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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 376/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figli nati fuori da matrimonio tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Parte_1 C.F._1
De Michele, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Molise n.19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
D'Ettorre, presso il cui studio in Termoli (CB), alla P.zza M. Bega, n. 28, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024, il Presidente del collegio, in funzione di Giudice delegato, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dal 2009 al 2023, dalla quale sono nati due figli, (14 Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 3 anni) e (12 anni); che la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Per_2
Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, alle seguenti condizioni:
“a) Attribuire l'assegnazione della casa familiare alla nella qualità di genitore collocatario Pt_1 dei minori, la quale provvederà al pagamento del relativo mutuo;
b) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, Per_1 Persona_3
stabilendo che il padre possa esercitare il diritto di visita senza alcuna limitazione , compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori durante la settimana, mentre gli stessi potranno trascorrere il weekend ( da sabato mattina dopo il risveglio alle ore 20 della domenica) con ciascun genitore in maniera alternata;
c) disporre il versamento dell'importo di euro 200/mensili a titolo di mantenimento per ciascuno dei minori da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat foi senza tabacchi;
d) attribuire alla ricorrente l'assegno unico al
100% quale genitore collocatario;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni e richieste: “A)Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con facoltà quotidiana di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, e facoltà per il di tenerli CP_1
con se a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato alle ore 20 della domenica;
B) Il diritto di visita e di permanenza durante le vacanze e festività da determinare, di comune accordo, tenendo in debita considerazione il principio dell'alternanza; C) Rigettare le avverse richieste e conclusioni in quanto inammissibili ed inconferenti ed in ogni caso destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
D)
Porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento Controparte_1 dei figli, dell'importo complessivo di € 100,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
E) In ogni caso, condannare la sig.ra alla refusione delle spese, diritti ed Parte_1 onorari di giudizio”.
All'udienza del 13.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Presidente ha disposto un breve rinvio all'udienza del 27.11.2024 al fine di valutare la possibilità per le parti di giungere ad un accordo e dunque alla trasformazione del rito.
In data 26.11.2024 la ricorrente ha depositato il testo dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e dalle stesse sottoscritto, con contestuale richiesta di trasformazione del rito.
Pertanto, all'udienza del 27.11.2024 il Presidente del collegio, in funzione di Giudice delegato, preso atto del deposito del testo dell'accordo suddetto, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 21.05.2024 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti e dalle stesse personalmente sottoscritto, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 30.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 376/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figli nati fuori da matrimonio tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Parte_1 C.F._1
De Michele, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Molise n.19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
D'Ettorre, presso il cui studio in Termoli (CB), alla P.zza M. Bega, n. 28, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024, il Presidente del collegio, in funzione di Giudice delegato, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dal 2009 al 2023, dalla quale sono nati due figli, (14 Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 3 anni) e (12 anni); che la relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Per_2
Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, alle seguenti condizioni:
“a) Attribuire l'assegnazione della casa familiare alla nella qualità di genitore collocatario Pt_1 dei minori, la quale provvederà al pagamento del relativo mutuo;
b) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, Per_1 Persona_3
stabilendo che il padre possa esercitare il diritto di visita senza alcuna limitazione , compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori durante la settimana, mentre gli stessi potranno trascorrere il weekend ( da sabato mattina dopo il risveglio alle ore 20 della domenica) con ciascun genitore in maniera alternata;
c) disporre il versamento dell'importo di euro 200/mensili a titolo di mantenimento per ciascuno dei minori da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat foi senza tabacchi;
d) attribuire alla ricorrente l'assegno unico al
100% quale genitore collocatario;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni e richieste: “A)Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con facoltà quotidiana di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, e facoltà per il di tenerli CP_1
con se a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato alle ore 20 della domenica;
B) Il diritto di visita e di permanenza durante le vacanze e festività da determinare, di comune accordo, tenendo in debita considerazione il principio dell'alternanza; C) Rigettare le avverse richieste e conclusioni in quanto inammissibili ed inconferenti ed in ogni caso destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
D)
Porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento Controparte_1 dei figli, dell'importo complessivo di € 100,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
E) In ogni caso, condannare la sig.ra alla refusione delle spese, diritti ed Parte_1 onorari di giudizio”.
All'udienza del 13.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Presidente ha disposto un breve rinvio all'udienza del 27.11.2024 al fine di valutare la possibilità per le parti di giungere ad un accordo e dunque alla trasformazione del rito.
In data 26.11.2024 la ricorrente ha depositato il testo dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e dalle stesse sottoscritto, con contestuale richiesta di trasformazione del rito.
Pertanto, all'udienza del 27.11.2024 il Presidente del collegio, in funzione di Giudice delegato, preso atto del deposito del testo dell'accordo suddetto, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 21.05.2024 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1
nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti e dalle stesse personalmente sottoscritto, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 30.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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