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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023, avente ad oggetto azione ex art. 2901 c.c., promossa da:
, con sede in C.DA ACQUACALDA 98050 Parte_1
LIPARI, c.f. , in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
ER MA, c.f. domiciliato in PIAZZA IMMACOLATA DI C.F._1
MARMO, 4 MESSINA
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
GARIBALDI N.161 - FRAZIONE CANNETO 98050 LIPARI ITALIA, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. ZIINO ALFIO, c.f. C.F._2
, domiciliato in VIA F. MANCUSO LIPARI C.F._3
D'MB , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RIZZO, c.f. , domiciliato in C.F._5
MESSINA, in VIA DEI VERDI n. 6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2023 il Fallimento della società chiedeva Controparte_3 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del verbale di negoziazione assistita tra i coniugi e omologato dal Procuratore della Repubblica Emanuele Crescenti Controparte_1 CP_1 presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento numero 22/2020, e del successivo atto in Notar del 05.02.2021 (repertorio 263; raccolta 182), con cui i Persona_1 predetti coniugi hanno dato esecuzione all'accordo negoziale di Parte_2 separazione, avente ad oggetto il trasferimento in favore di degli Parte_2 immobili di proprietà del primo meglio indicati in seno all'atto di citazione. Deduceva, in particolare, che il trasferimento era avvenuto “senza corrispettivo e con la riserva di uso vitalizio da parte del disponente con riferimento agli immobili sub a) ed e) di cui al Controparte_1 superiore elenco” (pag. 4 citazione), donde il pregiudizio patrimoniale fondante l'azione intrapresa;
deduceva altresì la sussistenza della scientia fraudis, siccome desumibile dal fatto che “Nel caso a mano però non può apprezzarsi l'esigenza di riequilibrare il contributo dell'ex coniuge beneficiario ( atteso che le esigenze economiche della stessa risultano già Parte_2 ampiamente soddisfatte dal reddito rinveniente (sotto forma di utili distribuibili) dalle partecipazioni sociali dalla stessa intrattenute, tra le altre, nelle seguenti società […]” (pag. 7), oltre che del consilium fraudis in ragione del rapporto parentale tra le parti e la partecipazione delle stesse “nelle società del gruppo riconducibile al D ” (pag. 9). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/6/2023 si costituiva il quale Controparte_1 contestava la dedotta sussistenza dei presupposti di cui all'azione ex art. 2901 c.c. e chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/6/2023 si costituiva la Parte_2 quale eccepiva l'insussistenza dell'eventus damni, stante il patrimonio ulteriore e residuo di
, anche alla luce del credito effettivamente vantato dalla TE nei confronti Controparte_1 dello stesso, pari ad € 23.030,00 (cfr. pag. 4); l'insussistenza inoltre della scientia damni e della scientia fraudis, stante che il trasferimento controverso è avvenuto in esecuzione di un accordo di separazione atto a riequilibrare il relativo divario reddituale e patrimoniale.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96, co. 2, c.p.c..
Anzitutto giova in diritto ricordare che ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 1, c.c. “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, mentre il successivo n.
2 della ridetta disposizione subordina l'azione revocatoria al presupposto secondo cui “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. L'azione revocatoria, in particolare, postula la prova della diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore disponente e, dunque, del conseguente pregiudizio di tal guisa arrecato alle ragioni del creditore, pregiudizio da declinarsi anche solo in termini di maggiore difficoltà nel recupero della propria pretesa.
Giova, al riguardo, ricordare il principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi, ha natura contrattuale e, pertanto, è senz'altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l'azione revocatoria;
la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, 13/03/2025, n. 6648; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
6/11/2024, n. 28558, Cass. civ., sez. III, 13/05/2008, n. 11914, e Cass. civ., sez. I, 12/04/2006, n.
8516).
L'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria postula, poi, la prova dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Quanto al presupposto oggettivo, consistente nel c.d. eventus damni, si ricorda che esso non esige la prova della integrale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. II, 3/2/2015, n. 1902, e Cass. civ., sez. I, 24/7/2003, n. 11471), con la precisazione secondo cui, avuto riguardo all'ipotesi – ricorrente nella specie – dell'azione promossa dal Curatore fallimentare, “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare
l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell"eventus damni, nel caso di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento tale regola non può trovare applicazione, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (Cass. civ., sez. I, 29/04/2025, n. 11296).
Quanto al presupposto soggettivo, l'art. 2901 citato esige la c.d. scientia damni, cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie con l'atto dispositivo oggetto di revocatoria, o, nel caso di credito successivo al compimento dell'atto revocando, il c.d. consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto controverso al fine della lesione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori. A tali condizioni soggettive del debitore si affiancano, infine, quelle del terzo della consapevolezza del pregiudizio, nel caso di atto a titolo oneroso, e della c.d. partecipatio fraudis, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito (cfr. Cass. civ., sez. I,
14/05/2024, n. 13265, secondo cui “In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”).
Da ultimo, tenuto conto delle difese sollevate dai convenuti, occorre ricordare che, per principio consolidato in giurisprudenza, “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., sez. III, 15/05/2018, n. 11755; cfr., inoltre, sull'accertamento incidentale del credito tutelato, Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909).
Calando i superiori principi nel caso di specie, ci si avvede della fondatezza della domanda, essendo emersa dal compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata dalla . Controparte_4
Vanno, anzitutto, respinte le difese sollevate dai convenuti in merito al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria esercitata.
In disparte, infatti, quelli consolidati nei provvedimenti allegati del Tribunale di Catania e del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (rispettivamente, sentenza del 12/1/2022 e decreto del
9/6/2020), che costituiscono crediti maturati a titolo di spese legali e quindi senz'altro costituiti dal titolo giudiziale che li ha liquidati, la TE ha dedotto di essere creditrice nei confronti di a titolo di responsabilità ex art. 146 L.F. (cfr. la nota allegata alla pec del Controparte_1
25/5/2017, in cui si dà atto della pretesa restitutoria quantificata in € 626.103,13, relativa a somme distratte dal patrimonio sociale con pregiudizio per i creditori). Nel corso del giudizio, inoltre, la
TE ha allegato l'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Palermo in data 30/5/2023 e l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 9345/2023 r.g. Trib. Palermo, avente ad oggetto la dedotta responsabilità di quale amministratore della società fallita (cfr. all.ti 17 Controparte_1
e 18 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 17/10/2023). Per quanto qui di interesse, dunque, deve ritenersi ai presenti fini provata la ragione di credito che parte attrice ha inteso tutelare con l'azione revocatoria esperita, non essendo emersi motivi per giungere ad una valutazione dissimile da quella – sia pure espressa sub specie di fumus boni iuris – cristallizzata nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, tanto più ove si consideri che non risulta essere stato prodotto alcun documento né formulato alcun mezzo di prova atto a contrastare l'accertamento (del credito risarcitorio di €
532.820,34, effettuato in termini di verosimiglianza) ivi contenuto.
Sussiste, inoltre, il c.d. eventus damni.
Non può, invero, revocarsi in dubbio la capacità pregiudizievole dell'atto con il quale il debitore si è privato di una porzione del proprio patrimonio immobiliare dallo stesso quantificata, ai fini dell'atto traslativo posto in essere, in € 438.053,00 (cfr. art. 7 del rogito notarile nn. 263/182), tanto più ove si consideri che, secondo le deduzioni della parte convenuta (cfr. pag. 4 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta), il patrimonio immobiliare residuo del debitore ammonta ad €
432.918,00 (all. 3 fascicolo di . In particolare, al netto del rilievo Parte_2
(benché significativo) dell'assenza di specifiche deduzioni in parte qua svolte da parte del convenuto (che sul punto si è limitato a genericamente rappresentare la Controparte_1
“vastissima e di gran pregio” possidenza immobiliare – cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta di –, senz'altro aggiungere o documentare), rileva ai presenti fini il Controparte_1 rapporto sopra indicato tra il valore dei beni di cui le odierne parti convenute hanno disposto con l'atto controverso ed il valore del patrimonio immobiliare residuo di così come Controparte_1 indicato dalla convenuta (ex coniuge del primo), ciò da cui trarre utili Parte_2 elementi al fine di apprezzare la significativa riduzione della garanzia patrimoniale offerta dall'odierno convenuto ai propri creditori, vieppiù a fronte di un credito di importo elevato, quale appunto quello di € 532.820,34 in questa sede azionato dalla TE (e precisato nel corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Alla detta considerazione, poi, si aggiungono gli ulteriori rilievi addotti dall'attrice, cioè l'iscrizione ipotecaria fino a € 1.170.000 iscritto sui beni immobili di individuati nella nota di iscrizione nn. 9144/840 del 6/4/2022 (cfr. Controparte_1 all. 15 atto di citazione) e quella in favore di rispetto ad un debito di € Controparte_5
41.329,64, risultante dalla nota di iscrizione ipotecaria nn. 29835/4168 (cfr. all. 19 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.): da ciò, in particolare, si desume l'esistenza di ulteriori ingenti crediti vantati nei confronti dell'odierno convenuto (oltre che dei connessi gravami sul relativo patrimonio), a riprova della potenzialità pregiudizievole della dismissione patrimoniale effettuata con l'atto traslativo oggetto di causa, idonea ad erodere in maniera significativa il valore della possidenza patrimoniale da destinare – in mancanza, si ripete, di altri elementi utili allo scopo – al soddisfacimento dell'elevata esposizione debitoria maturata.
Quanto al presupposto soggettivo, infine, si osserva quanto segue. Ritiene questo decidente che il presupposto in esame vada identificato nella scientia damni e non nel consilium fraudis, attesa segnatamente l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole oggetto di controversia.
Al netto, infatti, del riferimento operato dall'attore ai crediti per spese legali derivanti dai provvedimenti giudiziali invocati in seno all'atto di citazione, è nella specie dirimente il fatto che il credito (principale) vantato dalla TE nei confronti di origina dalle Controparte_1
(presunte, in quanto ancora oggetto di causa) illecite condotte di gestione societaria a lui ascritte quale amministratore della società fallita (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice), pertanto dal pregiudizio patrimoniale cagionato nel corso dell'amministrazione societaria condotta dal predetto e quindi, al più tardi, alla data di apertura della procedura concorsuale nei confronti della
[...]
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice): in ambo i casi, dunque, l'insorgenza del Parte_1 credito risarcitorio si colloca in un momento anteriore rispetto alla data dell'accordo di separazione definito in sede di negoziazione assistita (30/9/2020) e a fortiori al relativo atto esecutivo, datato
5/2/2021.
Essendo, dunque, l'atto dispositivo revocando successivo al credito dallo stesso pregiudicato, non occorre ai fini della revocatoria la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevolezza di pregiudicare le possibilità di soddisfacimento dei creditori attraverso il compimento dell'atto in contestazione.
La detta consapevolezza, nella specie, è senz'altro riscontrata, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., dall'elevata esposizione debitoria di , per quanto ex actis emerso già sussistente Controparte_1 al tempo di compimento dell'atto, ancorché ancora non liquida o sub judice (cfr. la pec inoltrata il
25/5/2017 – all. 7 fascicolo di parte attrice;
cfr., inoltre, la sentenza del Tribunale di Catania del
12/1/2022, ove si dà atto che “Il credito asserito deriverebbe dall'apertura, da parte della Pt_1
di n. 2 conti corrente (n. 1120/80 e n. 300435) rispettivamente del valore di € 457.718,78 e €
[...]
1.494.388,83 entrambi posti in sofferenza nel maggio 2009” – pag. 2, all. 10 fascicolo di parte attrice;
al netto, dunque, della posteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che in quanto tale esigeva il provvedimento giudiziale di condanna), oltre che dall'assenza di corrispettivo espressamente convenuta in relazione al trasferimento immobiliare oggetto di controversia (cfr. art. 1 del rogito notarile nn. 263/182). Non osta, poi, alla predetta conclusione il fatto che il trasferimento de quo sia avvenuto in funzione solutoria rispetto all'obbligo di mantenimento, sia perché questo risulta essere stato estinto con la cessione di una consistente – nei termini supra esposti – porzione del patrimonio immobiliare del marito, sia perché lo squilibrio patrimoniale tra i coniugi di tal guisa compensato (in misura tale, cioè, da giustificare un trasferimento immobiliare del valore di oltre 430.000,00 euro) è rimasto privo di riscontro probatorio nel corso del presente processo, dovendosi al riguardo ritenere insufficienti le difese in parte qua espletate dalla odierna convenuta (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta) e i documenti reddituali dalla stessa prodotti (cfr. all. 6 fascicolo di , dal momento che, per un verso, Parte_2 ha omesso di fornire la prova del valore effettivo delle partecipazioni Parte_2 societarie dedotte dalla controparte e delle proprietà immobiliari già risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2019 e che, per altro verso, sia essa convenuta che hanno omesso Controparte_1 di fornire la specifica prova delle entrate reddituali di quest'ultimo (senz'altro considerate nella quantificazione dell'obbligo di mantenimento in parola).
Deve, allora, ragionevolmente concludersi che, a fronte di quanto finora esposto, CP_1
– già destinatario delle iniziative stragiudiziali della TE volte al recupero della
[...] propria pretesa risarcitoria e di quelle giudiziali in corso da parte della già Controparte_6
– fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle possibilità dei propri Controparte_7 creditori di soddisfare integralmente le relative ragioni a seguito della privazione di una consistente parte del proprio patrimonio immobiliare.
Non ostano, infine, alla ridetta conclusione le difese esposte dalle odierne parti convenute in ordine all'insussistenza del presupposto della scientia fraudis in capo a Parte_2
Si osserva, anzitutto, che l'atto dispositivo oggetto di controversia presenta invero i caratteri propri di un atto a titolo gratuito. È vero che, in astratto, il trasferimento convenuto dalle parti ha expressis verbis natura solutoria dell'obbligo di mantenimento di nei confronti dell'ex Controparte_1 coniuge. Nondimeno, deve osservarsi – secondo quanto già supra esposto – che l'entità dell'obbligo de quo è rimasta priva di prova nel corso del processo, al netto delle insufficienti deduzioni difensive e documentazione in parte qua avanzate dall'odierna convenuta, donde l'insussistenza di elementi idonei a verificare l'effettiva causa di scambio del trasferimento concordato (senza corrispettivo – cfr. supra). Altresì significativo, sotto tale profilo, è poi il rilievo per cui tale valutazione è del tutto carente nel corpo dell'accordo intercorso tra le parti, in cui si fa unicamente riferimento alla valenza di “assegno di mantenimento” una tantum della cessione convenuta, senza alcuna specificazione in merito all'entità dell'obbligo di tal guisa definitivamente soddisfatto.
Analoghe considerazioni vanno spese con riferimento all'atto esecutivo dell'accordo in parola, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa in data 5/2/2021. Per_1
In coerenza a ciò, le concrete modalità con cui si è perfezionato l'accordo e con cui, inoltre, esso è stato eseguito rivelano la natura gratuita del trasferimento oggetto di controversia, nei termini dianzi precisati. In ogni caso, anche a prescindere dalla superiore conclusione e pur volendo, cioè, considerare la natura onerosa dell'accordo in esame, ritiene questo decidente che vi sia prova della participatio fraudis in capo all'odierna convenuta.
Giova, al riguardo, ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., sez. III, 18/01/2019, n. 1286; cfr. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, sez. I,
18/01/2024, n. 177, e App. Catanzaro, sez. II, 21/06/2022, n. 709).
Orbene, non può certo trascurarsi il vincolo coniugale intercorrente tra gli odierni convenuti ai fini della prova – agli effetti dell'art. 2729 c.c. – della consapevolezza da parte del terzo acquirente,
del carattere pregiudizievole dell'accordo traslativo concluso con il Parte_2 proprio coniuge.
Il significativo valore indiziario del rapporto coniugale è, peraltro, nella specie corroborato dagli ulteriori indici idonei a riscontrare la detta consapevolezza in capo alla convenuta. Rilevano, a questo proposito, non solo le considerazioni supra esposte in ordine alla genericità dell'accordo circa il valore dell'obbligo di mantenimento estinto con la cessione patrimoniale, ma altresì i rapporti (oltre che familiari) anche, per così dire, d'affari tra e Controparte_1 Parte_2
: la TE attrice, infatti, ha documentato (e la circostanza non è oggetto di specifica
[...] contestazione) la compartecipazione dei predetti in due società (Eol.Co.Re Eoliana Costruzioni Con residenziali s.r.l. e cfr. visure camerali in atti) amministrate da , CP_8 CP_1 ciò da cui trarre il ragionevole convincimento della conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo da parte della odierna convenuta, giustificato - oltre che dal legame familiare - anche dall'interesse di ciascuno dei coniugi sulla consistenza patrimoniale dell'altro in relazione alle vicende afferenti alle società partecipate (e al relativo patrimonio).
In coerenza a ciò, dunque, la domanda va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della in liquidazione dell'accordo di separazione Controparte_4 personale tra e così come stipulato in sede di Controparte_1 Parte_2 convenzione di negoziazione assistita del 30/9/2020 ed eseguito con atto in Notar dott.ssa Per_1 del 5/2/2021, repertorio 263 e raccolta 182, nella parte in cui si conviene il trasferimento in
[...] favore di dei seguenti beni immobili: a) appartamento censito al Catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 8, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 5 (cinque), superficie catastale mq 158 (centocinquantotto); b) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno
7, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, superficie catastale mq 432 (quattrocentotrentadue); c) locale garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 4, z.c.
1, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 34 (trentaquattro), superficie catastale mq;
d) locale deposito censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno
5, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, consistenza mq 120, superficie catastale mq 120, rendita euro 849,06; e) locale commerciale censito al Catasto Fabbricati 2 del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 133, subalterno 1, piano terra, z.c. 1, cat. C/1, cl. 4, consistenza mq 31, rendita euro
1.063,07.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate e del valore della causa, corrispondente al credito tutelato così come specificato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 30/9/2015, 19520; Cass. civ., sez. III, 13/1/2025 n. 874).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della TE del
Fallimento dell'accordo di separazione personale tra Parte_1 Parte_1 CP_1
e così come stipulato in sede di convenzione di negoziazione
[...] Parte_2 assistita del 30/9/2020 ed eseguito con atto notarile del 5/2/2021, repertorio n. 263 e raccolta n. 182, nella parte in cui prevede il trasferimento in favore di dei seguenti beni Parte_2 immobili: a) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio
52, particella 129, subalterno 8, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 5 (cinque), superficie catastale mq 158 (centocinquantotto); b) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 7, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, superficie catastale mq 432 (quattrocentotrentadue); c) locale garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 4, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 34
(trentaquattro), superficie catastale mq;
d) locale deposito censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 5, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, consistenza mq
120, superficie catastale mq 120, rendita euro 849,06; e) locale commerciale censito al Catasto
Fabbricati 2 del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 133, subalterno 1, piano terra,
z.c. 1, cat. C/1, cl. 4, consistenza mq 31, rendita euro 1.063,07. Condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2 confronti della controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 21/10/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023, avente ad oggetto azione ex art. 2901 c.c., promossa da:
, con sede in C.DA ACQUACALDA 98050 Parte_1
LIPARI, c.f. , in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
ER MA, c.f. domiciliato in PIAZZA IMMACOLATA DI C.F._1
MARMO, 4 MESSINA
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
GARIBALDI N.161 - FRAZIONE CANNETO 98050 LIPARI ITALIA, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. ZIINO ALFIO, c.f. C.F._2
, domiciliato in VIA F. MANCUSO LIPARI C.F._3
D'MB , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...], C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RIZZO, c.f. , domiciliato in C.F._5
MESSINA, in VIA DEI VERDI n. 6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2023 il Fallimento della società chiedeva Controparte_3 dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del verbale di negoziazione assistita tra i coniugi e omologato dal Procuratore della Repubblica Emanuele Crescenti Controparte_1 CP_1 presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento numero 22/2020, e del successivo atto in Notar del 05.02.2021 (repertorio 263; raccolta 182), con cui i Persona_1 predetti coniugi hanno dato esecuzione all'accordo negoziale di Parte_2 separazione, avente ad oggetto il trasferimento in favore di degli Parte_2 immobili di proprietà del primo meglio indicati in seno all'atto di citazione. Deduceva, in particolare, che il trasferimento era avvenuto “senza corrispettivo e con la riserva di uso vitalizio da parte del disponente con riferimento agli immobili sub a) ed e) di cui al Controparte_1 superiore elenco” (pag. 4 citazione), donde il pregiudizio patrimoniale fondante l'azione intrapresa;
deduceva altresì la sussistenza della scientia fraudis, siccome desumibile dal fatto che “Nel caso a mano però non può apprezzarsi l'esigenza di riequilibrare il contributo dell'ex coniuge beneficiario ( atteso che le esigenze economiche della stessa risultano già Parte_2 ampiamente soddisfatte dal reddito rinveniente (sotto forma di utili distribuibili) dalle partecipazioni sociali dalla stessa intrattenute, tra le altre, nelle seguenti società […]” (pag. 7), oltre che del consilium fraudis in ragione del rapporto parentale tra le parti e la partecipazione delle stesse “nelle società del gruppo riconducibile al D ” (pag. 9). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/6/2023 si costituiva il quale Controparte_1 contestava la dedotta sussistenza dei presupposti di cui all'azione ex art. 2901 c.c. e chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5/6/2023 si costituiva la Parte_2 quale eccepiva l'insussistenza dell'eventus damni, stante il patrimonio ulteriore e residuo di
, anche alla luce del credito effettivamente vantato dalla TE nei confronti Controparte_1 dello stesso, pari ad € 23.030,00 (cfr. pag. 4); l'insussistenza inoltre della scientia damni e della scientia fraudis, stante che il trasferimento controverso è avvenuto in esecuzione di un accordo di separazione atto a riequilibrare il relativo divario reddituale e patrimoniale.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96, co. 2, c.p.c..
Anzitutto giova in diritto ricordare che ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 1, c.c. “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”, mentre il successivo n.
2 della ridetta disposizione subordina l'azione revocatoria al presupposto secondo cui “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. L'azione revocatoria, in particolare, postula la prova della diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore disponente e, dunque, del conseguente pregiudizio di tal guisa arrecato alle ragioni del creditore, pregiudizio da declinarsi anche solo in termini di maggiore difficoltà nel recupero della propria pretesa.
Giova, al riguardo, ricordare il principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Il trasferimento della proprietà di un bene, anche in adempimento di un accordo patrimoniale stipulato in sede di separazione tra coniugi, ha natura contrattuale e, pertanto, è senz'altro soggetto alle impugnative ordinarie, tra cui l'azione revocatoria;
la revocabilità di un atto di tal fatta deve essere valutata sulla base della sua effettiva gratuità, indipendentemente da una eventuale connessione con gli obblighi di mantenimento” (Cass. civ., sez. I, 13/03/2025, n. 6648; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
6/11/2024, n. 28558, Cass. civ., sez. III, 13/05/2008, n. 11914, e Cass. civ., sez. I, 12/04/2006, n.
8516).
L'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria postula, poi, la prova dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
Quanto al presupposto oggettivo, consistente nel c.d. eventus damni, si ricorda che esso non esige la prova della integrale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. II, 3/2/2015, n. 1902, e Cass. civ., sez. I, 24/7/2003, n. 11471), con la precisazione secondo cui, avuto riguardo all'ipotesi – ricorrente nella specie – dell'azione promossa dal Curatore fallimentare, “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare
l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell"eventus damni, nel caso di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento tale regola non può trovare applicazione, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (Cass. civ., sez. I, 29/04/2025, n. 11296).
Quanto al presupposto soggettivo, l'art. 2901 citato esige la c.d. scientia damni, cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie con l'atto dispositivo oggetto di revocatoria, o, nel caso di credito successivo al compimento dell'atto revocando, il c.d. consilium fraudis, cioè la dolosa preordinazione dell'atto controverso al fine della lesione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori. A tali condizioni soggettive del debitore si affiancano, infine, quelle del terzo della consapevolezza del pregiudizio, nel caso di atto a titolo oneroso, e della c.d. partecipatio fraudis, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito (cfr. Cass. civ., sez. I,
14/05/2024, n. 13265, secondo cui “In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”).
Da ultimo, tenuto conto delle difese sollevate dai convenuti, occorre ricordare che, per principio consolidato in giurisprudenza, “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (Cass. civ., sez. III, 15/05/2018, n. 11755; cfr., inoltre, sull'accertamento incidentale del credito tutelato, Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909).
Calando i superiori principi nel caso di specie, ci si avvede della fondatezza della domanda, essendo emersa dal compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata dalla . Controparte_4
Vanno, anzitutto, respinte le difese sollevate dai convenuti in merito al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria esercitata.
In disparte, infatti, quelli consolidati nei provvedimenti allegati del Tribunale di Catania e del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (rispettivamente, sentenza del 12/1/2022 e decreto del
9/6/2020), che costituiscono crediti maturati a titolo di spese legali e quindi senz'altro costituiti dal titolo giudiziale che li ha liquidati, la TE ha dedotto di essere creditrice nei confronti di a titolo di responsabilità ex art. 146 L.F. (cfr. la nota allegata alla pec del Controparte_1
25/5/2017, in cui si dà atto della pretesa restitutoria quantificata in € 626.103,13, relativa a somme distratte dal patrimonio sociale con pregiudizio per i creditori). Nel corso del giudizio, inoltre, la
TE ha allegato l'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Palermo in data 30/5/2023 e l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 9345/2023 r.g. Trib. Palermo, avente ad oggetto la dedotta responsabilità di quale amministratore della società fallita (cfr. all.ti 17 Controparte_1
e 18 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 17/10/2023). Per quanto qui di interesse, dunque, deve ritenersi ai presenti fini provata la ragione di credito che parte attrice ha inteso tutelare con l'azione revocatoria esperita, non essendo emersi motivi per giungere ad una valutazione dissimile da quella – sia pure espressa sub specie di fumus boni iuris – cristallizzata nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, tanto più ove si consideri che non risulta essere stato prodotto alcun documento né formulato alcun mezzo di prova atto a contrastare l'accertamento (del credito risarcitorio di €
532.820,34, effettuato in termini di verosimiglianza) ivi contenuto.
Sussiste, inoltre, il c.d. eventus damni.
Non può, invero, revocarsi in dubbio la capacità pregiudizievole dell'atto con il quale il debitore si è privato di una porzione del proprio patrimonio immobiliare dallo stesso quantificata, ai fini dell'atto traslativo posto in essere, in € 438.053,00 (cfr. art. 7 del rogito notarile nn. 263/182), tanto più ove si consideri che, secondo le deduzioni della parte convenuta (cfr. pag. 4 Parte_2 comparsa di costituzione e risposta), il patrimonio immobiliare residuo del debitore ammonta ad €
432.918,00 (all. 3 fascicolo di . In particolare, al netto del rilievo Parte_2
(benché significativo) dell'assenza di specifiche deduzioni in parte qua svolte da parte del convenuto (che sul punto si è limitato a genericamente rappresentare la Controparte_1
“vastissima e di gran pregio” possidenza immobiliare – cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta di –, senz'altro aggiungere o documentare), rileva ai presenti fini il Controparte_1 rapporto sopra indicato tra il valore dei beni di cui le odierne parti convenute hanno disposto con l'atto controverso ed il valore del patrimonio immobiliare residuo di così come Controparte_1 indicato dalla convenuta (ex coniuge del primo), ciò da cui trarre utili Parte_2 elementi al fine di apprezzare la significativa riduzione della garanzia patrimoniale offerta dall'odierno convenuto ai propri creditori, vieppiù a fronte di un credito di importo elevato, quale appunto quello di € 532.820,34 in questa sede azionato dalla TE (e precisato nel corpo della prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.). Alla detta considerazione, poi, si aggiungono gli ulteriori rilievi addotti dall'attrice, cioè l'iscrizione ipotecaria fino a € 1.170.000 iscritto sui beni immobili di individuati nella nota di iscrizione nn. 9144/840 del 6/4/2022 (cfr. Controparte_1 all. 15 atto di citazione) e quella in favore di rispetto ad un debito di € Controparte_5
41.329,64, risultante dalla nota di iscrizione ipotecaria nn. 29835/4168 (cfr. all. 19 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.): da ciò, in particolare, si desume l'esistenza di ulteriori ingenti crediti vantati nei confronti dell'odierno convenuto (oltre che dei connessi gravami sul relativo patrimonio), a riprova della potenzialità pregiudizievole della dismissione patrimoniale effettuata con l'atto traslativo oggetto di causa, idonea ad erodere in maniera significativa il valore della possidenza patrimoniale da destinare – in mancanza, si ripete, di altri elementi utili allo scopo – al soddisfacimento dell'elevata esposizione debitoria maturata.
Quanto al presupposto soggettivo, infine, si osserva quanto segue. Ritiene questo decidente che il presupposto in esame vada identificato nella scientia damni e non nel consilium fraudis, attesa segnatamente l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole oggetto di controversia.
Al netto, infatti, del riferimento operato dall'attore ai crediti per spese legali derivanti dai provvedimenti giudiziali invocati in seno all'atto di citazione, è nella specie dirimente il fatto che il credito (principale) vantato dalla TE nei confronti di origina dalle Controparte_1
(presunte, in quanto ancora oggetto di causa) illecite condotte di gestione societaria a lui ascritte quale amministratore della società fallita (cfr. all. 18 fascicolo di parte attrice), pertanto dal pregiudizio patrimoniale cagionato nel corso dell'amministrazione societaria condotta dal predetto e quindi, al più tardi, alla data di apertura della procedura concorsuale nei confronti della
[...]
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice): in ambo i casi, dunque, l'insorgenza del Parte_1 credito risarcitorio si colloca in un momento anteriore rispetto alla data dell'accordo di separazione definito in sede di negoziazione assistita (30/9/2020) e a fortiori al relativo atto esecutivo, datato
5/2/2021.
Essendo, dunque, l'atto dispositivo revocando successivo al credito dallo stesso pregiudicato, non occorre ai fini della revocatoria la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevolezza di pregiudicare le possibilità di soddisfacimento dei creditori attraverso il compimento dell'atto in contestazione.
La detta consapevolezza, nella specie, è senz'altro riscontrata, anche agli effetti dell'art. 2729 c.c., dall'elevata esposizione debitoria di , per quanto ex actis emerso già sussistente Controparte_1 al tempo di compimento dell'atto, ancorché ancora non liquida o sub judice (cfr. la pec inoltrata il
25/5/2017 – all. 7 fascicolo di parte attrice;
cfr., inoltre, la sentenza del Tribunale di Catania del
12/1/2022, ove si dà atto che “Il credito asserito deriverebbe dall'apertura, da parte della Pt_1
di n. 2 conti corrente (n. 1120/80 e n. 300435) rispettivamente del valore di € 457.718,78 e €
[...]
1.494.388,83 entrambi posti in sofferenza nel maggio 2009” – pag. 2, all. 10 fascicolo di parte attrice;
al netto, dunque, della posteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che in quanto tale esigeva il provvedimento giudiziale di condanna), oltre che dall'assenza di corrispettivo espressamente convenuta in relazione al trasferimento immobiliare oggetto di controversia (cfr. art. 1 del rogito notarile nn. 263/182). Non osta, poi, alla predetta conclusione il fatto che il trasferimento de quo sia avvenuto in funzione solutoria rispetto all'obbligo di mantenimento, sia perché questo risulta essere stato estinto con la cessione di una consistente – nei termini supra esposti – porzione del patrimonio immobiliare del marito, sia perché lo squilibrio patrimoniale tra i coniugi di tal guisa compensato (in misura tale, cioè, da giustificare un trasferimento immobiliare del valore di oltre 430.000,00 euro) è rimasto privo di riscontro probatorio nel corso del presente processo, dovendosi al riguardo ritenere insufficienti le difese in parte qua espletate dalla odierna convenuta (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta) e i documenti reddituali dalla stessa prodotti (cfr. all. 6 fascicolo di , dal momento che, per un verso, Parte_2 ha omesso di fornire la prova del valore effettivo delle partecipazioni Parte_2 societarie dedotte dalla controparte e delle proprietà immobiliari già risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2019 e che, per altro verso, sia essa convenuta che hanno omesso Controparte_1 di fornire la specifica prova delle entrate reddituali di quest'ultimo (senz'altro considerate nella quantificazione dell'obbligo di mantenimento in parola).
Deve, allora, ragionevolmente concludersi che, a fronte di quanto finora esposto, CP_1
– già destinatario delle iniziative stragiudiziali della TE volte al recupero della
[...] propria pretesa risarcitoria e di quelle giudiziali in corso da parte della già Controparte_6
– fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle possibilità dei propri Controparte_7 creditori di soddisfare integralmente le relative ragioni a seguito della privazione di una consistente parte del proprio patrimonio immobiliare.
Non ostano, infine, alla ridetta conclusione le difese esposte dalle odierne parti convenute in ordine all'insussistenza del presupposto della scientia fraudis in capo a Parte_2
Si osserva, anzitutto, che l'atto dispositivo oggetto di controversia presenta invero i caratteri propri di un atto a titolo gratuito. È vero che, in astratto, il trasferimento convenuto dalle parti ha expressis verbis natura solutoria dell'obbligo di mantenimento di nei confronti dell'ex Controparte_1 coniuge. Nondimeno, deve osservarsi – secondo quanto già supra esposto – che l'entità dell'obbligo de quo è rimasta priva di prova nel corso del processo, al netto delle insufficienti deduzioni difensive e documentazione in parte qua avanzate dall'odierna convenuta, donde l'insussistenza di elementi idonei a verificare l'effettiva causa di scambio del trasferimento concordato (senza corrispettivo – cfr. supra). Altresì significativo, sotto tale profilo, è poi il rilievo per cui tale valutazione è del tutto carente nel corpo dell'accordo intercorso tra le parti, in cui si fa unicamente riferimento alla valenza di “assegno di mantenimento” una tantum della cessione convenuta, senza alcuna specificazione in merito all'entità dell'obbligo di tal guisa definitivamente soddisfatto.
Analoghe considerazioni vanno spese con riferimento all'atto esecutivo dell'accordo in parola, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa in data 5/2/2021. Per_1
In coerenza a ciò, le concrete modalità con cui si è perfezionato l'accordo e con cui, inoltre, esso è stato eseguito rivelano la natura gratuita del trasferimento oggetto di controversia, nei termini dianzi precisati. In ogni caso, anche a prescindere dalla superiore conclusione e pur volendo, cioè, considerare la natura onerosa dell'accordo in esame, ritiene questo decidente che vi sia prova della participatio fraudis in capo all'odierna convenuta.
Giova, al riguardo, ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui
“La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. civ., sez. III, 18/01/2019, n. 1286; cfr. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Venezia, sez. I,
18/01/2024, n. 177, e App. Catanzaro, sez. II, 21/06/2022, n. 709).
Orbene, non può certo trascurarsi il vincolo coniugale intercorrente tra gli odierni convenuti ai fini della prova – agli effetti dell'art. 2729 c.c. – della consapevolezza da parte del terzo acquirente,
del carattere pregiudizievole dell'accordo traslativo concluso con il Parte_2 proprio coniuge.
Il significativo valore indiziario del rapporto coniugale è, peraltro, nella specie corroborato dagli ulteriori indici idonei a riscontrare la detta consapevolezza in capo alla convenuta. Rilevano, a questo proposito, non solo le considerazioni supra esposte in ordine alla genericità dell'accordo circa il valore dell'obbligo di mantenimento estinto con la cessione patrimoniale, ma altresì i rapporti (oltre che familiari) anche, per così dire, d'affari tra e Controparte_1 Parte_2
: la TE attrice, infatti, ha documentato (e la circostanza non è oggetto di specifica
[...] contestazione) la compartecipazione dei predetti in due società (Eol.Co.Re Eoliana Costruzioni Con residenziali s.r.l. e cfr. visure camerali in atti) amministrate da , CP_8 CP_1 ciò da cui trarre il ragionevole convincimento della conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo da parte della odierna convenuta, giustificato - oltre che dal legame familiare - anche dall'interesse di ciascuno dei coniugi sulla consistenza patrimoniale dell'altro in relazione alle vicende afferenti alle società partecipate (e al relativo patrimonio).
In coerenza a ciò, dunque, la domanda va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti della in liquidazione dell'accordo di separazione Controparte_4 personale tra e così come stipulato in sede di Controparte_1 Parte_2 convenzione di negoziazione assistita del 30/9/2020 ed eseguito con atto in Notar dott.ssa Per_1 del 5/2/2021, repertorio 263 e raccolta 182, nella parte in cui si conviene il trasferimento in
[...] favore di dei seguenti beni immobili: a) appartamento censito al Catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 8, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 5 (cinque), superficie catastale mq 158 (centocinquantotto); b) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno
7, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, superficie catastale mq 432 (quattrocentotrentadue); c) locale garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 4, z.c.
1, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 34 (trentaquattro), superficie catastale mq;
d) locale deposito censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno
5, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, consistenza mq 120, superficie catastale mq 120, rendita euro 849,06; e) locale commerciale censito al Catasto Fabbricati 2 del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 133, subalterno 1, piano terra, z.c. 1, cat. C/1, cl. 4, consistenza mq 31, rendita euro
1.063,07.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate e del valore della causa, corrispondente al credito tutelato così come specificato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 30/9/2015, 19520; Cass. civ., sez. III, 13/1/2025 n. 874).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della TE del
Fallimento dell'accordo di separazione personale tra Parte_1 Parte_1 CP_1
e così come stipulato in sede di convenzione di negoziazione
[...] Parte_2 assistita del 30/9/2020 ed eseguito con atto notarile del 5/2/2021, repertorio n. 263 e raccolta n. 182, nella parte in cui prevede il trasferimento in favore di dei seguenti beni Parte_2 immobili: a) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio
52, particella 129, subalterno 8, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 5 (cinque), superficie catastale mq 158 (centocinquantotto); b) appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 7, z.c. 1, cat. A/2, cl. 6, superficie catastale mq 432 (quattrocentotrentadue); c) locale garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 4, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 34
(trentaquattro), superficie catastale mq;
d) locale deposito censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 129, subalterno 5, z.c. 1, cat. C/2, cl. 2, consistenza mq
120, superficie catastale mq 120, rendita euro 849,06; e) locale commerciale censito al Catasto
Fabbricati 2 del Comune di Lipari alla sez. 001 foglio 52, particella 133, subalterno 1, piano terra,
z.c. 1, cat. C/1, cl. 4, consistenza mq 31, rendita euro 1.063,07. Condanna e in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_1 Parte_2 confronti della controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 21/10/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano