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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino ha pronunciato all'udienza del 25.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6694 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Serena Chianese
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Alessandro Sorrentino,
Francesco Lauri e Giancarlo Malpede resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, il corretto inquadramento e le differenze retributive afferenti al rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso tra le parti, nel periodo che va dal 15 ottobre 2007 al 05.06.2020, risulta composta bonariamente, alla stregua dell'atto di transazione e conciliazione sottoscritto in sede sindacale tra il ricorrente e la società convenuta in data 17.02.2025
(cfr. verbale in atti): all'odierna udienza, infatti, i difensori del ricorrente e della società convenuta hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, a fronte della rinuncia all'azione e alla domanda sia nei CP_ confronti della società (cfr. verb. conciliaz.) che nei confronti dell' (cfr. verb. ud.
28.01.2025).
Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché la rinuncia alla domanda ex parte actoris determina la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire e specularmente a resistere.
Non residuando contrasto neppure in merito alle spese del giudizio, e tenuto conto della
CP_ posizione meramente adesiva assunta dall' , le stesse vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
S.M.C.V., 25.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino