Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 11/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Annone di IA (Lc), via Lavanderia n. 18, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Annone di IA (Lc), via Lavanderia n. 18, con il patrocinio dell'Avv. ROSSANA SIRTORI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Annone di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) disporre l'affidamento condiviso della LI in ragione del quale i genitori adotteranno le scelte di Per_1 interesse della LI minore congiuntamente rispettando le inclinazioni di quest'ultima;
2) disporre il collocamento della LI presso l'abitazione della madre;
Per_1
3) assegnare la casa familiare sita a Annone di IA Via Lavanderia n. 18 cointestata fra il SI. CP_1
e la SI.ra a quest'ultima con tutto quanto l'arreda e correda in proprietà in via
[...] Parte_1
centrale termica, ripostiglio, bagno e disimpegno al piano primo sottostrada con area antistante di proprietà esclusiva al piano terra;
- autorimessa e portico pertinenziali situati al piano primo sottostrada. Il tutto censito al catasto fabbricati di Annone IA come segue: foglio 9, mappale 3817, sub 3, Via Lavanderia snc, piano S1/T/1, cat. A/7, cl. 2, vani 7, rendita proposta 976,10; foglio 9, mappale
3817, sub 4, Via Lavanderia snc, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 34, rendita proposta € 119,40; Confini: dell'appartamento, dell'autorimessa e dell'area in un sol corpo: altra unità immobiliare, proprietà , Pt_2 Via Lavanderia, altre unità immobiliari sui restanti i lati. Fa parte ed è compresa nella cessione la quota parte ad oggi in comunione per 1/8 (della strada di accesso pertinenziale all'immobile di cui alla lettera A) dell'atto di compravendita e più esattamente: - la quota parte di quanto al foglio 9, mappale 3818 di ett. 00.00.97, Prato arbor, cl 1, r.d. € 0,65, r.a. € 0,55; - la quota di quanto al foglio 9, mappale 3823 di ett. 00.01.86, Prato, cl.1, r.d. 1,25, r.a. € 0,96; - foglio 9, mappale 3820 di ett. 00.00.60, Prato arbor, cl 1, r.d. € 0,40, r.a. € 0,34. Confini: mappale 3823: mappali 3820, 3819, 3824, 3817; mappale 3820: mappali 3818, 3819, 3823, 3817. L'atto notarile per il trasferimento della quota di immobile in favore della SI.ra di cui Parte_1 al presente punto 3, con cui sarà data attuazione all'impegno sopra menzionato, verrà stipulato entro sei mesi dal provvedimento di omologa della separazione del Tribunale di Lecco, presso il Notaio scelto di comune accordo fra le parti. I costi, oneri, tasse ed imposte relative all'atto notarile saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. I SIg.ri e , in sede di atto notarile, Parte_1 Controparte_1 chiederanno l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 06.03.1987 n.74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999, e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, in quanto tale atto costituirà attuazione della convenzione di separazione consensuale. Il SI. potrà lasciare Controparte_1 l'abitazione familiare sin dalla sottoscrizione del presente ricorso asportando esclusivamente i propri effetti personali e comunque dovrà lasciare l'abitazione familiare entro e non oltre la data del 10 febbraio 2025.
4) La SI.ra in ragione del trasferimento della quota di immobile di cui al precedente Parte_1 punto 3) provvederà in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo stipulato con Banca Intesa/Banca di
Credito Cooperativo dell'Alta IA – Alzate IA – Società Cooperativa di cui al contratto di mutuo e surrogazione del 27.01.2016 rep n. 209582 racc. 45356 a Ministero Notaio dott. con un Persona_3 residuo alla data del 01.12.2024 di € 86.231,65 ed una rata mensile pari ad € 667,77 dando seguito ad ogni attività necessaria affinchè il SI. sia integralmente liberato dallo stesso. I SIg.ri Controparte_1
E saranno tenuti in via solidale al pagamento della rata di mutuo Controparte_1 Parte_1 sino alla stipula dell'atto notarile di cessione della quota di immobile.
5) disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della LI la somma di € 400,00 mensili per 12 mensilità, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al marzo 2025.
6) disporre che il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative Controparte_1 alla LI secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e quindi: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) disporre che il SI. potrà vedere e tenere con sé la LI : Controparte_1 Per_1
- a week-end alternati il sabato dalle ore 12.30 alla domenica sera quando entro la mezzanotte la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infra settimanale indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- inoltre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre dalle ore 18.00 del 24 dicembre di ogni anno Per_1 sino alle ore 10.00 del 25 dicembre di ogni anno quando tornerà dalla madre con la quale trascorrerà il giorno di Natale ed il 26 dicembre di ogni anno. Il giorno 27 dicembre di ogni anno il SI. Controparte_1 lo trascorrerà con la LI . Per_1
- trascorrerà negli anni pari il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, Per_1 viceversa negli anni dispari.
- Nel periodo di vacanze estive dal 15 giugno al 10 settembre ciascun genitore potrà trascorrere con la LI
un periodo anche non consecutivo di 15 giorni di vacanza. In ogni caso, la SI.ra Per_1 Parte_1 trascorrerà con la LI il periodo dal 01 agosto al 09 agosto di ogni anno ed il SI. Per_1 CP_1
il periodo dal 10 agosto al 25 agosto di ogni anno. Ciascun genitore nell'esercizio del diritto di
[...] visita dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della LI e dei suoi desideri. Per_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) il conto corrente n.8009 cointestato e verrà estinto CP_2 Parte_1 Controparte_1 con ripartizione delle giacenze quanto ad € 10.000,00 alla SI.ra e quanto alla data del Parte_1 30.09.2024 ad € 79.000,00 o quella differente somma che risulterà alla data di estinzione al SI. CP_1 ;
[...] 9) a scioglimento della comunione fra i coniugi l'autovettura Ford Ka tg FB274CE intestata alla SI.ra rimarrà di proprietà esclusiva della stessa mentre l'autovettura Peugeot 3008 tg Parte_1
FT518AP ed il motociclo Ducati 1098 tg DH68316 intestati al SI. rimarranno di Controparte_1 proprietà esclusiva dello stesso;
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data a Annone di IA il 17.12.2005 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Annone di IA al n. 1, Parte 1, ed altresì trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castello di IA al n. 1, Parte II, Anno
2006;
• ordinare al Comune di Annone di IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Con l'esatto adempimento delle pattuizioni di cui alla separazione:
1) disporre l'affidamento condiviso della LI in ragione del quale i genitori adotteranno le scelte di Per_1 interesse della LI minore congiuntamente rispettando le inclinazioni di quest'ultima;
2) disporre il collocamento della LI presso l'abitazione della madre;
Per_1
3) disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della LI la somma di € 400,00 mensili per 12 mensilità, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, prevista in sede di separazione a decorrere dal mese di marzo
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al marzo 2025.
4) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla LI Controparte_1
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Lecco e quindi: Per_1
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
5) disporre che il SI. potrà vedere e tenere con sé la LI : Controparte_1 Per_1
- a week-end alternati il sabato dalle ore 12.30 alla domenica sera quando entro la mezzanotte la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- un giorno infra settimanale indicativamente il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- inoltre trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre dalle ore 18.00 del 24 dicembre di ogni anno Per_1 sino alle ore 10.00 del 25 dicembre di ogni anno quando tornerà dalla madre con la quale trascorrerà il giorno di Natale ed il 26 dicembre di ogni anno. Il giorno 27 dicembre di ogni anno il SI. Controparte_1 lo trascorrerà con la LI . Per_1
- trascorrerà negli anni pari il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, Per_1 viceversa negli anni dispari.
- Nel periodo di vacanze estive dal 15 giugno al 10 settembre ciascun genitore potrà trascorrere con la LI
un periodo anche non consecutivo di 15 giorni di vacanza. In ogni caso, la SI.ra Per_1 Parte_1 trascorrerà con la LI il periodo dal 01 agosto al 09 agosto di ogni anno ed il SI. Per_1 CP_1
il periodo dal 10 agosto al 25 agosto di ogni anno.
[...] Ciascun genitore nell'esercizio del diritto di visita dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extra scolastici della LI e dei suoi desideri. Per_1
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e producono i seguenti documenti: (…)”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 il 17.12.2005 a Annone di IA (Lc), scegliendo il regime della comunione legale dei beni e dalla loro unione è nata la LI , in data 28.10.2008 a Lecco, attualmente ancora Persona_4 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data
23.12.2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato quindi le note scritte nel termine assegnato, confermando la propria volontà di ottenere la separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo e rinunciando sia al tentativo di conciliazione (stante l'insussistenza dei presupposti), sia all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate (stante la mancanza di interesse).
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla LI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile il 17.12.2005 a Annone di IA (Lc), con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Annone di IA al n. 1, Parte 1 ed altresì trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castello di IA al n. 1, Parte II, Anno
2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Annone di IA (Lc) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada