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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 277 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
; ; Parte_1 Controparte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Laura Senatore in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado
APPELLANTI
E
cod.fisc.: p.iva: Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
società che giusta atto di fusione per incorporazione per Notar del 26.03.2021 (Rep. n. 16080, Per_1
Racc. n.8638) ha incorporato la quale a propria volta aveva incorporato CP_3 CP_4
[..
[...] [... giusta atto di fusione per incorporazione per Notar del 02/02/2017 (Rep. n. Persona_2
103243, Racc. n. 35834),
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Guariglia in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2740/2022
pubblicata il 25/07/2023 (Opposizione a decreto ingiuntivo n. 629/2014)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del
09/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04/06/2014 la a socio unico in Parte_1
persona dell'amministratore in proprio e Controparte_1 Controparte_1
proponevano opposizione, nelle rispettive qualità, al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 629/2014 (RG 1168/2014) reso dal Tribunale di Salerno in data
10/04/2014, con il quale la chiedeva loro il pagamento della Controparte_4
complessiva somma di euro 344.189,84, di cui euro 140.952,43 per il saldo debitore del c/c n. 25806 ed euro 203.237,41 per il saldo debitore del c/c n. 76102, oltre interessi legali dal 15/12/2012. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, la non conformità
agli originali dei documenti depositati in sede monitoria dalla AN opposta e, in ogni caso, la falsità delle firme apposte alla detta documentazione;
la nullità dei rapporti oggetto di causa stante l'omessa loro pattuizione per iscritto e la mancata consegna dei relativi estratti conto;
la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta con riferimento al c/c n. 25806 nonché la carenza di legittimazione passiva di quanto Controparte_1
ai rapporti intercorsi tra la e la AN. Nel merito, deducevano che la AN Parte_1
avrebbe modificato arbitrariamente i tassi di interesse applicati ai predetti rapporti,
operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, probabilmente,
2 interessi usurari, addebitando la commissione di massimo scoperto e la postergazione delle valute. Chiedevano pertanto la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione delle somme eventualmente di spettanza della opposta con quelle dovute agli opponenti a titolo di indebito e a titolo risarcitorio.Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando tutti i motivi dell'avverso Controparte_4
atto di opposizione e proponendo istanza di verificazione delle sottoscrizioni.
Si costituiva altresì ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria dei crediti oggetto di giudizio, la e per essa, la , quale CP_5 Controparte_6
avente causa di Unione di Banche Italiane S.p.a., già che si riportava CP_4
alle domande e difese spiegate dalla cedente.
La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU grafologica, che accertava l'autenticità delle 33 firme apposte dai sui documenti prodotti dalla AN. CP_1
Con sentenza n. 2740/2022, pubblicata il 25/07/2022, il Tribunale così disponeva “1)
Dichiara il difetto di legittimazione della e per essa, la CP_5 Controparte_6
; 2) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
[...]
629/2014; 3) Condanna a Socio Unico, in persona del l.r.p.t., Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Parte_2 CP_4 CP_4
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.678,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.; 4) Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte opponente”.
Con atto di citazione notificato il 27/02/2023 la e Parte_1 Controparte_1
hanno impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello Parte_2
al fine di ottenerne la riforma integrale e, per l'effetto, sentir così provvedere: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno
n.3922\22 e in accoglimento del presente gravame, dichiarare non dovuta alcuna
3 somma dagli appellanti alla per i motivi illustrati, Controparte_4
condannando l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di lite”.
Si è costituita , società che giusta atto di fusione per Controparte_2
incorporazione per Notar del 26/03/2021 (Rep. n. 16080, Racc. n.8638) ha Per_1
incorporato la quale a propria volta aveva incorporato CP_3 CP_4
giusta atto di fusione per incorporazione per Notar del
[...] Persona_2
02/02/2017 (Rep. n. 103243, Racc. n. 35834), che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello 1) in via assorbente e preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto d'appello per tutti i buoni motivi esposti al punto
1) della presente comparsa;
2) anche nel merito rigettare in ogni caso il mal proposto gravame ed ogni domanda formulata nei confronti della AN;
3) per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza n. 2740/2022 del Tribunale di Salerno, Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio, pubblicata il 25.07.2022, emanata a definizione del procedimento n. 5660/2014 RG;
4) Con vittoria di spese e competenze”.
La e per essa, la , parte interventrice Controparte_5 Controparte_6
ex art. 111 c.p.c., ritenuta carente di legittimazione passiva dal Giudice di primo grado,
non è stata evocata in giudizio in questa sede di gravame.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del
09/01/2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti,
-- trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza dalla metà della pag. 4
a pag. 7, hanno impugnato la decisione articolando 4 motivi di doglianza, che qui si riportano: “1.1. Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposo con l'art. 100
4 c.p.c. Nel presente giudizio è intervenuta la e per essa la Controparte_5 [...]
, quale cessionaria del credito azionato dalla Controparte_6 [...]
. Quest'ultima non ha mai contestato di aver trasferito i presunti CP_4
crediti, per cui è causa. Dunque il Tribunale ha errato nell'attribuirle la titolarità degli stessi, avendo la riconosciuto in buona sostanza che non le CP_3 CP_4
appartengano;
1.2. Violazione dell'art. 2697 in combinato disposto con l'art. 50 T.U.B. Il Tribunale ha ritenuto provati i crediti, in atti versati, sulla base dei soli estratti conto allegati al ricorso monitorio. La parte opponente, tuttavia, ha dichiarato di non averli mai ricevuti e ne ha contestato il contenuto, negando di aver beneficiato delle somme per cui è
causa. Nessuna attività istruttoria è stata espletata dalla parte sedicente creditrice,
donde l'erroneità delle conclusioni, adottate dal Tribunale.
1.3. Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1283 e 1284 c.c.
E' pacifico che il rapporto n. 25806 ha visto l'applicazione dell'anatocismo fin dal
1996,
senza che fosse stata pattuita alcuna reciprocità a riguardo.
Il Tribunale ha riconosciuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché non spettante alla controparte;
perciò la sentenza dovrà certamente essere riformata in parte qua. Altresì il Tribunale ha errato nel ritenere generiche le censure avverso le condizioni economiche, praticate dalla AN. Al contrario doveva ritenere indeterminati i tassi d'interesse, applicati nel corso dei rapporti, con tutte le conseguenze del caso.
1.4. Violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2560 c.c. e 62
c.p.c.
Al contrario di quanto opinato dal Tribunale, nessuna prova è stata fornita della responsabilità di circa le obbligazioni della . Inoltre le Controparte_1 Parte_1
5 risultanze della perizia d'ufficio, oltre che fatte proprie dal Giudice senza alcuna effettiva motivazione, sono inammissibili, perché basate su fotocopie. Queste ultime giammai potevano essere poste a base di qualsiasi statuizione sfavorevole per gli opponenti”;
-- trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza da pag. 8 a pag. 10,
hanno impugnato la decisione articolando 1 motivo di doglianza, che qui si riporta:
“Violazione dell'art. 1 Lg. 287/90 in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. Il
Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità delle fideiussioni, ex adverso dedotte in lite,
per carenza di documentazione in proposito. Orbene controparte non ha mai negato in primo grado che la garanzia de qua rientrasse tra quelle, riconducibili ai provvedimenti, da cui deriva la denunciata nullità”;
-- trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza da pag. 11 a pag. 12,
hanno impugnato la decisione articolando 1 motivo di doglianza, che qui si riporta:
“L'accertamento della nullità della fideiussione, per le ragioni di cui al motivo precedente, assorbe il profilo concernente la natura di contratto autonomo della garanzia, ex adverso azionata”.
2. L'appello, che, per come articolato, supera a stento il vaglio di ammissibilità di cui all'art.342 cpc, va rigettato.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, al di là del rilievo che la non ha neppure implicitamente riconosciuto CP_4
la cessione a ma si è comportata processualmente come unico soggetto CP_5
titolare del credito, il principio applicabile in questa materia è quello secondo il quale :
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
6 della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” ( Cass. 2020/24798; 2020/20495;
2016/4116; 2024/25860).
Ne consegue che non era la AN cedente a dover riconoscere o non disconoscere la cessione in blocco, ma erano i debitori ceduti.
Va altresì rilevato che il meccanismo dell'art. 58 del d.lgs. 1993, n. 385 non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della AN cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore ANrio, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.
Inoltre, per la previsione dell'art. 111 cpc, la sentenza emessa nei confronti delle parti originarie produce comunque effetto nei confronti del successore a titolo particolare.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
La AN ha ottenuto il provvedimento monitorio sulla base degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto e della certificazione di cui all'art. 50 TUB. Gli opponenti hanno contestato l'avversa pretesa eccependo di non aver ricevuto gli estratti conto e chiedendo la declaratoria di nullità dei rapporti intercorsi con la AN.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità rilevando che “ Nessuna norma, di contro,
sancisce la nullità del rapporto in conseguenza della mancata consegna della documentazione contabile allo stesso afferente, tanto più in considerazione della circostanza per cui il cliente può procurarsi tale documentazione in qualsiasi momento,
facendone richiesta alla ai sensi dell'articolo 119, co. 4, T.U.B., oppure con CP_4
ricorso per decreto ingiuntivo, con l'instaurazione di un rito sommario o ordinario di cognizione”.
7 Gli appellanti, violando la previsione dell'art. 342 cpc, non hanno confutato la specifica motivazione del Tribunale ma si sono limitati a sostenere la tesi che il Tribunale non poteva decidere sulla base degli estratti conto non ricevuti.
Va peraltro qui aggiunto che “In tema di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato” ( Cass. 2006/17242; 2000/12169 ).
Ne consegue che non era sufficiente per gli opponenti limitarsi ad affermare di nulla dovere alla AN né che gli estratti conto non gli erano stati resi noti stragiudizialmente.
2.3. Anche il terzo motivo è inammissibile per genericità.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli opponenti hanno dedotto: “ per quanto poi è dato sapere agli opponenti riguardo ai conti correnti dedotti in lite, la AN –
oltre a stabilire e modificare arbitrariamente il tasso di interesse creditore – ha dato luogo illegittimamente alla determinazione e alle variazioni del tasso di interesse debitore, non pattuite per iscritto e comunque vessatorie. Specificamente la AN ha violato il divieto di anatocismo e la disciplina sulla trasparenza dei contratti ANri,
applicando la c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi ai tassi d'uso su piazza, e così ha lucrato somme che non le spettavano, anche in considerazione delle commissioni, non dovute, e dell'illegittima determinazione delle valute. Riguardo ai tassi praticati dalla AN, non è da escludere che gli interessi pagati abbiano superato il c.d. tasso soglia usurario”.
La genericità della contestazione è stata immediatamente eccepita nella comparsa di costituzione dalla AN, che, in ogni caso, ha prodotto la documentazione relativa al rapporto, facendo altresì rilevare la correttezza del calcolo degli interessi, l'accettazione scritta di spese e commissioni da parte degli opponenti, il rispetto del limite dei tassi soglia.
8 A fronte di siffatte difese e della documentazione prodotta dalla AN, nel corso del giudizio gli opponenti si sono limitati a ribadire il disconoscimento delle proprie sottoscrizioni – poi rivelatosi infondato all'esito della CTU grafologica – e non hanno mai circostanziato le proprie generiche censure individuando in quali periodi e con quali modalità la AN avrebbe applicato tassi non pattuiti o usurari ovvero l'anatocismo.
Sulle sollevate eccezioni il Tribunale ha pertanto correttamente disposto che: “le ulteriori doglianze, relative all'applicazione di interessi usurari e anatocistici e alle ulteriori spese non dovute quanto ai rapporti intrattenuti dalla società opponente con l'istituto di credito opposto, sono articolate in modo talmente generico che qualsiasi accertamento tecnico avrebbe avuto natura esplorativa” .
Siffatta motivazione non è stata contrastata con argomenti offerti con l'atto di impugnazione giacché gli appellanti si sono limitati a ribadire le proprie originarie e generiche difese e a lamentare che il giudice di primo grado abbia riconosciuto interessi e commissioni non dovuti, senza tenere conto dei principi sul riparto dell'onere della prova in questa materia ( cfr. in particolare per gli interessi usurari, Cass.SU
2020/19597 “il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m.
nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Conforme Cass.2024/26525)
2.4. Il quarto motivo nella prima parte, relativa alla responsabilità di
[...]
, è inammissibile per genericità. CP_1
Scrive sul punto il Tribunale: “Parimenti priva di pregio è l'eccezione formulata da parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
relativamente ai rapporti svoltisi tra l'opposta e la Difatti, la Parte_1
9 legittimazione passiva di nel presente giudizio è indubitabile in forza Controparte_1
del chiaro disposto dell'art. 2560, comma 1, c.c., in forza del quale "l'alienante non è
liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito". Nel caso di specie, dalla visura CCIAA
depositata in sede monitoria dall'odierna opposta si rileva chiaramente che con atto del 3.2.2009 conferiva alla a socio le quote di Controparte_1 Parte_1 CP_7
spettanza della cessata ditta di . Conseguentemente delle Pt_1 Controparte_1
obbligazioni sorte in capo alla originaria ditta correntista Pt_3 [...]
, che ad oggi risulta cessata, non può che risponderne personalmente CP_1
l'omonimo titolare nonché, in via solidale, ai sensi dell'art. 2560 cod. Controparte_1
civ., la società cessionaria a Socio Unico che è subentrata, a tutti gli Parte_1
effetti, nelle posizioni attive e passive della società cedente. Gli odierni opponenti,
infatti, non hanno fornito la prova, il cui onere gravava sugli stessi, dell'avvenuta liberazione dalle obbligazioni contratte dalla società cedente nei confronti del creditore opposto. La ha, infatti, negato di avere mai liberato l'alienante Controparte_4
cosicché, in assenza di prova contraria gravante sul medesimo, lo stesso rimane vincolato alle obbligazioni assunte prima del trasferimento”.
A fronte di siffatta articolata motivazione, la doglianza espressa in atto di appello, per cui: “Al contrario di quanto opinato dal Tribunale, nessuna prova è stata fornita della responsabilità di circa le obbligazioni della ”, non può Controparte_1 Parte_1
ritenersi motivo di impugnazione essendo un'affermazione apodittica che non si confronta, confutandole, con le ragioni della decisione.
La seconda parte del motivo è invece infondata giacché gli appellanti non hanno dimostrato, eventualmente mediante l'ausilio di un esperto di fiducia, l'inattendibilità
dell'accertamento effettuato dal CTU di primo grado in ordine alla autenticità delle firme che erano state apposte su alcuni dei documenti prodotti solo in fotocopia.
10 2.5. Il quinto motivo va rigettato.
Ed infatti, non può contestarsi al Tribunale che, nel respingere l'eccezione di nullità
delle fideiussioni per carenza della documentazione necessaria alla relativa verifica, non aveva considerato che “controparte non ha mai negato in primo grado che la garanzia de qua rientrasse tra quelle riconducibili ai provvedimenti da cui deriva la denunciata nullità”.
Ed infatti, la AN (controparte ) non è stata posta processualmente in condizione di contestare l'eccezione in quanto, come rilevato in sentenza, “Con la memoria di replica depositata il 4.7.2022 ha dedotto per la prima volta la nullità del Parte_2
contratto di garanzia dalla stessa sottoscritto in data 2.7.2008 (cfr. all. 8 della produzione di parte opposta) per contrasto con l'articolo 2 della Legge n. 287/1990”.
2.6. Il sesto motivo non contiene alcun motivo di contestazione della decisione.
3. La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
4. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00 -, negli importi minimi, stante la bassa complessità
delle questioni, e per le fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 27/02/2023 da Parte_1 [...]
; nei confronti di ora CP_1 Parte_2 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2740/2022 Controparte_2
pubblicata il 25/07/2022, così provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
11 2) CONDANNA gli appellanti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore di in € 7.120,00 oltre Controparte_2
rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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