.ssa Mariangela M. Carbonelli, per l'udienza cartolare del giorno 01.10.2025 con termine per note scritte fino a 5 gg prima, per il prosieguo del giudizio.
Così deciso il giorno 11 marzo 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale
Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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