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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7995/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.7.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]1 con l'Avv. Giovanni Rondinone (C.F. – PEC C.F._2
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Sergio Vincenzo Vitale (C.F. – PEC C.F._4
Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cellio (VC), in data 03/06/2000, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cellio al n. 2, Serie A, Parte II, e adottando il regime della separazione dei beni. I coniugi si sono separati consensualmente, giusta verbale ex art. 711 c.p.c. del 03/12/2016, omologato dal Tribunale di Milano in data 31/01/2017, con i seguenti figli: 1) C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il Parte_2 C.F._5
02/02/2006, maggiorenne (anni 19), ma non economicamente autosufficiente;
2) C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._6 minore di anni quindici;
3) C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._7 minore di anni quindici,
tutti e tre residenti con la madre in Milano, Via Tito Vignoli, 44.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La sig.ra si impegna ad effettuare in favore dei tre figli il trasferimento della nuda CP_1 proprietà, riservandosene essa stessa l'usufrutto generale vitalizio, dei seguenti beni immobili, e precisamente
in Comune di Milano
• appartamento sito in Milano (MI), Via Tito Vignoli, 44, censito al Catasto Fabbricati di
Milano al fg. 513, mapp. 196, sub. 74, p. 1, cat. A/3, cl. 03, consistenza 4,5 vani, rendita catastale € 522,91;
• autorimessa sita in Milano (MI), Via Scipione Riva Rocci, 18, censita al Catasto Fabbricati di
Milano al fg. 468, mapp. 246, sub. 77, p. S2, cat. C/6, cl. 08, consistenza 26 mq, rendita catastale € 296,76.
Le parti convengono che, in considerazione del fatto che il trasferimento sarà effettuato a favore dei figli, questo avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, a compensazione una tantum dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'interesse della famiglia.
Il termine di stipulazione dell'atto è convenuto entro il 12/02/2028, al raggiungimento della maggiore età dei gemelli e , oggi minori di anni quindici. Pt_3 Pt_4
Tutti e tre i figli ( e ) subentreranno pertanto in tutti i diritti soggettivi, Pt_2 Pt_3 Pt_4 interessi legittimi, azioni, aspettative e privilegi, in tutti gli obblighi, oneri, vincoli e soggezioni, e insomma in ogni situazione e posizione giuridica o di fatto, attiva o passiva, riferibili alla “parte alienante” sig.ra in dipendenza dei suoi titoli di legittimazione all'alienazione dei diritti CP_1 oggetto del presente accordo.
Le parti dichiarano che il trasferimento qui promesso è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
2) La sig.ra si impegna, inoltre, a versare, entro il giorno di celebrazione dell'udienza CP_1 presidenziale, a titolo d'investimento per i figli, la somma di € 7.500,00 (€ 2.500,00 a figlio) nella polizza assicurativa che sarà costituita in loro favore dalla medesima avendo cura di CP_1 trasmettere, entro lo stesso termine, al sig. la relativa documentazione attestante il predetto Pt_1 versamento in favore dei tre figli.
3) Entro lo stesso termine, la sig.ra si impegna a versare in favore del sig. (IBAN: CP_1 Pt_1
[...], intestato al medesimo) la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00), quale controvalore della moto Honda targata BX32743, acquistata da entrambi i coniugi, ma ceduta a terzi dalla sola (in qualità di esclusiva intestataria). CP_1
4) I figli vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare presso l'abitazione di Milano, Via Tito
Vignoli, 44.
5) La casa familiare sita a Milano, Via Tito Vignoli, 44 (composta di due unità immobiliari unite materialmente, ma distinte in Catasto, di cui una in comproprietà fra i coniugi, e l'altra di esclusiva proprietà della sig.ra quest'ultima già promessa in trasferimento ai figli, come descritto al CP_1 punto 1 che precede) continuerà a essere abitata dai figli e dalla madre, alla quale rimane, in ogni caso, assegnata ex art. 337 sexies c.c.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 7 del lunedì successivo;
b) un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), con pernotto presso la propria abitazione;
c) ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25 dicembre e paritetica suddivisione e alternanza dei successivi periodi (dal 26/12 al 31/12 o dall'1/1 al 6/1);
d) ad anni alterni per le altre festività (Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
Ognissanti, Sant'Ambrogio) e) tre settimane anche non consecutive (ma almeno due continuative) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
f) ad anni alterni il giorno del compleanno dei figli.
I genitori avranno facoltà di trascorrere con i figli eventuali ulteriori e diversi periodi, anche con pernottamento, previo accordo tra loro e nel rispetto degli impegni scolastici e personali dei minori e dei genitori.
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la Pt_1 CP_1 somma di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8) Le parti convengono che l'assegno unico universale (AUU) verrà suddiviso al 50%. Entrambi i genitori si impegnano a fornire la documentazione necessaria a istruire la pratica.
9) Il sig. terrà a proprio carico il 30% delle spese universitarie della primogenita e il Pt_1 Pt_2
50% delle restanti spese extra assegno, relative a tutti e tre i figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) In tema di vacanze (settimana bianca, estive, etc.) le spese di hotel, trasporto, ristorante, e ogni altro genere, saranno sostenute interamente dal genitore con cui i figli le trascorreranno.
11) I coniugi rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e i figli.
12) Il sig. si impegna a versare in favore di la somma di € 758,00 a titolo di Pt_1 CP_1 integrazione assegno mantenimento figli relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2025, nonché la somma di € 3.280,16 a titolo di rivalutazione ISTAT non corrisposta (periodo gennaio 2022 – febbraio
2025), per non essere stato correttamente adeguato l'assegno a partire da gennaio 2022, e non successivamente adeguato per gli anni 2023-2024-2025. L'importo complessivo di € 4.038,16 sarà versato da in n. 3 rate di eguale importo (€ 1.346,05), di cui la prima contestualmente al Pt_1 deposito del presente ricorso, e le successive due entro la data di celebrazione dell'udienza presidenziale.
13) Con l'esatto e tempestivo adempimento delle condizioni di cui ai punti 1-2-3 e 12 del presente ricorso, le parti dichiarano di aver regolato le loro questioni patrimoniali, rimanendo comproprietari degli immobili residui non oggetto di trasferimento ai figli, ad eccezione dei rapporti dare/avere, tuttora pendenti, relativi alle spese extra sostenute dalla separazione ad oggi da entrambi nell'interesse dei figli, da rimborsare/conguagliare, previa rendicontazione chiara ed analitica.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando, pertanto, reciprocamente, all'assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 03/06/2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del CP_1
Comune di Cellio (VI) al n. 2, Serie A, Parte II.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cellio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG